Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1562
CASS
Sentenza 3 febbraio 2003

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Massime3

La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva motivatamente riscontrato nella lettera di contestazione una esposizione puntuale delle circostanze essenziali dei gravi fatti addebitati al lavoratore, con riferimento a singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità, e tali da consentire al lavoratore medesimo l'esercizio del diritto di difesa).

Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., pone a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Tale effetto, peraltro, si verifica non immediatamente, poiché nel terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. non è contenuta la previsione di una decadenza, ma per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate, il cui superamento determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati. Per i fatti dedotti dall'attore in esclusiva funzione probatoria, e cioè per i fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti costitutivi del diritto azionato, la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina alcuna preclusione perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro nei confronti del ricorrente, il quale non aveva adempiuto al proprio onere di tempestiva contestazione, avendo egli provveduto a tanto solo nelle note autorizzate, depositate in giudizio prima della decisione di primo grado).

Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito Mosso al lavoratore licenziato e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice del merito che aveva apprezzato come congruo, in relazione alla pluralità e al tipo degli addebiti contestati, il lasso di tempo trascorso tra la contestazione e l'intimazione del licenziamento, che era comunque stato preceduto dalla sospensione cautelare del lavoratore, sicché il lasso di tempo non poteva deporre per una implicita valutazione, da parte del datore di lavoro, di scarsa gravità dei fatti contestati o per una sopravvenuta carenza di interesse a perseguire disciplinarmente il lavoratore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1562
Data del deposito : 3 febbraio 2003

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