Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 3
La previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva motivatamente riscontrato nella lettera di contestazione una esposizione puntuale delle circostanze essenziali dei gravi fatti addebitati al lavoratore, con riferimento a singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità, e tali da consentire al lavoratore medesimo l'esercizio del diritto di difesa).
Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., pone a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Tale effetto, peraltro, si verifica non immediatamente, poiché nel terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. non è contenuta la previsione di una decadenza, ma per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate, il cui superamento determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati. Per i fatti dedotti dall'attore in esclusiva funzione probatoria, e cioè per i fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti costitutivi del diritto azionato, la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina alcuna preclusione perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro nei confronti del ricorrente, il quale non aveva adempiuto al proprio onere di tempestiva contestazione, avendo egli provveduto a tanto solo nelle note autorizzate, depositate in giudizio prima della decisione di primo grado).
Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito Mosso al lavoratore licenziato e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice del merito che aveva apprezzato come congruo, in relazione alla pluralità e al tipo degli addebiti contestati, il lasso di tempo trascorso tra la contestazione e l'intimazione del licenziamento, che era comunque stato preceduto dalla sospensione cautelare del lavoratore, sicché il lasso di tempo non poteva deporre per una implicita valutazione, da parte del datore di lavoro, di scarsa gravità dei fatti contestati o per una sopravvenuta carenza di interesse a perseguire disciplinarmente il lavoratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMORONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IM, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GIUFFRÈ G., rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO LENTINI, MAURIZIO MARANO, giusta delega in atti, e da ultimo d'Ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 480/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 09/06/99 - R.G.N. 613/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 1995, successivamente notificato, NE HI, dipendente della Banca di Roma con qualifica di quadro super, impugnava, innanzi al RE del lavoro di Salerno il licenziamento disciplinare, comminato in data 12 agosto 1995 dalla Banca.
Prima del provvedimento disciplinare la Banca, in data 9 gennaio 1995, aveva trasferito il ricorrente dalla filiale Centrale di Salerno ad una agenzia di città; poi, in data 27 marzo 1995 lo aveva sospeso cautelarmente per asserite irregolarità. Solo in data 12 giugno 1995 l'Istituto di Credito, a distanza di oltre tre mesi dalla sospensione cautelare, aveva contestato al ricorrente pretesi gravi illeciti, consistenti nell'appropriazione della complessiva somma di lire 109.965.290. In particolare, con la menzionata lettera del 12 giugno 1995, la Banca contestava - senza esatta specificazione dei fatti e quindi genericamente, sosteneva il ricorrente - venti operazioni asseritamele irregolari, in un arco temporale ricompreso tra il 1 agosto 1994 ed il 9 gennaio 1995. Il ricorrente impugnava il recesso per violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, rilevando la nullità della contestazione per violazione dei principi di immediatezza e di specificazione ed, ancora, per la incongruità del termine a difesa, chiedendo al RE la declaratoria di nullità ed illegittimità del licenziamento, con ogni conseguenza di legge, previa reintegra, ex art 18 legge n. 300/70, oltre il pagamento di retribuzioni maturate dal licenziamento, fino all'effettiva reintegra.
Si costituiva in giudizio la Banca di Roma chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare controdeduceva che l'Area Controlli della Banca, con nota del 24 marzo 1995, aveva comunicato alcune irregolarità commesse dal NE per le quali la Banca disponeva la sospensione cautelare del dipendente in data 17 maggio 1995; la stessa Area controlli aveva successivamente depositato una relazione ispettiva a seguito della quale, dopo la contestazione di addebito, veniva intimato il licenziamento per giusta causa. L'Istituto sosteneva in particolare che avverso la contestazione del 12 giugno 1995 il NE non aveva fornito giustificazioni e tanto meno richiesto chiarimenti in ordine alla contestazione. Era seguito, quindi, il licenziamento ed una denuncia alla Procura della Repubblica in ragione dei profili penalistici della vicenda. La resistente eccepiva inoltre di non aver violato il principio di specificità e di immediatezza e proponeva altresì domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme contestate. Istruita la causa con la escussione dei testi (ma respinta la richiesta di C.T.U. avanzata dal ricorrente), l'adito RE rigettava il ricorso ed accoglieva la domanda riconvenzionale.
2. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva appello con cinque motivi di impugnazione, ribadendo la ritenuta irritualità della contestazione e del successivo licenziamento disciplinare e deducendo che il RE aveva erroneamente accertato la mancata violazione del principio della immediatezza perché la Banca fin dal 24 marzo 1995 aveva avuto piena conoscenza degli addebiti. Il pretore quindi aveva pretermesso - secondo l'appellante - di considerare che la contestazione era stata tardivamente mossa solo il 12 giugno 1995, pur avendo poi ricevuto il verbale ispettivo (già in precedenza) in data 17 maggio 1995.
Il ricorrente poi deduceva l'infondatezza della domanda riconvenzionale, perché la Banca non aveva dato prova delle responsabilità addebitate;
infatti, la documentazione versata in atti era incompleta, prodotta per estratti, in fotocopia ed in alcuni punti illeggibile.
L'appellante rilevava che le sigle apposte sotto ogni singola operazione non erano riferibili al ricorrente;
inoltre non erano utilizzabili presunte dichiarazioni (asseritamente confessorie) rese dal ricorrente stesso.
Concludeva perché il Tribunale, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarasse la nullità e/o illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze economiche connesse.
La Società resisteva riportandosi sostanzialmente delle argomentazioni in fatto ed in diritto già formulate nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale con sentenza dell'11 maggio - 9 giugno 1999 rigettava il ricorso in appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante anche alla refusione delle spese del giudizio di appello.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione il NE con quattro motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso la società intimata, che ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi di impugnazione.
1.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'art 360 n 3 c.p.c - violazione dell'art 7 l. n. 300/70 in relazione al necessario carattere della specificità della contestazione - difetto e contraddittorietà dei motivi - violazione dell'art. 360 c.p.c". In particolare il ricorrente ribadisce che la contestazione degli addebiti deve essere sufficientemente specifica e deve contenere tutti i dati e gli aspetti (essenziali) del fatto (nella sua materialità) in modo da consentire la esatta individuazione del fatto oggetto di infrazione e del comportamento da cui discende l'addebito.
Nella specie invece la società ha posto a base del licenziamento una contestazione che, solo per sommi capi, conteneva la descrizione di complesse operazioni di cassa e tesoreria e di ordine operativo- contabile. Le contestazioni, infatti, non contenevano elementi utili per individuare correttamente e con esattezza le singole operazioni contestate e la sequenza dei numeri e cifre poste in entrata ed in uscita sotto le voci "debiti e crediti diversi". Analogo discorso vale per le pretese partite fittiziamente accese che non erano state puntualmente indicate.
1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la "violazione di legge - violazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto in relazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. - violazione dell'art. 24 della Costituzione -
motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione dell'art. 360 n 5 c.p.c. - violazione del principio di specificità in relazione all'art. 7 l. n. 300/70". Il ricorrente in sostanza ribadisce la sua doglianza per non aver il tribunale considerato che la contestazione degli addebiti non poteva ritenersi sufficientemente specifica.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione di legge - violazione dell'art. 7 l. 300/70 in relazione al principio ed al carattere di immediatezza della contestazione - erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.". La sentenza - secondo il ricorrente - è nulla anche perché non ha rilevato la tardività della contestazione degli addebiti e, dunque, la carenza del requisito essenziale della immediatezza della contestazione, atteso che la contestazione è stata elevata solo in data 12 giugno 995, dopo un lungo lasso di tempo dai controlli predisposti dalla Banca.
In realtà fin dal precedente mese di marzo la Banca aveva raccolto la documentazione circa le pretese irregolarità commesse ed aveva sospeso il dipendente;
i controlli, come emergeva dalla relazione ispettiva, erano iniziati nel gennaio 1995.
1.4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce "difetto di motivazione - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e art. 5 l. 604/66 - violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimenti all'art. 360 n 3 c.p.c. ed agli artt. 2697 c.c. e art. 5 l. 604/66". Il Tribunale avrebbe accolto la domanda riconvenzionale della Banca di Roma sulla mera base che il ricorrente non aveva impugnato la documentazione allegata e non aveva contestato la conformità agli originali;
ne' aveva mai chiesto l'acquisizione in giudizio della documentazione in originale.
Osserva, in contrario, il ricorrente che, con le note autorizzate, depositate in giudizio prima della decisione di 1^ grado, aveva eccepito che la resistente e ricorrente incidentale non aveva assolto al suo onere probatorio. Nè la prova poteva rinvenirsi in semplici estratti, peraltro depositati in copia, in alcuni punti illeggibili ed in altri documenti che presentavano solo un quadro parziale della situazione.
2. Il primo ed il secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi - non sono fondati. È vero che - secondo quanto già affermato da questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 8 febbraio 2000, n. 1404) - la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli art. 2104 e 2105 c.c.. Ma l'accertamento relativo al requisito della specificità
della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. Il tribunale ha motivatamente riscontrato che la menzionata lettera del 12 giugno 1995 conteneva un'esposizione puntuale delle circostanze essenziali dei gravi fatti addebitati al ricorrente, facendo riferimento a singoli, specifici episodi, ben individuati nel tempo e nelle modalità. Ha inoltre specificamente valutato l'idoneità di tale contestazione a consentire al ricorrente l'esercizio del suo diritto di difesa.
3. Anche il terzo motivo di impugnazione non è fondato. Questa Corte (Cass., sez. lav., 7 luglio 2001, n. 9253) ha già affermato - e qui ribadisce - che il principio tanto dell'immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare quanto della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite;
l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato. Nella specie il tribunale ha valutato anche questo profilo di censura ed ha apprezzato come congruo, in relazione alla pluralità ed al tipo degli addebiti contestati, il lasso di tempo trascorso tra la contestazione e l'intimazione del licenziamento;
valutazione questa che risulta sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, anche perché si accompagna al rilievo che nelle more il ricorrente era stato cautelativamente sospeso. Talché il lasso di tempo suddetto non poteva deporre per una implicita valutazione, da parte della banca, di scarsa gravita dei fatti contestati ovvero per una sopravvenuta carenza di interesse della banca a perseguire disciplinarmente il ricorrente.
4. Infine infondato è altresì il quarto motivo del ricorso che riguarda la asserita mancanza di prova della domanda riconvenzionale.
4.1. Giova premettere che dalla sentenza impugnata risulta che l'appellante - oggi ricorrente - aveva proposto cinque motivi di appello dei quali i primi quattro riguardavano l'aspetto della regolarità formale dell'intimato licenziamento (già sopra esaminato), mentre il quinto concerneva esclusivamente la domanda riconvenzionale (che - secondo l'appellante - era stata erroneamente accolta ancorché sprovvista di prova).
Il tribunale ha dato una puntuale risposta a questi (e solo a questi) motivi di impugnazione, tra i quali non risultava alcuna censura riguardante la sussistenza dell'addebito contestato e quindi della giusta causa.
In particolare il tribunale ha trattato il quinto motivo con riferimento unicamente alla domanda riconvenzionale, la quale si fondava sugli stessi fatti che erano stati posti a fondamento del licenziamento, anche se implicava una valutazione ulteriore rispetto a quella della sussistenza degli addebiti contestati e della legittimità del licenziamento. Infatti dall'affermata legittimità del licenziamento non scaturiva, automaticamente, anche la fondatezza della domanda riconvenzionale della Banca di restituzione delle somme che erano state oggetto della contestata appropriazione da parte del Cannella.
Il ricorrente però nel suo quarto motivo (nè, ovviamente, in quelli precedenti) non si è doluto di un'(eventuale) omessa pronuncia del tribunale per essere stato il suo appello più ampio di quanto ritenuto dal tribunale stesso in quanto esteso anche all'assolvimento da parte della Banca dell'onere probatorio relativo alla (in ipotesi contestata) sussistenza della giusta causa. Ciò il ricorrente certamente non ha fatto e quindi il quarto motivo del ricorso per Cassazione va letto come recante una censura alla sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale del convenuto (la Banca resistente) in primo grado e non già anche con riferimento alla sussistenza dell'addebito contestato e quindi alla domanda dell'attore (il NE) in primo grado.
4.2. Ciò posto, la censura mossa con tale quarto motivo del ricorso è infondata. Deve in proposito richiamarsi il principio di non contestazione più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto (nella specie tale era in ricorrente a fronte della domanda riconvenzionale della società convenuta) un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda di "fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "difese in fatto"; deve parimenti proporre le sue "difese in diritto". Per queste ultime (le "difese in diritto") non opera il principio di non contestazione (nel senso che non si determina alcuna preclusione) atteso che - come già rilevato - la qualificazione giuridica dei fatti e l'esatta applicazione della legge ricadono nella tipica attività di jus dicere del giudice, il quale in ciò non è vincolato dall'eventualità che sul punto non vi sia una contestazione del convenuto (ovvero dell'attore se ciò riguarda l'eccezione sollevata dal convenuto). Parimenti non opera alcuna stabilità o irrevocabilità della posizione assunta sul punto dalle parti, le quali pertanto - sia convenuto che attore - possono sempre modificare tali difese di diritto diversamente qualificando i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge. Invece con la prospettazione di "difese in fatto" il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il cit. terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova.
Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad esser supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore. È solo per la contestazione dei "fatti affermati dall'attore" che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone un onere specifico: il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 23 gennaio 2002 n. 761), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente.
Questo effetto si determina non già immediatamente - perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza - bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, 1^ comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati.
Risulta così confutata l'opposta tesi, in passato affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma non anche la mancata specifica contestazione di fatti allegati dall'attore e quindi non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda anche in grado di appello (Cass. 12 agosto 2000 n. 10758, Cass. 18 marzo 1996 n. 2254); orientamento questo che, affermando la indiscriminata provvisorietà della non contestazione e della persistente sua revocabilità in ogni fase del giudizio di merito, mal si conciliava con le caratteristiche di concentrazione ed immediatezza che connotano il processo del lavoro. Solo per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti, questi sì costitutivi del diritto azionato) - hanno precisato ancora le Sezioni Unite - la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso però non si determina alcuna preclusione (quale quella desumibile dall'art. 420, 1^ comma, c.p.c.) perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. Si tratta di mero atteggiamento difensivo del convenuto, i cui eventuali mutamenti rilevano solo come argomenti di prova.
4.3. Nella specie l'onere di contestazione per il lavoratore, convenuto in via riconvenzionale, concerneva proprio il fatto costitutivo della domanda subordinata di ripetizione delle somme suddette e quindi operava pienamente il principio di non contestazione nei termini sopra indicati;
onere in realtà non assolto. Infatti - come emerge dalla stessa esposizione del motivo di ricorso che reca un cenno alla contestazione delle "ragioni giustificatrici del licenziamento" - il ricorrente ha fatto tale contestazione solo nelle note autorizzate, depositate in giudizio prima della decisione di primo grado.
4.4. Comunque il tribunale ha svolto anche ulteriori rilievi. Ha infatti considerato sia la mancata contestazione della documentazione (in particolare il NE non aveva contestato la conformità della documentazione all'originale); sia la prova per testi e la relazione ispettiva effettuata dalla banca intimata. Inoltre il tribunale ha posto in rilievo che da una parte era mancata prova che ad utilizzare il computer del NE, al quale risalivano le irregolarità denunciate dalla banca, fosse stato altro dipendente della banca;
d'altra parte vi era stata da parte del NE l'ammissione degli ammanchi, ammissione risultante dalla relazione ispettiva del 20 aprile 1995 non impugnata di falso.
Vero è che appare inesatto il riferimento alla mancata impugnazione di falso (ideologico, evidentemente, una volta ritenuta la conformità della copia all'originale) della Relazione ispettiva, nella parte in cui riferisce le dichiarazioni "confessorie" della NE, trattandosi di scrittura privata che è priva di alcuna fede privilegiata. Ma rimane la possibilità di dedurre argomenti di prova da tale relazione ispettiva, apprezzabili dal giudice di merito.
In sostanza il tribunale ha fondato la sua motivazione non solo sulla mancata contestazione degli ammanchi, ma anche sulla valutazione di specifiche circostanze di fatto confermative dell'addebito contestato al ricorrente.
Sicché la pronuncia impugnata risulta essere da una parte conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella indicata sentenza;
d'altra parte - quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non censurabile nel giudizio di Cassazione se non per vizio di motivazione - la stessa pronuncia risulta sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria.
5. Il ricorso deve quindi essere interamente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 16,00, oltre euro duemila (euro 2.000) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2003