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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12462/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12462/2017 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO MICHELE,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA A. VACCARO, 45 70121 BARI presso il difensore avv.
CASTELLANO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSA DONATO CP_1 C.F._1 VINCENZO e dell'avv. PEPE GIUSEPPE ( ) VIA MONTENEGRO 2 70121 C.F._2
BARI; ( ) C/O AVV. NUNZIA BUCCI (STUDIO Parte_2 C.F._3
MONTANARO) C.SO V.EMANUELE N.208 70059 TRANI;
elettivamente domiciliato in Via
Annibale De Leo 20 l 72019 San Vito dei Normanni presso il difensore avv. MUSA DONATO
VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come riportato in narrativa.
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 luglio 2017 il istante evocava in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Bari il Sig. , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. , ai sensi degli artt. CP_1
2392, 2394, 2476 cc e 2394bis cc, nonché 216 LF, per i danni dal medesimo causati al patrimonio ed ai creditori del , in ragione di quanto esposto Parte_1 nella narrativa che precede, nonché per ogni altra violazione che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
per l'effetto, condannare il medesimo sig. , quale ex amministratore unico del CP_1
Consorzio fallito, a pagare al fallimento del Parte_1 la somma complessiva di euro 16.694.386,82, oltre interessi di legge e rivalutazione, ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno da dissipazione del patrimonio sociale, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di manato accoglimento della domanda principale, in ogni caso condannare il sig. alla restituzione in favore della Curatela attrice della somma di CP_1 euro 2.155.525,00 da esso indebitamente riscossa a titolo di pagamento di acconti sul prezzo di cui al contratto preliminare di vendita datato 31/3/2006 intervenuto con il e sciolto dal Controparte_2 curatore ex art. 72 co. 1 LF.;
- condannare, altresì, il convenuto Sig. , alla refusione dei danni patiti e patiendi per CP_1 effetto della mancata adozione e implementazione, da parte dello stesso convenuto, nella propria qualità di amministratore unico pro tempore della fallita, del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/01 e/o per effetto dell'esito dei procedimenti penali e dei giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi in Cont essere tra da una parte, e le Province di Bari e di dall'altra parte, richiamati in Controparte_3 narrativa, nella misura che sarà quantificata in corso di causa e/o che Verrà equitativamente apprezzata come congrua dall'Ecc.mo Giudice adito.
Il tutto, con condanna del medesimo sig. al pagamento delle spese e compensi del CP_1 presente procedimento”.
Si costituiva il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda e, in seguito, nei termini assegnati, le parti depositavano le memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.
In data 10 gennaio 2019 la società attrice depositava ricorso per sequestro conservativo, accolto con ordinanza del 18 febbraio 2020, con conseguente concessione sui beni immobili, mobili e sui crediti del convenuto fino alla concorrenza della somma di € 2.250.000.
Con ordinanza del 11 novembre 2020, il G.I. disponeva CTU tecnico-contabile e , dopo taluni rinvii, la causa passava indecisione sulle conformi conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è in discussione che il (d'ora innanzi Parte_1 anche solo la “Società” la “fallita”) veniva costituito in data 5/2/1998 con atto per notaio dott.
con la denominazione di Persona_1 Controparte_5
. Nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011, esaminato ai fini della presente azione, la
[...]
Società, con capitale sociale di euro 33.000,00, risultava interamente partecipato dalle seguenti consorziate: pagina 2 di 8 (ex In.Gep. spa) per la quota del 98%; Controparte_6
(ex Itersud spa) per la quota dell'1%; Controparte_7 per la restante quota dell'1%. CP_8
Le quote sociali delle predette società erano possedute dai fratelli ed per il 50% CP_1 Parte_3 ciascuno e l'oggetto sociale del , più volte ampliato rispetto a quello originario per le Parte_1 specifiche esigenze di mercato, atteneva alla costruzione e manutenzione in appalto delle strade e loro pertinenze, nonché la informatizzazione finalizzata alla creazione di sistemi di catasto di reti stradali in virtù di contratti stipulati, per lo più, con amministrazioni pubbliche. A partire dagli anni '90 la Società ha svolto lavori prevalentemente in favore della Provincia di Bari e, successivamente, anche in favore Contr della neo istituita fu nominato A.U. in data 15.4.2005. CP_1
In data 22/11/2011 l'assemblea straordinaria, stante la grave situazione patrimoniale, deliberava lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore dott. Per_2
. Con ricorso del 13/2/2012 il presentava domanda di ammissione alla procedura di
[...] Parte_1 concordato preventivo con cessione dei beni ma con sentenza del 16-19/7/2012 n. 130 il Tribunale di
Bari dichiarava il fallimento del . Riferisce la curatela che la causa principale, ma non Parte_1 esclusiva, del dissesto, come indicato nella relazione ex art. 33 LF, è essenzialmente individuabile nella considerevole riduzione del fatturato intervenuta negli ultimi anni di operatività della Società, Contr soprattutto in relazione alla gestione degli appalti stipulati con la Provincia di Bari e concernenti la manutenzione stradale, nonché per la iniziativa giudiziaria di volta al recupero Controparte_9 dell'ingente credito di € 9.824.718,83 (esposizione bancaria passata da 5 milioni di euro al 31/12/2006 ad euro 20,6 milioni al 31/12/2010 e ad euro 22 milioni c.a. al 31/12/2011).
Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dei fratelli ed , tra l'altro CP_1 Parte_3 per il delitto di cui all'art. 640 1 e 2 comma c.p. n.1, il GIP del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p., dei beni personali degli indagati e dei rispettivi coniugi, nonché, ai sensi dell'art. 19 comma 2 e 53 del d.lgs n. 231/2001, il sequestro preventivo per equivalente dei beni del e di tutte le società riconducibili ai fratelli . Parte_1 CP_1
Tra le società attinte dal suddetto provvedimento di sequestro vi erano anche le su citate Controparte_6
Infotec e Segnaletica e Servizi, dichiarate anch'esse fallite in data 19/7/2012.
[...]
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta non è fondata.
La società è stata dichiarata fallita il 16/7/2012 ed ha proposto la presente azione in data 14/7/2017 (data di passaggio dell'atto di citazione all'Ufficio Notifiche); d'altra parte l'odierno convenuto ha cessato le sue funzioni il 4.10.2011.
Sarebbe allora prescritta l'azione sociale.
Tuttavia, quanto alla cumulata azione dei creditori va applicato l'orientamento secondo il quale il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento: “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (Cass., 06 febbraio 2023, n. 3552).
pagina 3 di 8 Senonchè parte convenuta assume che lo stato di insolvenza in cui si trovava la società possa farsi risalire a un momento anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, in ragione di quanto emergeva dai dati di bilancio 2010 (depositato unitamente alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice), nonché dell'avvenuta presentazione del ricorso per concordato preventivo e della occorsa pronuncia, da parte del Giudice penale, del sequestro preventivo sui beni del convenuto.
L'argomento non può essere accolto.
La presunzione di cui sopra non è superabile nel concreto in quanto:
a) la società fallita non ha mai depositato il bilancio relativo all'esercizio 2009, né quello relativo all'esercizio 2011;
b) non è mai stata data pubblicità alla presentazione del ricorso per concordato preventivo (così come si ricava anche dalla consultazione della visura storica CCIAA, che si allega), considerata la mancata emissione del decreto di apertura del concordato preventivo;
c) Quanto al sequestro penale, non si tratta, del tutto pacificamente, di circostanza ostesa od ostensibile ai terzi.
Nel merito si deve subito rilevare che va accolto il capo subordinato di domanda relativo alla vicenda del contratto preliminare recante la data del 30.03.2006 per l'acquisto di una serie di immobili, da parte del , di proprietà del convenuto. Parte_1
Infatti, è assorbente la considerazione che il curatore ha esercitato il 15.06.2015 la facoltà di sciogliersi dal predetto contratto ex art. 72 legge fall., sicché gli importi corrisposti a titolo di acconto dovevano e devono restituirsi alla Curatela a prescindere da qualsiasi altra considerazione in ordine alla validità ed efficacia dei patti.
Pertanto deve essere restituito l'importo di € 2.155.255,00, corrispondente alle somme pacificamente versate, in un arco temporale compreso tra il 2006 e il 2010, a titolo di acconto sul prezzo. Non è in discussione che a fronte della corresponsione di acconti, mai si è dato seguito agli obblighi contrattuali, né tantomeno si è provveduto al trasferimento dell'immobile e alla stipula del contratto definitivo o, in subordine, alla restituzione degli acconti corrisposti. Il corrispondente danno da lucro cessante è stato correttamente stimato dal CTU in € 398.142,00 pari agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente al 15.06.2015, cui devono aggiungersi con lo stesso criterio di calcolo interessi e rivalutazione ulteriori fino al saldo.
Sulla domanda di danno ex d. lgs. n. 231/01, è sufficiente rilevare che, stante l'esclusione allo stato di qualsiasi forma di responsabilità in sede penale, si impone che la relativa domanda giudiziale debba ritenersi del tutto infondata.
Più complessa appare la vicenda dei pagamenti erogati nel periodo 2007-2011, non aventi altro fine, a dire della curatela, se non quello di disperdere il patrimonio sociale: secondo l'assunto di parte attrice, il quadro generale emerso dopo il fallimento si basa su numerosi bonifici e pagamenti effettuati:
a) in favore di con causale c/anticipazioni, per emolumenti maturati o da CP_1 maturarsi, il tutto in conflitto di interessi ed a discapito dell'interesse sociale, con un totale che confluisce in realtà in vario modo negli acconti ricevuti per un preliminare di vendita immobiliare favore della società mai adempiuto, di cui già si è detto;
b) In favore di tre società collegate per pagamento fatture non precedute da formali commesse e in dispregio della loro incapienza e senza garanzie.
A ciò si aggiunge la asserita evidente sproporzione tra i suddetti pagamenti/finanziamenti concessi dalla fallita e le restituzioni dalla stessa conseguite.
pagina 4 di 8 L'azione prende qui le mosse dall'analisi svolta suo tempo dal consulente nominato dalla curatela, dott. ed è stata approfondita con la CTU svolta in questa sede. Per_3
Ciò detto, la curatela rilevò e riferì al GD che, in generale, tra i crediti più significativi risultanti in Contr contabilità, a parte quelli nei confronti della Provincia di Bari e spiccano i seguenti:
-euro 12.503.071,00 nei confronti della di Controparte_6
-euro 4.375.280,93 nei confronti della consorziata di cui solo euro 869.190,92 trova CP_8 corrispondenza nello stato patrimoniale della;
CP_8
-euro 3.390.807,31 nei confronti dei fratelli ed , per acconti dagli stessi ricevuti CP_1 Parte_3 in relazione ad un presunto contratto preliminare di compravendita risalente al 2006, con il quale essi si erano impegnati a trasferire alla società la proprietà di taluni immobili personali;
-euro 1.190.600,00 per anticipazioni fatte alla società . CP_10
In conclusione, secondo la curatela si tratterebbe di atti depauperativi del patrimonio sociale del scaturenti, tra l'altro, da operazioni effettuate dall'AU pro tempore, Controparte_11 CP_1
, in una situazione di conflitto di interessi. Il medesimo conflitto di interessi andrebbe ravvisato
[...] con riferimento ai rapporti intercorsi con le altre società a vario titolo riconducibili al nucleo familiare dei fratelli , rapporti che hanno visto accrescere il patrimonio di tali società in totale pregiudizio CP_1 del . Gli atti depauperativi di cui sopra, in quanto fonte di danno per la società e per i Parte_1 creditori sociali, andrebbero quindi imputati a titolo di responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2394bis e
2476 cc, in capo all'ex AU pro tempore. Inoltre il convenuto avrebbe omesso di attivare i doverosi rimedi previsti dall'art. 2482 bis, ter e 2485 e 2486 c.c., con aggravamento del deficit economico, patrimoniale e finanziario che dovrà essergli imputato in questa sede a titolo di responsabilità.
L'indagine peritale non ha smentito in modo convincente l'assunto di parte attrice relativamente al rapporto con le tre società menzionate.
Invero ferma restando l'incompletezza e parzialità della documentazione prodotta, da un lato non è contestabile che le documentate rimesse alle società controllate avessero funzione di finanziamento quanto meno di fatto e dell'altro emerge che tale attività non era coperta da garanzia idonee o da una concreta dimostrazione di capienza: basti dire che tutte le società sono stata dichiarate fallite, compresa per ultima , che comunque non offriva garanzie. Né il convenuto, che di fatto controllava CP_10 anche le società collegate, poteva esserne all'oscuro.
I profili di conflitto di interessi restano così assorbiti come anche l'incompletezza della documentazione evidenziata dal CTU, in quanti pagamenti che si assumono dannosi sono tutti documentati e spettava a parte convenuta dimostrarne l'estinzione o l'effettiva giustificazione.
In sostanza è innegabile quanto meno il profilo di una gravissima negligenza nel concedere finanziamenti a soggetti incapienti, non giustificabile neppure in una logica di gruppo.
Resta così assorbito anche il profilo risarcitorio derivante dalla configurabilità di reati fallimentari in ragione dei fatti fin qui esaminati.
La curatela domanda poi il risarcimento del danno conseguente all'aggravamento del deficit patrimoniale, economico e finanziario della società fallita. In particolare lamenta l'iscrizione di perdite suscettibili di erodere integralmente il capitale sociale, senza che consti l'assunzione di qualsivoglia provvedimento, ex artt. 2482 bis, ter, 2485 e 2486 c.c.: anzi, solo nel 2011 la società fu posta in stato di scioglimento e liquidazione, ritardando ingiustificatamente l'ineludibile dichiarazione di fallimento e l'assunzione delle idonee iniziative a tutela del patrimonio e dei creditori sociali e così proseguendo illecitamente l'attività sociale, pur essendosi pacificamente avverata una causa di scioglimento della società.
pagina 5 di 8 Il CTU ha verificato che il bilancio d'esercizio del 2010 rivela che, almeno alla data del 31.12.2009 il patrimonio netto del fosse divenuto negativo, e che, pertanto, a tale data, gli amministratori,
Parte_1 nel rispetto della legge, avrebbero dovuto adottare i provvedimenti di cui agli artt.2485 e 2486 c.c. e, quindi, convocare tempestivamente l'assemblea per la ricapitalizzazione del , oppure in
Parte_1 alternativa, mettere in liquidazione la società, cessando ogni attività non conservativa. In assenza di documentazione ulteriore, se ne deduce che la delibera di messa in liquidazione del è di
Parte_1 molto successiva alla data in cui il capitale è andato perso, essendo stata assunta in data il 22.09.2011, e che, in ogni caso, dal bilancio 2010 non risulta che in tale esercizio siano state effettuate ricapitalizzazioni;
per cui, sulla base di tali elementi si deve concludere che almeno a partire dall'01.01.2010 l'operatività del è proseguita illegittimamente e ciò almeno sino alla data in
Parte_1 cui l'assemblea dei soci ha posto in liquidazione la società, assumendo al contempo la decisione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo, circostanza di fatto poi concretizzatasi il 13.2.2012 con il deposito del ricorso presso il Tribunale di Bari. Pertanto la prosecuzione dell'attività di gestione, oltre la data del 31.12.2009 e sino alla data del 22.11.2011 costituisce inadempimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 2485 e 2486 c.c..
A poco vale richiamare l'asserzione della stessa parte attrice che la causa principale del dissesto, come indicato nella relazione ex art. 33 LF, è essenzialmente individuabile nella considerevole riduzione del fatturato intervenuta negli ultimi anni di operatività della Società, soprattutto in relazione alla gestione Contr degli appalti stipulati con la Provincia di Bari e concernenti la manutenzione stradale, nonché per la iniziativa giudiziaria di volta al recupero dell'ingente credito di € 9.824.718,83. Controparte_9 la fallita non è stata in grado di ridurre proporzionalmente i costi di esercizio, vedendo così accrescere la propria esposizione bancaria passata da 5 milioni di euro al 31/12/2006 ad euro 20,6 milioni al
31/12/2010 e ad euro 22 milioni c.a. al 31/12/2011. In realtà proprio la riduzione del fatturato doveva ancor di più sconsigliare un'amministrazione dissennata come quella evidenziata.
Si deve allora far ricorso per liquidare il danno al “metodo della comparazione dei netti patrimoniali”, che individua il danno risarcibile nella differenza fra il patrimonio in essere al momento del fallimento e quello in essere al momento in cui la società avrebbe dovuto cessare la propria attività.
Osserva opportunamente il CTU che il bilancio 2010, ancorchè riferito ad una data anteriore di circa 11 mesi a quella della messa in liquidazione, costituisce comunque l'unica possibile approssimazione del valore del patrimonio aziendale al momento della cessazione dell'operatività, la sola comparazione che in questa sede può essere condotta è quella fra il patrimonio esistente alla data del 31.12.2009 e quello esistente alla data del 31.12.2010. Peraltro, anche per il valore al 2009, non essendo stato depositato il bilancio di quell'esercizio, i dati di patrimonio netto dovranno essere attinti dal bilancio 2010 dove sono stati riportati a fini comparativi. Si può concludere che per quanto attiene alle responsabilità conseguenti alla violazione dei divieti di cui agli artt. 2484 - 2485 e 2486 c.c., alla data del 31/12/2009 è stato rilevato un aggravio del dissesto esistente alla data del 31.03.2010 e che, detratti da tale aggravio i costi di liquidazione ritenuti ineliminabili, l'aggravamento del deficit addebitabile all' Amministratore Unico risulta accertato nella misura pari ad € 8.769.109. CP_1
Queste ultime considerazioni resistono anche alle osservazioni di parte convenuta.
Infatti:
a) l'assenza dei documenti ritualmente utilizzati per l'accertamento dell'intervallo temporale sotteso dall'attività illecita (sequenza ininterrotta dei bilanci di esercizio, delibere di cda e di assemblea riguardanti ricapitalizzazione/scioglimento) è stata comunque superata sulla base di altre evidenze di cui l'elaborato dà puntualmente atto e che, pertanto, hanno consentito al perito di rilevare inequivocabilmente come “la prosecuzione dell'attività di gestione, oltre la data del
31.12.2009 e sino alla data del 22.11.2011 abbia costituito un inadempimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 2485 e 2486 c.c.“; pagina 6 di 8 b) il mancato deposito del bilancio nell'esercizio 2009 non poteva inibire al CTU l'accertamento dell'epoca di perdita del capitale, atteso che nel bilancio 2010 ufficialmente depositato l'amministratore aveva comunque riportato il valore del patrimonio netto al 31.12.2009, se pur in misura discordante con quello precedentemente iscritto nel bilancio 2008;
c) il valore stimato dal CTU rappresenta l'aggravio del deficit alla data del 31.12.2010 rilevato sulla base di elementi oggettivi e non presuntivi, per cui si tratta di un dato non certo inattendibile e comunque stimato prudenzialmente e non smentito da altre risultanze.
Resta da delibare il capo di domanda relativo ai danni derivanti dall'esito negativo dei giudizi di Contr opposizione a decreto ingiuntivo instaurati dalla società contro e le province di Bari e CP_9
Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. nel testo abrogato la difesa di parte attrice ha specificato che si è conclusa con sentenza passata in giudicato la vicenda, menzionata nell'atto di citazione, relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_4 nei confronti di e del fallimento deducente, all'esito della quale è stata
[...] Controparte_3 confermata la condanna del predetto ente provinciale al pagamento della complessiva somma di euro
2.207.040, oltre interessi e spese. Le predette somme sono state, a propria volta, insinuate al passivo del fallimento del e, in quanto ascrivibili alla condotta gravemente negligente del Parte_1 convenuto, rappresentano un'ulteriore voce di danno causalmente collegabile alla mala gestio del Sig.
. CP_1
Il capo di domanda è infondato, come ha rilevato anche il CTU. In realtà, le ragioni esposte dalla curatela al riguardo sono risultate gravemente lacunose sin dall'atto introduttivo sicchè, anche alla luce delle successive precisazioni, è tuttora arduo ricostruire i termini esatti dell'asserito illecito.
Non sussiste la prova del danno da responsabilità amministrativa, atteso che benché la pendenza di un procedimento penale a carico di sia pacifica, di detto procedimento, non è disponibile CP_1 una documentazione sufficiente agli atti mentre per il delitto richiamato al comma 1 dell'art. 640 c.p., riguardante il reato di truffa ai danni di soggetti diversi dallo Stato (reato, quest'ultimo, richiamato invece dal comma 2) si osserva che non rientra nel novero di quelli indicati all'art.24 del D.Lgs.
231/2001.
In conseguenza di tutto quanto sopra il convenuto va condannato, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di : di € 8.769.109,00 a titolo di danno da aggravamento del deficit patrimoniale, economico e finanziario della società fallita;
di € 12.503.070,00 per il credito inesigibile nei confronti di 885.753,28 per Controparte_6 il credito inesigibile nei confronti della consorziata 1.190.600,00 per anticipazioni fatte alla CP_8 società CP_10
di 2.155.255,00 a titolo di restituzione acconti ex art. 72 legge fall., oltre € 398.142,00 pari agli interessi legali e rivalutazione sino al 15.06.2015.
Il tutto oltre rivalutazione secondo Istat dalla data del fatto al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata.
Ogni altra domanda, istanza od eccezione è assorbita.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza in favore dell'Erario stante l'ammissione della procedura al beneficio del G.P.; le spese di CTU restano a carico di parte convenuta.
Valore della causa: da € 8.000.001 a € 16.000.000
pagina 7 di 8 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 13.159,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 8.680,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 38.654,00
Fase decisionale, valore medio: € 22.887,00
Compenso tabellare (valori medi) € 83.380,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto, al pagamento a titolo di danni sopra specificati: di € 8.769.109,00 a titolo di danno da aggravamento del deficit patrimoniale, economico e finanziario della società fallita;
di 2.155.255,00 a titolo di restituzione acconti ex art. 72 legge fall., oltre € 398.142,00 pari agli interessi legali e rivalutazione sino al 15.06.2015 e ulteriori;
di € 12.503.070,00 per il credito nei confronti di di € 885.753,28 per il Controparte_6 credito nei confronti della consorziata di € 1.190.600,00 per io credito nei confronti della CP_8 società CP_10
Il tutto oltre rivalutazione secondo Istat dalla data del fatto -e dal 16.2015 per la sola restituzione acconti- al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'Erario le spese di lite, che si liquidano in €
3.372.00 per spese ed € 83.380,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta come già liquidate.
Bari, 20 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Rana
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12462/2017 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO MICHELE,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA A. VACCARO, 45 70121 BARI presso il difensore avv.
CASTELLANO MICHELE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSA DONATO CP_1 C.F._1 VINCENZO e dell'avv. PEPE GIUSEPPE ( ) VIA MONTENEGRO 2 70121 C.F._2
BARI; ( ) C/O AVV. NUNZIA BUCCI (STUDIO Parte_2 C.F._3
MONTANARO) C.SO V.EMANUELE N.208 70059 TRANI;
elettivamente domiciliato in Via
Annibale De Leo 20 l 72019 San Vito dei Normanni presso il difensore avv. MUSA DONATO
VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come riportato in narrativa.
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 luglio 2017 il istante evocava in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Bari il Sig. , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del sig. , ai sensi degli artt. CP_1
2392, 2394, 2476 cc e 2394bis cc, nonché 216 LF, per i danni dal medesimo causati al patrimonio ed ai creditori del , in ragione di quanto esposto Parte_1 nella narrativa che precede, nonché per ogni altra violazione che dovesse essere accertata in corso di giudizio;
per l'effetto, condannare il medesimo sig. , quale ex amministratore unico del CP_1
Consorzio fallito, a pagare al fallimento del Parte_1 la somma complessiva di euro 16.694.386,82, oltre interessi di legge e rivalutazione, ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno da dissipazione del patrimonio sociale, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di manato accoglimento della domanda principale, in ogni caso condannare il sig. alla restituzione in favore della Curatela attrice della somma di CP_1 euro 2.155.525,00 da esso indebitamente riscossa a titolo di pagamento di acconti sul prezzo di cui al contratto preliminare di vendita datato 31/3/2006 intervenuto con il e sciolto dal Controparte_2 curatore ex art. 72 co. 1 LF.;
- condannare, altresì, il convenuto Sig. , alla refusione dei danni patiti e patiendi per CP_1 effetto della mancata adozione e implementazione, da parte dello stesso convenuto, nella propria qualità di amministratore unico pro tempore della fallita, del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/01 e/o per effetto dell'esito dei procedimenti penali e dei giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi in Cont essere tra da una parte, e le Province di Bari e di dall'altra parte, richiamati in Controparte_3 narrativa, nella misura che sarà quantificata in corso di causa e/o che Verrà equitativamente apprezzata come congrua dall'Ecc.mo Giudice adito.
Il tutto, con condanna del medesimo sig. al pagamento delle spese e compensi del CP_1 presente procedimento”.
Si costituiva il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda e, in seguito, nei termini assegnati, le parti depositavano le memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.
In data 10 gennaio 2019 la società attrice depositava ricorso per sequestro conservativo, accolto con ordinanza del 18 febbraio 2020, con conseguente concessione sui beni immobili, mobili e sui crediti del convenuto fino alla concorrenza della somma di € 2.250.000.
Con ordinanza del 11 novembre 2020, il G.I. disponeva CTU tecnico-contabile e , dopo taluni rinvii, la causa passava indecisione sulle conformi conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è in discussione che il (d'ora innanzi Parte_1 anche solo la “Società” la “fallita”) veniva costituito in data 5/2/1998 con atto per notaio dott.
con la denominazione di Persona_1 Controparte_5
. Nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011, esaminato ai fini della presente azione, la
[...]
Società, con capitale sociale di euro 33.000,00, risultava interamente partecipato dalle seguenti consorziate: pagina 2 di 8 (ex In.Gep. spa) per la quota del 98%; Controparte_6
(ex Itersud spa) per la quota dell'1%; Controparte_7 per la restante quota dell'1%. CP_8
Le quote sociali delle predette società erano possedute dai fratelli ed per il 50% CP_1 Parte_3 ciascuno e l'oggetto sociale del , più volte ampliato rispetto a quello originario per le Parte_1 specifiche esigenze di mercato, atteneva alla costruzione e manutenzione in appalto delle strade e loro pertinenze, nonché la informatizzazione finalizzata alla creazione di sistemi di catasto di reti stradali in virtù di contratti stipulati, per lo più, con amministrazioni pubbliche. A partire dagli anni '90 la Società ha svolto lavori prevalentemente in favore della Provincia di Bari e, successivamente, anche in favore Contr della neo istituita fu nominato A.U. in data 15.4.2005. CP_1
In data 22/11/2011 l'assemblea straordinaria, stante la grave situazione patrimoniale, deliberava lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore dott. Per_2
. Con ricorso del 13/2/2012 il presentava domanda di ammissione alla procedura di
[...] Parte_1 concordato preventivo con cessione dei beni ma con sentenza del 16-19/7/2012 n. 130 il Tribunale di
Bari dichiarava il fallimento del . Riferisce la curatela che la causa principale, ma non Parte_1 esclusiva, del dissesto, come indicato nella relazione ex art. 33 LF, è essenzialmente individuabile nella considerevole riduzione del fatturato intervenuta negli ultimi anni di operatività della Società, Contr soprattutto in relazione alla gestione degli appalti stipulati con la Provincia di Bari e concernenti la manutenzione stradale, nonché per la iniziativa giudiziaria di volta al recupero Controparte_9 dell'ingente credito di € 9.824.718,83 (esposizione bancaria passata da 5 milioni di euro al 31/12/2006 ad euro 20,6 milioni al 31/12/2010 e ad euro 22 milioni c.a. al 31/12/2011).
Nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dei fratelli ed , tra l'altro CP_1 Parte_3 per il delitto di cui all'art. 640 1 e 2 comma c.p. n.1, il GIP del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p., dei beni personali degli indagati e dei rispettivi coniugi, nonché, ai sensi dell'art. 19 comma 2 e 53 del d.lgs n. 231/2001, il sequestro preventivo per equivalente dei beni del e di tutte le società riconducibili ai fratelli . Parte_1 CP_1
Tra le società attinte dal suddetto provvedimento di sequestro vi erano anche le su citate Controparte_6
Infotec e Segnaletica e Servizi, dichiarate anch'esse fallite in data 19/7/2012.
[...]
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta non è fondata.
La società è stata dichiarata fallita il 16/7/2012 ed ha proposto la presente azione in data 14/7/2017 (data di passaggio dell'atto di citazione all'Ufficio Notifiche); d'altra parte l'odierno convenuto ha cessato le sue funzioni il 4.10.2011.
Sarebbe allora prescritta l'azione sociale.
Tuttavia, quanto alla cumulata azione dei creditori va applicato l'orientamento secondo il quale il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento: “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (Cass., 06 febbraio 2023, n. 3552).
pagina 3 di 8 Senonchè parte convenuta assume che lo stato di insolvenza in cui si trovava la società possa farsi risalire a un momento anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, in ragione di quanto emergeva dai dati di bilancio 2010 (depositato unitamente alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice), nonché dell'avvenuta presentazione del ricorso per concordato preventivo e della occorsa pronuncia, da parte del Giudice penale, del sequestro preventivo sui beni del convenuto.
L'argomento non può essere accolto.
La presunzione di cui sopra non è superabile nel concreto in quanto:
a) la società fallita non ha mai depositato il bilancio relativo all'esercizio 2009, né quello relativo all'esercizio 2011;
b) non è mai stata data pubblicità alla presentazione del ricorso per concordato preventivo (così come si ricava anche dalla consultazione della visura storica CCIAA, che si allega), considerata la mancata emissione del decreto di apertura del concordato preventivo;
c) Quanto al sequestro penale, non si tratta, del tutto pacificamente, di circostanza ostesa od ostensibile ai terzi.
Nel merito si deve subito rilevare che va accolto il capo subordinato di domanda relativo alla vicenda del contratto preliminare recante la data del 30.03.2006 per l'acquisto di una serie di immobili, da parte del , di proprietà del convenuto. Parte_1
Infatti, è assorbente la considerazione che il curatore ha esercitato il 15.06.2015 la facoltà di sciogliersi dal predetto contratto ex art. 72 legge fall., sicché gli importi corrisposti a titolo di acconto dovevano e devono restituirsi alla Curatela a prescindere da qualsiasi altra considerazione in ordine alla validità ed efficacia dei patti.
Pertanto deve essere restituito l'importo di € 2.155.255,00, corrispondente alle somme pacificamente versate, in un arco temporale compreso tra il 2006 e il 2010, a titolo di acconto sul prezzo. Non è in discussione che a fronte della corresponsione di acconti, mai si è dato seguito agli obblighi contrattuali, né tantomeno si è provveduto al trasferimento dell'immobile e alla stipula del contratto definitivo o, in subordine, alla restituzione degli acconti corrisposti. Il corrispondente danno da lucro cessante è stato correttamente stimato dal CTU in € 398.142,00 pari agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente al 15.06.2015, cui devono aggiungersi con lo stesso criterio di calcolo interessi e rivalutazione ulteriori fino al saldo.
Sulla domanda di danno ex d. lgs. n. 231/01, è sufficiente rilevare che, stante l'esclusione allo stato di qualsiasi forma di responsabilità in sede penale, si impone che la relativa domanda giudiziale debba ritenersi del tutto infondata.
Più complessa appare la vicenda dei pagamenti erogati nel periodo 2007-2011, non aventi altro fine, a dire della curatela, se non quello di disperdere il patrimonio sociale: secondo l'assunto di parte attrice, il quadro generale emerso dopo il fallimento si basa su numerosi bonifici e pagamenti effettuati:
a) in favore di con causale c/anticipazioni, per emolumenti maturati o da CP_1 maturarsi, il tutto in conflitto di interessi ed a discapito dell'interesse sociale, con un totale che confluisce in realtà in vario modo negli acconti ricevuti per un preliminare di vendita immobiliare favore della società mai adempiuto, di cui già si è detto;
b) In favore di tre società collegate per pagamento fatture non precedute da formali commesse e in dispregio della loro incapienza e senza garanzie.
A ciò si aggiunge la asserita evidente sproporzione tra i suddetti pagamenti/finanziamenti concessi dalla fallita e le restituzioni dalla stessa conseguite.
pagina 4 di 8 L'azione prende qui le mosse dall'analisi svolta suo tempo dal consulente nominato dalla curatela, dott. ed è stata approfondita con la CTU svolta in questa sede. Per_3
Ciò detto, la curatela rilevò e riferì al GD che, in generale, tra i crediti più significativi risultanti in Contr contabilità, a parte quelli nei confronti della Provincia di Bari e spiccano i seguenti:
-euro 12.503.071,00 nei confronti della di Controparte_6
-euro 4.375.280,93 nei confronti della consorziata di cui solo euro 869.190,92 trova CP_8 corrispondenza nello stato patrimoniale della;
CP_8
-euro 3.390.807,31 nei confronti dei fratelli ed , per acconti dagli stessi ricevuti CP_1 Parte_3 in relazione ad un presunto contratto preliminare di compravendita risalente al 2006, con il quale essi si erano impegnati a trasferire alla società la proprietà di taluni immobili personali;
-euro 1.190.600,00 per anticipazioni fatte alla società . CP_10
In conclusione, secondo la curatela si tratterebbe di atti depauperativi del patrimonio sociale del scaturenti, tra l'altro, da operazioni effettuate dall'AU pro tempore, Controparte_11 CP_1
, in una situazione di conflitto di interessi. Il medesimo conflitto di interessi andrebbe ravvisato
[...] con riferimento ai rapporti intercorsi con le altre società a vario titolo riconducibili al nucleo familiare dei fratelli , rapporti che hanno visto accrescere il patrimonio di tali società in totale pregiudizio CP_1 del . Gli atti depauperativi di cui sopra, in quanto fonte di danno per la società e per i Parte_1 creditori sociali, andrebbero quindi imputati a titolo di responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2394bis e
2476 cc, in capo all'ex AU pro tempore. Inoltre il convenuto avrebbe omesso di attivare i doverosi rimedi previsti dall'art. 2482 bis, ter e 2485 e 2486 c.c., con aggravamento del deficit economico, patrimoniale e finanziario che dovrà essergli imputato in questa sede a titolo di responsabilità.
L'indagine peritale non ha smentito in modo convincente l'assunto di parte attrice relativamente al rapporto con le tre società menzionate.
Invero ferma restando l'incompletezza e parzialità della documentazione prodotta, da un lato non è contestabile che le documentate rimesse alle società controllate avessero funzione di finanziamento quanto meno di fatto e dell'altro emerge che tale attività non era coperta da garanzia idonee o da una concreta dimostrazione di capienza: basti dire che tutte le società sono stata dichiarate fallite, compresa per ultima , che comunque non offriva garanzie. Né il convenuto, che di fatto controllava CP_10 anche le società collegate, poteva esserne all'oscuro.
I profili di conflitto di interessi restano così assorbiti come anche l'incompletezza della documentazione evidenziata dal CTU, in quanti pagamenti che si assumono dannosi sono tutti documentati e spettava a parte convenuta dimostrarne l'estinzione o l'effettiva giustificazione.
In sostanza è innegabile quanto meno il profilo di una gravissima negligenza nel concedere finanziamenti a soggetti incapienti, non giustificabile neppure in una logica di gruppo.
Resta così assorbito anche il profilo risarcitorio derivante dalla configurabilità di reati fallimentari in ragione dei fatti fin qui esaminati.
La curatela domanda poi il risarcimento del danno conseguente all'aggravamento del deficit patrimoniale, economico e finanziario della società fallita. In particolare lamenta l'iscrizione di perdite suscettibili di erodere integralmente il capitale sociale, senza che consti l'assunzione di qualsivoglia provvedimento, ex artt. 2482 bis, ter, 2485 e 2486 c.c.: anzi, solo nel 2011 la società fu posta in stato di scioglimento e liquidazione, ritardando ingiustificatamente l'ineludibile dichiarazione di fallimento e l'assunzione delle idonee iniziative a tutela del patrimonio e dei creditori sociali e così proseguendo illecitamente l'attività sociale, pur essendosi pacificamente avverata una causa di scioglimento della società.
pagina 5 di 8 Il CTU ha verificato che il bilancio d'esercizio del 2010 rivela che, almeno alla data del 31.12.2009 il patrimonio netto del fosse divenuto negativo, e che, pertanto, a tale data, gli amministratori,
Parte_1 nel rispetto della legge, avrebbero dovuto adottare i provvedimenti di cui agli artt.2485 e 2486 c.c. e, quindi, convocare tempestivamente l'assemblea per la ricapitalizzazione del , oppure in
Parte_1 alternativa, mettere in liquidazione la società, cessando ogni attività non conservativa. In assenza di documentazione ulteriore, se ne deduce che la delibera di messa in liquidazione del è di
Parte_1 molto successiva alla data in cui il capitale è andato perso, essendo stata assunta in data il 22.09.2011, e che, in ogni caso, dal bilancio 2010 non risulta che in tale esercizio siano state effettuate ricapitalizzazioni;
per cui, sulla base di tali elementi si deve concludere che almeno a partire dall'01.01.2010 l'operatività del è proseguita illegittimamente e ciò almeno sino alla data in
Parte_1 cui l'assemblea dei soci ha posto in liquidazione la società, assumendo al contempo la decisione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo, circostanza di fatto poi concretizzatasi il 13.2.2012 con il deposito del ricorso presso il Tribunale di Bari. Pertanto la prosecuzione dell'attività di gestione, oltre la data del 31.12.2009 e sino alla data del 22.11.2011 costituisce inadempimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 2485 e 2486 c.c..
A poco vale richiamare l'asserzione della stessa parte attrice che la causa principale del dissesto, come indicato nella relazione ex art. 33 LF, è essenzialmente individuabile nella considerevole riduzione del fatturato intervenuta negli ultimi anni di operatività della Società, soprattutto in relazione alla gestione Contr degli appalti stipulati con la Provincia di Bari e concernenti la manutenzione stradale, nonché per la iniziativa giudiziaria di volta al recupero dell'ingente credito di € 9.824.718,83. Controparte_9 la fallita non è stata in grado di ridurre proporzionalmente i costi di esercizio, vedendo così accrescere la propria esposizione bancaria passata da 5 milioni di euro al 31/12/2006 ad euro 20,6 milioni al
31/12/2010 e ad euro 22 milioni c.a. al 31/12/2011. In realtà proprio la riduzione del fatturato doveva ancor di più sconsigliare un'amministrazione dissennata come quella evidenziata.
Si deve allora far ricorso per liquidare il danno al “metodo della comparazione dei netti patrimoniali”, che individua il danno risarcibile nella differenza fra il patrimonio in essere al momento del fallimento e quello in essere al momento in cui la società avrebbe dovuto cessare la propria attività.
Osserva opportunamente il CTU che il bilancio 2010, ancorchè riferito ad una data anteriore di circa 11 mesi a quella della messa in liquidazione, costituisce comunque l'unica possibile approssimazione del valore del patrimonio aziendale al momento della cessazione dell'operatività, la sola comparazione che in questa sede può essere condotta è quella fra il patrimonio esistente alla data del 31.12.2009 e quello esistente alla data del 31.12.2010. Peraltro, anche per il valore al 2009, non essendo stato depositato il bilancio di quell'esercizio, i dati di patrimonio netto dovranno essere attinti dal bilancio 2010 dove sono stati riportati a fini comparativi. Si può concludere che per quanto attiene alle responsabilità conseguenti alla violazione dei divieti di cui agli artt. 2484 - 2485 e 2486 c.c., alla data del 31/12/2009 è stato rilevato un aggravio del dissesto esistente alla data del 31.03.2010 e che, detratti da tale aggravio i costi di liquidazione ritenuti ineliminabili, l'aggravamento del deficit addebitabile all' Amministratore Unico risulta accertato nella misura pari ad € 8.769.109. CP_1
Queste ultime considerazioni resistono anche alle osservazioni di parte convenuta.
Infatti:
a) l'assenza dei documenti ritualmente utilizzati per l'accertamento dell'intervallo temporale sotteso dall'attività illecita (sequenza ininterrotta dei bilanci di esercizio, delibere di cda e di assemblea riguardanti ricapitalizzazione/scioglimento) è stata comunque superata sulla base di altre evidenze di cui l'elaborato dà puntualmente atto e che, pertanto, hanno consentito al perito di rilevare inequivocabilmente come “la prosecuzione dell'attività di gestione, oltre la data del
31.12.2009 e sino alla data del 22.11.2011 abbia costituito un inadempimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 2485 e 2486 c.c.“; pagina 6 di 8 b) il mancato deposito del bilancio nell'esercizio 2009 non poteva inibire al CTU l'accertamento dell'epoca di perdita del capitale, atteso che nel bilancio 2010 ufficialmente depositato l'amministratore aveva comunque riportato il valore del patrimonio netto al 31.12.2009, se pur in misura discordante con quello precedentemente iscritto nel bilancio 2008;
c) il valore stimato dal CTU rappresenta l'aggravio del deficit alla data del 31.12.2010 rilevato sulla base di elementi oggettivi e non presuntivi, per cui si tratta di un dato non certo inattendibile e comunque stimato prudenzialmente e non smentito da altre risultanze.
Resta da delibare il capo di domanda relativo ai danni derivanti dall'esito negativo dei giudizi di Contr opposizione a decreto ingiuntivo instaurati dalla società contro e le province di Bari e CP_9
Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. nel testo abrogato la difesa di parte attrice ha specificato che si è conclusa con sentenza passata in giudicato la vicenda, menzionata nell'atto di citazione, relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_4 nei confronti di e del fallimento deducente, all'esito della quale è stata
[...] Controparte_3 confermata la condanna del predetto ente provinciale al pagamento della complessiva somma di euro
2.207.040, oltre interessi e spese. Le predette somme sono state, a propria volta, insinuate al passivo del fallimento del e, in quanto ascrivibili alla condotta gravemente negligente del Parte_1 convenuto, rappresentano un'ulteriore voce di danno causalmente collegabile alla mala gestio del Sig.
. CP_1
Il capo di domanda è infondato, come ha rilevato anche il CTU. In realtà, le ragioni esposte dalla curatela al riguardo sono risultate gravemente lacunose sin dall'atto introduttivo sicchè, anche alla luce delle successive precisazioni, è tuttora arduo ricostruire i termini esatti dell'asserito illecito.
Non sussiste la prova del danno da responsabilità amministrativa, atteso che benché la pendenza di un procedimento penale a carico di sia pacifica, di detto procedimento, non è disponibile CP_1 una documentazione sufficiente agli atti mentre per il delitto richiamato al comma 1 dell'art. 640 c.p., riguardante il reato di truffa ai danni di soggetti diversi dallo Stato (reato, quest'ultimo, richiamato invece dal comma 2) si osserva che non rientra nel novero di quelli indicati all'art.24 del D.Lgs.
231/2001.
In conseguenza di tutto quanto sopra il convenuto va condannato, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di : di € 8.769.109,00 a titolo di danno da aggravamento del deficit patrimoniale, economico e finanziario della società fallita;
di € 12.503.070,00 per il credito inesigibile nei confronti di 885.753,28 per Controparte_6 il credito inesigibile nei confronti della consorziata 1.190.600,00 per anticipazioni fatte alla CP_8 società CP_10
di 2.155.255,00 a titolo di restituzione acconti ex art. 72 legge fall., oltre € 398.142,00 pari agli interessi legali e rivalutazione sino al 15.06.2015.
Il tutto oltre rivalutazione secondo Istat dalla data del fatto al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata.
Ogni altra domanda, istanza od eccezione è assorbita.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza in favore dell'Erario stante l'ammissione della procedura al beneficio del G.P.; le spese di CTU restano a carico di parte convenuta.
Valore della causa: da € 8.000.001 a € 16.000.000
pagina 7 di 8 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 13.159,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 8.680,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 38.654,00
Fase decisionale, valore medio: € 22.887,00
Compenso tabellare (valori medi) € 83.380,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il convenuto, al pagamento a titolo di danni sopra specificati: di € 8.769.109,00 a titolo di danno da aggravamento del deficit patrimoniale, economico e finanziario della società fallita;
di 2.155.255,00 a titolo di restituzione acconti ex art. 72 legge fall., oltre € 398.142,00 pari agli interessi legali e rivalutazione sino al 15.06.2015 e ulteriori;
di € 12.503.070,00 per il credito nei confronti di di € 885.753,28 per il Controparte_6 credito nei confronti della consorziata di € 1.190.600,00 per io credito nei confronti della CP_8 società CP_10
Il tutto oltre rivalutazione secondo Istat dalla data del fatto -e dal 16.2015 per la sola restituzione acconti- al saldo ed interessi legali sulla somma rivalutata.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'Erario le spese di lite, che si liquidano in €
3.372.00 per spese ed € 83.380,00 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta come già liquidate.
Bari, 20 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Rana
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