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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10172/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CARLINI PAOLO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1
Resistente
C.F. e P.Iva Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Sagliocco del Foro di Napoli nord
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato solo all da qualificarsi al contempo quale opposizione CP_1
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., parte ricorrente ha proposto opposizione avverso due intimazioni dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione emesse sulla base, tra l'altro, di quattro avvisi di addebito per contributi previdenziali dovuti all' eccependo in sostanza di nulla dovere in CP_1
quanto è stato dichiarato “esdebitato”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con Agenzia dell'Entrate quest'ultima si è costituita dando atto della esdebitazione. Alla luce della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate Riscossione in merito all'esdebitazione, l' ha proceduto ad annullare gli avvisi di addebito [docc. B.4 CP_1
e B.5].
Ha chiesto pertanto di accogliere le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
quanto alle domande riferite ad attività di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con compensazione di spese e onorari di causa.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che alla luce di quanto chiarito da Agenzia delle Entrate CP_1
ha provveduto ad annullare gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che ha provveduto con immediatezza appena dopo la notifica del ricorso, la restante CP_1
metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' CP_1
e si liquida in euro 1.300,00 in base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.10172/2024, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' a rifondere CP_1
al ricorrente la restante metà, liquidata in euro 1.300,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA . Compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Milano , 27.3.2025
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10172/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CARLINI PAOLO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1
Resistente
C.F. e P.Iva Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Sagliocco del Foro di Napoli nord
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato solo all da qualificarsi al contempo quale opposizione CP_1
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., parte ricorrente ha proposto opposizione avverso due intimazioni dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione emesse sulla base, tra l'altro, di quattro avvisi di addebito per contributi previdenziali dovuti all' eccependo in sostanza di nulla dovere in CP_1
quanto è stato dichiarato “esdebitato”.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con Agenzia dell'Entrate quest'ultima si è costituita dando atto della esdebitazione. Alla luce della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate Riscossione in merito all'esdebitazione, l' ha proceduto ad annullare gli avvisi di addebito [docc. B.4 CP_1
e B.5].
Ha chiesto pertanto di accogliere le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
quanto alle domande riferite ad attività di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con compensazione di spese e onorari di causa.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che alla luce di quanto chiarito da Agenzia delle Entrate CP_1
ha provveduto ad annullare gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che ha provveduto con immediatezza appena dopo la notifica del ricorso, la restante CP_1
metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' CP_1
e si liquida in euro 1.300,00 in base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.10172/2024, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' a rifondere CP_1
al ricorrente la restante metà, liquidata in euro 1.300,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA . Compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate.
Milano , 27.3.2025
Francesca Maria Claudia Capelli