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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 3229/2022 R.G., riservata in decisione in data 20.02.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente TRA Sig. , (c.f. ), quale procuratore Parte_1 C.F._1 speciale dei sig.ri (c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), e (c.f. ), nella loro C.F._3 Parte_4 C.F._4 qualità di coeredi di , debitore esecutato nella procedura esecutiva Persona_1 immobiliare (Trib. Roma, R.G.E.I. 79937/94 e 955/06 riunite), in forza di procura speciale autenticata Notaio di Roma il 2.8.2011, rep. n. 235276, Persona_2 registrata a Roma il 3.8.2011 n. 16948 elettivamente domiciliato in Roma alla Via Valadier n. 39, presso l'Avv. Vincenzo Sabia, c.f. , che lo C.F._5 rappresenta e difende nel presente procedimento. appellante CONTRO
(part. iva , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore Sig. (cod. fisc. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Castellana (cod. fisc. C.F._6
) elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._7
Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131 appellata
Sigg. ri ( ) e CP_3 C.F._8 Controparte_4
( ) elettivamente domiciliati in Roma, Via Nizza 45 presso lo C.F._9 studio dell'Avv. Carlo Borromeo ( ) che li rappresenta e C.F._10 difende. appellati
Sig.ra (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_5 C.F._11
Roma, Via Latina 27 presso lo studio dell'Avv. Marialuisa Mazzocchi (C.F.
) che la rappresenta e difende nel presente procedimento. C.F._12 appellato
1 (C.F. , in persona del pro Controparte_5 P.IVA_2 CP_6 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. appellato
nonché contro
Sig. , n.q. di professionista delegato alla vendita Controparte_7 appellato contumace
(già , già , già Controparte_8 CP_9 Controparte_10 [...]
, già ), in persona del l.r.p.t., Controparte_11 Controparte_12 appellato contumace
(già , già Controparte_13 Controparte_14 [...]
, quale Agente per la riscossione della Provincia di Roma), Controparte_15 in persona del l.r.p.t. appellato contumace
(già ), in persona del Controparte_16 Controparte_17
l.r.p.t., 9. (già , , già Controparte_18 Controparte_8 CP_9 [...]
), in persona del l.r.p.t., Controparte_19 appellato contumace
in persona del l.r.p.t., CP_20 appellato contumace
in persona del l.r.p.t., Controparte_21 appellato contumace
Controparte_22 appellato contumace
in persona del l.r.p.t., Controparte_23 appellato contumace
(Trib. Roma 716) CP_24 Controparte_25
in persona del Curatore p.t. Avv. Italo Scalera,
[...] appellato contumace
appellato contumace CP_26
appellato contumace CP_27
appellata contumace CP_28
appellata contumace CP_29
2 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18767/2021 resa nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con RG 42145/2020
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione per la prosecuzione del giudizio nel merito di opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. il Sig. ha contestato l'ordinanza emessa dal Parte_1
GE in data 14.03.2020 nel procedimento esecuzione n. 79937/1994 con la quale ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata del 29.10.2019. In particolare, l'ordinanza del 29.10.2019 è stata contestata nella parte in cui ha concesso su richiesta dell'aggiudicataria che il termine per il Parte_6 versamento del saldo prezzo sospeso dal GE il 28.06.2016, a seguito di opposizione di terzo, ricominciasse a decorrere per intero da detta ordinanza, con consequenziale proroga del termine perentorio di decadenza stabilito dall'ordinanza di vendita del 17.07.2012. Si sono costituite in giudizio le parti opposte e deducendo il CP_3 Controparte_4 difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. del debitore esecutato e infondatezza della domanda nel merito. Si è costituita, altresì, l'aggiudicataria che ha dedotto la nullità della CP_1 notifica dell'atto di citazione poiché diretto alla parte e non presso il difensore domiciliatario. L'aggiudicataria, inoltre, ha contestato l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Le altre parti non si sono costituite ed è stata dichiarata la loro contumacia. Il Tribunale con sentenza n. 18767/2021 ha rigettato l'opposizione in quanto infondata. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. , contestando la violazione Pt_1
e/o la falsa applicazione degli artt. 298, 569, 574, 585, 587 c.p.c. e la illegittimità delle ordinanze del 28.06.2016 e del 29.10.2019 con le quali è stato concesso nuovo termine di versamento del saldo prezzo. Ha concluso, pertanto, l'appellante chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della originaria opposizione, accertare e dichiarare che l'aggiudicataria non ha ottemperato all'ordinanza di vendita Parte_6 che prevedeva il pagamento del saldo prezzo entro 120 giorni dall'aggiudicazione scaduta il 13.10.2016 o comunque non oltre il 12.2.2020 per effetto della sospensione e conseguentemente dichiarare l'annullamento per decadenza dall'aggiudicazione del 15.6.2016 con perdita della cauzione versata di € 144.000 in favore della procedura esecutiva.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato quando dedotto Parte_6 dall'appellante, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Si sono costituiti in giudizio i Sig.ri e chiedendo che l'appello CP_3 Controparte_4 venisse rigettato perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Si è altresì costituita in giudizio la Sig.ra insistendo per il rigetto Parte_5 dell'appello in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto.
3 Da ultimo si è costituito in Giudizio il , insistendo per il rigetto Controparte_5 dell'appello in quanto inammissibile e perché infondato. Le restanti parti regolarmente citate sono rimaste contumaci. All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui al 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare e assorbente rispetto alle censure prospettate dall'appellante, è il profilo di ammissibilità dell'odierna impugnazione. Ritiene la Corte che l'azione esperita dall'attore in primo grado sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non abbia qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, anche a voler ammettere tale assunto, è pacifico che un'opposizione a un atto esecutivo, anche se qualificata erroneamente come opposizione all'esecuzione, deve essere impugnata con ricorso per cassazione e non con appello. Ebbene, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatto in base al principio dell'”apparenza”, cioè in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, prescindendo sia dalla sua esattezza, sia dal tipo di procedimento adottato dalla parte;
sicché soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione proposta spetta, d'ufficio, al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (cfr. Cass., Sez. Un. n. 3816/2005; Cass. Sez. Un. n. 2434/2008; Cass. Sent. n. 3712/2011; Cass. Sent. n 20811/2010; Cass. Sent. n. 2948/2015. Da ultim, v. Cass. Ord. N. 23390/2020 e Cass. Ord. N.
17646/2021). Invero, il Tribunale di Roma non ha qualificato l'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso il debitore RG 79937/1994, senza che possa assumere rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass., 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra. A questo proposito, la suddetta qualificazione è opportuno che venga effettuata dalla Corte d'appello, chiamata a valutare le domande sottoposte alla sua attenzione in ordine al contenuto della pretesa sostanziale fatta valere, non essendo tenuta ad uniformarsi al tenore letterale degli atti mediante i quali le parti estrinsecano le proprie domande. Tanto premesso, è di tutta evidenza che la domanda proposta con atto di citazione del 31.07.2020 nel procedimento RG 42145/2020, introduttivo del giudizio di merito, è giuridicamente qualificabile – tenuto conto del petitum e della causa petendi – come opposizione agli esecutivi ex art 617 c.p.c., posto che non ha ad oggetto l'an dell'esecuzione, il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per il soddisfacimento della pretesa creditoria ma la contestazione di uno degli atti dell'esecuzione in particolare e cioè l'ordinanza con la quale il GE ha concesso la proroga del termine per il versamento del saldo prezzo.
4 Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. comma 3, difatti, “la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso per Cassazione”. Da ciò ne discende che l'appellante ha errato nella scelta dello strumento processuale, essendo la sentenza di primo grado impugnabile esclusivamente mediante ricorso per Cassazione. In ragione dell'esito della lite, che vede la soccombenza dell'appellante, le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri compresi tra i medi ed i massimi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile a complessità bassa. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di un importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 18767/2021 resa in data 30.11.2021, così decide:
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello
- Condanna l'appellante Sig. alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
Sig.ri e Sig.ra Parte_6 CP_3 Controparte_4 Parte_5
delle spese processuali del presente grado di Controparte_5 appello che liquida per ciascuna parte costituita in complessivi € 6.946 oltre al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di un importo pari al contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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