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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1997/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16300/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9350 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio IMU n. 9350 relativo all'anno di imposta 2020, notificato in data 10 settembre 2025, con il quale Roma Capitale chiede la somma di
€ 47.271,32 a titolo di omesso versamento relativo agli immobili in Roma Indirizzo_1 P.3, Dati_Cat_1; sub 508; categoria A10; Indirizzo_2 P S1, Dati_Cat_1; sub 510; categoria C06; Indirizzo_1 P S1, Dati_Cat_1; sub 511; categoria A10 e Indirizzo_1 P.1, Dati_Cat_1; sub 514; categoria C01.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di essere divenuta proprietaria dell'immobile oggetto di accertamento a seguito di trasferimento disposto dal Tribunale di Roma in data 24 maggio 2019 (Esecuzione R.G.E. n. 1162/2011) e, nell'ambito del procedimento, la consulenza tecnica disposta dal Giudice acclarava lo stato di fatiscenza dell'immobile e stimava in € 1.900,00 al mq. il valore del bene.
Per le ragioni suddette la società ricorrente eccepisce l'errata determinazione della base imponibile operata da Roma Capitale che non teneva conto del permanere negli anni dello stato di fatiscenza e degrado dell'immobile in conseguenza del quale avrebbe dovuto applicare una riduzione del 50% dell'imposta invece che calcolarla sulla base dell'aliquota ordinaria massima.
La società ricorrente conclude chiedendo preliminarmente la sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato e, nel merito, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica sulla richiesta cautelare di sospensione dell'avviso di accertamento ritenendola infondata in quanto priva dei necessari requisiti in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora.
All'udienza di trattazione della istanza di sospensione la Corte riteneva la causa assumibile in decisione anche nel merito ai sensi dell'articolo 47ter del D.Lgs. 546/92.
Motivi della decisione
Occorre premettere, innanzitutto, che la natura della controversia e delle questioni dedotte in giudizio, in rapporto con i motivi di impugnazione e le motivazioni dell'avviso di accertamento, consente l'applicazione al presente giudizio di quanto disposto dall'articolo 47 ter del D.Lgs. 546/92.
La norma, infatti, consente al giudicante di decidere con sentenza già in sede di esame dell'istanza cautelare di sospensione ricorrendone i requisiti così come previsto dal terzo comma ai sensi del quale la pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”
Nel caso di specie, trattandosi di materia ben delineata che non necessita di analisi particolarmente approfondita atteso che le ragioni del ricorrente appaiono esplicitate chiaramente nei motivi di impugnazione ed altrettanto per quanto riguarda la parte resistente, la Corte trattiene la causa in decisione provvedendo direttamente a definire la controversia nel merito.
Premesso ciò le ragioni della società ricorrente appaiono parzialmente fondate e meritevoli di essere accolte in parte. Infatti risulta documentato lo stato di degrado e fatiscenza dell'immobile nell'anno di imposta 2020 ed in particolare la società ricorrente ha fornito in giudizio la prova dello stato di abbandono strutturale e funzionale dell'edificio dal 2012 (consulenza del CTU del Tribunale di Roma) e persistente ad oggi (perizia di parte del
2025) circostanza questa conosciuta dal Comune di Roma in virtù della pratica edilizia presentata dalla ricorrente per i necessari lavori di risanamento e ristrutturazione.
Appare quindi opportuno operare una riduzione del 50% dell'imposta accertata e ciò anche ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento IMU del Comune di Roma in presenza di oggettiva inutilizzabilità ed inagibilità dell'immobile.
Sul punto il Collegio aggiunge che se è vero che le condizioni che consentono la non applicazione dell'imposta o la sua riduzione non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione è altrettanto vero che proprio la documentazione prodotta da parte ricorrente attesta l'oggettiva inutilizzabilità ed inagibilità dell'immobile accertato tale da legittimare l'applicazione al caso di specie della riduzione del 50% della base imponibile.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto parzialmente con rideterminazione della base imponibile ridotta del 50% e conseguente ricalcolo, da parte di Roma Capitale, dell'IMU da versare.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore Il Presidente
AN Centi ID CI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16300/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9350 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone all'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio IMU n. 9350 relativo all'anno di imposta 2020, notificato in data 10 settembre 2025, con il quale Roma Capitale chiede la somma di
€ 47.271,32 a titolo di omesso versamento relativo agli immobili in Roma Indirizzo_1 P.3, Dati_Cat_1; sub 508; categoria A10; Indirizzo_2 P S1, Dati_Cat_1; sub 510; categoria C06; Indirizzo_1 P S1, Dati_Cat_1; sub 511; categoria A10 e Indirizzo_1 P.1, Dati_Cat_1; sub 514; categoria C01.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di essere divenuta proprietaria dell'immobile oggetto di accertamento a seguito di trasferimento disposto dal Tribunale di Roma in data 24 maggio 2019 (Esecuzione R.G.E. n. 1162/2011) e, nell'ambito del procedimento, la consulenza tecnica disposta dal Giudice acclarava lo stato di fatiscenza dell'immobile e stimava in € 1.900,00 al mq. il valore del bene.
Per le ragioni suddette la società ricorrente eccepisce l'errata determinazione della base imponibile operata da Roma Capitale che non teneva conto del permanere negli anni dello stato di fatiscenza e degrado dell'immobile in conseguenza del quale avrebbe dovuto applicare una riduzione del 50% dell'imposta invece che calcolarla sulla base dell'aliquota ordinaria massima.
La società ricorrente conclude chiedendo preliminarmente la sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato e, nel merito, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica sulla richiesta cautelare di sospensione dell'avviso di accertamento ritenendola infondata in quanto priva dei necessari requisiti in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora.
All'udienza di trattazione della istanza di sospensione la Corte riteneva la causa assumibile in decisione anche nel merito ai sensi dell'articolo 47ter del D.Lgs. 546/92.
Motivi della decisione
Occorre premettere, innanzitutto, che la natura della controversia e delle questioni dedotte in giudizio, in rapporto con i motivi di impugnazione e le motivazioni dell'avviso di accertamento, consente l'applicazione al presente giudizio di quanto disposto dall'articolo 47 ter del D.Lgs. 546/92.
La norma, infatti, consente al giudicante di decidere con sentenza già in sede di esame dell'istanza cautelare di sospensione ricorrendone i requisiti così come previsto dal terzo comma ai sensi del quale la pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”
Nel caso di specie, trattandosi di materia ben delineata che non necessita di analisi particolarmente approfondita atteso che le ragioni del ricorrente appaiono esplicitate chiaramente nei motivi di impugnazione ed altrettanto per quanto riguarda la parte resistente, la Corte trattiene la causa in decisione provvedendo direttamente a definire la controversia nel merito.
Premesso ciò le ragioni della società ricorrente appaiono parzialmente fondate e meritevoli di essere accolte in parte. Infatti risulta documentato lo stato di degrado e fatiscenza dell'immobile nell'anno di imposta 2020 ed in particolare la società ricorrente ha fornito in giudizio la prova dello stato di abbandono strutturale e funzionale dell'edificio dal 2012 (consulenza del CTU del Tribunale di Roma) e persistente ad oggi (perizia di parte del
2025) circostanza questa conosciuta dal Comune di Roma in virtù della pratica edilizia presentata dalla ricorrente per i necessari lavori di risanamento e ristrutturazione.
Appare quindi opportuno operare una riduzione del 50% dell'imposta accertata e ciò anche ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento IMU del Comune di Roma in presenza di oggettiva inutilizzabilità ed inagibilità dell'immobile.
Sul punto il Collegio aggiunge che se è vero che le condizioni che consentono la non applicazione dell'imposta o la sua riduzione non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione è altrettanto vero che proprio la documentazione prodotta da parte ricorrente attesta l'oggettiva inutilizzabilità ed inagibilità dell'immobile accertato tale da legittimare l'applicazione al caso di specie della riduzione del 50% della base imponibile.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto parzialmente con rideterminazione della base imponibile ridotta del 50% e conseguente ricalcolo, da parte di Roma Capitale, dell'IMU da versare.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore Il Presidente
AN Centi ID CI