Ordinanza cautelare 3 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. già -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di interdittiva antimafia adottato nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l. del 18/01/25, protocollo numero -OMISSIS-, notificato in data 20/01/2025 a firma del Prefetto di Como, nonché di ogni atto presupposto - in particolare la lettera di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di interdittiva del 28/11/2023 - conseguente e connesso, ancorché ignoto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- -OMISSIS- SRL GIÀ -OMISSIS- SRL il 17\3\2025 :
del provvedimento di interdittiva antimafia adottato nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l. del 18/01/25, protocollo numero -OMISSIS-, notificato in data 20/01/2025 a firma del Prefetto di Como dott. -OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto - in particolare la lettera di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di interdittiva del 28/11/2023 - conseguente e connesso, ancorché ignoto.
- del provvedimento emesso in data 08.03.2025 prot. n. -OMISSIS- del 10.03.25 a firma del Prefetto di Como dott. -OMISSIS- di conferma della interdittiva emessa in data 18.01.25 e notificata in data 20.01.25.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AL Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società società -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento di interdittiva antimafia adottato in data 18/01/25, protocollo numero -OMISSIS-, adottato a seguito di istanza di aggiornamento ex art. 91 c. 5 D. LGS. n. 159/16 del provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Novara in data 25/06/21.
Tale atto è motivato con riferimento ai seguenti fatti: la società nell’anno 2021 annoverava 5 dipendenti tra i quali il signor -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 20.10.1959 e residente a [...], -OMISSIS-, arrestato in data 27.12.2021 per “fabbricazione e detenzione di esplosivi” (art. 2 L. 895/1967) e “ricettazione” (art. 648 c.p.); per due società (-OMISSIS- S.r.l. ed -OMISSIS- S.r.l.) nelle quali il signor -OMISSIS- ricopriva importanti cariche nel relativo assetto societario erano state adottate due informative antimafia rispettivamente dalle Prefetture di Torino e di Novara; -OMISSIS- è stato imputato, a seguito dell’inchiesta denominata “-OMISSIS--OMISSIS-”, per il reato di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori di cui all’art. 12-quinques della legge n. 356/1992 in concorso con -OMISSIS- ma è stato assolto; nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di -OMISSIS-, il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, in data 03.04.2018 emetteva decreto di sequestro dei beni immobili ubicati in -OMISSIS-, formalmente intestati a -OMISSIS- ma di fatto riconducibili a -OMISSIS-. Successivamente al sequestro, -OMISSIS- subiva la confisca degli immobili ubicati a -OMISSIS- a seguito del provvedimento del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione – del 21.02.2020, confermato in grado di appello e divenuto esecutivo in data 19.06.2020; il rapporto di fiducia reciproca tra -OMISSIS- e -OMISSIS- è stato asseverato in sede giurisdizionale nella sentenza n. -OMISSIS- laddove il giudice penale affermava testualmente che -OMISSIS- “[…] certamente si è prestato a fungere da prestanome di -OMISSIS- […]”; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8134 del 17.12.2020, per quanto riguarda il pericolo attuale e concreto, ha statuito che “[…] nella fattispecie, l’insieme dei fatti in cui è stato coinvolto il titolare, Amministratore e Socio Unico -OMISSIS-, autorizzi un giudizio di pericolo per la Pubblica Amministrazione, ad instaurare rapporti contrattuali con l’impresa in esame, infatti le evidenze processuali fanno ritenere più probabile che non i legami di vicinanza tra i due soggetti; la produzione documentale offerta dall’interessato a seguito di specifica richiesta di questa Prefettura è carente e inidonea a dimostrare la bontà dell’attività imprenditoriale in essere: -OMISSIS-, infatti, non è stato in grado di produrre i contratti sottesi ai rapporti imprenditoriali di cui alle fatture emesse negli anni 2023 e 2024, né di giustificarne e suffragarne aliunde la mancata produzione.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di violazione di legge.
Il signor -OMISSIS- è incorso in un procedimento penale per fatti risalenti al 2012: nel procedimento de quo il -OMISSIS- era stato coinvolto in quanto venuto in contatto a sua insaputa con soggetti affiliati alla mafia. Nel suddetto procedimento l’odierno ricorrente è stato assolto in via definitiva nel 2017.
Non è emerso alcun elemento nuovo rispetto alla valutazione operata della Prefettura di Novara che ha adottato il provvedimento di interdittiva nei confronti della Soc. -OMISSIS- in data 25/06/21 e rispetto al quale si richiede l’aggiornamento.
Per giustificarne l’adozione, nel provvedimento impugnato sono stati introdotti alcuni indizi ritenuti idonei a far sorgere il “sospetto” ma che, in realtà, nulla hanno a che fare con il rischio di infiltrazioni mafiose. Innanzitutto si evidenzia che non sarebbe stata rilevata alcuna sede operativa della società-così come dichiarato- a -OMISSIS- (-OMISSIS-) in -OMISSIS-: “La società non vanta alcuna sede operativa e la sede legale è presso un commercialista”.
All’evidenza, però, le ricerche della Prefettura di Como sono state effettuate all’indirizzo sbagliato, in quanto la sede operativa è al -OMISSIS-
La società -OMISSIS-, oggi -OMISSIS- s.r.l., aveva 5 dipendenti nel 2021 ed oggi non ne ha per un semplice motivo: non può lavorare perché colpita dalla interdittiva antimafia. Quanto al dipendente sig. -OMISSIS-, lo stesso risulta essere stato assunto con contratto a tempo determinato, non rinnovato, per soli due mesi, dal 09.02.21 al 10.04.21.
La mancata produzione dei contratti sottesi ai rapporti imprenditoriali di cui alle fatture emesse negli anni 2023 2024 è conseguenza diretta del fatto che per il tipo di attività svolta, il noleggio di macchinari, di regola si usano contratti orali e comunque la società ha svolto una modesta attività, in quanto fortemente limitata dall’interdittiva.
Inoltre la Prefettura non ha tenuto conto della trasformazione della struttura societaria mediante la
creazione di un CDA e l’ingresso nello stesso del dott. -OMISSIS-, con un passato quarantennale nelle Forze dell’ordine.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto il riesame dell’atto impugnato in quanto “ non vi è alcuna prova allo stato di qualsivoglia collegamento attuale tra l’impresa e la criminalità organizzata, come desumibile dal fatto che: la società è stata costituita successivamente all’abbandono delle frequentazioni del ricorrente con appartenenti alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista ed allo smantellamento degli assetti societari e proprietari connessi a tali frequentazioni; non sono stati rilevati pericoli di infiltrazioni mafiose nel nuovo assetto societario e nei contratti conclusi dalla società; non è stata effettuata una verifica in concreto sulla sede operativa ubicata al n. -OMISSIS- di -OMISSIS-a -OMISSIS- per cui l’assenza di effettiva operatività è allo stato dubbia ”.
II. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 08.03.2025 prot. n. -OMISSIS- del 10.03 di conferma della interdittiva emessa in data 18.01.25 motivato con riferimento ai seguenti fatti: 1) “l’introduzione del dott. -OMISSIS- all’interno della compagine societaria, in assenza di attribuzione dei poteri gestori e di controllo della stessa, non può rappresentare un’azione di self-cleaning in quanto in fatto e in diritto i poteri gestori, di rappresentanza e di controllo della-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. già -OMISSIS- S.r.l. restano attribuiti al signor -OMISSIS- nella propria qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato”; 2) la-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. già -OMISSIS- S.r.l. non ha a disposizione un luogo in cui ricoverare i mezzi e i veicoli necessari all’attività esercitata; 3)-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. nell’attuale contenzioso instaurato presso il TAR Lombardia, sosteneva per la prima volta che la propria unità operativa è collocata al -OMISSIS- e non al civico -OMISSIS-della stessa strada e ciò in palese contrasto con quanto emerge dalla visura camerale tratta dal registro delle imprese e per sua stessa ammissione la stessa locava un mero ufficio all’interno di un immobile adibito a coworking.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
La costituzione di un Consiglio di Amministrazione e cioè di un organismo collegiale è di per sé un’operazione di self cleaning . A maggior ragione lo è con l’inserimento di una figura quale il dott. -OMISSIS-. a ciò si aggiunge che dalla visura camerale della società risulta “Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”.
Inoltre la ricorrente ha dimostrato come la sede operativa è ubicata al n. -OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS-a -OMISSIS- ed all’ uopo ha fornito copia del contratto di affitto dei locali e fotografie attestanti la esistenza della targa all’ esterno e di locali attrezzati ad uso ufficio – cfr. docc. n. 13 -14 prodotti con il ricorso introduttivo. Quanto al ricovero dei mezzi la -OMISSIS- ha chiarito che gli stessi, quando non sono presso le aziende che li prendono in locazione, vengono ricoverati presso uno spazio a disposizione dalla società -OMISSIS-.
In ogni caso l’attività della ricorrente è ridotta ai minimi termini in quanto da quando è stata emessa la interdittiva dalla Prefettura di Novara la società non può lavorare nel suo settore congeniale, la segnaletica stradale (non può partecipare alle procedure di evidenza pubblica) e di conseguenza questo mette a rischio la sopravvivenza della società stessa la quale ormai svolge solo l’attività di affitto dei mezzi di sua proprietà
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione dei ricorsi in quanto: a fronte delle risultanze degli accertamenti antimafia, certamente non risalenti, sarebbe stato onere della ricorrente fornire riscontri oggettivi in ordine al divisato “abbandono delle frequentazioni del ricorrente con appartenenti alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista”; la società non è nuova ma la continuazione della -OMISSIS- s.r.l., costituita il 03.04.1995; il contratto di comodato d’uso
gratuito in data 05.05.2022 dei mezzi è scaduto.
All’udienza del 05/11/2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
II. I ricorsi possono essere analizzati congiuntamente in quanto il riesame dell’atto effettuato dalla Prefettura su richiesta del Tribunale ha riguardato solo alcuni aspetti della fattispecie in giudizio.
III.1 Dall’esame degli atti risulta che la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159/2011, dell’informativa interdittiva antimafia emessa con provvedimento del Prefetto della Provincia di Novara prot. n. -OMISSIS- del 15.06.2021 nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l. ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, presentata, in data 30.12.2022, dalla ditta -OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.r.l.) con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS- (c.f. e p.v. -OMISSIS-).
La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis Cons. Stato Sez. III n. 8309/21) precisa come “Al decorso del termine annuale di efficacia interdittiva del provvedimento antimafia ex art. 86 c. 2 DLGS 159/11, non va attribuito l’effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo”. Tuttavia, consente di “legittimare il soggetto interdetto a presentare un’ istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento alla luce di circostanze sopraggiunte e tali da giustificare la rivalutazione dei relativi presupposti da parte della Prefettura”.
In virtù di tale previsione normativa, la giurisprudenza ritiene che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di pronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743).
Nel caso di specie la domanda di aggiornamento è giustificata con il fatto che l’impresa -OMISSIS- S.r.l., con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS- (c.f./p.i. -OMISSIS-) veniva cancellata in data
07.12.2021 e, contestualmente, mantenendo lo stesso identificativo di codice fiscale e partita
iva, veniva iscritta l’impresa -OMISSIS- S.r.l. con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS-
-OMISSIS-n. 1.
III.2 Dall’esame del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo la conferma dell’interdittiva antimafia è motivata con riferimento a fatti anteriori al provvedimento di interdittiva emesso dal Prefetto di Novara.
In particolare il provvedimento afferma che “ la -OMISSIS- S.r.l. sin da subito ha presentato elementi di continuità con la società -OMISSIS- S.r.l. (interdetta con provvedimento della Prefettura di Novara) ”.
Gli elementi posti a fondamento di tale continuità sono costituiti dal fatto che -OMISSIS- è stato imputato, a seguito dell’inchiesta denominata “-OMISSIS--OMISSIS-”, per il reato di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori di cui all’art. 12-quinques della legge n. 356/1992 in concorso con -OMISSIS- (nato a -OMISSIS-- il 14.03.1979 e già sorvegliato di P.S., affiliato alla locale di “ndrangheta di -OMISSIS- --OMISSIS--), poi assolto, ed il riconoscimento, con sentenza n. -OMISSIS- che egli si è prestato a fungere da prestanome di -OMISSIS-.
La vicinanza del -OMISSIS- ad un esponente di spicco della criminalità organizzata ha condotta all’emissione di un’interdittiva alla società -OMISSIS- S.r.l. ed alla società -OMISSIS- S.r.l. di cui il -OMISSIS- era amministratore, quali provvedimenti antimafia connessi alle risultanze penali e confermati in sede giurisdizionale.
Il provvedimento impugnato prosegue affermando che “ a seguito dell’interdittiva di -OMISSIS- S.r.l. e dell’interdittiva di -OMISSIS- S.r.l. il -OMISSIS- costituiva la -OMISSIS- S.r.l.: -società che non vanta alcuna sede operativa e la cui sede legale è sita presso uno studio di dottori commercialisti; -che unico addetto all’impresa è il -OMISSIS- ”.
In merito all’analisi dell’attività della nuova società il provvedimento afferma che il Prefetto ritiene che “ la produzione documentale offerta dall’interessato a seguito di specifica richiesta di questa Prefettura sia carente e inidonea a dimostrare la bontà dell’attività imprenditoriale in essere: -OMISSIS-, infatti, non è stato in grado di produrre i contratti sottesi ai rapporti imprenditoriali di cui alle fatture emesse negli anni 2023 e 2024, né di giustificarne e suffragarne aliunde la mancata produzione ”.
In merito occorre rammentare che secondo la giurisprudenza della Sezione (TAR Lombardia, Milano, I, 31/03/2025 n. 1116) “ elemento fondante l’interdittiva antimafia è la sussistenza di "eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa” tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (art. 84, comma 3, cit.). Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una “fattispecie di pericolo”, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il provvedimento interdittivo non sanziona condotte, ma mira a scongiurare la minaccia per la sicurezza pubblica costituita dall’infiltrazione mafiosa nell’economia e trova applicazione dove – e fintantoché - vi è la probabilità che un simile evento si realizzi. Per queste ragioni, l’interdittiva ha natura cautelare e preventiva.
Il provvedimento interdittivo del Prefetto implica una valutazione unitaria, di natura tecnico-discrezionale, degli elementi indiziari da cui inferire la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa capace di condizionare, anche in modo indiretto, le scelte e gli indirizzi dell’impresa (c.d. contiguità soggiacente) oppure di usare quest’ultima per agevolare attività criminose (c.d. contiguità compiacente).
La valutazione si risolve in una struttura bifasica, diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale, che non ammette automatismi presuntivi. A conclusione dell’analisi, l’autorità prefettizia emette il provvedimento laddove, sulla base degli elementi, tipici o atipici, sintomatici del pericolo di infiltrazione, ravvisa sussistente “il rischio che l’attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale” o, in altri termini, che vi sia il “condizionamento attuale dell’attività di impresa”.
Il Prefetto è quindi tenuto, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando tipizzati dal legislatore, siano dotati di “individualità, concretezza ed attualità” per fondare la prognosi di permeabilità mafiosa” .
In merito alla predetta verifica non risulta nell’atto alcuna valutazione in merito, limitandosi l’amministrazione a sollevare dubbi in merito all’effettività dell’attività svolta dalla società. Tali elementi non risultano però sufficienti per ritenere che, una volta scaduta l’informativa interdittiva antimafia, permangano collegamenti del -OMISSIS- o della sua attività con la criminalità organizzata che giustifichino un’estensione dell’interdittiva anche alla nuova società, limitandosi il giudizio espresso a rilevare una scarsa attività della società ed una difficoltà di individuarne gli elementi costitutivi (sede ed attività).
III.3 In merito al condizionamento attuale dell’attività dell’impresa occorre passare all’esame del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, in quanto l’ordinanza cautelare di riesame sopra indicata aveva chiesto all’amministrazione l’approfondimento dei profili attinenti alle frequentazioni del ricorrente, allo smantellamento degli assetti societari e proprietari connessi alle precedenti frequentazioni, al condizionamento societario ed alla sede operativa.
In merito il provvedimento afferma che: a) l’integrazione del consiglio di amministrazione con il dottor. -OMISSIS-, quale consigliere delegato ai rapporti istituzionali, è irrilevante in quanto “senza alcuna responsabilità nella gestione aziendale, non ha alcun potere gestorio nella conduzione della società”; b) la -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. già -OMISSIS- S.r.l. non ha a disposizione un luogo in cui ricoverare i mezzi e i veicoli necessari all’attività esercitata; c) per stessa ammissione della -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. già -OMISSIS- S.r.l., la stessa locava un mero ufficio all’interno di un immobile adibito a coworking.
Tali elementi in realtà non costituiscono prova ulteriore dell’attualità della connessione del ricorrente e della sua società con la criminalità organizzata.
In merito occorre rammentare che la ratio dell’informazione antimafia, in funzione di «massima anticipazione della soglia di prevenzione» (tra le più recenti, Consiglio di Stato, sezione prima, sentenza 18 giugno 2021, n. 1060), è del resto quella di apprestare la «salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione» (in questo senso la già citata sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n. 3 del 2018, e la sentenza della sezione terza, 3 maggio 2016, n. 1743).
Nel caso di specie non risulta provato alcun collegamento attuale tra il -OMISSIS- e la criminalità organizzata e neppure l’utilizzo dell’impresa nello svolgimento di attività illecite o contigue al sistema criminale.
Il fatto che l’attività sia ridotta ai minimi termini non pare assumere i contorni di un tentativo di sottrarsi al controllo dell’amministrazione, bensì una fisiologica riduzione dell’attività imprenditoriale connessa all’eliminazione delle attività contigue alla criminalità già individuate in sede giurisdizionale ed amministrativa.
In merito occorre rammentare che la Corte costituzionale (sentenza n. 180/2022) ha rilevato che nell’ambito di un procedimento relativo ad attività economiche operanti spesso in un’area contigua, o addirittura solo potenzialmente contigua, alla criminalità organizzata, il corretto rapporto tra libertà di iniziativa economica e tutela dell’ordine pubblico economico richiede un accertamento dell’attualità della contiguità delle persone e dell’attività che sia particolarmente pregnante in considerazione dell’effetto prodotto dalle interdizioni sul sostentamento dei soggetti interessati.
La limitata durata temporale dell’interdittiva, prevista dall’art. 86, comma 2, cod. antimafia, non pare infatti elemento sufficiente a giustificare la deteriore disciplina riservata a coloro che siano raggiunti da tale provvedimento, se in fase di aggiornamento non risulti che l’attività o la persona sia ancora idonea o potenzialmente idonea a recare danno all’ordine pubblico economico.
Nel caso di specie anche il secondo provvedimento si limita a richiamare l’assetto probatorio dei provvedimenti che hanno giustificato l’interdittiva emessa dal Prefetto di Novara e che sono sfociati in provvedimenti di natura patrimoniale che hanno inciso fortemente sul patrimonio del -OMISSIS- e sulla capacità negoziale delle sue imprese.
Poiché, però, in sede giurisdizionale è risultata una contiguità del -OMISSIS- alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista ma non un inserimento organico dello stesso nel sistema, e le misure patrimoniali penali e l’interdittiva del Prefetto di Novara hanno già ampiamente inciso sul precedente assetto patrimoniale e societario del -OMISSIS-, la continuazione di tale trattamento richiede una prova specifica dell’attualità dei presupposti per la loro attuazione, pena l’adozione di atti che, invece di tutelare l’ordine pubblico economico, finiscono per distruggere l’attività economica stessa.
Nel caso di specie, dall’esame integrato dei due provvedimenti risulta un’istruttoria che ha scambiato la pochezza degli indici di vitalità della società (sede legale condivisa con altre imprese, mancanza di un ricovero effettivo dei mezzi ed affitto degli stessi ad altre imprese) con scarsa chiarezza nei rapporti con l’amministrazione ed ha cercato di invertire l’onere della prova dei condizionamenti di tipo mafioso onerando il privato di una non ben definita prova contraria.
L’adozione e l’esecuzione delle misure di tipo patrimoniale conseguenti alla condanna penale ed all’interdittiva antimafia onera invece l’amministrazione della prova della permanenza di quegli indici di contiguità che dimostrino una non completa dissociazione dal sistema criminale da parte dell’impresa che ha chiesto l’aggiornamento dell’interdittiva antimafia a seguito della sua scadenza.
IV. In definitiva quindi i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento degli atti impugnati.
V. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali alla ricorrente, che liquida in €. 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON VI, Presidente
AL Di AR, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Di AR | ON VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.