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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 22 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 151 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Abbate, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Calvello, alla via
Lauria n. 9;
APPELLANTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Salvati e Vito Di
Noia in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Roma ed elettivamente domiciliato Per_1 presso l'avvocatura dell'ente in Potenza, alla via Pretoria, n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: revoca pensione - appello avverso la sentenza n. 97/2022, pubblicata il 20/01/2022, del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dr. Rosalba De Bonis.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 97/2022, emessa dal tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, decisa in data CP_ 20.01.2022 e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., previa revoca del provvedimento assunto in data 2.07.2018, a corrispondere al ricorrente la pensione n. , categoria Numer_1
INVCIV, a decorrere dall'1.01.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
assumere, in ogni caso, ogni e qualsiasi provvedimento diretto al conseguimento del beneficio dovuto in favore del ricorrente;
CP_ condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento elle spese, diritti e onorari dell'intero giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario ".
Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita: - dichiarare inammissibile l'appello, per genericità
e/o rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/04/2023, chiedeva che, in accoglimento dello Parte_2 spiegato appello ed in riforma della sentenza n. 97/2022 emessa dal tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, CP_ in data 20.01.2022, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., previa revoca del provvedimento assunto in data 2.07.2018, a corrispondere al ricorrente la pensione n. 07043593, categoria
INVCIV, a decorrere dall'1.01.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da riconoscere all'avvocato antistatario.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 14 settembre 2023.
A seguito della notifica dell'appello, con memoria di costituzione depositata in data 29.08.2023, si CP_ costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo che l'appello venisse rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, la Corte
d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le motivazioni di cui al seguito.
La sentenza gravata è la n. 97/2022, pubblicata il 20.01.2022, del giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, dott.ssa R. De Bonis, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal Parte_3 al riconoscimento, previa revoca del provvedimento assunto in data 2.07.2018, della pensione n. 07043593, categoria INVCIV, a decorrere dall'1.01.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il primo giudice ha supportato il rigetto della richiesta del ricorrente affermando che, dalla documentazione in atti, emergeva la percezione, da parte di quest'ultimo, con cadenza mensile, di una rendita ordinaria di vecchiaia presupponente, a monte, il versamento della contribuzione e, quindi, di fatto sussumibile nella categoria delle pensioni e che l'importo del suddetto emolumento era pari ad euro 14.400,00, con la conseguente legittimità dell'operato dell'istituto previdenziale. Aggiungeva che, l'affermazione secondo cui la rendita corrisposta in Italia dall'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti Svizzera non era valutabile ai fini della determinazione dello stato di bisogno economico, non trovava conforto nella disciplina dettata in tema di assegno sociale nella parte in cui individuava la tipologia dei redditi computabili ai fini della conseguente concessione. Sulla scorta di tali considerazioni, rigettava la domanda del . Parte_1
Questo, in sintesi, il pronunciamento del primo giudice, ritiene questa Corte di non poterlo condividere, per le ragioni di cui al seguito.
CP_ Va premesso, in fatto, che, con provvedimento del 2.07.2018 l' in persona del legale rappresentante p.t., rideterminava l'importo della pensione n. 07043593, categoria INVCIV, a decorrere dal primo gennaio
2015, in una somma pari a zero, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015, pervenuta, in seguito a relativo sollecito, da parte del . Precisava l'istituto che tale prestazione Parte_1 sarebbe stata trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito, tra l'altro, in base all'art. 24. co. 12, della L. n. 214/2011 e precisava, conseguentemente che, dal gennaio 2016 al luglio
2018, vi era stato un pagamento indebito, in quanto superiore al dovuto, per un importo complessivo di euro 11.393,50, chiedendone la restituzione.
Si è doluto di tale provvedimento il che, a fronte del rigetto del suo ricorso da parte del Parte_1 primo giudice, spiegava appello affidandolo alle seguenti considerazioni.
Premetteva, in fatto, di avere sempre percepito un'assicurazione invalidità federale (AI), poi tramutatasi in rendita ordinaria di vecchiaia (per età, ma sempre in conseguenza di un'invalidità) e che tale ultima non poteva essere qualificata, certamente, quale pensione diretta erogata da uno Stato Estero. Evidenziava che egli già percepiva quando veniva riconosciuto invalido civile e che, ciò nonostante, gli veniva Pt_4 erogato il relativo trattamento economico in quanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge, comprese quelle reddituali, ad oggi invariate. Aggiungeva che l'istituto previdenziale, nonostante fosse a conoscenza della percezione da parte sua della rendita svizzera, gli aveva corrisposto il beneficio legato al riconoscimento del suo stato di invalido civile, a decorrere dal febbraio 2009.
Evidenziava, in diritto, che l'assicurazione svizzera per invalidità (AI) come l'AVS e l'assicurazione malattia, è un'assicurazione obbligatoria a livello nazionale con lo scopo di garantire mezzi esistenziali agli assicurati, nel caso in cui diventino invalidi, con provvedimenti d'integrazione o prestazioni pecuniarie.
Precisava che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rendita AVS svizzera non poteva essere valutata dall'istituto ai fini della quantificazione del requisito reddituale e che, pertanto, doveva essere ripristinata la prestazione eliminata dall'istituto previdenziale, con conseguente insussistenza dell'indebito ipotizzato.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello proposto sia fondato e che, pertanto, debba essere riformata la sentenza del primo giudice.
Va premesso, riguardo all'inquadramento specifico della fattispecie, che in Svizzera il concetto di invalidità civile è diverso rispetto a quello imperante in Italia. Ed invero, l'assicurazione per invalidità (AI) è un'assicurazione sociale che copre il rischio di invalidità non solo a causa di patologie ma anche di incidenti o altri eventi che riducano la capacità di guadagno di una persona. La rendita d'invalidità è un pagamento mensile che viene erogato in base al grado di invalidità accertato, con un minimo del 40% di riduzione della capacità di guadagno. L'invalidità civile in Italia è, invece, un sistema di prestazioni economiche assistenziali per le persone con disabilità che hanno un grado di invalidità riconosciuto. Avendo presupposti in parte diversi, ritiene questa Corte che la pensione svizzera di invalidità e l'invalidità civile italiana rappresentino due sistemi separati che, in quanto tali, non possono determinare alcuna interazione l'un l'altro ai fini dell'ottenimento o del mancato ottenimento di ciascuna. Deve conseguirne, quanto al caso di specie, l'ininfluenza della circostanza che il beneficiasse di un'assicurazione invalidità federale Parte_1
(AI), poi tramutatasi in rendita ordinaria di vecchiaia, ai fini del riconoscimento nei suoi confronti dello status di invalido civile, con la conseguente intangibilità del trattamento economico connesso a quest'ultimo, oltre alla conseguente insussistenza della maturazione di qualsivoglia indebito.
In considerazione di ciò, l'appello proposto deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 2.07.2018.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, corrispondendole al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 151 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022 promosso da nei Parte_1 CP_ confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità del provvedimento del 2.07.2018;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante che liquida in complessivi euro 3.684,00 (euro 1.700,00 per il primo grado ed euro
1.984,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo