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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2272 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuella La Porta;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Filomena Di Ciommo;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 07.05.2024 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Foggia, in data 20.06.2000, con da cui si era consensualmente Controparte_1 separata in virtù del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 10.04.2019, e che dalla loro unione era nato il figlio (il 28.09.2001) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87; nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore emetteva, con ordinanza del 24.09.2024, i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non del tutto Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con la madre, versando a , entro il 5 di ogni mese, Controparte_1 la somma mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia); pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (in virtù della disparità reddituale sussistente) Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge versando a , entro il 5 di ogni mese, la Controparte_1 somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT”.
Con sentenza non definitiva n. 2321/2024 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza.
Con ordinanza del 07.10.2024 il Giudice istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., invitando le parti a definire il presente giudizio alle condizioni di divorzio di cui al provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c. emesso il 24.9.2024, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 14.04.2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, chiedendo, quindi, congiuntamente di definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, con la precisazione che il mantenimento di € 200,00 previsto in favore della ha natura di assegno divorzile. CP_1
2 Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
*******
Emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra i coniugi, il ricorrente e la resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti secondo le condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, con la precisazione che il mantenimento di € 200,00 previsto in favore della ha natura di assegno divorzile. CP_1
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, con la precisazione che il mantenimento di € 200,00 previsto in favore della ha natura di assegno divorzile. CP_1
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e tutelano l'interesse della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 14.04.2025;
3 - dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2272 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuella La Porta;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Filomena Di Ciommo;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 07.05.2024 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Foggia, in data 20.06.2000, con da cui si era consensualmente Controparte_1 separata in virtù del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 10.04.2019, e che dalla loro unione era nato il figlio (il 28.09.2001) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87; nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore emetteva, con ordinanza del 24.09.2024, i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non del tutto Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con la madre, versando a , entro il 5 di ogni mese, Controparte_1 la somma mensile di € 100,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia); pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (in virtù della disparità reddituale sussistente) Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge versando a , entro il 5 di ogni mese, la Controparte_1 somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT”.
Con sentenza non definitiva n. 2321/2024 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza.
Con ordinanza del 07.10.2024 il Giudice istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., invitando le parti a definire il presente giudizio alle condizioni di divorzio di cui al provvedimento ex art. 473 bis.22 c.p.c. emesso il 24.9.2024, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 14.04.2025 le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, chiedendo, quindi, congiuntamente di definire il giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, con la precisazione che il mantenimento di € 200,00 previsto in favore della ha natura di assegno divorzile. CP_1
2 Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
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Emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra i coniugi, il ricorrente e la resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti secondo le condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, con la precisazione che il mantenimento di € 200,00 previsto in favore della ha natura di assegno divorzile. CP_1
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, con la precisazione che il mantenimento di € 200,00 previsto in favore della ha natura di assegno divorzile. CP_1
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e tutelano l'interesse della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 24.09.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del 14.04.2025;
3 - dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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