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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10339/2015 (riunito R.G. 10341 del 2015)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10339 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, cui è riunita la causa iscritta al n. 10341 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa, da:
(C.F. , (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ), in qualità di eredi del defunto , Parte_3 C.F._3 Persona_1
rappresentate, giusta procura alle liti in atti, e difese dall'avv. Giovanni Ledda parte attrice contro
(P.IVA ), rappresentata giusta procura alle liti Controparte_1 P.IVA_1 in atti, e difesa dall'avv. Valeria Frau, presso il cui studio professionale in ha eletto domicilio;
CP_1
parte convenuta
****
Conclusioni
Per la parte attrice, come da note scritte funzionali alla trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.2.2025:
“l'ill.mo giudice adito preso atto di ciò voglia dichiarare la cessata materia del contendere con
Pagina 1 compensazione integrale delle spese di lite”;
Per la parte convenuta, come da note scritte funzionali alla trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.2.2025:
“confermando che le parti hanno conciliato la lite, chiede che il Giudice Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
A) Con citazione del 29.10.2025, ha proposto opposizione avverso il decreto del Persona_1
Tribunale di Cagliari n. 2052 del 2015, con il quale, a titolo di garante di F.lli Cadelano s.r.l., gli è stato ingiunto il pagamento della somma di 60.476,19 euro, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di
Controparte_1
Al riguardo, premesso che il credito ingiunto deriverebbe, secondo la prospettazione della Banca opposta, da rapporto di conto corrente, l'opponente ha eccepito il difetto di prova del credito, per mancata produzione sia del contratto di conto corrente che dei relativi estratti conto, nonché la mancata comunicazione degli estratti nel corso dello svolgimento del rapporto.
, altresì, ha lamentato la violazione da parte dell'istituto di credito del disposto dell'art. Persona_1
1283 c.c. in materia di divieto di anatocismo e, comunque, ha eccepito la prescrizione decennale del credito portato dal provvedimento monitorio.
Con separato giudizio, iscritto al n. r.g. 10341 del 2015, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo in parola, lamentando gli stessi vizi dedotti da . Persona_1
In data 5.9.2017, è deceduto e, con atto del 7.12.2020, sono volontariamente intervenuti Persona_1 nel giudizio gli eredi e , insistendo per l'annullamento del decreto Pt_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo, chiedendo, fra l'altro, l'annullabilità delle fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia del rapporto di conto corrente di F.lli Cadelano s.r.l..
B) Con memoria depositata il 18.3.2016, si è costituita nel Controparte_1 giudizio r.g. 10339/15, ha domandato il rigetto dell'opposizione, rappresentando la genericità delle difese dell'opponente, la validità delle clausole in materia di capitalizzazione degli interessi e della fideiussione, nonché producendo gli estratti conto scalari.
C) Dopo plurimi rinvii per ragioni d'ufficio e su richiesta delle parti, che avevano in corso il pagamento rateale di somme fra loro concordate, opponenti e opposta hanno dato atto che l'accordo fra di loro intercorso è stato anche attuato.
Pagina 2 Le parti hanno dunque domandato concordemente che il Tribunale pronunciasse sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese integralmente compensate, rinunciando implicitamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Non sussistono ragioni per disattendere le domande delle parti, in quanto le stesse danno concordemente atto non solo di essere pervenute ad accordo conciliativo – peraltro relativo anche alla compensazione integrale delle spese – ma anche che lo stesso è stato già attuato mediante il pagamento delle somme fra di loro concordate.
E' dunque pacifica la cessazione della materia del contendere.
Altresì dovrà disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio, stante la richiesta congiunta delle parti.
PQM
IL TRIBUNALE
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Cagliari, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona
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