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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 800 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.02.1967, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Pio XI n. 126/D, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Nicola Varano, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Loreto n. 55/e, ha eletto domicilio
-resistente- NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 aprile 2025 entrambi i difensori chiedevano l'emissione di una sentenza parziale sullo status e precisavano le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con assumendo che: Controparte_1
-il 3.08.1996 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati i figli (31.08.1998), (03.09.2003) ed Per_1 Per_2
Per_
(18.03.2009);
-con decreto di omologa n. 219/2016, depositato il 27.07.2016, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 17.05.2016;
- dopo la separazione le condizioni economiche del ricorrente sarebbero peggiorate poiché lo stesso avrebbe visto diminuire significativamente i propri redditi a seguito dell'epidemia da Covid-19;
- la convenuta, invece, oltre ad essere un soggetto pienamente in grado di svolgere attività lavorativa, avrebbe subito un miglioramento delle proprie condizioni di vita, essendo assegnataria della casa familiare, percettrice del reddito di cittadinanza, e avendo intrapreso una nuova relazione sfociata in una convivenza. Sulla scorta di tali premesse, essendosi la predetta condizione di separazione protratta ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 03/08/1996 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
chiedeva, altresì, che fosse Per_ confermato l'affidamento congiunto del figlio minorenne , con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, nonché che fosse confermato l'assegno di mantenimento pari ad € 300,00 in favore dei figli, anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e il pagamento del
50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria. Infine, chiedeva che fosse revocato obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della signora quantificato in € 100,00 Controparte_1
all'epoca della separazione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M., che vi apponeva il parere in data 27/03/2023.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla controparte, nonché alle domande concernenti l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, l'affidamento Per_ condiviso del figlio minore , da collocarsi presso l'abitazione materna, e la facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente.
Circa gli aspetti economici della controversia, la si opponeva alla richiesta di CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, evidenziando di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire il reddito di cittadinanza. Rilevava, inoltre, di aver subito un intervento sia alle mani che alla schiena, di non essere in grado di svolgere attività lavorativa e di non aver intrapreso alcuna convivenza. Con riferimento alla condizione economica del ricorrente, lo stesso, oltre a svolgere attività lavorativa, percepirebbe l'assegno familiare al 50% e non avrebbe mai contribuito al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Tutto ciò premesso, la resistente chiedeva che fossero confermate le statuizioni già adottate in sede di separazione con l'accordo omologato in data 22.07.2016, riconoscendo in suo favore a titolo di assegno divorzile l'importo di € 100,00 e ordinando al datore di lavoro del ricorrente “ditta Mantuano Demetrio” sita in Reggio
Calabria, via Bruno Buozzi n. 37, di versare direttamente le su citate somme pari ad €
400,00 a titolo di assegno di mantenimento di moglie e figli. Infine, chiedeva che fosse ordinato al di svuotare la cantina dell'immobile, sito in Via San Giuseppe, Parte_1
prelevando i propri beni personali.
All'udienza del 14.12.2023, tenutasi davanti al Presidente del Tribunale, entrambe le parti, presenti personalmente, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi, quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riservava la decisione.
Con ordinanza del 18.01.2024 il Presidente confermava le statuizioni contenute nel
D.O. del 22.07.2016, depositato il 27.07.2016 e disponeva che l'Assegno Unico
Universale fosse percepito dalla nella misura del 100%. CP_1
All'udienza del 14.05.2024 tenutasi davanti al Giudice Istruttore entrambi i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Concessi i chiesti termini, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.03.2025.
Successivamente, con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025, il procedimento in epigrafe veniva assegnato al Giudice dott. Tovani, il quale differiva d'ufficio l'udienza del 04/03/2025 al 18.04.2025.
All'udienza del 18.04.2025 i difensori chiedevano la pronuncia di una sentenza parziale sullo status e precisavano le conclusioni riportandosi agli atti di causa, discutendo la causa relativamente allo status. Il Giudice delegato riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di è fondata e appare Parte_1 Controparte_1
meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n. 219/2016, depositato il 27.07.2016, con il quale è stata omologata la separazione personale consensuale, essendo, d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, più di sei mesi dall'intervenuta predetta omologa, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 03/08/1996 tra e il cui atto risulta iscritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 382 parte 2 serie A - anno
1996; Ed allora, alla stregua delle considerazioni che precedono, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non resta che rimettere le parti davanti al giudice istruttore per il prosieguo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato il 27.02.2023,
[...] Controparte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in contratto in Reggio Calabria il 03/08/1996 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto risulta iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Reggio Calabria al n. 382 parte 2 serie A - anno 1996;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.05.2025
Il Giudice rel.
dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi