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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3092/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del direttore generale p.t. Controparte_1
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.23 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n.
4715/23 del 12.7.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato il suo ricorso per l'accertamento del diritto e la condanna dell'odierna appellata al pagamento della somma di euro 5666,76 a titolo di maggiorazioni per il lavoro prestato in giornate di festività infrasettimanali tra l'anno 2016 ed il 2020.
Il Tribunale, richiamate le difese rilevava una carenza di allegazioni in ordine alla mera invocazione di una somma complessiva, riconosce che si tratti di personale turnista e che non vi sia stata fruizione del riposo compensativo ma rigetta non ritenendo provato che la prestazione in giorno festivo infrasettimanale abbia “ecceduto il normale orario di lavoro”. Comunque, sottolinea la mancanza di deduzione dello svolgimento della prestazione in giorno festivo infrasettimanale al “di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro”; ciò nella assenza di allegazioni documentali dei ricorrenti -a mezzo di buste paga e di prospetti/documentazione sulla presenza lavorativa -. L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia dato ingresso ex 421 c.p.c. alla documentazione offerta in sede di note autorizzate per la trattazione scritta (buste paga e cartellini di presenza periodo
2016-2020); conclude per l'accoglimento della sua pretesa originaria, previa l'eventuale istruttoria ritenuta necessaria.
Cont pur destinataria di valida notifica, non si è costituita nel presente grado.
Alla udienza del 4.2.25, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni che condividono quelle del primo Giudice e, al contempo, le integrano quanto alla invocazione del potere ufficioso ed alla sufficienza delle allegazioni.
Il ricorrente originariamente ha invocato, quale dipendente turnista dell' Controparte_2
, il principio interpretativo di cui a Cass. 1505/21 (e, successivamente, ribadito da Cass.
[...]
2006/22 e 23880/22) che ha affermato la cumulabilità della indennità specifica ex art. 44 del ccnl di settore con quella prevista dall'art. 9 del ccnl 20.9.01 (che ha integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"); letta quest'ultima come spettante ad ogni dipendente chiamato a rendere servizio in giorno festivo infrasettimanale, anche se già percipiente la indennità per lavoro in turni avvicendati.
Ha fatto ciò indicando per essi la prestazione in taluni giorni festivi.
Ma a tale allegazione non è stato unito alcun riscontro documentale -come era preventivabile, necessario e non sostituibile- della effettività della prestazione.
La allegazione introduttiva del giudizio, allora, non può non dirsi del tutto carente, in linea con l'esito di giudizio in primo grado. Essa risulta monca e non emendabile.
Cont n primo grado aveva chiaramente contestato la effettiva prestazione nei giorni allegati ed aveva eccepito la carenza, poi rilevata dal Tribunale, ovvero sull'assenza di alcuna busta paga o cartellino presenze a comprovare gli assunti.
Si badi al repentino mutamento di allegazioni tra primo e secondo grado del ricorrente. Nel ricorso introduttivo si indicavano indistintamente quasi tutti i giorni festivi infrasettimanali di ciascun anno;
di poi, nell'atto di appello solo li si riduce e per ciascuno si ritiene di indicare il turno e il preciso orario di lavoro seguito in quel dato giorno: trattasi di variazione e tentativo di emenda di una allegazione solo “figurativa“ non accettabile.
I poteri ex artt. 421 o 437 c.p.c. invocati presuppongono, per il loro legittimo esercizio, una incertezza che non sia genetica / originaria e non possono supplire ad una indeterminatezza / vaghezza delle allegazioni attoree;
le “nuove prove” rappresentate da documenti depositati senza alcuna autorizzazione del giudicante -il cui esame è sollecitato dall'appellante- di certo non può riguardare quanto in origine del tutto mancante.
Tutti i superiori motivi conducono al rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese del presente grado nella contumacia dell'appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 4.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3092/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cirillo e Raffaella Crispino Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del direttore generale p.t. Controparte_1
APPELLATO contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.12.23 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n.
4715/23 del 12.7.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato il suo ricorso per l'accertamento del diritto e la condanna dell'odierna appellata al pagamento della somma di euro 5666,76 a titolo di maggiorazioni per il lavoro prestato in giornate di festività infrasettimanali tra l'anno 2016 ed il 2020.
Il Tribunale, richiamate le difese rilevava una carenza di allegazioni in ordine alla mera invocazione di una somma complessiva, riconosce che si tratti di personale turnista e che non vi sia stata fruizione del riposo compensativo ma rigetta non ritenendo provato che la prestazione in giorno festivo infrasettimanale abbia “ecceduto il normale orario di lavoro”. Comunque, sottolinea la mancanza di deduzione dello svolgimento della prestazione in giorno festivo infrasettimanale al “di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro”; ciò nella assenza di allegazioni documentali dei ricorrenti -a mezzo di buste paga e di prospetti/documentazione sulla presenza lavorativa -. L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia dato ingresso ex 421 c.p.c. alla documentazione offerta in sede di note autorizzate per la trattazione scritta (buste paga e cartellini di presenza periodo
2016-2020); conclude per l'accoglimento della sua pretesa originaria, previa l'eventuale istruttoria ritenuta necessaria.
Cont pur destinataria di valida notifica, non si è costituita nel presente grado.
Alla udienza del 4.2.25, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni che condividono quelle del primo Giudice e, al contempo, le integrano quanto alla invocazione del potere ufficioso ed alla sufficienza delle allegazioni.
Il ricorrente originariamente ha invocato, quale dipendente turnista dell' Controparte_2
, il principio interpretativo di cui a Cass. 1505/21 (e, successivamente, ribadito da Cass.
[...]
2006/22 e 23880/22) che ha affermato la cumulabilità della indennità specifica ex art. 44 del ccnl di settore con quella prevista dall'art. 9 del ccnl 20.9.01 (che ha integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"); letta quest'ultima come spettante ad ogni dipendente chiamato a rendere servizio in giorno festivo infrasettimanale, anche se già percipiente la indennità per lavoro in turni avvicendati.
Ha fatto ciò indicando per essi la prestazione in taluni giorni festivi.
Ma a tale allegazione non è stato unito alcun riscontro documentale -come era preventivabile, necessario e non sostituibile- della effettività della prestazione.
La allegazione introduttiva del giudizio, allora, non può non dirsi del tutto carente, in linea con l'esito di giudizio in primo grado. Essa risulta monca e non emendabile.
Cont n primo grado aveva chiaramente contestato la effettiva prestazione nei giorni allegati ed aveva eccepito la carenza, poi rilevata dal Tribunale, ovvero sull'assenza di alcuna busta paga o cartellino presenze a comprovare gli assunti.
Si badi al repentino mutamento di allegazioni tra primo e secondo grado del ricorrente. Nel ricorso introduttivo si indicavano indistintamente quasi tutti i giorni festivi infrasettimanali di ciascun anno;
di poi, nell'atto di appello solo li si riduce e per ciascuno si ritiene di indicare il turno e il preciso orario di lavoro seguito in quel dato giorno: trattasi di variazione e tentativo di emenda di una allegazione solo “figurativa“ non accettabile.
I poteri ex artt. 421 o 437 c.p.c. invocati presuppongono, per il loro legittimo esercizio, una incertezza che non sia genetica / originaria e non possono supplire ad una indeterminatezza / vaghezza delle allegazioni attoree;
le “nuove prove” rappresentate da documenti depositati senza alcuna autorizzazione del giudicante -il cui esame è sollecitato dall'appellante- di certo non può riguardare quanto in origine del tutto mancante.
Tutti i superiori motivi conducono al rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese del presente grado nella contumacia dell'appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 4.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone