Art. 4.
Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da proporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P. per i titoli di cui al precedente art. 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da proporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P. per i titoli di cui al precedente art. 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.