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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4288/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 9.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Locri, alla Via Riposo, presso lo studio dell'Avv. RULLI
SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VASAPOLLO VALERIA, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, alla Via Matteotti n. 74;
resistente
nonché contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia di Locri, in via Matteotti n. 48, giusta procura CP_2
generale alle liti in atti resistente
nonché contro
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] P.IVA_3
contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l in data 23.12.2022, gli notificava l'intimazione di pagamento CP_4
n. 09420229002995947000, mediante la quale veniva chiesto, limitatamente ai seguenti cinque avvisi di addebito, unici oggetto di opposizione, riguardanti contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive, relativi agli anni 2007-2016, il pagamento della somma di € 7.882,03 e precisamente: 1) avviso di addebito n.
39420140001807817000 notificato in data 19.09.2014 di € 1.073,86; 2) avviso di addebito n. 39420140003225760000 notificato in data 27.11.2014 di € 449,45; 3) avviso di addebito n. 39420150000734353000 notificato in data 23.09.2015 di € 2.139,43; 4) avviso di addebito n.
39420160000320583000 notificato in data 08.04.2016 di € 2.101,90; 5) avviso di addebito n. 39420170001581225000 notificato in data 29.09.2017 di € 2.117,39; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con
Pag. 2 di 18 conseguente prescrizione dei crediti portati;
lamentata la mancata notifica degli avvisi di addebito e degli atti agli stessi presupposti e dedotta per tale motivo la nullità dell'intimazione di pagamento;
concludeva chiedendo “In via preliminare: - concedere la sospensione dell'Intimazione di pagamento
n. 09420229002995947000, notificato all'indirizzo del ricorrente in data
23.12.2022, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., limitatamente ai cinque avvisi di addebito cui in narrativa per un importo di € 7.882,03 per
i motivi sopra indicati;
Nel merito: - Dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420229002995947000, notificato in data 23.12.2022, limitatamente all'importo di € 7.882,03, per come descritto in narrativa, per intervenuta prescrizione del credito azionato. - per l'effetto dichiarare non dovuta la somma de qua”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l' , eccependo a sua volta il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n.46/99 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Non si costituiva in giudizio la di cui deve essere dichiarata la CP_5
contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
Pag. 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di in quanto soggetto privo di legittimazione CP_3
passiva rispetto ai crediti oggetto di giudizio, non risultando gli stessi rientranti tra quelli oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 l. 448/98.
Ancora in via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' In particolare, come si esporrà meglio in CP_4
seguito, il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé
Pag. 4 di 18 “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria
Pag. 5 di 18 dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019). 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte
l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di
Pag. 6 di 18 negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l' per difetto di legittimazione passiva in capo all'ente CP_4
concessionario, mentre risulta senz'altro sussistere la legittimazione passiva dell' , in qualità di ente impositore. CP_2
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia
Pag. 7 di 18 può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a
Pag. 8 di 18 seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione
Pag. 9 di 18 né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso
Pag. 10 di 18 l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove gli avvisi di addebito fossero stati debitamente notificati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.,
n. 29294/2019; n. 31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica
(ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
Pag. 11 di 18 Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma
“semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass.
4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n.
29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come
Pag. 12 di 18 avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani della parte ricorrente o a persona con esso convivente.
A fronte di tali notifiche, l' ha dedotto di aver notificato al CP_4
ricorrente, in data 31.10.2017, una prima intimazione di pagamento n.
09420179007346622000, antecedente a quella notificata in data
23.12.2022.
Pag. 13 di 18 Tuttavia, non vi è prova in atti che l'intimazione di pagamento n.
09420179007346622000 si riferisse effettivamente agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, in quanto l non ha prodotto il testo di CP_4
tale atto interruttivo.
Dagli atti di causa emerge dunque che l'avviso di addebito n.
39420140001807817000 è stato notificato in data 19.09.2014, l'avviso di addebito n. 39420140003225760000 è stato notificato in data 27.11.2014,
l'avviso di addebito n. 39420150000734353000 è stato notificato in data
23.09.2015, l'avviso di addebito n. 39420160000320583000 è stato notificato in data 08.04.2016, l'avviso di addebito n.
39420170001581225000 è stato notificato in data 29.09.2017 e che l'unico atto interruttivo successivamente notificato è l'intimazione di pagamento n.
09420229002995947000, notificata in data 23.12.2022.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la
Pag. 14 di 18 violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione
Pag. 15 di 18 dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dagli avvisi di addebito nn. 39420140001807817000, 39420140003225760000,
39420150000734353000 e 39420160000320583000.
Al contrario il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420170001581225000, notificato in data 29.09.2017.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l , in considerazione della pronuncia solo in rito e della CP_4
controvertibilità delle questioni giuridiche trattate. Allo stesso modo devono essere compensate le spese tra il ricorrente e la rimasta CP_3
contumace, attesa la pronuncia solo in rito.
Con riferimento all le spese di lite, in ragione della reciproca CP_2
soccombenza sono compensate per un terzo e, per la restante parte, sono
Pag. 16 di 18 poste a carico della parte resistente e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia della in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e della CP_4 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei loro confronti;
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 39420140001807817000,
39420140003225760000, 39420150000734353000 e
39420160000320583000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del CP_2
concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la in persona CP_3
del legale rappresentante pro tempore;
- compensa per un terzo le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- condanna, per la restante parte, l' , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in € 1.243,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pag. 17 di 18 Locri, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4288/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 9.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Locri, alla Via Riposo, presso lo studio dell'Avv. RULLI
SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VASAPOLLO VALERIA, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, alla Via Matteotti n. 74;
resistente
nonché contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, ed elettivamente domiciliato presso l'agenzia di Locri, in via Matteotti n. 48, giusta procura CP_2
generale alle liti in atti resistente
nonché contro
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] P.IVA_3
contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che l in data 23.12.2022, gli notificava l'intimazione di pagamento CP_4
n. 09420229002995947000, mediante la quale veniva chiesto, limitatamente ai seguenti cinque avvisi di addebito, unici oggetto di opposizione, riguardanti contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive, relativi agli anni 2007-2016, il pagamento della somma di € 7.882,03 e precisamente: 1) avviso di addebito n.
39420140001807817000 notificato in data 19.09.2014 di € 1.073,86; 2) avviso di addebito n. 39420140003225760000 notificato in data 27.11.2014 di € 449,45; 3) avviso di addebito n. 39420150000734353000 notificato in data 23.09.2015 di € 2.139,43; 4) avviso di addebito n.
39420160000320583000 notificato in data 08.04.2016 di € 2.101,90; 5) avviso di addebito n. 39420170001581225000 notificato in data 29.09.2017 di € 2.117,39; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale, con
Pag. 2 di 18 conseguente prescrizione dei crediti portati;
lamentata la mancata notifica degli avvisi di addebito e degli atti agli stessi presupposti e dedotta per tale motivo la nullità dell'intimazione di pagamento;
concludeva chiedendo “In via preliminare: - concedere la sospensione dell'Intimazione di pagamento
n. 09420229002995947000, notificato all'indirizzo del ricorrente in data
23.12.2022, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., limitatamente ai cinque avvisi di addebito cui in narrativa per un importo di € 7.882,03 per
i motivi sopra indicati;
Nel merito: - Dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420229002995947000, notificato in data 23.12.2022, limitatamente all'importo di € 7.882,03, per come descritto in narrativa, per intervenuta prescrizione del credito azionato. - per l'effetto dichiarare non dovuta la somma de qua”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l' , eccependo a sua volta il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n.46/99 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Non si costituiva in giudizio la di cui deve essere dichiarata la CP_5
contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
Pag. 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di in quanto soggetto privo di legittimazione CP_3
passiva rispetto ai crediti oggetto di giudizio, non risultando gli stessi rientranti tra quelli oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 l. 448/98.
Ancora in via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' In particolare, come si esporrà meglio in CP_4
seguito, il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé
Pag. 4 di 18 “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria
Pag. 5 di 18 dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare
l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019). 18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte
l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di
Pag. 6 di 18 negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l' per difetto di legittimazione passiva in capo all'ente CP_4
concessionario, mentre risulta senz'altro sussistere la legittimazione passiva dell' , in qualità di ente impositore. CP_2
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia
Pag. 7 di 18 può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a
Pag. 8 di 18 seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione
Pag. 9 di 18 né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso
Pag. 10 di 18 l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove gli avvisi di addebito fossero stati debitamente notificati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.,
n. 29294/2019; n. 31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica
(ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio.
Pag. 11 di 18 Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma
“semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass. 12470/2020; Cass.
4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n.
29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del
Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come
Pag. 12 di 18 avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass.
n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani della parte ricorrente o a persona con esso convivente.
A fronte di tali notifiche, l' ha dedotto di aver notificato al CP_4
ricorrente, in data 31.10.2017, una prima intimazione di pagamento n.
09420179007346622000, antecedente a quella notificata in data
23.12.2022.
Pag. 13 di 18 Tuttavia, non vi è prova in atti che l'intimazione di pagamento n.
09420179007346622000 si riferisse effettivamente agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, in quanto l non ha prodotto il testo di CP_4
tale atto interruttivo.
Dagli atti di causa emerge dunque che l'avviso di addebito n.
39420140001807817000 è stato notificato in data 19.09.2014, l'avviso di addebito n. 39420140003225760000 è stato notificato in data 27.11.2014,
l'avviso di addebito n. 39420150000734353000 è stato notificato in data
23.09.2015, l'avviso di addebito n. 39420160000320583000 è stato notificato in data 08.04.2016, l'avviso di addebito n.
39420170001581225000 è stato notificato in data 29.09.2017 e che l'unico atto interruttivo successivamente notificato è l'intimazione di pagamento n.
09420229002995947000, notificata in data 23.12.2022.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la
Pag. 14 di 18 violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione
Pag. 15 di 18 dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Per tali motivi, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dagli avvisi di addebito nn. 39420140001807817000, 39420140003225760000,
39420150000734353000 e 39420160000320583000.
Al contrario il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata alcuna prescrizione, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420170001581225000, notificato in data 29.09.2017.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l , in considerazione della pronuncia solo in rito e della CP_4
controvertibilità delle questioni giuridiche trattate. Allo stesso modo devono essere compensate le spese tra il ricorrente e la rimasta CP_3
contumace, attesa la pronuncia solo in rito.
Con riferimento all le spese di lite, in ragione della reciproca CP_2
soccombenza sono compensate per un terzo e, per la restante parte, sono
Pag. 16 di 18 poste a carico della parte resistente e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia della in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e della CP_4 CP_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei loro confronti;
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 39420140001807817000,
39420140003225760000, 39420150000734353000 e
39420160000320583000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del CP_2
concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la in persona CP_3
del legale rappresentante pro tempore;
- compensa per un terzo le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- condanna, per la restante parte, l' , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in € 1.243,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pag. 17 di 18 Locri, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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