Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 5924/2025 R.G.L. promossa da l'avv. CORDOVA SILVIA e l'avv. SCOTTO DI Parte_1
TELLA RAOUL
contro
CP_1
All'udienza del 11/06/2025 ore 11:54, alla presenza del giudice Paola Marino, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente l'avv. CORDOVA
SILVIA anche in sost. dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL che insiste in ricorso e chiede decidere la causa
Per parte convenuta nessuno
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consilgio alle ore 11:55.
Successivamente, alle ore 15:03 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 15:18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 5924/2025 R.G.L., promossa
D A
, n.q. di erede di , rappresentata e Parte_2 Persona_1
difesa dall'avv. CORDOVA SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_2
del legale rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
All'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta - CP_1
di cui dichiara la contumacia - al pagamento in favore di Parte_2
dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti al suo dante causa Per_1
, dall'1/10/2020 (decorrenza requisito sanitario 29/09/2020) sino alla
[...]
data del decesso dello stesso, avvenuto in data 11/09/2024, come da sentenza emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro e notificata in data
31/10/2024, oltre interessi legali a decorrere dal 01/03/2025 e sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dall'avv.
SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/04/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: “con sentenza n. 4285/24 del 25.10.2024 CP_1
notificato il 31.10.2024, l' veniva condannato al pagamento, in favore del sig. CP_2 Per_1
dei retei della indennità di accompagnamento con decorrenza 29.09.2020; in data 31.10.2024 il provvedimento veniva notificato;
in data 31.10.2024 veniva inviato modello AP70; ad oggi, la prestazione non è stata liquidata, impedendo, quindi, la trasmissione del modello AP23”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare,
l' al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento dal 29.09.2020 al CP_1
11.09.2024; condannare, l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1
giudizio con distrazione in favore dell'avv. Raoul Scotto di Tella e dell'avv. Silvia Cordova anticipatari”.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha dedotto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione il cui requisito sanitario era stato riconosciuto con sentenza di questo Tribunale, insistendo per la condanna dell' al pagamento CP_2
di quanto dovuto a tale titolo, oltre accessori di legge.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento della prestazione dovuta al proprio dante causa, insistendo per la condanna dell , CP_2
che, non costituendosi neppure in giudizio, nulla ha dedotto, non dimostrando di avere provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione dovuta.
Non è dubbio che il credito discende dalla sentenza ritualmente notificata all' da parte ricorrente, unitamente alle dichiarazioni richieste in sede CP_1
amministrativa, ove nessun requisito economico doveva essere da lei dimostrato, in relazione alla prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino