TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13249 del 2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13249 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Leonetti Aristide ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cosenza Via F. Acri n.3, giusta procura speciale in atti e da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CH IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via
Giambattista Vico n. 29, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “1. Le minori e vengono affidate in via condivisa Per_1 Persona_2
e paritaria ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte Per_ singolarmente da quel genitore con cui e di volta in volta, si troveranno al momento Per_2
Per_ dell'assunzione della decisione.
2. Le figlie e anterranno la residenza presso la casa Per_2 sita in Roma alla via Tonezza n. 7 dove vivranno alternativamente con i propri genitori.
3. Il Sig.
e la Sig.ra al fine di salvaguardare e mantenere l'equilibrio sin qui raggiunto con Parte_1 Pt_2 le figlie minori, stabiliscono, di comune accordo, di permanere alternativamente – per 15 giorni consecutivi al mese – presso la casa familiare sita in Roma alla via Tonezza n. 7, mantenendovi la residenza. Ciascun genitore, nel periodo di non permanenza nella casa familiare, potrà vedere e tenere non sé le figlie almeno due volte alla settimana, in giorni ed orari da concordare di volta in volta, preferibilmente dall'uscita dalla scuola o dalle rispettive attività sportive e/o ludiche fino alle ore 20 quando le riporterà a casa, con possibilità di rimanere a cena con loro riportandole presso la loro abitazione entro le ore 22. Allo stato attuale, nei giorni di non permanenza nella casa familiare, la Sig.ra si trasferirà presso la casa dei propri genitori sita in Morena (RM) alla via Pt_2
Tenuta del Casalotto n. 120, mentre il Sig. , fintanto che non troverà un piccolo immobile da Pt_1 condurre in locazione a Roma, si trasferirà presso l'abitazione sita in Rende (CS), via Mosca, ove Per_ risiedono i propri genitori. In merito alle festività natalizie e trascorreranno con la Per_2 madre la vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale e viceversa l'anno successivo;
trascorreranno il 31 dicembre ed il giorno successivo di Capodanno con la madre, e viceversa l'anno successivo;
trascorreranno, inoltre, un periodo continuativo di 3 giorni presso ciascun genitore, come questi ultimi concorderanno tra loro. In merito alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo e viceversa con il padre l'anno Per_ successivo. Per le vacanze estive, e staranno con ciascun genitore come nel periodo Per_2 scolastico, salvo per un periodo continuativo di sette giorni a luglio ed un periodo continuativo di sette giorni ad agosto in cui staranno con il padre e, per altrettanti giorni, con la madre;
la cadenza di detti periodi dovrà essere concordata tra le parti entro il 1° giugno di ciascun anno;
in mancanza di accordo, le figlie trascorreranno i primi sette giorni di luglio e di agosto con la madre ed i successivi sette giorni di luglio e agosto con il padre e viceversa l'anno successivo. Gli altri giorni di festa ed i ponti, di anno in anno, in via alternata tra i genitori. I compleanni delle minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, i quali si impegnano, altresì a che le figlie trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni;
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle loro volontà.
Entrambi i genitori, nei periodi in cui staranno con le figlie, avranno comunque l'obbligo: discambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle figlie;
di garantire all'altro genitore almeno due contatti telefonici giornalieri;
di accompagnarle – anche servendosi di aiuti familiari o baby sitter – alle varie attività sportive;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con le figlie. Eventuali viaggi all'estero di una o entrambe le figlie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti,
a prescindere da chi sostenga eventualmente per intero la relativa spesa.
4. A seguito di un'accurata analisi della situazione operata dai ricorrenti volta alla ricerca di un accordo il più rispondente possibile all'interesse morale e materiale della prole, il Sig. si impegna a contribuire al loro Pt_1 mantenimento attraverso il trasferimento definitivo della proprietà dei seguenti beni immobili e quote Per_ sociali: - trasferimento in parti uguali alle figlie e dell'intera proprietà immobiliare Persona_2 sita in Roma, Via Tonezza n. 7, Interno 9, Piano 4-S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 235, Numero 161, Sub 11, Zona Cens. 4, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 9,5 vani, Superficie Catastale Totale 204 mq, Rendita Euro 2.698,49, con riserva del diritto di abitazione Per_ al Sig. ; - trasferimento in parti uguali alle figlie e di 4/36 della Parte_1 Persona_2 proprietà immobiliare sita in Roma, Via Tonezza n. 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 235, Numero 161, Sub 10, Zona Cens. 4, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 175 mq, Rendita Euro 668,81, pertinenza dell'immobile prima indicato. Rimarrà in capo al Sig. Pt_1 che conserva sull'immobile il diritto di abitazione, l'obbligo di provvedere al pagamento del mutuo di cui al punto 3. delle premesse fino a sua totale estinzione;
- trasferimento in parti uguali alle figlie Per_ e ell'intera porzione immobiliare facente parte del complesso residenziale denominato Per_2
"Le Vaselle" sito in Comune di Fuscaldo, e precisamente il fabbricato denominato " A/25 -B/4 " di cui fanno parte: Appartamento posto al piano primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva;
composto da tre vani, portico, cucina e bagno, per complessivi vani catastali cinque, riportato nel catasto Fabbricati del Comune di Fuscaldo, al foglio 13, particelle graffate: 786 sub. 3 e 802 sb. 3, zona cens. 2, Cat. A/2, cl. 1 vani 5,5 rendita euro 468,68 (l'appartamento); 802 sub. 5, (corte di mq.
168); 786 sub.6 , (corte di mq. 117) (la corte di pertinenza), nonché la propria quota parte (proprietà
6/606) di spazi comuni ed impianti sportivi del complesso residenziale di cui fanno parte: Fabbricato censito al Catasto del Comune di Fuscaldo al foglio 13, numero 946, sub. 1, cat. D/6, rendita euro
2.406,00; Magazzino/Deposito censito al foglio 13, numero 946, sub. 2, cat. C/2, classe 2, consistenza
143 mq, superficie catastale 160 mq, rendita euro 731,15; Fabbricato censito al foglio 13, numero
919, sub. 1, cat. D/6, rendita euro 6.066,00; Fabbricato censito al foglio 13, numero 947, sub. 1, cat. Per_ D/6, rendita euro 7.398,00; - trasferimento in parti uguali alle figlie e della Società Per_2
Florinvest S.r.l., con sede legale in Cosenza (CS), Viale Cosmai n. 16, cap 87100, Numero REA CS
– 201672, C.F./P.IVA con diritto del padre di mantenere l'attuale carica P.IVA_1 Parte_1 di Amministratore Unico nonché l'esercizio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare quando necessaria, di tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando minorenni, in quanto socie;
Per_
- trasferimento in parti uguali alle figlie e della Società F. & F. Hotel S.r.l., con sede Per_2 legale in Rende (CS), Contrada Frattini, cap 87036, Numero REA CS – 174916, C.F./P.IVA
, con diritto del padre , previa autorizzazione del Giudice Tutelare, P.IVA_2 Parte_1 quando necessaria, di poter esercitare tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando Per_ minorenni, in quanto socie. - trasferimento in parti uguali alle figlie e della propria Per_2 quota pari al 41% della con sede legale in Castrolibero (CS), Contrada Controparte_1
Marchesato Snc, cap 87040, Numero REA CS – 192189, C.F./P.IVA , con diritto del P.IVA_3 padre di esercitare, previa autorizzazione del Giudice Tutelare quando necessaria, Parte_1 tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando minorenni, in quanto socie. - Per_ trasferimento in parti uguali alle figlie e del proprio 54% della Società Per_2 [...]
con sede legale in Cosenza (CS), Viale Cosmai n. 16, cap 87100, Numero REA Controparte_2
CS – 202981, C.F./P.IVA , con diritto del padre di mantenere l'attuale P.IVA_4 Parte_1 carica di socio accomandatario nonché l'esercizio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare quando necessaria, di tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando minorenni, in quanto socie.
5. Tutte le spese inerenti la casa familiare di Via Tonezza n. 7, quali condominio
(ordinario e straordinario) e utenze, saranno sostenute dal Sig. nella misura del 100%.
6. In Pt_1 merito alle spese straordinarie per le figlie le parti concordano che tutte le spese per l'iscrizione della Per_ minore all'Istituto linguistico De Sanctis o ad altro liceo privato e per l'iscrizione e frequentazione della minore lla scuola privata Marymount e alle eventuali future università Per_2 frequentate da entrambe, nonché quelle necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed universitari, viaggi studio, gite scolastiche (comprese eventuali settimane bianche), scambi culturali ed eventuali erasmus purché organizzati dalle scuole/università frequentate dalle figlie, comprese le spese alloggiative e di trasferimento, saranno interamente a carico del Sig. nella misura del 100%. Pt_1
7. Tutte le altre spese straordinarie, come definite nel Protocollo del Tribunale di Roma del 14 dicembre 2017, preventivamente concordate ovvero obbligatorie, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50% e ciascun coniuge provvederà al rimborso della quota di propria spettanza al genitore che ha anticipato la somma, entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo di spesa. In merito a dette spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni dalla richiesta o in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le parti dichiarano di conoscere il protocollo previsto dal Tribunale di Roma, datato 17 dicembre 2014, in punto di spese straordinarie.
8. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i suindicati contributi Pt_1 economici nell'interesse delle figlie fino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
9. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ognuno di essi. 10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio. 11. I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono. Ad integrazione delle conclusioni rese, le parti hanno dichiarato all'udienza del 3.11.2025 quanto segue: “Le parti rilevano che non intendevano ottenere un effetto translativo dalla sentenza , ma semplicemente concordare l'obbligo in capo al di Parte_1 trasferire i diritti reali e delle quote societarie, indicati nel ricorso alle figlie e specificano quindi di concordare ad integrazione del ricorso che si assume l'obbligo di chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione per i trasferimenti dei diritti indicati in ricorso alle minori, e di provvedere ai trasferimenti suindicati entro 60 giorni dal provvedimento del Giudice Tutelare. Le parti confermano di chiedere la regolamentazione delle figlie minori, con le condizioni indicate in ricorso, come integrate con le condizioni concordate sopra riportate in verbale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), nate dalla loro relazione Per_2 sentimentale, ormai interrotta, chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido delle minori alle condizioni concordate in ricorso.
Il G.D., lette le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ha convocato le parti personalmente all'udienza del 3.11.2025 per ottenere alcuni chiarimenti in merito alle condizioni, non risultando chiaro se il intendeva trasferire in questa sede i beni immobili indicati in ricorso Pt_1 oppure se si impegnava a stipulare l'atto notarile davanti ad un Notaio.
All'udienza del 3.11.2025 le parti fornivano i chiarimenti richiesti, integrando le condizioni come riportato in epigrafe ed il G.D. ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse delle minori e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti, come integrate all'udienza del 3.11.2025, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione del regime di affidamento delle figlie minori, di cui il Tribunale prende atto.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 13249 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido delle figlie minori delle parti concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e come integrate in sede di udienza del 3.11.2025, riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione del regime di affidamento delle figlie minori, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13249 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Leonetti Aristide ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cosenza Via F. Acri n.3, giusta procura speciale in atti e da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CH IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via
Giambattista Vico n. 29, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “1. Le minori e vengono affidate in via condivisa Per_1 Persona_2
e paritaria ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte Per_ singolarmente da quel genitore con cui e di volta in volta, si troveranno al momento Per_2
Per_ dell'assunzione della decisione.
2. Le figlie e anterranno la residenza presso la casa Per_2 sita in Roma alla via Tonezza n. 7 dove vivranno alternativamente con i propri genitori.
3. Il Sig.
e la Sig.ra al fine di salvaguardare e mantenere l'equilibrio sin qui raggiunto con Parte_1 Pt_2 le figlie minori, stabiliscono, di comune accordo, di permanere alternativamente – per 15 giorni consecutivi al mese – presso la casa familiare sita in Roma alla via Tonezza n. 7, mantenendovi la residenza. Ciascun genitore, nel periodo di non permanenza nella casa familiare, potrà vedere e tenere non sé le figlie almeno due volte alla settimana, in giorni ed orari da concordare di volta in volta, preferibilmente dall'uscita dalla scuola o dalle rispettive attività sportive e/o ludiche fino alle ore 20 quando le riporterà a casa, con possibilità di rimanere a cena con loro riportandole presso la loro abitazione entro le ore 22. Allo stato attuale, nei giorni di non permanenza nella casa familiare, la Sig.ra si trasferirà presso la casa dei propri genitori sita in Morena (RM) alla via Pt_2
Tenuta del Casalotto n. 120, mentre il Sig. , fintanto che non troverà un piccolo immobile da Pt_1 condurre in locazione a Roma, si trasferirà presso l'abitazione sita in Rende (CS), via Mosca, ove Per_ risiedono i propri genitori. In merito alle festività natalizie e trascorreranno con la Per_2 madre la vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale e viceversa l'anno successivo;
trascorreranno il 31 dicembre ed il giorno successivo di Capodanno con la madre, e viceversa l'anno successivo;
trascorreranno, inoltre, un periodo continuativo di 3 giorni presso ciascun genitore, come questi ultimi concorderanno tra loro. In merito alle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo e viceversa con il padre l'anno Per_ successivo. Per le vacanze estive, e staranno con ciascun genitore come nel periodo Per_2 scolastico, salvo per un periodo continuativo di sette giorni a luglio ed un periodo continuativo di sette giorni ad agosto in cui staranno con il padre e, per altrettanti giorni, con la madre;
la cadenza di detti periodi dovrà essere concordata tra le parti entro il 1° giugno di ciascun anno;
in mancanza di accordo, le figlie trascorreranno i primi sette giorni di luglio e di agosto con la madre ed i successivi sette giorni di luglio e agosto con il padre e viceversa l'anno successivo. Gli altri giorni di festa ed i ponti, di anno in anno, in via alternata tra i genitori. I compleanni delle minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, i quali si impegnano, altresì a che le figlie trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni;
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle loro volontà.
Entrambi i genitori, nei periodi in cui staranno con le figlie, avranno comunque l'obbligo: discambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle figlie;
di garantire all'altro genitore almeno due contatti telefonici giornalieri;
di accompagnarle – anche servendosi di aiuti familiari o baby sitter – alle varie attività sportive;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con le figlie. Eventuali viaggi all'estero di una o entrambe le figlie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti,
a prescindere da chi sostenga eventualmente per intero la relativa spesa.
4. A seguito di un'accurata analisi della situazione operata dai ricorrenti volta alla ricerca di un accordo il più rispondente possibile all'interesse morale e materiale della prole, il Sig. si impegna a contribuire al loro Pt_1 mantenimento attraverso il trasferimento definitivo della proprietà dei seguenti beni immobili e quote Per_ sociali: - trasferimento in parti uguali alle figlie e dell'intera proprietà immobiliare Persona_2 sita in Roma, Via Tonezza n. 7, Interno 9, Piano 4-S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 235, Numero 161, Sub 11, Zona Cens. 4, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 9,5 vani, Superficie Catastale Totale 204 mq, Rendita Euro 2.698,49, con riserva del diritto di abitazione Per_ al Sig. ; - trasferimento in parti uguali alle figlie e di 4/36 della Parte_1 Persona_2 proprietà immobiliare sita in Roma, Via Tonezza n. 7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 235, Numero 161, Sub 10, Zona Cens. 4, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 175 mq, Rendita Euro 668,81, pertinenza dell'immobile prima indicato. Rimarrà in capo al Sig. Pt_1 che conserva sull'immobile il diritto di abitazione, l'obbligo di provvedere al pagamento del mutuo di cui al punto 3. delle premesse fino a sua totale estinzione;
- trasferimento in parti uguali alle figlie Per_ e ell'intera porzione immobiliare facente parte del complesso residenziale denominato Per_2
"Le Vaselle" sito in Comune di Fuscaldo, e precisamente il fabbricato denominato " A/25 -B/4 " di cui fanno parte: Appartamento posto al piano primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva;
composto da tre vani, portico, cucina e bagno, per complessivi vani catastali cinque, riportato nel catasto Fabbricati del Comune di Fuscaldo, al foglio 13, particelle graffate: 786 sub. 3 e 802 sb. 3, zona cens. 2, Cat. A/2, cl. 1 vani 5,5 rendita euro 468,68 (l'appartamento); 802 sub. 5, (corte di mq.
168); 786 sub.6 , (corte di mq. 117) (la corte di pertinenza), nonché la propria quota parte (proprietà
6/606) di spazi comuni ed impianti sportivi del complesso residenziale di cui fanno parte: Fabbricato censito al Catasto del Comune di Fuscaldo al foglio 13, numero 946, sub. 1, cat. D/6, rendita euro
2.406,00; Magazzino/Deposito censito al foglio 13, numero 946, sub. 2, cat. C/2, classe 2, consistenza
143 mq, superficie catastale 160 mq, rendita euro 731,15; Fabbricato censito al foglio 13, numero
919, sub. 1, cat. D/6, rendita euro 6.066,00; Fabbricato censito al foglio 13, numero 947, sub. 1, cat. Per_ D/6, rendita euro 7.398,00; - trasferimento in parti uguali alle figlie e della Società Per_2
Florinvest S.r.l., con sede legale in Cosenza (CS), Viale Cosmai n. 16, cap 87100, Numero REA CS
– 201672, C.F./P.IVA con diritto del padre di mantenere l'attuale carica P.IVA_1 Parte_1 di Amministratore Unico nonché l'esercizio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare quando necessaria, di tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando minorenni, in quanto socie;
Per_
- trasferimento in parti uguali alle figlie e della Società F. & F. Hotel S.r.l., con sede Per_2 legale in Rende (CS), Contrada Frattini, cap 87036, Numero REA CS – 174916, C.F./P.IVA
, con diritto del padre , previa autorizzazione del Giudice Tutelare, P.IVA_2 Parte_1 quando necessaria, di poter esercitare tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando Per_ minorenni, in quanto socie. - trasferimento in parti uguali alle figlie e della propria Per_2 quota pari al 41% della con sede legale in Castrolibero (CS), Contrada Controparte_1
Marchesato Snc, cap 87040, Numero REA CS – 192189, C.F./P.IVA , con diritto del P.IVA_3 padre di esercitare, previa autorizzazione del Giudice Tutelare quando necessaria, Parte_1 tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando minorenni, in quanto socie. - Per_ trasferimento in parti uguali alle figlie e del proprio 54% della Società Per_2 [...]
con sede legale in Cosenza (CS), Viale Cosmai n. 16, cap 87100, Numero REA Controparte_2
CS – 202981, C.F./P.IVA , con diritto del padre di mantenere l'attuale P.IVA_4 Parte_1 carica di socio accomandatario nonché l'esercizio, previa autorizzazione del Giudice Tutelare quando necessaria, di tutti i relativi diritti e doveri spettanti alle figlie, fin quando minorenni, in quanto socie.
5. Tutte le spese inerenti la casa familiare di Via Tonezza n. 7, quali condominio
(ordinario e straordinario) e utenze, saranno sostenute dal Sig. nella misura del 100%.
6. In Pt_1 merito alle spese straordinarie per le figlie le parti concordano che tutte le spese per l'iscrizione della Per_ minore all'Istituto linguistico De Sanctis o ad altro liceo privato e per l'iscrizione e frequentazione della minore lla scuola privata Marymount e alle eventuali future università Per_2 frequentate da entrambe, nonché quelle necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed universitari, viaggi studio, gite scolastiche (comprese eventuali settimane bianche), scambi culturali ed eventuali erasmus purché organizzati dalle scuole/università frequentate dalle figlie, comprese le spese alloggiative e di trasferimento, saranno interamente a carico del Sig. nella misura del 100%. Pt_1
7. Tutte le altre spese straordinarie, come definite nel Protocollo del Tribunale di Roma del 14 dicembre 2017, preventivamente concordate ovvero obbligatorie, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50% e ciascun coniuge provvederà al rimborso della quota di propria spettanza al genitore che ha anticipato la somma, entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo di spesa. In merito a dette spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni dalla richiesta o in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le parti dichiarano di conoscere il protocollo previsto dal Tribunale di Roma, datato 17 dicembre 2014, in punto di spese straordinarie.
8. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i suindicati contributi Pt_1 economici nell'interesse delle figlie fino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
9. I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ognuno di essi. 10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio. 11. I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono. Ad integrazione delle conclusioni rese, le parti hanno dichiarato all'udienza del 3.11.2025 quanto segue: “Le parti rilevano che non intendevano ottenere un effetto translativo dalla sentenza , ma semplicemente concordare l'obbligo in capo al di Parte_1 trasferire i diritti reali e delle quote societarie, indicati nel ricorso alle figlie e specificano quindi di concordare ad integrazione del ricorso che si assume l'obbligo di chiedere al Giudice Tutelare autorizzazione per i trasferimenti dei diritti indicati in ricorso alle minori, e di provvedere ai trasferimenti suindicati entro 60 giorni dal provvedimento del Giudice Tutelare. Le parti confermano di chiedere la regolamentazione delle figlie minori, con le condizioni indicate in ricorso, come integrate con le condizioni concordate sopra riportate in verbale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la Per_ regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), nate dalla loro relazione Per_2 sentimentale, ormai interrotta, chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 23 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido delle minori alle condizioni concordate in ricorso.
Il G.D., lette le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ha convocato le parti personalmente all'udienza del 3.11.2025 per ottenere alcuni chiarimenti in merito alle condizioni, non risultando chiaro se il intendeva trasferire in questa sede i beni immobili indicati in ricorso Pt_1 oppure se si impegnava a stipulare l'atto notarile davanti ad un Notaio.
All'udienza del 3.11.2025 le parti fornivano i chiarimenti richiesti, integrando le condizioni come riportato in epigrafe ed il G.D. ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse delle minori e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti, come integrate all'udienza del 3.11.2025, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione del regime di affidamento delle figlie minori, di cui il Tribunale prende atto.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 13249 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido delle figlie minori delle parti concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e come integrate in sede di udienza del 3.11.2025, riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione del regime di affidamento delle figlie minori, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi