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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6361/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6361/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli C.F._1
e Fabio Ganci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 19 luglio 2022 la ricorrente, premesso di essere una docente abilitata nella classe concorsuale scuola primaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fabrizio De Andrè di Aci Sant'Antonio (CT), ha esposto di essere stata utilizzata dal convenuto in attività di docenza nell'anno scolastico 2021/2022 CP_1 mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato come da prospetto analitico in ricorso.
Ha dedotto di non avere percepito durante l'anno scolastico 2021/2022 (per 99 giorni) la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/3/2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno CP_1
stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Ha precisato che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio.
Ha dedotto che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio (che il CCNI del 31 agosto 1999, articolo 25 comma 1, prevedeva solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche), l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
pagina 2 di 10 Ha evidenziato come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze e ha, dunque, invocato non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del
D. lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE. Indicando, poi, il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi.
Ha chiesto, così, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_3
- Per l'effetto, condannare il al Controparte_3
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €=451,05= oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”
Si è costituito tempestivamente in giudizio il , Controparte_1
con memoria depositata in data 27.9.2022, contestando in punto di diritto quanto rappresentato da parte ricorrente ed eccependo la prescrizione parziale delle pretese vantate dalla stessa. Ha, precipuamente, rappresentato che i supplenti brevi e saltuari non possono rivendicare la RPD dal momento che la contrattazione collettiva ha previsto diversamente ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi vantati da controparte e relativi al periodo antecedente il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso.
Ha pertanto formulato ampie difese sostenendo l'infondatezza delle domande attoree ed ha chiesto “- rigettare il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, - in via subordinata, dichiarare parzialmente prescritto il credito vantato da controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
pagina 3 di 10 In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è costituito dall'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento della c.d. Retribuzione Professionale Docente.
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente in quanto alla data di notifica del ricorso (2/9/2022) non possono dirsi prescritte le pretese relative all'anno scolastico 2021/2022.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, deve affermarsi che il ricorso appare fondato e ciò per le ragioni di seguito esplicitate.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto pagina 4 di 10 della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83
pagina 5 di 10 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( , Persona_2
pagina 6 di 10 cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
pagina 7 di 10
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Discende dall'orientamento di cui sopra, al quale, per quanto detto, codesto giudicante aderisce, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti.
Deve, infatti, osservarsi che, comprovato il titolo della pretesa, siccome risultante dalla documentazione in atti, dalla quale si desume l'avvenuto espletamento del servizio pagina 8 di 10 didattico nell'a. s. 2021/2022 per 284 giorni, non essendo stato eccepito il fatto estintivo della pretesa, questa deve dirsi dovuta.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto degli aumenti, previsti a decorrere dall'1 marzo 2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base dei contratti in atti.
Al riguardo, parte ricorrente ha dimostrato – per come dedotto in ricorso – non essere stata corrisposta la retribuzione professionale docente per i contratti a tempo determinato dal
20 settembre 2021 al 14 novembre 2021 e dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022, quanto a quest'ultimo limitatamente alle mensilità di novembre e dicembre 2021 (cfr. “buste paga”) nonché il pagamento della medesima con riguardo alle restanti mensilità, non oggetto di ricorso.
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma richiesta CP_1
di € 451,05 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate, con aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) e la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 19 luglio 2022 nei confronti di
[...] [...]
, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL
[...]
del 15 marzo 2001;
pagina 9 di 10 - per l'effetto condanna il pagare, in relazione Controparte_1 al servizio svolto in favore della stessa la somma di € 451,05 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.;
- condanna, altresì, il a rifondere le spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 283,25 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6361/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli C.F._1
e Fabio Ganci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 19 luglio 2022 la ricorrente, premesso di essere una docente abilitata nella classe concorsuale scuola primaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fabrizio De Andrè di Aci Sant'Antonio (CT), ha esposto di essere stata utilizzata dal convenuto in attività di docenza nell'anno scolastico 2021/2022 CP_1 mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato come da prospetto analitico in ricorso.
Ha dedotto di non avere percepito durante l'anno scolastico 2021/2022 (per 99 giorni) la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/3/2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno CP_1
stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Ha precisato che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio.
Ha dedotto che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio (che il CCNI del 31 agosto 1999, articolo 25 comma 1, prevedeva solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche), l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
pagina 2 di 10 Ha evidenziato come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze e ha, dunque, invocato non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del
D. lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE. Indicando, poi, il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi.
Ha chiesto, così, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_3
- Per l'effetto, condannare il al Controparte_3
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €=451,05= oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”
Si è costituito tempestivamente in giudizio il , Controparte_1
con memoria depositata in data 27.9.2022, contestando in punto di diritto quanto rappresentato da parte ricorrente ed eccependo la prescrizione parziale delle pretese vantate dalla stessa. Ha, precipuamente, rappresentato che i supplenti brevi e saltuari non possono rivendicare la RPD dal momento che la contrattazione collettiva ha previsto diversamente ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi vantati da controparte e relativi al periodo antecedente il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso.
Ha pertanto formulato ampie difese sostenendo l'infondatezza delle domande attoree ed ha chiesto “- rigettare il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, - in via subordinata, dichiarare parzialmente prescritto il credito vantato da controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
pagina 3 di 10 In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è costituito dall'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento della c.d. Retribuzione Professionale Docente.
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente in quanto alla data di notifica del ricorso (2/9/2022) non possono dirsi prescritte le pretese relative all'anno scolastico 2021/2022.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, deve affermarsi che il ricorso appare fondato e ciò per le ragioni di seguito esplicitate.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto pagina 4 di 10 della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83
pagina 5 di 10 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
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8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( , Persona_2
pagina 6 di 10 cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
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8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Discende dall'orientamento di cui sopra, al quale, per quanto detto, codesto giudicante aderisce, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti.
Deve, infatti, osservarsi che, comprovato il titolo della pretesa, siccome risultante dalla documentazione in atti, dalla quale si desume l'avvenuto espletamento del servizio pagina 8 di 10 didattico nell'a. s. 2021/2022 per 284 giorni, non essendo stato eccepito il fatto estintivo della pretesa, questa deve dirsi dovuta.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto degli aumenti, previsti a decorrere dall'1 marzo 2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base dei contratti in atti.
Al riguardo, parte ricorrente ha dimostrato – per come dedotto in ricorso – non essere stata corrisposta la retribuzione professionale docente per i contratti a tempo determinato dal
20 settembre 2021 al 14 novembre 2021 e dal 15 novembre 2021 al 30 giugno 2022, quanto a quest'ultimo limitatamente alle mensilità di novembre e dicembre 2021 (cfr. “buste paga”) nonché il pagamento della medesima con riguardo alle restanti mensilità, non oggetto di ricorso.
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma richiesta CP_1
di € 451,05 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate, con aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) e la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 19 luglio 2022 nei confronti di
[...] [...]
, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL
[...]
del 15 marzo 2001;
pagina 9 di 10 - per l'effetto condanna il pagare, in relazione Controparte_1 al servizio svolto in favore della stessa la somma di € 451,05 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.;
- condanna, altresì, il a rifondere le spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 283,25 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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