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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10372/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10372/2023
tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' PATRIZIA
ATTORI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE;
CONVENUTO
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e l'avv. ZAPPALA' PATRIZIA, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. FRANCESCO BIANCA Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE , oggi sostituiti CP_1 dall'avv. ANNA MARIA INSANGUINE
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 9 dott. Vera Marletta
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10372/2023 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 9 95127 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ZAPPALA' PATRIZIA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ),, domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dagli avv. ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 3 di 9 Decisa all'udienza del 16 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti questo Tribunale, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata CP_1
l'annullabilità del decreto ingiuntivo n. 2592/2023 del 23.6.2023, con il quale veniva ingiunto loro di pagare la complessiva somma di € 49.660,89 oltre interessi e spese del procedimento monitorio , a titolo di debito residuo derivante dal contratto n. 15197601 stipulato originariamente con COMPASS spa.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta, stante la mancata prova da parte dell'opposta dell'avvenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, dell'iter di cessione tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria;
di conseguenza, lamentava come non fosse possibile verificare se il credito da questa azionato potesse essere oggetto di pretesa nei confronti dell'odierno opponente.
Eccepiva l'indeterminatezza del credito ingiunto per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 125
c.p.c., in particolare contestando come non fosse possibile individuare le singole voci dell'intero credito ingiunto, anche in forza della certificazione ex art. 50 T.U.B., insufficiente a dire dell'opponente a valere come indice ricostruttivo del credito.
Contestava, infine, l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per l'erronea indicazione del
T.A.E.G. nel contratto di finanziamento di cui trattasi, asserendo che questo non fosse stato calcolato secondo i parametri fissati dalla legge, nonché la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di tassi di interesse ritenuti superiori al tasso soglia usura e condizioni economiche da ritenersi illegittime.
Eccepiva, da ultimo e in maniera generica, la prescrizione di tutte le pretese vantate dall'opposta.
Pertanto, parte opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di “Accogliere per i motivi di cui in narrativa l'opposizione spiegata e quindi dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna l'opposto decreto ingiuntivo n.2592/2023 RG 6836/2023 emesso il 23.06.2023 dal Tribunale di Catania su ricorso della , notificato a mezzo CP_1
posta il 6.07.2023 con il quale è stato ingiunto alle sig.re e di Parte_1 Parte_2 pagare alla ricorrente la somma di € 49.660,89 oltre agli interessi legali al saldo, con ogni conseguente statuizione;
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della presente opposizione e CP_1
contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il Gi, verificata l'integrità del contraddittorio, differiva l'udienza di comparizione delle parti al 19.6.2024 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza dell'8 luglio 2024 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale dell'11.9.2024.
All'udienza delll'11.12.2024 la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281-sexies
c.p.c.all'udienza del 16 aprile 2025
Indi all'udienza del 164.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva preliminarmente che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ragion per la quale il procedimento di mediazione è stato esperito in seguito alla pronuncia di questo
Giudice con ordinanza dell'8 luglio 2024.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto, essa è da ritenersi infondata , atteso che sul punto la società opposta ha dimostrato l'effettiva cessione del credito ingiunto, essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
iter procedurale che è stato compiutamente giustificato dalla Banca opposta, anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG (v. all. 9 fascicolo monitorio) (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14
maggio 2024, n. 13289).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
pagina 5 di 9 Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Veniva, inoltre, prodotto, già in fase monitoria, il contratto di cessione ove sono presenti, ad ogni effetto di legge, tutti gli elementi utili e idonei alla agevole individuazione sia dei criteri di cessione in blocco che, soprattutto, del credito di cui trattasi, oltre alla lista dei crediti ceduti debitamente omissata per ragioni inerenti alla privacy.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva dell'odierna cessionaria opposta, nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
pagina 6 di 9 L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art.50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 03.12.2019).
Deve poi ritenersi superata l'eccezione sollevata dalla difesa delle opponenti di mancato invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine, atteso che la notifica risulta essere stata eseguita in modo rituale, eseguita nell'agosto 2016 (docc.
4-5 produzione opposta).
Si ritiene, inoltre , infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, rappresenta unicamente un indice rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_3
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Quanto all'eccezione in tema di nullità del decreto ingiuntivo, perché ottenuto sulla base di contratti che prevedevano l'applicazione di interessi usurari, essa è da ritenersi sicuramente infondata.
La doglianza risulta priva di riscontro probatorio: come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr.
Trib. Roma 14.10.2015 n. 20694).
pagina 7 di 9 Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla l'eventuale CP_2
periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni. I tassi in esame, invero, risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
A tali generiche argomentazioni, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Infine dalla lettura della documentazione offerta in atti, non si ravvisano, poi, profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10372/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2592/2023 del 23.6.2023;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida CP_1 in complessivi € 2.800,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art.281 sexies cp
Catania, il 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10372/2023
tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZAPPALA' PATRIZIA
ATTORI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE;
CONVENUTO
Oggi 16 aprile 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e l'avv. ZAPPALA' PATRIZIA, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. FRANCESCO BIANCA Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE , oggi sostituiti CP_1 dall'avv. ANNA MARIA INSANGUINE
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 9 dott. Vera Marletta
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10372/2023 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 9 95127 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ZAPPALA' PATRIZIA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ),, domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dagli avv. ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 3 di 9 Decisa all'udienza del 16 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti questo Tribunale, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata CP_1
l'annullabilità del decreto ingiuntivo n. 2592/2023 del 23.6.2023, con il quale veniva ingiunto loro di pagare la complessiva somma di € 49.660,89 oltre interessi e spese del procedimento monitorio , a titolo di debito residuo derivante dal contratto n. 15197601 stipulato originariamente con COMPASS spa.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta, stante la mancata prova da parte dell'opposta dell'avvenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, dell'iter di cessione tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria;
di conseguenza, lamentava come non fosse possibile verificare se il credito da questa azionato potesse essere oggetto di pretesa nei confronti dell'odierno opponente.
Eccepiva l'indeterminatezza del credito ingiunto per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 125
c.p.c., in particolare contestando come non fosse possibile individuare le singole voci dell'intero credito ingiunto, anche in forza della certificazione ex art. 50 T.U.B., insufficiente a dire dell'opponente a valere come indice ricostruttivo del credito.
Contestava, infine, l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per l'erronea indicazione del
T.A.E.G. nel contratto di finanziamento di cui trattasi, asserendo che questo non fosse stato calcolato secondo i parametri fissati dalla legge, nonché la presenza, in seno alle pattuizioni contrattuali, di tassi di interesse ritenuti superiori al tasso soglia usura e condizioni economiche da ritenersi illegittime.
Eccepiva, da ultimo e in maniera generica, la prescrizione di tutte le pretese vantate dall'opposta.
Pertanto, parte opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di “Accogliere per i motivi di cui in narrativa l'opposizione spiegata e quindi dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna l'opposto decreto ingiuntivo n.2592/2023 RG 6836/2023 emesso il 23.06.2023 dal Tribunale di Catania su ricorso della , notificato a mezzo CP_1
posta il 6.07.2023 con il quale è stato ingiunto alle sig.re e di Parte_1 Parte_2 pagare alla ricorrente la somma di € 49.660,89 oltre agli interessi legali al saldo, con ogni conseguente statuizione;
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della presente opposizione e CP_1
contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il Gi, verificata l'integrità del contraddittorio, differiva l'udienza di comparizione delle parti al 19.6.2024 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza dell'8 luglio 2024 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale dell'11.9.2024.
All'udienza delll'11.12.2024 la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281-sexies
c.p.c.all'udienza del 16 aprile 2025
Indi all'udienza del 164.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva preliminarmente che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Ragion per la quale il procedimento di mediazione è stato esperito in seguito alla pronuncia di questo
Giudice con ordinanza dell'8 luglio 2024.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto, essa è da ritenersi infondata , atteso che sul punto la società opposta ha dimostrato l'effettiva cessione del credito ingiunto, essendo, peraltro, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione;
iter procedurale che è stato compiutamente giustificato dalla Banca opposta, anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG (v. all. 9 fascicolo monitorio) (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14
maggio 2024, n. 13289).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
pagina 5 di 9 Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e, da ultimo, Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Veniva, inoltre, prodotto, già in fase monitoria, il contratto di cessione ove sono presenti, ad ogni effetto di legge, tutti gli elementi utili e idonei alla agevole individuazione sia dei criteri di cessione in blocco che, soprattutto, del credito di cui trattasi, oltre alla lista dei crediti ceduti debitamente omissata per ragioni inerenti alla privacy.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva dell'odierna cessionaria opposta, nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
pagina 6 di 9 L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art.50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 03.12.2019).
Deve poi ritenersi superata l'eccezione sollevata dalla difesa delle opponenti di mancato invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine, atteso che la notifica risulta essere stata eseguita in modo rituale, eseguita nell'agosto 2016 (docc.
4-5 produzione opposta).
Si ritiene, inoltre , infondata la doglianza circa l'errata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di finanziamento di cui trattasi, in quanto, oltre a non essere dimostrata, rappresenta unicamente un indice rappresentativo del costo complessivo del finanziamento, tale da non determinare nel caso di specie alcun asserito superamento del tasso soglia usura.
Si rileva, infine, che, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale e supposta divergenza tra Pt_3
contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale.
Quanto all'eccezione in tema di nullità del decreto ingiuntivo, perché ottenuto sulla base di contratti che prevedevano l'applicazione di interessi usurari, essa è da ritenersi sicuramente infondata.
La doglianza risulta priva di riscontro probatorio: come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Secondo l'insegnamento di costante giurisprudenza di merito, come rilevato dalle difese di parte opposta, “Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio” (cfr.
Trib. Roma 14.10.2015 n. 20694).
pagina 7 di 9 Si ricorda, infatti, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 19597/2020, ha statuito che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla l'eventuale CP_2
periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni. I tassi in esame, invero, risultano essere inferiori sia al tasso soglia mora nonché al tasso soglia semplice, come indicato accuratamente dalle Sez. Unite n. 19597/2020.
A tali generiche argomentazioni, vieppiù, non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Infine dalla lettura della documentazione offerta in atti, non si ravvisano, poi, profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10372/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2592/2023 del 23.6.2023;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida CP_1 in complessivi € 2.800,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art.281 sexies cp
Catania, il 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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