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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 764/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Antonuccio (foro di Siracusa)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Luigi Merola (foro di Napoli)
, in persona del Direttore pro Controparte_2 tempore, in proprio e quale mandatario di
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di ) CP_2
- RESISTENTI
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da atti scritti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 5 maggio 2022) conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, siccome impugnava l'intimazione di pagamento n. 022 Controparte_1
2022 9002676405/000, emessa l'8 aprile 2022 (all. 1), di cui chiedeva l'annullamento con riguardo a taluni avvisi di addebito in essa indicati, per un totale di euro 15.118,85. Più precisamente, si trattava di:
1) avviso di addebito n. 322 2012 00031179 30 000, dell'importo complessivo di €
4.806,40, asseritamente notificato il 29 novembre 2012;
2) avviso di addebito n. 322 2015 00016763 71 000, dell'importo complessivo di €
1.231,21, asseritamente notificato il 27 ottobre 2015;
3) avviso di addebito n. 322 2018 00007563 27 000, dell'importo complessivo di
€ 2.385,89, asseritamente notificato il 7 agosto 2018;
4) avviso di addebito n. 322 2018 00040994 71 000, dell'importo complessivo di
€ 2.261,27, asseritamente notificato il 17 gennaio 2019;
5) avviso di addebito n. 322 2019 00008369 72 000, dell'importo complessivo di
€ 2.238,69, asseritamente notificato il 22 agosto 2019;
6) avviso di addebito n. 322 2019 00037966 02 000, dell'importo complessivo di
€ 2.195,38, asseritamente notificato il 2 dicembre 2019.
Nel dettaglio, egli esponeva che:
- aveva ricevuto in data 19 marzo 2022 l'atto di intimazione opposto, con il quale il locale agente della riscossione gli aveva ingiunto il pagamento di una pretesa contributiva di € 15.118,85, a lui sconosciuta;
2 - si doleva che in precedenza non gli fosse mai stato ritualmente Parte_1 notificato alcuno dei titoli prodromici al provvedimento impugnato - ovvero gli avvisi di addebito sopra elencati;
- queste omissioni determinavano causa di nullità dell'atto impugnato;
- in ogni caso, il ricorrente in via preliminare eccepiva la prescrizione, giacché era spirato il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma
1 n. 4 c.c. per la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali
(decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto versarli), limitatamente alla somma di € 6.037,61, dovuta in forza degli avvisi di addebito n. 322 2012
00031179 30 000 e n. 322 2015 00016763 71 000.
Per questi ultimi, secondo l'Amministrazione, la notificazione si era perfezionata rispettivamente in data 29 novembre 2012 e 27 ottobre 2015. contestava la circostanza, ma anche laddove fosse ritenuta Parte_1 integrata, i crediti dell' erano divenuti Controparte_1 oramai inesigibili per intervenuta prescrizione quinquennale successiva all'eventuale intervenuta rituale notificazione.
Erano rassegnate le seguenti conclusioni:
ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti:
- la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l. 78/2010;
- la nullità dell'atto impugnato per inesigibilità delle somme in seno allo stesso pretese con gli avvisi di addebito n. 32220120003117930000 e n.
32220150001676371000 per intervenuta prescrizione quinquennale successiva all'eventuale rituale notificazione.
Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto
3 venisse ad essa coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>.
2. Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_1 depositata su Consolle il 14 settembre 2022, la quale innanzitutto rilevava che l'opponente non aveva contestato la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo P.E.C.
In secondo luogo, osservava che aveva chiamato in giudizio Parte_1 unicamente l'Amministrazione incaricata della riscossione e non anche l' CP_2 quale litisconsorte necessario, donde inammissibilità della sua domanda di accertamento negativo del credito nei confronti dell'ente convenuto (
[...]
) per carenza di legittimazione passiva. Infatti, Controparte_1 considerato che l'opposizione tendeva alla dichiarazione di “inesistenza del diritto di credito” e, in via subordinata, “per la riduzione del diritto di credito”, doveva essere proposta soltanto nei confronti dell'ente impositore ( , unico ed CP_2 effettivo titolare del credito.
In terzo luogo, parte resistente contestava l'assunto di di non aver Parte_1 mai avuto contezza del proprio debito e di averlo appreso solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento 02220229002676405000. Invero, nel corso del tempo, l' gli aveva notificato vari atti Controparte_1 interruttivi della prescrizione, attraverso i quali il ricorrente aveva avuto piena e completa notizia della pretesa erariale dell' CP_2
In particolare, si faceva riferimento a:
- iscrizione di ipoteca, in data 21 maggio 2015, con documento 022 76 2015
000030 26 000, seguito da pedissequa raccomandata A.R.
689397730808, tornata al mittente per compiuta giacenza (allegata alla memoria);
4 - intimazione di pagamento 022 2017 90015313 78 000, inviata con raccomandata A.R. 573005399726, ricevuta a mani proprie dal contribuente;
- in data 18 settembre 2019, ulteriore intimazione di pagamento 022 2019
9006566 05 000, notificata con raccomandata A.R. 649377003361;
- da ultimo, vi era stata la notifica dell'ultima intimazione di pagamento
02220229002676405000, avverso la quale era stata proposta impugnazione.
Erano formulate le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale adito:
- accertare e dichiarare che la domanda proposta dal ricorrente, per le motivazioni anzidette è inammissibile e va quindi rigettata;
- che, in ogni caso, alcuna responsabilità è addebitabile all' Controparte_1
per i fatti di causa che la vede protagonista a latere nella presente
[...] causa;
- condannare l'istante al pagamento delle spese giudiziali>.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza di discussione 29 settembre 2022, il
Giudice rilevava che nella fattispecie era proposta non solo opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso un atto dell' Controparte_1
(intimazione di pagamento), ma anche opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché si faceva valere l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo.
Pertanto, riteneva che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente titolare del credito (ai sensi dell'art. 24 comma 5 d. lgs. n. 46/1999) e invitava parte ricorrente a notificare gli atti introduttivi all' nei termini e CP_2 con gli avvisi di legge.
4. Con memoria depositata telematicamente in Cancelleria l'1 dicembre 2022 si costituiva in giudizio in proprio e quale mandatario di CP_2 [...]
Controparte_3
5 In primo luogo, l'ente previdenziale eccepiva tardività e inammissibilità dell'opposizione, per il mancato rispetto del termine decadenziale di venti giorni ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali e di giorni quaranta ex art. 24 d. lgs. 46/99 per i vizi di merito dalla regolare notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento.
Poiché avverso l'intimazione di pagamento 022 2022 9002676405/000 - notificata al ricorrente il 19 marzo 2022 - era stata svolta opposizione deducendo solo l'irregolarità formale delle notifiche, ma non anche contestando nel merito la sussistenza della pretesa azionata, l'impugnazione doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Da ciò discendeva che doveva essere proposta entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, inutilmente trascorso.
In secondo luogo, si sosteneva la regolare notificazione di tutti gli avvisi di addebito a monte dell'intimazione impugnata.
In terzo luogo, obiettava che non era maturata la prescrizione, sia in quanto il termine era decennale, sia in quanto vi erano stati atti interruttivi medio tempore.
Infine, l' si opponeva alla sospensione provvisoria dell'esecutorietà CP_2 dell'atto opposto.
Così si concludeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, comunque, dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nonché la nullità e
l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, in subordine, rigettare
l'opposizione perché tardiva, dunque, inammissibile e comunque infondata ed in linea estremamente gradata, nel merito, comunque, rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, con ogni statuizione conseguente, condannare, in ogni caso, parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre a spese generali anche ex art. 96 c.p.c.>.
6 5. Con ulteriori note compiegate per l'udienza di discussione del 20 febbraio
2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. le parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Reputa la Decidente che, in via preliminare, vada esaminata la questione di inammissibilità dell'opposizione siccome tardiva, svolta da in proprio e CP_2 quale mandatario di Controparte_3
[...]
La doglianza è infondata.
L'intimazione di pagamento è stata notificata a mezzo P.E.C. a Parte_1
in data 19 aprile 2022, come si ricava dal documento di ricevuta
[...] allegato al ricorso introduttivo.
Ne consegue che l'opposizione, inoltrata il 5 maggio 2022, era presentata il sedicesimo giorno successivo alla notificazione, sicché l'opposizione - qualificabile anche come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., oltre che come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - è tempestiva.
L'eccezione è rigettata.
8. Il ricorrente invocava l'intervenuta prescrizione per i crediti portati dai due più risalenti avvisi di addebito indicati dall'intimazione di pagamento che occupa:
1) n. 322 2012 00031179 30 000 del 29 novembre 2012, dell'importo di euro
4.806,40;
2) n. 322 2015 00016763 71 000 del 27 ottobre 2015, per euro 1.231,21.
7 Osserva la Giudice che il primo avviso di addebito era notificato il 29 novembre
2012 a mani proprie di (cfr. doc. 2 allegato alla memoria Parte_1 di costituzione dell' . CP_2
Anche il secondo avviso di addebito era notificato il 27 ottobre 2015 al ricorrente in persona (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_2
Indi, l'ente impositore cedeva i due crediti all'agente della riscossione CP_4
la quale provvedeva all'emissione di intimazione di pagamento, n. 022 2017
[...]
90015313 78/000 in data 7 febbraio 2017 (cfr. doc. allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_1
Si sottolinea che nell'elenco di dettaglio dei pagamenti insoluti risultano entrambi gli avvisi di addebito in questione, n. 322 2012 00031179 30 000 e n. 322 2015
00016763 71 000 (fg. 1) e che nel provvedimento erano pure specificati sul piano sostanziale la natura e gli importi delle varie somme pretese (fg. 14).
La notificazione di quest'atto all'opponente era effettuata in modo regolare, dapprima con due infruttuosi accessi del messo notificatore in data 20 e 21 marzo
2017 presso la residenza di (Rezzato, via Amedeo Avogadro, n. 5) e Parte_1 poi con deposito presso la casa comunale, affiggendo avviso alla porta dell'abitazione del destinatario e avvertendolo del deposito e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. cartolina agli atti, datata 21 marzo
2017 e raccomandata A.R. 573005399726 29 marzo 2017, spedita il 31 maggio
2017 e consegnata a mani proprie il 12 giugno 2017, prodotte in allegato alla memoria di costituzione della resistente ). Controparte_1
Ma vi è di più.
emetteva ulteriore intimazione di pagamento, Controparte_1
n. 022 2019 90056566 05/000, in data 29 agosto 2019 (cfr. doc. allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_1
Anche in questo caso era fatto espresso riferimento agli avvisi di addebito de quibus, n. 322 2012 00031179 30 000 e n. 322 2015 00016763 71 000 (fg. 1) ed erano riepilogati la natura dei crediti, con analitica e puntuale disamina (fg. 11).
8 La notificazione di quest'atto all'opponente avveniva in modo ineccepibile, dapprima con vano accesso del messo notificatore in data 19 settembre 2019 presso la residenza di (Mazzano, via Basiletti, n. 1) e poi con deposito Parte_1 presso la casa comunale, affiggendo avviso alla porta dell'abitazione del destinatario e avvisandolo del deposito e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. cartolina agli atti e raccomandata A.R. 649377003361, prodotte in allegato alla memoria di costituzione della resistente CP_1
).
[...]
È appena il caso di rilevare che i luoghi ove il ricorrente era cercato dagli incaricati dell'ente deputato alla notificazione per consegnargli i plichi effettivamente coincidevano con la residenza anagrafica - cfr. visura storica delle variazioni di indirizzo di residenza, prodotta dall' all. 10 alla sua memoria CP_2 di costituzione.
Evidenzia la Decidente che la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 022
2017 90015313 78/000, tempestivamente avvenuta prima del decorso del termine di cinque anni (decorrente per il primo avviso di addebito dal 29 novembre 2012
e per il secondo dal 27 ottobre 2015) è idonea a interrompere il corso della prescrizione.
Si rammenta infatti che per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l' svolge, a norma Controparte_1 dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo CP_2 previdenziale dovuto sia accertato dall' prima dello spirare Controparte_1 del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' - si veda Cass., CP_2
Sez. Lav., sentenza n. 17769 dell'8 settembre 2015 (Rv. 637024 - 01).
9 In applicazione dello stesso principio, il termine era di nuovo interrotto per effetto della notificazione a di ulteriore intimazione di pagamento Parte_1 dell' , n. 022 2019 90056566 05/000. Controparte_1
Pertanto, la prescrizione non è maturata.
L'eccezione è respinta.
9. Il ricorrente lamentava nullità derivata dell'intimazione di pagamento 022
2022 90026764 05/000 impugnata, in quanto asseriva di non aver mai avuto notizia dell'esposizione debitoria verso l'ente previdenziale per cui gli era stato chiesto sollecito adempimento.
Segnatamente, affermava l'omessa rituale notificazione degli avvisi di addebito sopra riportati, che costituivano il presupposto giuridico della pretesa di versamento.
Ritiene la Giudice che l'assunto di sia contraddetto dalle copiose Parte_1 produzioni documentali dell' che attestano tempestivo e regolare CP_2 adempimento da parte dell'ente dell'obbligo di informazione nei confronti del contribuente.
Invero, già al punto 8) che precede si è analizzata l'esecuzione delle notificazioni concernenti gli avvisi di addebito n. 322 2012 00031179 30 000 (avvenuta il 29 novembre 2012) e n. 322 2015 00016763 71 000 (risalente al 27 ottobre 2015), sicché si rinvia a quanto esposto.
Per l'avviso di addebito n. 322 2019 00037966 02 000, dell'importo complessivo di € 2.195,38, la notificazione avveniva a mani proprie di il 2 Parte_1 dicembre 2019 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di risposta dell' . CP_2
Per i restanti avvisi di addebito la notificazione avveniva a mezzo del servizio postale e si perfezionava per compiuta giacenza:
- n. 322 2018 00007563 27 000, il 7 agosto 2018 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta dell' ; CP_2
- n. 322 2018 00040994 71 000, il 17 gennaio 2019 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di risposta dell' ; CP_2
10 - n. 322 2019 00008369 72 000, il 22 agosto 2019 (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta dell' . CP_2
L'avviso di addebito n. 322 2018 00007563 27 000 confluiva anche nell'intimazione di pagamento dell' del 29 Controparte_1 agosto 2019, n. 022 2019 90056566 05/000, notificata il 19 settembre 2019, come in precedenza riferito.
Infine, l' notificava al ricorrente iscrizione di Controparte_1 ipoteca, in data 21 maggio 2015, con documento 022 762015000030 26 000, seguito da pedissequa raccomandata A.R. 689397730808, tornata al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati alla comparsa di risposta dell' . CP_5
È dunque smentita per tabulas la tesi difensiva dell'opponente, giacché non si ravvisa alcuna soluzione di continuità nella catena di notificazioni doverosamente antecedenti all'atto esecutivo opposto, che attestano conoscibilità della pretesa dell'ente impositore.
Si rimarca, infine, che non contestava in alcun modo nel merito le Parte_1 richieste delle resistenti.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 465,00 e introduttiva, euro
389,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese delle parti si limitavano, sostanzialmente,
a richiamare le argomentazioni pregresse.
11 Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente in favore delle parti resistenti costituite ( Controparte_6 Controparte_2
, in proprio e quale mandatario di
[...] [...]
; sono liquidate nella somma di euro 854,00 Controparte_3 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge per ciascuna delle resistenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento opposta;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite ( e Controparte_1 [...]
, in proprio e quale mandatario di Controparte_2 [...]
liquidate nella somma di Controparte_3 euro 854,00 per compensi per ciascuna, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 21 febbraio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Antonuccio (foro di Siracusa)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Luigi Merola (foro di Napoli)
, in persona del Direttore pro Controparte_2 tempore, in proprio e quale mandatario di
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di ) CP_2
- RESISTENTI
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da atti scritti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 5 maggio 2022) conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, siccome impugnava l'intimazione di pagamento n. 022 Controparte_1
2022 9002676405/000, emessa l'8 aprile 2022 (all. 1), di cui chiedeva l'annullamento con riguardo a taluni avvisi di addebito in essa indicati, per un totale di euro 15.118,85. Più precisamente, si trattava di:
1) avviso di addebito n. 322 2012 00031179 30 000, dell'importo complessivo di €
4.806,40, asseritamente notificato il 29 novembre 2012;
2) avviso di addebito n. 322 2015 00016763 71 000, dell'importo complessivo di €
1.231,21, asseritamente notificato il 27 ottobre 2015;
3) avviso di addebito n. 322 2018 00007563 27 000, dell'importo complessivo di
€ 2.385,89, asseritamente notificato il 7 agosto 2018;
4) avviso di addebito n. 322 2018 00040994 71 000, dell'importo complessivo di
€ 2.261,27, asseritamente notificato il 17 gennaio 2019;
5) avviso di addebito n. 322 2019 00008369 72 000, dell'importo complessivo di
€ 2.238,69, asseritamente notificato il 22 agosto 2019;
6) avviso di addebito n. 322 2019 00037966 02 000, dell'importo complessivo di
€ 2.195,38, asseritamente notificato il 2 dicembre 2019.
Nel dettaglio, egli esponeva che:
- aveva ricevuto in data 19 marzo 2022 l'atto di intimazione opposto, con il quale il locale agente della riscossione gli aveva ingiunto il pagamento di una pretesa contributiva di € 15.118,85, a lui sconosciuta;
2 - si doleva che in precedenza non gli fosse mai stato ritualmente Parte_1 notificato alcuno dei titoli prodromici al provvedimento impugnato - ovvero gli avvisi di addebito sopra elencati;
- queste omissioni determinavano causa di nullità dell'atto impugnato;
- in ogni caso, il ricorrente in via preliminare eccepiva la prescrizione, giacché era spirato il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma
1 n. 4 c.c. per la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali
(decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto versarli), limitatamente alla somma di € 6.037,61, dovuta in forza degli avvisi di addebito n. 322 2012
00031179 30 000 e n. 322 2015 00016763 71 000.
Per questi ultimi, secondo l'Amministrazione, la notificazione si era perfezionata rispettivamente in data 29 novembre 2012 e 27 ottobre 2015. contestava la circostanza, ma anche laddove fosse ritenuta Parte_1 integrata, i crediti dell' erano divenuti Controparte_1 oramai inesigibili per intervenuta prescrizione quinquennale successiva all'eventuale intervenuta rituale notificazione.
Erano rassegnate le seguenti conclusioni:
ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti:
- la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l. 78/2010;
- la nullità dell'atto impugnato per inesigibilità delle somme in seno allo stesso pretese con gli avvisi di addebito n. 32220120003117930000 e n.
32220150001676371000 per intervenuta prescrizione quinquennale successiva all'eventuale rituale notificazione.
Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto
3 venisse ad essa coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>.
2. Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_1 depositata su Consolle il 14 settembre 2022, la quale innanzitutto rilevava che l'opponente non aveva contestato la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo P.E.C.
In secondo luogo, osservava che aveva chiamato in giudizio Parte_1 unicamente l'Amministrazione incaricata della riscossione e non anche l' CP_2 quale litisconsorte necessario, donde inammissibilità della sua domanda di accertamento negativo del credito nei confronti dell'ente convenuto (
[...]
) per carenza di legittimazione passiva. Infatti, Controparte_1 considerato che l'opposizione tendeva alla dichiarazione di “inesistenza del diritto di credito” e, in via subordinata, “per la riduzione del diritto di credito”, doveva essere proposta soltanto nei confronti dell'ente impositore ( , unico ed CP_2 effettivo titolare del credito.
In terzo luogo, parte resistente contestava l'assunto di di non aver Parte_1 mai avuto contezza del proprio debito e di averlo appreso solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento 02220229002676405000. Invero, nel corso del tempo, l' gli aveva notificato vari atti Controparte_1 interruttivi della prescrizione, attraverso i quali il ricorrente aveva avuto piena e completa notizia della pretesa erariale dell' CP_2
In particolare, si faceva riferimento a:
- iscrizione di ipoteca, in data 21 maggio 2015, con documento 022 76 2015
000030 26 000, seguito da pedissequa raccomandata A.R.
689397730808, tornata al mittente per compiuta giacenza (allegata alla memoria);
4 - intimazione di pagamento 022 2017 90015313 78 000, inviata con raccomandata A.R. 573005399726, ricevuta a mani proprie dal contribuente;
- in data 18 settembre 2019, ulteriore intimazione di pagamento 022 2019
9006566 05 000, notificata con raccomandata A.R. 649377003361;
- da ultimo, vi era stata la notifica dell'ultima intimazione di pagamento
02220229002676405000, avverso la quale era stata proposta impugnazione.
Erano formulate le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale adito:
- accertare e dichiarare che la domanda proposta dal ricorrente, per le motivazioni anzidette è inammissibile e va quindi rigettata;
- che, in ogni caso, alcuna responsabilità è addebitabile all' Controparte_1
per i fatti di causa che la vede protagonista a latere nella presente
[...] causa;
- condannare l'istante al pagamento delle spese giudiziali>.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza di discussione 29 settembre 2022, il
Giudice rilevava che nella fattispecie era proposta non solo opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso un atto dell' Controparte_1
(intimazione di pagamento), ma anche opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché si faceva valere l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo.
Pertanto, riteneva che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente titolare del credito (ai sensi dell'art. 24 comma 5 d. lgs. n. 46/1999) e invitava parte ricorrente a notificare gli atti introduttivi all' nei termini e CP_2 con gli avvisi di legge.
4. Con memoria depositata telematicamente in Cancelleria l'1 dicembre 2022 si costituiva in giudizio in proprio e quale mandatario di CP_2 [...]
Controparte_3
5 In primo luogo, l'ente previdenziale eccepiva tardività e inammissibilità dell'opposizione, per il mancato rispetto del termine decadenziale di venti giorni ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali e di giorni quaranta ex art. 24 d. lgs. 46/99 per i vizi di merito dalla regolare notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento.
Poiché avverso l'intimazione di pagamento 022 2022 9002676405/000 - notificata al ricorrente il 19 marzo 2022 - era stata svolta opposizione deducendo solo l'irregolarità formale delle notifiche, ma non anche contestando nel merito la sussistenza della pretesa azionata, l'impugnazione doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Da ciò discendeva che doveva essere proposta entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, inutilmente trascorso.
In secondo luogo, si sosteneva la regolare notificazione di tutti gli avvisi di addebito a monte dell'intimazione impugnata.
In terzo luogo, obiettava che non era maturata la prescrizione, sia in quanto il termine era decennale, sia in quanto vi erano stati atti interruttivi medio tempore.
Infine, l' si opponeva alla sospensione provvisoria dell'esecutorietà CP_2 dell'atto opposto.
Così si concludeva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, comunque, dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nonché la nullità e
l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, in subordine, rigettare
l'opposizione perché tardiva, dunque, inammissibile e comunque infondata ed in linea estremamente gradata, nel merito, comunque, rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, con ogni statuizione conseguente, condannare, in ogni caso, parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre a spese generali anche ex art. 96 c.p.c.>.
6 5. Con ulteriori note compiegate per l'udienza di discussione del 20 febbraio
2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. le parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
6. Stima la Giudice che il ricorso sia infondato e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
7. Reputa la Decidente che, in via preliminare, vada esaminata la questione di inammissibilità dell'opposizione siccome tardiva, svolta da in proprio e CP_2 quale mandatario di Controparte_3
[...]
La doglianza è infondata.
L'intimazione di pagamento è stata notificata a mezzo P.E.C. a Parte_1
in data 19 aprile 2022, come si ricava dal documento di ricevuta
[...] allegato al ricorso introduttivo.
Ne consegue che l'opposizione, inoltrata il 5 maggio 2022, era presentata il sedicesimo giorno successivo alla notificazione, sicché l'opposizione - qualificabile anche come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., oltre che come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - è tempestiva.
L'eccezione è rigettata.
8. Il ricorrente invocava l'intervenuta prescrizione per i crediti portati dai due più risalenti avvisi di addebito indicati dall'intimazione di pagamento che occupa:
1) n. 322 2012 00031179 30 000 del 29 novembre 2012, dell'importo di euro
4.806,40;
2) n. 322 2015 00016763 71 000 del 27 ottobre 2015, per euro 1.231,21.
7 Osserva la Giudice che il primo avviso di addebito era notificato il 29 novembre
2012 a mani proprie di (cfr. doc. 2 allegato alla memoria Parte_1 di costituzione dell' . CP_2
Anche il secondo avviso di addebito era notificato il 27 ottobre 2015 al ricorrente in persona (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_2
Indi, l'ente impositore cedeva i due crediti all'agente della riscossione CP_4
la quale provvedeva all'emissione di intimazione di pagamento, n. 022 2017
[...]
90015313 78/000 in data 7 febbraio 2017 (cfr. doc. allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_1
Si sottolinea che nell'elenco di dettaglio dei pagamenti insoluti risultano entrambi gli avvisi di addebito in questione, n. 322 2012 00031179 30 000 e n. 322 2015
00016763 71 000 (fg. 1) e che nel provvedimento erano pure specificati sul piano sostanziale la natura e gli importi delle varie somme pretese (fg. 14).
La notificazione di quest'atto all'opponente era effettuata in modo regolare, dapprima con due infruttuosi accessi del messo notificatore in data 20 e 21 marzo
2017 presso la residenza di (Rezzato, via Amedeo Avogadro, n. 5) e Parte_1 poi con deposito presso la casa comunale, affiggendo avviso alla porta dell'abitazione del destinatario e avvertendolo del deposito e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. cartolina agli atti, datata 21 marzo
2017 e raccomandata A.R. 573005399726 29 marzo 2017, spedita il 31 maggio
2017 e consegnata a mani proprie il 12 giugno 2017, prodotte in allegato alla memoria di costituzione della resistente ). Controparte_1
Ma vi è di più.
emetteva ulteriore intimazione di pagamento, Controparte_1
n. 022 2019 90056566 05/000, in data 29 agosto 2019 (cfr. doc. allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_1
Anche in questo caso era fatto espresso riferimento agli avvisi di addebito de quibus, n. 322 2012 00031179 30 000 e n. 322 2015 00016763 71 000 (fg. 1) ed erano riepilogati la natura dei crediti, con analitica e puntuale disamina (fg. 11).
8 La notificazione di quest'atto all'opponente avveniva in modo ineccepibile, dapprima con vano accesso del messo notificatore in data 19 settembre 2019 presso la residenza di (Mazzano, via Basiletti, n. 1) e poi con deposito Parte_1 presso la casa comunale, affiggendo avviso alla porta dell'abitazione del destinatario e avvisandolo del deposito e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. cartolina agli atti e raccomandata A.R. 649377003361, prodotte in allegato alla memoria di costituzione della resistente CP_1
).
[...]
È appena il caso di rilevare che i luoghi ove il ricorrente era cercato dagli incaricati dell'ente deputato alla notificazione per consegnargli i plichi effettivamente coincidevano con la residenza anagrafica - cfr. visura storica delle variazioni di indirizzo di residenza, prodotta dall' all. 10 alla sua memoria CP_2 di costituzione.
Evidenzia la Decidente che la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 022
2017 90015313 78/000, tempestivamente avvenuta prima del decorso del termine di cinque anni (decorrente per il primo avviso di addebito dal 29 novembre 2012
e per il secondo dal 27 ottobre 2015) è idonea a interrompere il corso della prescrizione.
Si rammenta infatti che per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l' svolge, a norma Controparte_1 dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo CP_2 previdenziale dovuto sia accertato dall' prima dello spirare Controparte_1 del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando
l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' - si veda Cass., CP_2
Sez. Lav., sentenza n. 17769 dell'8 settembre 2015 (Rv. 637024 - 01).
9 In applicazione dello stesso principio, il termine era di nuovo interrotto per effetto della notificazione a di ulteriore intimazione di pagamento Parte_1 dell' , n. 022 2019 90056566 05/000. Controparte_1
Pertanto, la prescrizione non è maturata.
L'eccezione è respinta.
9. Il ricorrente lamentava nullità derivata dell'intimazione di pagamento 022
2022 90026764 05/000 impugnata, in quanto asseriva di non aver mai avuto notizia dell'esposizione debitoria verso l'ente previdenziale per cui gli era stato chiesto sollecito adempimento.
Segnatamente, affermava l'omessa rituale notificazione degli avvisi di addebito sopra riportati, che costituivano il presupposto giuridico della pretesa di versamento.
Ritiene la Giudice che l'assunto di sia contraddetto dalle copiose Parte_1 produzioni documentali dell' che attestano tempestivo e regolare CP_2 adempimento da parte dell'ente dell'obbligo di informazione nei confronti del contribuente.
Invero, già al punto 8) che precede si è analizzata l'esecuzione delle notificazioni concernenti gli avvisi di addebito n. 322 2012 00031179 30 000 (avvenuta il 29 novembre 2012) e n. 322 2015 00016763 71 000 (risalente al 27 ottobre 2015), sicché si rinvia a quanto esposto.
Per l'avviso di addebito n. 322 2019 00037966 02 000, dell'importo complessivo di € 2.195,38, la notificazione avveniva a mani proprie di il 2 Parte_1 dicembre 2019 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di risposta dell' . CP_2
Per i restanti avvisi di addebito la notificazione avveniva a mezzo del servizio postale e si perfezionava per compiuta giacenza:
- n. 322 2018 00007563 27 000, il 7 agosto 2018 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta dell' ; CP_2
- n. 322 2018 00040994 71 000, il 17 gennaio 2019 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di risposta dell' ; CP_2
10 - n. 322 2019 00008369 72 000, il 22 agosto 2019 (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta dell' . CP_2
L'avviso di addebito n. 322 2018 00007563 27 000 confluiva anche nell'intimazione di pagamento dell' del 29 Controparte_1 agosto 2019, n. 022 2019 90056566 05/000, notificata il 19 settembre 2019, come in precedenza riferito.
Infine, l' notificava al ricorrente iscrizione di Controparte_1 ipoteca, in data 21 maggio 2015, con documento 022 762015000030 26 000, seguito da pedissequa raccomandata A.R. 689397730808, tornata al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati alla comparsa di risposta dell' . CP_5
È dunque smentita per tabulas la tesi difensiva dell'opponente, giacché non si ravvisa alcuna soluzione di continuità nella catena di notificazioni doverosamente antecedenti all'atto esecutivo opposto, che attestano conoscibilità della pretesa dell'ente impositore.
Si rimarca, infine, che non contestava in alcun modo nel merito le Parte_1 richieste delle resistenti.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 465,00 e introduttiva, euro
389,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese delle parti si limitavano, sostanzialmente,
a richiamare le argomentazioni pregresse.
11 Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente in favore delle parti resistenti costituite ( Controparte_6 Controparte_2
, in proprio e quale mandatario di
[...] [...]
; sono liquidate nella somma di euro 854,00 Controparte_3 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge per ciascuna delle resistenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'intimazione di pagamento opposta;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite ( e Controparte_1 [...]
, in proprio e quale mandatario di Controparte_2 [...]
liquidate nella somma di Controparte_3 euro 854,00 per compensi per ciascuna, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 21 febbraio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
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