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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 /26209
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 4.04.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/26209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26209/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Milena Magni Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cantù (CO), C.F._2
Via Risorgimento n. 13.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli
(C.F. ) funzionario delegato dal Dott. (C.F. C.F._3 CP_2
), dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano, presso i cui uffici in C.F._4
Milano Via Tarchetti, 6 è domiciliato.
RESISTENTE/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nel rispetto del termine assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto sanzionatorio n. 817068, del 06.06.24, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e notificato alla ricorrente in data 11.06.2024, che le applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro 1.500,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità. Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento avversato deducendo, in particolare quanto segue:
- la notificazione della contestazione è avvenuta oltre il termine di legge di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente decadenza dell'Ente dalla possibilità di imporre sanzioni;
- l'assegno in questione risulta datato e posto all'incasso in data 7.10.2021; tale data deve essere considerata dies a quo per la segnalazione da effettuare da parte della banca al Ministero ex art. 51
D. lgs. n. 231/2007;
- tale segnalazione – da effettuarsi entro 30 giorni - risulta essere stata inviata in data 25.10.2021;
- da tale data decorre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione della violazione;
pertanto, il termine ultimo per effettuare la suddetta notificazione è da considerarsi il giorno 22.01.2022;
- tuttavia, solo in data 9.12.2021 l'Amministrazione chiedeva a i dati identificativi Controparte_3 del traente del titolo, che venivano comunicati in data 10.12.2021; nonostante tale tempestivo riscontro da parte di l'Amministrazione elevava il verbale di contestazione solo Controparte_3 in data 7.02.2022 e lo consegnava all'agente postale per la notifica in data 14.02.2022, pervenendo alla ricorrente in data 5.03.2022;
- inoltre, anche la firma digitale dell'atto di contestazione è stata apposta dal Responsabile del
Procedimento Maria Rosaria Muscarelli, in data 07.02.2022, successivamente allo spirare del termine decadenziale.
Con decreto 16.09.2024 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 4.02.2025.
Si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 21.01.2025 il dell'Economia CP_1
e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo quanto segue:
- la contestazione trae origine dalla comunicazione effettuata da con PEC del Controparte_3
10.12.2021 a seguito di specifica richiesta da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
- la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 veniva effettuata in data 7.02.2022, consegnata all'Agente postale in data 14.02.2022 e notificata all'indirizzo della ricorrente in data 5.03.2022;
- ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, in data 4.04.2022 l'opponente trasmetteva all'Ente memoria difensiva, chiedendo di essere convocata in audizione personale, che avveniva in data 27.02.2024;
- non ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente, in data 6.06.2024 l'Amministrazione provvedeva ad adottare il decreto impugnato, applicando la sanzione minima prevista dalla normativa di euro 150,00, pari al 10% della somma movimentata;
- in via pregiudiziale, parte resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo, atteso che dal PCT il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano e iscritto a ruolo in data 17.07.2024, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto oggetto di impugnazione, avvenuta in data 11.06.2024; - il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato con la data del 10.12.2021, allorché perveniva all'Amministrazione la comunicazione di Controparte_3
contenente le generalità complete del traente;
[...]
- pertanto, il suddetto termine è stato rispettato, atteso che il verbale di contestazione della violazione è stato consegnato all'agente postale in data 14.02.2022 per la notifica.
Nel corso dell'udienza del 5.02.2025 il Giudice non accoglieva l'eccezione di tardività del ricorso Contr formulata dalla difesa del non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 3.04.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza; a scioglimento della riserva assunta in data 4.04.2025, il giudice pronunciava sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda proposta dalla ricorrente è infondata e non può essere accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
2.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardivo deposito del ricorso sollevata dalla parte resistente. Dal fascicolo telematico emerge che il ricorso è stato depositato in data 10.07.2024, tempestivamente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica del decreto avversato avvenuta in data 11.06.2024.
2.2. Quanto al merito si osserva che l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente consiste nel mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art, 14 L. 689/1981.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, la vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono:
- in data 7.10.2021 trasferiva la somma di euro 1.500,00 con l'assegno postale n. Parte_1
4601335989-03, privo della clausola di non trasferibilità, in violazione dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, norma che stabilisce che gli assegni bancari o postali emessi per un importo pari o superiore alla soglia di legge (euro 1.000,00) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
Contr
- provvedeva a comunicare al l'infrazione, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 231/2007 con CP_5 raccomandata AR del 25.10.2021 (doc. 1 di parte resistente);
- con PEC del 9.12.2021 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano chiedeva a Controparte_3 informazioni riguardanti le generalità complete del soggetto persona fisica che aveva
[...] sottoscritto l'assegno e del soggetto persona giuridica e del legale rappresentante titolare del conto corrente sul quale l'assegno era stato tratto (doc. 2 di parte resistente);
- provvedeva alla relativa comunicazione a mezzo PEC in data 10.12.2021, Controparte_3 indicando che “l'assegno n° 4601335989 di €1.500,00 è tratto su conto n° 30183255, acceso presso
intestato a;
il titolo è stato sottoscritto da , Controparte_3 Parte_1 Parte_1 nata/o a Como (CO) in data 8.04.1962, Cod. Fisc. ..” (doc. 3 di parte CodiceFiscale_5 resistente); - con atto di contestazione n. 817068 del 7.02.2022, notificato in data 14.02.2022 (doc. 4 di parte resistente) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano contestava alla sig.ra la Parte_1 violazione dell'art. 49 d. lgs. n. 231/2007, contestazione ricevuta dalla ricorrente in data 5.03.2022;
- avverso l'atto di contestazione l'odierna ricorrente ha inviato in data 4.04.2022 memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 (doc. 5 di parte resistente), chiedendo di disporsi l'audizione personale, audizione tenutasi in data 27.02.2024 (docc. 6 e 7 di parte resistente)
- all'esito del procedimento amministrativo, in data 11.06.2024 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano notificava alla il decreto sanzionatorio impugnato. Parte_1
2.3. Con riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, si rammenta che l'art. 49, comma 5, dpr n. 231/2007 prevede che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Ciò posto, si ritiene fondata la violazione ascritta alla ricorrente, che non ne ha contestato la sussistenza, ma ha evocato la violazione delle norme procedurali previste dalla L. n. 689/1981, con specifico riferimento all'art. 14, a mente del quale “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”. Il decreto impugnato ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 150,00 per la violazione dell'art. 49, quinto comma, d. lgs. n. 231/2007 per avere trasferito un assegno postale dell'importo di euro 1.500,00 privo della clausola di non trasferibilità. È, quindi, pacifico che nel caso in esame è stata accertata l'emissione e negoziazione di un assegno postale in violazione dell'art. 49, quinto comma, del citato decreto e che la traente è la sig.ra Parte_1
[...]
Venendo all'esame dell'unico motivo d'impugnazione si osserva che secondo la prospettazione di parte ricorrente, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato con la data del 25.10.2021, allorché Unicredit S.p.A. provvedeva alla segnalazione ex art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Tale ipotesi difensiva non è condivisibile.
Invero, la raccomandata del 25.10.2021 è la mera comunicazione ai sensi dell'art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 c.p.c. da parte di Unicredit S.p.A. di aver ricevuto un assegno privo della clausola di non trasferibilità, senza alcun elemento identificativo del presunto trasgressore e indirizzata solo al;
come tale non è certamente idonea a costituire una formale contestazione. CP_1 Il testo dell'art. 14 L. n. 689/1981 individua la decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica dell'atto di contestazione della violazione nella data di accertamento dell'illecito amministrativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e violazione” (cfr. Cass. civ. n.
19512/2020). Ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981 l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cas. Civ., S.U. n. 28210/2019).
In applicazione dei suindicati principi, la segnalazione effettuata da Unicredit S.p.A. in data
25.10.2021 non poteva e non può essere considerata completa e idonea a individuare tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione.
In primo luogo, tale segnalazione doveva essere verificata e, in secondo luogo, dalla stessa, come già evidenziato, non risultavano i dati identificativi del trasgressore. Tali dati identificativi venivano comunicati da in data 10.12.2021, a seguito Controparte_3 della richiesta di informazioni inviata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data
9.12.202121 e solo con tale comunicazione l'autorità amministrativa veniva a conoscenza di tutti gli elementi utili per procedere alla contestazione, di fatto avvenuta in data 5.03.2022.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal D. lgs. n.
231/2007, con la conseguenza che nel caso oggetto di esame il dies a quo deve essere identificato nella data del 10.12.2021. La contestazione dell'infrazione è stata notificata alla sig.ra a mezzo del servizio Parte_1 postale in data 14.02.2022 e dalla stessa ricevuta in data 5.03.2022, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.
3. In merito alle spese di lite, si osserva che non è applicabile al caso di specie l'art. 152 bis disp. att.
c.p.c. invocato dal resistente perché relativo alle sole controversie in materia di lavoro e CP_1 previdenza.
Occorre invece tenere conto dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota” (Cass.civ. n. 2872/2007 e da ultimo Cass. ord. n. 9900/2021).
Atteso che nel caso di specie il Ministero dell'Economia e Finanze non ha dimostrato di aver effettuato spese per lo svolgimento della difesa, avendo depositato solo una nota spese indicante i compensi previsti nel DM 55/2014 per l'attività di avvocato, all'autorità resistente non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) non accoglie il ricorso proposto da avverso il decreto sanzionatorio n. Parte_1
817068, del 06.06.24, notificato in data 11.06.2024;
2) nulla sulle spese di lite.
Milano, 8 aprile 2025 Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 4.04.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/26209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26209/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Milena Magni Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cantù (CO), C.F._2
Via Risorgimento n. 13.
RICORRENTE/I
Contro
(C.F. P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Rosaria Muscarelli
(C.F. ) funzionario delegato dal Dott. (C.F. C.F._3 CP_2
), dirigente dell'Ufficio Antiriciclaggio di Milano, presso i cui uffici in C.F._4
Milano Via Tarchetti, 6 è domiciliato.
RESISTENTE/I
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nel rispetto del termine assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto sanzionatorio n. 817068, del 06.06.24, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e notificato alla ricorrente in data 11.06.2024, che le applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro 1.500,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità. Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento avversato deducendo, in particolare quanto segue:
- la notificazione della contestazione è avvenuta oltre il termine di legge di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente decadenza dell'Ente dalla possibilità di imporre sanzioni;
- l'assegno in questione risulta datato e posto all'incasso in data 7.10.2021; tale data deve essere considerata dies a quo per la segnalazione da effettuare da parte della banca al Ministero ex art. 51
D. lgs. n. 231/2007;
- tale segnalazione – da effettuarsi entro 30 giorni - risulta essere stata inviata in data 25.10.2021;
- da tale data decorre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione della violazione;
pertanto, il termine ultimo per effettuare la suddetta notificazione è da considerarsi il giorno 22.01.2022;
- tuttavia, solo in data 9.12.2021 l'Amministrazione chiedeva a i dati identificativi Controparte_3 del traente del titolo, che venivano comunicati in data 10.12.2021; nonostante tale tempestivo riscontro da parte di l'Amministrazione elevava il verbale di contestazione solo Controparte_3 in data 7.02.2022 e lo consegnava all'agente postale per la notifica in data 14.02.2022, pervenendo alla ricorrente in data 5.03.2022;
- inoltre, anche la firma digitale dell'atto di contestazione è stata apposta dal Responsabile del
Procedimento Maria Rosaria Muscarelli, in data 07.02.2022, successivamente allo spirare del termine decadenziale.
Con decreto 16.09.2024 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 4.02.2025.
Si costituiva con comparsa depositata telematicamente in data 21.01.2025 il dell'Economia CP_1
e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo quanto segue:
- la contestazione trae origine dalla comunicazione effettuata da con PEC del Controparte_3
10.12.2021 a seguito di specifica richiesta da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
- la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 veniva effettuata in data 7.02.2022, consegnata all'Agente postale in data 14.02.2022 e notificata all'indirizzo della ricorrente in data 5.03.2022;
- ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, in data 4.04.2022 l'opponente trasmetteva all'Ente memoria difensiva, chiedendo di essere convocata in audizione personale, che avveniva in data 27.02.2024;
- non ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente, in data 6.06.2024 l'Amministrazione provvedeva ad adottare il decreto impugnato, applicando la sanzione minima prevista dalla normativa di euro 150,00, pari al 10% della somma movimentata;
- in via pregiudiziale, parte resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo, atteso che dal PCT il ricorso risulta depositato presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano e iscritto a ruolo in data 17.07.2024, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto oggetto di impugnazione, avvenuta in data 11.06.2024; - il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato con la data del 10.12.2021, allorché perveniva all'Amministrazione la comunicazione di Controparte_3
contenente le generalità complete del traente;
[...]
- pertanto, il suddetto termine è stato rispettato, atteso che il verbale di contestazione della violazione è stato consegnato all'agente postale in data 14.02.2022 per la notifica.
Nel corso dell'udienza del 5.02.2025 il Giudice non accoglieva l'eccezione di tardività del ricorso Contr formulata dalla difesa del non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio del 3.04.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza; a scioglimento della riserva assunta in data 4.04.2025, il giudice pronunciava sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda proposta dalla ricorrente è infondata e non può essere accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
2.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardivo deposito del ricorso sollevata dalla parte resistente. Dal fascicolo telematico emerge che il ricorso è stato depositato in data 10.07.2024, tempestivamente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica del decreto avversato avvenuta in data 11.06.2024.
2.2. Quanto al merito si osserva che l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente consiste nel mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art, 14 L. 689/1981.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, la vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono:
- in data 7.10.2021 trasferiva la somma di euro 1.500,00 con l'assegno postale n. Parte_1
4601335989-03, privo della clausola di non trasferibilità, in violazione dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, norma che stabilisce che gli assegni bancari o postali emessi per un importo pari o superiore alla soglia di legge (euro 1.000,00) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
Contr
- provvedeva a comunicare al l'infrazione, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 231/2007 con CP_5 raccomandata AR del 25.10.2021 (doc. 1 di parte resistente);
- con PEC del 9.12.2021 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano chiedeva a Controparte_3 informazioni riguardanti le generalità complete del soggetto persona fisica che aveva
[...] sottoscritto l'assegno e del soggetto persona giuridica e del legale rappresentante titolare del conto corrente sul quale l'assegno era stato tratto (doc. 2 di parte resistente);
- provvedeva alla relativa comunicazione a mezzo PEC in data 10.12.2021, Controparte_3 indicando che “l'assegno n° 4601335989 di €1.500,00 è tratto su conto n° 30183255, acceso presso
intestato a;
il titolo è stato sottoscritto da , Controparte_3 Parte_1 Parte_1 nata/o a Como (CO) in data 8.04.1962, Cod. Fisc. ..” (doc. 3 di parte CodiceFiscale_5 resistente); - con atto di contestazione n. 817068 del 7.02.2022, notificato in data 14.02.2022 (doc. 4 di parte resistente) la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano contestava alla sig.ra la Parte_1 violazione dell'art. 49 d. lgs. n. 231/2007, contestazione ricevuta dalla ricorrente in data 5.03.2022;
- avverso l'atto di contestazione l'odierna ricorrente ha inviato in data 4.04.2022 memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 (doc. 5 di parte resistente), chiedendo di disporsi l'audizione personale, audizione tenutasi in data 27.02.2024 (docc. 6 e 7 di parte resistente)
- all'esito del procedimento amministrativo, in data 11.06.2024 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano notificava alla il decreto sanzionatorio impugnato. Parte_1
2.3. Con riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, si rammenta che l'art. 49, comma 5, dpr n. 231/2007 prevede che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Ciò posto, si ritiene fondata la violazione ascritta alla ricorrente, che non ne ha contestato la sussistenza, ma ha evocato la violazione delle norme procedurali previste dalla L. n. 689/1981, con specifico riferimento all'art. 14, a mente del quale “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”. Il decreto impugnato ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 150,00 per la violazione dell'art. 49, quinto comma, d. lgs. n. 231/2007 per avere trasferito un assegno postale dell'importo di euro 1.500,00 privo della clausola di non trasferibilità. È, quindi, pacifico che nel caso in esame è stata accertata l'emissione e negoziazione di un assegno postale in violazione dell'art. 49, quinto comma, del citato decreto e che la traente è la sig.ra Parte_1
[...]
Venendo all'esame dell'unico motivo d'impugnazione si osserva che secondo la prospettazione di parte ricorrente, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato con la data del 25.10.2021, allorché Unicredit S.p.A. provvedeva alla segnalazione ex art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Tale ipotesi difensiva non è condivisibile.
Invero, la raccomandata del 25.10.2021 è la mera comunicazione ai sensi dell'art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 c.p.c. da parte di Unicredit S.p.A. di aver ricevuto un assegno privo della clausola di non trasferibilità, senza alcun elemento identificativo del presunto trasgressore e indirizzata solo al;
come tale non è certamente idonea a costituire una formale contestazione. CP_1 Il testo dell'art. 14 L. n. 689/1981 individua la decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica dell'atto di contestazione della violazione nella data di accertamento dell'illecito amministrativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e violazione” (cfr. Cass. civ. n.
19512/2020). Ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981 l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cas. Civ., S.U. n. 28210/2019).
In applicazione dei suindicati principi, la segnalazione effettuata da Unicredit S.p.A. in data
25.10.2021 non poteva e non può essere considerata completa e idonea a individuare tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione.
In primo luogo, tale segnalazione doveva essere verificata e, in secondo luogo, dalla stessa, come già evidenziato, non risultavano i dati identificativi del trasgressore. Tali dati identificativi venivano comunicati da in data 10.12.2021, a seguito Controparte_3 della richiesta di informazioni inviata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data
9.12.202121 e solo con tale comunicazione l'autorità amministrativa veniva a conoscenza di tutti gli elementi utili per procedere alla contestazione, di fatto avvenuta in data 5.03.2022.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal D. lgs. n.
231/2007, con la conseguenza che nel caso oggetto di esame il dies a quo deve essere identificato nella data del 10.12.2021. La contestazione dell'infrazione è stata notificata alla sig.ra a mezzo del servizio Parte_1 postale in data 14.02.2022 e dalla stessa ricevuta in data 5.03.2022, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.
3. In merito alle spese di lite, si osserva che non è applicabile al caso di specie l'art. 152 bis disp. att.
c.p.c. invocato dal resistente perché relativo alle sole controversie in materia di lavoro e CP_1 previdenza.
Occorre invece tenere conto dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota” (Cass.civ. n. 2872/2007 e da ultimo Cass. ord. n. 9900/2021).
Atteso che nel caso di specie il Ministero dell'Economia e Finanze non ha dimostrato di aver effettuato spese per lo svolgimento della difesa, avendo depositato solo una nota spese indicante i compensi previsti nel DM 55/2014 per l'attività di avvocato, all'autorità resistente non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) non accoglie il ricorso proposto da avverso il decreto sanzionatorio n. Parte_1
817068, del 06.06.24, notificato in data 11.06.2024;
2) nulla sulle spese di lite.
Milano, 8 aprile 2025 Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo