Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 257.
Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della societa', sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa' puo' esercitare l'azione sociale di responsabilita' nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della societa', sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa' puo' esercitare l'azione sociale di responsabilita' nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
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- 1. Aziende Di Rifiuti Con Debiti: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 ottobre 2025 · 1
Hai un'azienda che si occupa di raccolta, trasporto o smaltimento rifiuti con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Il settore ambientale e della gestione dei rifiuti è tra i più complessi e soggetti a controlli fiscali, ambientali e amministrativi. Molte imprese del comparto si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRES, ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici e alti costi di gestione. Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti infondati, salvaguardando l'azienda, i mezzi …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Napoli, sentenza 21/02/2023, n. 1165Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, all'udienza del 21/02/2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9855/2019 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza TRA AR nato a [...] il [...] elett.te dom.to in via Toledo n. 429 presso lo studio degli avv.ti Sergio Pintus e Davide Valenziano che lo rapp.tano e difendono come da mandato in atti RICORRENTE E Controparte_1 in persona del legale …Leggi di più...
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