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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/11/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. 329/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 329/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. SALUTE MARIA RITA
e nata a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI LORETO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/05/2018 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
08.03.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta dal Collegio la congruità dell'importo dell'assegno divorzile una tantum riconosciuto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 19/05/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 3 Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2018 atto numero 1 parte II, serie A, Uff. 2, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il Sig. effettuerà in favore della Sig.ra il Parte_1 Controparte_1 pagamento di €.13.000,00 (euro tredicimila/00) così come concordato tra le parti, da versare entro il termine di giorni quindici dal passaggio in giudicato della invocata sentenza di divorzio, previa acquiescenza, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, e quindi quale assegno divorzile una tantum, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Controparte_1
comma 8 della l. n. 898/1970 a mezzo di assegno circolare.
2) Le parti riconoscono, con la sottoscrizione del ricorso cumulativo, che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni Controparte_1
e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Controparte_1
comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 329/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. SALUTE MARIA RITA
e nata a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI LORETO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/05/2018 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
08.03.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta dal Collegio la congruità dell'importo dell'assegno divorzile una tantum riconosciuto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 19/05/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 3 Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2018 atto numero 1 parte II, serie A, Uff. 2, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il Sig. effettuerà in favore della Sig.ra il Parte_1 Controparte_1 pagamento di €.13.000,00 (euro tredicimila/00) così come concordato tra le parti, da versare entro il termine di giorni quindici dal passaggio in giudicato della invocata sentenza di divorzio, previa acquiescenza, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, e quindi quale assegno divorzile una tantum, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Controparte_1
comma 8 della l. n. 898/1970 a mezzo di assegno circolare.
2) Le parti riconoscono, con la sottoscrizione del ricorso cumulativo, che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni Controparte_1
e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Controparte_1
comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3