TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6509/2018
tra
Parte_2
RICORRENTE - OPPONENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggi 28.4.2025 innanzi alla dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa
Marianna Vangi, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Giuseppe Massaro, per parte resistente l'avv. Giovanni Loconte in provvisoria sostituzione dell'avv. Maricla Candeliere. Le parti precisano le conclusioni come da memorie autorizzate e discutono brevemente la causa.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15.55 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunziato, al termine della discussione, visto l'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 28.4.2025, nella causa n. 6509/2018 r.g., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Massaro, Parte_2
RICORRENTE - OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maricla Candeliere
RESISTENTE - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio
All'udienza del 28.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto con cui la le Parte_2 Controparte_1 ordinava il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in Andria, alla via Ippocrate n.
3, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. A sostegno della opposizione allegava di risiedere ed occupare, prima con la nonna poi unitamente al convivente, “sin dal mese di dicembre 01.01.2014” l'alloggio. Nel corso del mese di gennaio 2015, si era ricongiunta al convivente, perché privi di abitazione propria, presso questo alloggio Persona_1 destinandolo a definitiva residenza;
in precedenza la si era occupata, sin dal 2014, di Pt_2 assistere , effettiva assegnataria della casa, perché aveva bisogno di cure continue. Persona_2
2 Il 27.11.2018, a seguito di raccomandata dell'Arca di riconsegna dell'immobile, presentava istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2014, chiedendo l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio, dichiarando che il proprio nucleo familiare si trovava in condizioni di particolare disagio socio-economico e di necessità e che questo immobile non era sottratto al godimento di nessun altro assegnatario, mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato. Allegava che il proprio sostentamento era basato solo sulla carta acquisti, rilasciata dal Ministero delle Politiche Sociali, che aveva sempre provveduto al versamento dei canoni di locazione richiesti dall'Arca e che, quindi, non era un'occupante senza titolo dell'alloggio e, anzi, aveva diritto al subingresso nel rapporto locativo, l' con CP_1 decreto n. 132/2018 le ordinava di sgomberare l'alloggio.
Argomentava in merito alla illegittimità del decreto di rilascio sulla base della legge regionale della e ne chiedeva la revoca, perché giuridicamente infondato. Concludeva, infatti, CP_1 chiedendo in via principale cautelare la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento, per il grave e irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato dalla sua esecuzione alla ricorrente unitamente al nucleo familiare, composto anche da un minore;
nel merito domandava fissarsi l'udienza di comparizione ex art. 447 bis c.p.c. e, riconosciuto il diritto della ricorrente all'occupazione legittima dell'alloggio in via Ippocrate n. 3, in Andria, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge regionale 10/2014 annullare il decreto di rilascio, dichiarando la legittimo occupante dell'alloggio. Pt_2
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio l CP_1
, domandando il rigetto delle avverse domande sia in via cautelare sia nel merito.
[...]
Adduceva che la ricorrente avesse effettuato una generica opposizione al decreto di rilascio alloggio, senza fornire dati e/o riscontri probatori di alcun genere, limitandosi ad asserire l'esistenza di un presunto diritto all'abitazione dell'alloggio da parte del proprio nucleo familiare, in totale violazione della legge.
Accertato d'ufficio il decesso dell'originaria assegnataria dell'alloggio, , avvenuto il Persona_2
10.5.2018, con lettera raccomandata a/r prot. 14566 del 17.5.2018, recapitata il 21.5.2018,
era stata diffidata, quale occupante abusiva dell'alloggio in questione, perché Parte_2 la stessa era stata autorizzata con determinazione dirigenziale n. 830/2016 e successiva determinazione dirigenziale n. 723/2017 ad essere ospitata solo temporaneamente (e, quindi,
a titolo precario) nell'alloggio, per cui, alla morte della legittima assegnataria, non possedeva più alcun titolo per continuare ad occuparlo e doveva, pertanto, rilasciarlo.
3 Parte resistente riportava che il diritto all'abitazione invocato dall'opponente non sussistesse affatto, poiché non vi era alcun provvedimento di assegnazione dell'alloggio in favore della
, unico legittimante il diritto ad abitare l'immobile, non essendo sufficiente la Pt_2
“condizione di particolare disagio socioeconomico e di necessità” lamentata dalla opponente.
Neppure il rapporto di locazione poteva dirsi costituito solo sulla base del pagamento dei bollettini, che rientrava semmai nell'obbligo di corresponsione delle indennità di occupazione, legate proprio all'utilizzo dell'alloggio senza titolo e a detrimento degli aventi diritto. Peraltro, dal mese di luglio 2018, i bollettini emessi per il pagamento del dovuto per l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, pur intestati alla quale occupante senza titolo Parte_2 ed il cui importo era determinato nella misura prevista per gli abusivi, non risultavano affatto pagati.
Aggiungeva la necessità della forma scritta richiesta per il contratto di locazione avente ad oggetto immobili e.r.p., la cui stipulazione non poteva certo verificarsi per volontà unilaterale di parte privatistica, dovendo la P.A. procedervi solo a seguito di un provvedimento di assegnazione in favore di un determinato soggetto, avente i requisiti prescritti dalla legge.
Nel caso di specie, con Determinazione Dirigenziale del 12.2.2019 n. 583, il Controparte_2 aveva disposto il rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria relativa all'alloggio di cui si discute in danno della ricorrente.
Concludeva chiedendo rigettarsi la richiesta di sospensione del decreto di rilascio, rigettarsi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali. Proposta una soluzione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alcuna posizione sulla stessa assumeva parte opponente, insistendo nelle proprie posizioni, mentre parte opposta riferiva che, “pur volendo accettare la conciliazione proposta dall'On.le Giudicante adito, così come formulata con decreto del 30.01/2024, nessuna comunicazione in senso positivo è giunta da parte avversa né vi è stato alcun adempimento della ricorrente”.
A seguito di numerosi rinvii (a causa della Pandemia da Covid 19, del carico del ruolo o di impedimento del precedente magistrato), giunta il giudizio dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo, all'udienza del 28.4.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
4 In rito, si evidenzia la tempestività della opposizione proposta con ricorso depositato il
10.12.2018, a fronte della notifica del decreto di rilascio in data 20.11.2018, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, a tal fine fissato dall'art. 18 d.P.R. n. 1035/1972, espressamente richiamato nel provvedimento, attraverso il rinvio al dodicesimo comma dell'art. 11 del medesimo testo normativo.
Nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
“Si premette che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è
l'assegnazione, di tal ché, in caso di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 22/04/2021, n. 10587; Cass
20/12/2019, n. 34161; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass.
17/09/2004, n. 18738). Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che (cfr., ad es., Cass.
9/05/2017, n. 11230) l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione. … Invero, l'accertamento dei requisiti soggettivi (che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato) costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass. 09/05/2017, n. 11230): dunque, il fatto che un congiunto superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza della titolarità del diritto a subentrare al de cuius, già assegnatario (Cass. 20/12/2019, n. 34161;
5 Cass. 19/02/2020, 4235), che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa (e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo ai «successibili» dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) … secondo consolidato orientamento di questa Corte,
l'assegnazione – che, si ribadisce, costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione di un alloggio e.r.p. – non si consegue per facta concludentia, in quanto la legge richiede la forma scritta ad substantiam (cfr., tra le tante, Cass. n. 15645/2018 e n. 15196/2017): sia perché nella specie il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione;
sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari. In definitiva, la legittima detenzione di un alloggio e.r.p. può trovare fondamento esclusivamente in un provvedimento espresso della P.A. … Occorre qui ribadire che la ratio ispiratrice dell'edilizia residenziale pubblica consiste prioritariamente nell'indisponibilità giuridica degli alloggi di e.r.p., i quali non possono formare oggetto di valida assegnazione se non all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge;
e che il subentro costituisce un'eccezione alla regola e, in quanto tale, non è suscettibile né di interpretazione estensiva né di interpretazione analogica”
(così in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12957 dell'11.5.2023).
La Corte di legittimità, con la decisione n.11230 del 9.5.2017, ha precisato che l'art. 12 del d.P.R. 1035/1972 ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale. È noto che l'assegnazione di una abitazione di edilizia residenziale pubblica avviene, infatti, con un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, che viene emesso sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di un bando pubblico (art. 4 L.R. Puglia 10/2014), tenendo conto per ciascun richiedente di determinati requisiti (art. 3 L.R. Puglia 10/2014).
Ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della detta R.G. Puglia 10/2014, “2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti.
3. Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato
6 di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”.
Nel ricorso in opposizione, supra più dettagliatamente riportato, la , allegato Pt_2 specificamente di abitare l'alloggio in via Ippocrate n. 3, in Andria dal 2014, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'occupazione legittima dello stesso proprio ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge regionale 10/2014, e, quindi, di annullare il decreto di rilascio.
Deve evidenziarsi che nessun provvedimento di assegnazione è stato emesso a favore della dal che, come anche enunciato dalla Corte di legittimità, è il Pt_2 Controparte_2 provvedimento che unicamente avrebbe legittimato l'occupazione dell'immobile. Il CP_2
, anzi, rigettava la detta istanza di assegnazione in sanatoria del 27.11.2018, con
[...] provvedimento del 19.2.2019, poiché i competenti Servizi Sociali accertavano che non sussisteva una situazione di particolare disagio socioeconomico e di necessità ex art. 20 lett.
b. L.R. 10/2014, nonché non sussistevano i presupposti di cui alla lett. a. della norma perché, dalla istruttoria svolta, la occupava l'alloggio da meno di tre anni rispetto alla entrata Pt_2 in vigore della norma nel 2014, tanto che nel 2016 e poi nel 2017 aveva chiesto di essere autorizzata ad essere temporaneamente ospitata dalla , allora legittima assegnataria, che Per_2 non aveva mia comunicato la presenza dell'opponente nel proprio nucleo familiare (viene dato atto nel provvedimento di diniego, non opposto, che la non presentava Pt_2 controdeduzioni al preavviso di diniego).
Quanto al requisito di cui al punto a. del comma 3 dell'art. 20 L.R. 10/2014 non può dirvi esservi prova che la abitasse l'immobile da almeno tre anni dalla data di entrata in Pt_2 vigore della legge del 2014: l'accertamento di cui al diniego di sanatoria non è contestato, giacché il provvedimento non è stata impugnato, la stessa argomentava nel proprio Pt_2 ricorso introduttivo di aver abitato con la nonna dal 2014 (e in questo senso articolava le prove orali), gli unici provvedimenti di autorizzazione ad essere temporaneamente ospitata nell'alloggio, su istanza della opponente stessa, sono del 2016 e 2017, nella istanza in sanatoria del 27.11.2018 con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ex art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, riportava di occupare l'alloggio dal 1°.1.2014.
L'allegazione di abitare nell'alloggio dalla nascita, oltre che tardiva e in contrasto con tutte le univoche allegazioni processuali ed extraprocessuali, non trova supporto probatorio né nel certificato di residenza già prodotto con l'atto introduttivo, in cui viene solo dato atto che dalla
7 nascita la risiede nel Comune di Andria, non altro, né dalle dichiarazioni rese dai Pt_2 testi. La teste , escussa all'udienza del 3.12.2019, riferiva che dal 2014 la Testimone_1
aveva iniziato da sola ad accudire la nonna, mentre in precedenza si alternava con la Pt_2 propria madre , per cui non era nell'appartamento con continuità. Alla stessa Parte_3 udienza la teste riportava che la viveva a casa della nonna “per Testimone_2 Pt_2 quel che ricordo negli anni 2013/2014”. All'udienza del 19.1.2021 il teste Testimone_3 confermava la circostanza di cui al ricorso introduttivo che riportava come riferimento temporale il 2014.
Neppure è contestato che i Servizi Sociali di Andria non abbiamo riconosciuto la particolare situazione socioeconomica della famiglia. La assegnazione in deroga presuppone, infatti, il previo accertamento da parte dei Servizi Sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio‐economico e di necessità degli occupanti, che nel caso di specie manca.
La situazione del nucleo ( e compagno) viene solo addotta e non dimostrata. Mette Pt_2 conto rimarcare che il possesso dei requisiti soggettivi di accesso all'edilizia residenziale pubblica è condizione per poter aspirare a ottenere il provvedimento di assegnazione all'esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge, ma non fa sorgere, ex se, un diritto soggettivo che possa essere azionato direttamente davanti al giudice ordinario. Per vero, solo sulla base del provvedimento amministrativo di assegnazione (adottato all'esito dell'istruttoria che accerta la sussistenza dei requisiti in capo all'istante) può essere costituito (mediante contratto) il rapporto di locazione avente a oggetto l'alloggio assegnato.
Ecco che, oltre alla mancanza di un atto di assegnazione, non vi è neppure un contratto di locazione quale titolo che possa legittimare l'occupazione dell'immobile da parte della ricorrente e della sua famiglia.
In mancanza di un titolo che legittimi l'occupazione del bene è irrilevante il pagamento del canone di occupazione, al fine della costituzione di un valido rapporto. Come supra riportato, richiamando la pronuncia di legittimità del 2023, il rapporto di locazione non può costituirsi per facta concludentia, essendo richiesto ad substantiam un contratto in forma scritta, che nel caso di specie è assente.
Sfornita di prova è l'allegazione di cui alle ultime note conclusive che sia stata aperta una posizione a favore della e assegnato l'immobile alla via Ippocrate n. 3, in Andria, alla Pt_2 stessa, identificandola quale conduttrice.
Un'ultima notazione è necessaria. Evidentemente la cognizione di questo giudice è limitata alle richieste tempestivamente formulate dalla , che domandava nel ricorso Pt_2
8 introduttivo, ai fini dell'annullamento del decreto di rilascio, di riconoscere il proprio diritto ad occupare l'immobile ai sensi dell'art. 20 L.R. 10/2014 e non dell'art. 13 L.R. 10/2014
(come puntualizzato anche da parte opposta negli scritti conclusivi). La stessa ricorrente produceva l'istanza presentata il 27.11.2018 ex art. 20, comma 2, L.R. 10/2014, al
[...]
(istanza rigettata con provvedimento non impugnato) e non dimostra, né ancor CP_2 prima allega, di aver inoltrato altra e diversa istanza ex art. 13 della stessa legge. Negli scritti conclusionali ha allegato di aver “vissuto come CONVIVENTE sempre in detta unità immobiliare acquisendo così il diritto di subentro nell'assegnazione di un alloggio E.R.P. sito in Andria alla Via Ippocrate nr. 3 pal 3 int. 1 in relazione alla Legge Regionale 07.04.2014 nr.
10 artt. 13 e 3”.
L'istituto dello stabile ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio di e.r.p., con diritto del suo nuovo stabile convivente al subentro nell'assegnazione già in essere, è disciplinato dall'art. 13 L.R. Puglia n. 10/2014, nel senso che il diritto del nuovo componente del nucleo familiare a subentrare nella preesistente assegnazione è subordinato alla condizione che la sua convivenza con l'assegnatario sia autorizzata dall'ente gestore, previa verifica delle condizioni di legge, a seguito di formale richiesta dell'assegnatario. Non è allegato né è fornita dalla opponente alcuna prova né dell'istanza che avrebbe dovuto essere stata a suo tempo presentata dalla né, comunque, della autorizzazione rilasciata dall'ente. Pt_2
Il presupposto necessario per “volturare” il rapporto non è costituito, infatti, dalla mera coabitazione con l'assegnataria dell'alloggio, bensì dalla inclusione di chi richiede la voltura
“nel nucleo familiare di appartenenza” dell'assegnatario, in virtù di “tempestiva richiesta di inserimento” da parte dell'interessata e “tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore”, requisiti, nella specie, entrambi mancanti. “… «per l'ampliamento del nucleo familiare», ritenuto rilevante ai fini del subingresso di un suo nuovo componente nella fruizione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, «sia i profili letterali» della norma, «sia la ratio che la ispira», depongano per la necessità che la situazione dell'aspirante sia soggetta «a preventiva verifica e formale riconoscimento da parte dell'ente locatore». … che esso ben avrebbe potuto, comunque, procedere in tal senso, dovendo verificare la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie del diritto al subentro nell'alloggio, quale è stata ritenuta l'inclusione dell'aspirante «nel nucleo familiare di appartenenza del defunto» tramite «provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore»” (così in motivazione Cass. Sezione 3, n. 28897 dell'11.11.2024 pronunciata proprio in relazione alla legge della Regione Puglia).
9 Nel caso de quo non solo manca l'atto di ricognizione positiva dell'inclusione della nel Pt_2 nucleo familiare della , ma a contrariis vi è documentazione che attesta che nei due anni Per_2 precedenti il decesso della (nel 2016 e 2017) la era autorizzata, su propria Per_2 Pt_2 istanza, ad essere temporaneamente ospitata nel nucleo familiare della , ai sensi dell'art. Per_2
13, comma 4, L.R. 10/2014, e non inserita nel nucleo familiare. Quest'ultima norma esplicitamente prevede che “tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro”
Alla luce dei rilievi sopra esposti, dunque, evidente è il difetto in capo alla ricorrente di un titolo di assegnazione, a cui consegue la qualificazione come abusiva dell'occupazione dell'immobile, non vantando alcun titolo per continuare a detenerlo, ciò che Parte_2 rende legittimo il decreto di rilascio adottato dall'Amministratore Unico di “ CP_1
” ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035/1972, 26 L. n. 513/1977 e 20 L.R. n. 10/2014.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55 del 2014 e succ. mod., in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività effettivamente espletata. L'applicazione dei minimi si giustifica per l'assenza di questioni di diritto e di fatto rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di rilascio dell'immobile in
Andria, alla via Ippocrate n. 3 del 26.10.2018, notificato il 20.11.2018,
- condanna la al pagamento in favore della delle spese di Pt_2 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 811,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 28.4.2025.
- Il giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura
10
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6509/2018
tra
Parte_2
RICORRENTE - OPPONENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggi 28.4.2025 innanzi alla dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa
Marianna Vangi, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Giuseppe Massaro, per parte resistente l'avv. Giovanni Loconte in provvisoria sostituzione dell'avv. Maricla Candeliere. Le parti precisano le conclusioni come da memorie autorizzate e discutono brevemente la causa.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15.55 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunziato, al termine della discussione, visto l'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 28.4.2025, nella causa n. 6509/2018 r.g., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Massaro, Parte_2
RICORRENTE - OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maricla Candeliere
RESISTENTE - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio
All'udienza del 28.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto con cui la le Parte_2 Controparte_1 ordinava il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in Andria, alla via Ippocrate n.
3, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. A sostegno della opposizione allegava di risiedere ed occupare, prima con la nonna poi unitamente al convivente, “sin dal mese di dicembre 01.01.2014” l'alloggio. Nel corso del mese di gennaio 2015, si era ricongiunta al convivente, perché privi di abitazione propria, presso questo alloggio Persona_1 destinandolo a definitiva residenza;
in precedenza la si era occupata, sin dal 2014, di Pt_2 assistere , effettiva assegnataria della casa, perché aveva bisogno di cure continue. Persona_2
2 Il 27.11.2018, a seguito di raccomandata dell'Arca di riconsegna dell'immobile, presentava istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2014, chiedendo l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio, dichiarando che il proprio nucleo familiare si trovava in condizioni di particolare disagio socio-economico e di necessità e che questo immobile non era sottratto al godimento di nessun altro assegnatario, mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato. Allegava che il proprio sostentamento era basato solo sulla carta acquisti, rilasciata dal Ministero delle Politiche Sociali, che aveva sempre provveduto al versamento dei canoni di locazione richiesti dall'Arca e che, quindi, non era un'occupante senza titolo dell'alloggio e, anzi, aveva diritto al subingresso nel rapporto locativo, l' con CP_1 decreto n. 132/2018 le ordinava di sgomberare l'alloggio.
Argomentava in merito alla illegittimità del decreto di rilascio sulla base della legge regionale della e ne chiedeva la revoca, perché giuridicamente infondato. Concludeva, infatti, CP_1 chiedendo in via principale cautelare la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento, per il grave e irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato dalla sua esecuzione alla ricorrente unitamente al nucleo familiare, composto anche da un minore;
nel merito domandava fissarsi l'udienza di comparizione ex art. 447 bis c.p.c. e, riconosciuto il diritto della ricorrente all'occupazione legittima dell'alloggio in via Ippocrate n. 3, in Andria, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge regionale 10/2014 annullare il decreto di rilascio, dichiarando la legittimo occupante dell'alloggio. Pt_2
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio l CP_1
, domandando il rigetto delle avverse domande sia in via cautelare sia nel merito.
[...]
Adduceva che la ricorrente avesse effettuato una generica opposizione al decreto di rilascio alloggio, senza fornire dati e/o riscontri probatori di alcun genere, limitandosi ad asserire l'esistenza di un presunto diritto all'abitazione dell'alloggio da parte del proprio nucleo familiare, in totale violazione della legge.
Accertato d'ufficio il decesso dell'originaria assegnataria dell'alloggio, , avvenuto il Persona_2
10.5.2018, con lettera raccomandata a/r prot. 14566 del 17.5.2018, recapitata il 21.5.2018,
era stata diffidata, quale occupante abusiva dell'alloggio in questione, perché Parte_2 la stessa era stata autorizzata con determinazione dirigenziale n. 830/2016 e successiva determinazione dirigenziale n. 723/2017 ad essere ospitata solo temporaneamente (e, quindi,
a titolo precario) nell'alloggio, per cui, alla morte della legittima assegnataria, non possedeva più alcun titolo per continuare ad occuparlo e doveva, pertanto, rilasciarlo.
3 Parte resistente riportava che il diritto all'abitazione invocato dall'opponente non sussistesse affatto, poiché non vi era alcun provvedimento di assegnazione dell'alloggio in favore della
, unico legittimante il diritto ad abitare l'immobile, non essendo sufficiente la Pt_2
“condizione di particolare disagio socioeconomico e di necessità” lamentata dalla opponente.
Neppure il rapporto di locazione poteva dirsi costituito solo sulla base del pagamento dei bollettini, che rientrava semmai nell'obbligo di corresponsione delle indennità di occupazione, legate proprio all'utilizzo dell'alloggio senza titolo e a detrimento degli aventi diritto. Peraltro, dal mese di luglio 2018, i bollettini emessi per il pagamento del dovuto per l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, pur intestati alla quale occupante senza titolo Parte_2 ed il cui importo era determinato nella misura prevista per gli abusivi, non risultavano affatto pagati.
Aggiungeva la necessità della forma scritta richiesta per il contratto di locazione avente ad oggetto immobili e.r.p., la cui stipulazione non poteva certo verificarsi per volontà unilaterale di parte privatistica, dovendo la P.A. procedervi solo a seguito di un provvedimento di assegnazione in favore di un determinato soggetto, avente i requisiti prescritti dalla legge.
Nel caso di specie, con Determinazione Dirigenziale del 12.2.2019 n. 583, il Controparte_2 aveva disposto il rigetto dell'istanza di assegnazione in sanatoria relativa all'alloggio di cui si discute in danno della ricorrente.
Concludeva chiedendo rigettarsi la richiesta di sospensione del decreto di rilascio, rigettarsi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali. Proposta una soluzione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alcuna posizione sulla stessa assumeva parte opponente, insistendo nelle proprie posizioni, mentre parte opposta riferiva che, “pur volendo accettare la conciliazione proposta dall'On.le Giudicante adito, così come formulata con decreto del 30.01/2024, nessuna comunicazione in senso positivo è giunta da parte avversa né vi è stato alcun adempimento della ricorrente”.
A seguito di numerosi rinvii (a causa della Pandemia da Covid 19, del carico del ruolo o di impedimento del precedente magistrato), giunta il giudizio dinanzi alla scrivente, subentrata nel ruolo, all'udienza del 28.4.2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
4 In rito, si evidenzia la tempestività della opposizione proposta con ricorso depositato il
10.12.2018, a fronte della notifica del decreto di rilascio in data 20.11.2018, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, a tal fine fissato dall'art. 18 d.P.R. n. 1035/1972, espressamente richiamato nel provvedimento, attraverso il rinvio al dodicesimo comma dell'art. 11 del medesimo testo normativo.
Nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
“Si premette che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è
l'assegnazione, di tal ché, in caso di morte dell'assegnatario, si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo, invece, escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 22/04/2021, n. 10587; Cass
20/12/2019, n. 34161; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466; Cass.
17/09/2004, n. 18738). Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che (cfr., ad es., Cass.
9/05/2017, n. 11230) l'intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. La regolamentazione della materia presuppone: a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione. … Invero, l'accertamento dei requisiti soggettivi (che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato) costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio (Cass. 09/05/2017, n. 11230): dunque, il fatto che un congiunto superstite rientri tra i soggetti che possono vedersi assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica non determina ex se l'insorgenza della titolarità del diritto a subentrare al de cuius, già assegnatario (Cass. 20/12/2019, n. 34161;
5 Cass. 19/02/2020, 4235), che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa (e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo ai «successibili» dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) … secondo consolidato orientamento di questa Corte,
l'assegnazione – che, si ribadisce, costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione di un alloggio e.r.p. – non si consegue per facta concludentia, in quanto la legge richiede la forma scritta ad substantiam (cfr., tra le tante, Cass. n. 15645/2018 e n. 15196/2017): sia perché nella specie il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione;
sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari. In definitiva, la legittima detenzione di un alloggio e.r.p. può trovare fondamento esclusivamente in un provvedimento espresso della P.A. … Occorre qui ribadire che la ratio ispiratrice dell'edilizia residenziale pubblica consiste prioritariamente nell'indisponibilità giuridica degli alloggi di e.r.p., i quali non possono formare oggetto di valida assegnazione se non all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge;
e che il subentro costituisce un'eccezione alla regola e, in quanto tale, non è suscettibile né di interpretazione estensiva né di interpretazione analogica”
(così in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12957 dell'11.5.2023).
La Corte di legittimità, con la decisione n.11230 del 9.5.2017, ha precisato che l'art. 12 del d.P.R. 1035/1972 ha trovato ulteriore specificazione nella legislazione regionale. È noto che l'assegnazione di una abitazione di edilizia residenziale pubblica avviene, infatti, con un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, che viene emesso sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di un bando pubblico (art. 4 L.R. Puglia 10/2014), tenendo conto per ciascun richiedente di determinati requisiti (art. 3 L.R. Puglia 10/2014).
Ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della detta R.G. Puglia 10/2014, “2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti.
3. Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato
6 di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”.
Nel ricorso in opposizione, supra più dettagliatamente riportato, la , allegato Pt_2 specificamente di abitare l'alloggio in via Ippocrate n. 3, in Andria dal 2014, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'occupazione legittima dello stesso proprio ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge regionale 10/2014, e, quindi, di annullare il decreto di rilascio.
Deve evidenziarsi che nessun provvedimento di assegnazione è stato emesso a favore della dal che, come anche enunciato dalla Corte di legittimità, è il Pt_2 Controparte_2 provvedimento che unicamente avrebbe legittimato l'occupazione dell'immobile. Il CP_2
, anzi, rigettava la detta istanza di assegnazione in sanatoria del 27.11.2018, con
[...] provvedimento del 19.2.2019, poiché i competenti Servizi Sociali accertavano che non sussisteva una situazione di particolare disagio socioeconomico e di necessità ex art. 20 lett.
b. L.R. 10/2014, nonché non sussistevano i presupposti di cui alla lett. a. della norma perché, dalla istruttoria svolta, la occupava l'alloggio da meno di tre anni rispetto alla entrata Pt_2 in vigore della norma nel 2014, tanto che nel 2016 e poi nel 2017 aveva chiesto di essere autorizzata ad essere temporaneamente ospitata dalla , allora legittima assegnataria, che Per_2 non aveva mia comunicato la presenza dell'opponente nel proprio nucleo familiare (viene dato atto nel provvedimento di diniego, non opposto, che la non presentava Pt_2 controdeduzioni al preavviso di diniego).
Quanto al requisito di cui al punto a. del comma 3 dell'art. 20 L.R. 10/2014 non può dirvi esservi prova che la abitasse l'immobile da almeno tre anni dalla data di entrata in Pt_2 vigore della legge del 2014: l'accertamento di cui al diniego di sanatoria non è contestato, giacché il provvedimento non è stata impugnato, la stessa argomentava nel proprio Pt_2 ricorso introduttivo di aver abitato con la nonna dal 2014 (e in questo senso articolava le prove orali), gli unici provvedimenti di autorizzazione ad essere temporaneamente ospitata nell'alloggio, su istanza della opponente stessa, sono del 2016 e 2017, nella istanza in sanatoria del 27.11.2018 con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ex art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, riportava di occupare l'alloggio dal 1°.1.2014.
L'allegazione di abitare nell'alloggio dalla nascita, oltre che tardiva e in contrasto con tutte le univoche allegazioni processuali ed extraprocessuali, non trova supporto probatorio né nel certificato di residenza già prodotto con l'atto introduttivo, in cui viene solo dato atto che dalla
7 nascita la risiede nel Comune di Andria, non altro, né dalle dichiarazioni rese dai Pt_2 testi. La teste , escussa all'udienza del 3.12.2019, riferiva che dal 2014 la Testimone_1
aveva iniziato da sola ad accudire la nonna, mentre in precedenza si alternava con la Pt_2 propria madre , per cui non era nell'appartamento con continuità. Alla stessa Parte_3 udienza la teste riportava che la viveva a casa della nonna “per Testimone_2 Pt_2 quel che ricordo negli anni 2013/2014”. All'udienza del 19.1.2021 il teste Testimone_3 confermava la circostanza di cui al ricorso introduttivo che riportava come riferimento temporale il 2014.
Neppure è contestato che i Servizi Sociali di Andria non abbiamo riconosciuto la particolare situazione socioeconomica della famiglia. La assegnazione in deroga presuppone, infatti, il previo accertamento da parte dei Servizi Sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio‐economico e di necessità degli occupanti, che nel caso di specie manca.
La situazione del nucleo ( e compagno) viene solo addotta e non dimostrata. Mette Pt_2 conto rimarcare che il possesso dei requisiti soggettivi di accesso all'edilizia residenziale pubblica è condizione per poter aspirare a ottenere il provvedimento di assegnazione all'esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge, ma non fa sorgere, ex se, un diritto soggettivo che possa essere azionato direttamente davanti al giudice ordinario. Per vero, solo sulla base del provvedimento amministrativo di assegnazione (adottato all'esito dell'istruttoria che accerta la sussistenza dei requisiti in capo all'istante) può essere costituito (mediante contratto) il rapporto di locazione avente a oggetto l'alloggio assegnato.
Ecco che, oltre alla mancanza di un atto di assegnazione, non vi è neppure un contratto di locazione quale titolo che possa legittimare l'occupazione dell'immobile da parte della ricorrente e della sua famiglia.
In mancanza di un titolo che legittimi l'occupazione del bene è irrilevante il pagamento del canone di occupazione, al fine della costituzione di un valido rapporto. Come supra riportato, richiamando la pronuncia di legittimità del 2023, il rapporto di locazione non può costituirsi per facta concludentia, essendo richiesto ad substantiam un contratto in forma scritta, che nel caso di specie è assente.
Sfornita di prova è l'allegazione di cui alle ultime note conclusive che sia stata aperta una posizione a favore della e assegnato l'immobile alla via Ippocrate n. 3, in Andria, alla Pt_2 stessa, identificandola quale conduttrice.
Un'ultima notazione è necessaria. Evidentemente la cognizione di questo giudice è limitata alle richieste tempestivamente formulate dalla , che domandava nel ricorso Pt_2
8 introduttivo, ai fini dell'annullamento del decreto di rilascio, di riconoscere il proprio diritto ad occupare l'immobile ai sensi dell'art. 20 L.R. 10/2014 e non dell'art. 13 L.R. 10/2014
(come puntualizzato anche da parte opposta negli scritti conclusivi). La stessa ricorrente produceva l'istanza presentata il 27.11.2018 ex art. 20, comma 2, L.R. 10/2014, al
[...]
(istanza rigettata con provvedimento non impugnato) e non dimostra, né ancor CP_2 prima allega, di aver inoltrato altra e diversa istanza ex art. 13 della stessa legge. Negli scritti conclusionali ha allegato di aver “vissuto come CONVIVENTE sempre in detta unità immobiliare acquisendo così il diritto di subentro nell'assegnazione di un alloggio E.R.P. sito in Andria alla Via Ippocrate nr. 3 pal 3 int. 1 in relazione alla Legge Regionale 07.04.2014 nr.
10 artt. 13 e 3”.
L'istituto dello stabile ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio di e.r.p., con diritto del suo nuovo stabile convivente al subentro nell'assegnazione già in essere, è disciplinato dall'art. 13 L.R. Puglia n. 10/2014, nel senso che il diritto del nuovo componente del nucleo familiare a subentrare nella preesistente assegnazione è subordinato alla condizione che la sua convivenza con l'assegnatario sia autorizzata dall'ente gestore, previa verifica delle condizioni di legge, a seguito di formale richiesta dell'assegnatario. Non è allegato né è fornita dalla opponente alcuna prova né dell'istanza che avrebbe dovuto essere stata a suo tempo presentata dalla né, comunque, della autorizzazione rilasciata dall'ente. Pt_2
Il presupposto necessario per “volturare” il rapporto non è costituito, infatti, dalla mera coabitazione con l'assegnataria dell'alloggio, bensì dalla inclusione di chi richiede la voltura
“nel nucleo familiare di appartenenza” dell'assegnatario, in virtù di “tempestiva richiesta di inserimento” da parte dell'interessata e “tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore”, requisiti, nella specie, entrambi mancanti. “… «per l'ampliamento del nucleo familiare», ritenuto rilevante ai fini del subingresso di un suo nuovo componente nella fruizione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, «sia i profili letterali» della norma, «sia la ratio che la ispira», depongano per la necessità che la situazione dell'aspirante sia soggetta «a preventiva verifica e formale riconoscimento da parte dell'ente locatore». … che esso ben avrebbe potuto, comunque, procedere in tal senso, dovendo verificare la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie del diritto al subentro nell'alloggio, quale è stata ritenuta l'inclusione dell'aspirante «nel nucleo familiare di appartenenza del defunto» tramite «provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore»” (così in motivazione Cass. Sezione 3, n. 28897 dell'11.11.2024 pronunciata proprio in relazione alla legge della Regione Puglia).
9 Nel caso de quo non solo manca l'atto di ricognizione positiva dell'inclusione della nel Pt_2 nucleo familiare della , ma a contrariis vi è documentazione che attesta che nei due anni Per_2 precedenti il decesso della (nel 2016 e 2017) la era autorizzata, su propria Per_2 Pt_2 istanza, ad essere temporaneamente ospitata nel nucleo familiare della , ai sensi dell'art. Per_2
13, comma 4, L.R. 10/2014, e non inserita nel nucleo familiare. Quest'ultima norma esplicitamente prevede che “tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro”
Alla luce dei rilievi sopra esposti, dunque, evidente è il difetto in capo alla ricorrente di un titolo di assegnazione, a cui consegue la qualificazione come abusiva dell'occupazione dell'immobile, non vantando alcun titolo per continuare a detenerlo, ciò che Parte_2 rende legittimo il decreto di rilascio adottato dall'Amministratore Unico di “ CP_1
” ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035/1972, 26 L. n. 513/1977 e 20 L.R. n. 10/2014.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55 del 2014 e succ. mod., in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività effettivamente espletata. L'applicazione dei minimi si giustifica per l'assenza di questioni di diritto e di fatto rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e contestazione rigettata ovvero assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto di rilascio dell'immobile in
Andria, alla via Ippocrate n. 3 del 26.10.2018, notificato il 20.11.2018,
- condanna la al pagamento in favore della delle spese di Pt_2 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 811,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 28.4.2025.
- Il giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura
10