Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 9473
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Sentenza 6 aprile 2023

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Ai fini della sospensione dei termini perentori processuali prevista per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 dall'art. 49, comma 9-ter, d.l. n. 189 de 2016, come modificato dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 8 del 2017, rileva non già la sede dell'ordine di iscrizione del difensore, non essendo essa destinata, per sua natura e funzione, ad interferire con il materiale svolgimento dell'attività difensiva, ma l'inagibilità dello studio professionale, da attestarsi, a cura del soggetto interessato ad avvalersene, mediante dichiarazione rilasciata entro la scadenza del primo periodo emergenziale, essendo la norma speciale finalizzata a sovvenire i soggetti che, in quanto residenti o aventi sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e il rispetto dei suindicati termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 9473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9473
    Data del deposito : 6 aprile 2023

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