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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 199/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Antonio Scortecci Presidente dott. Luigi Varrecchione Giudice dott.ssa Maria Grazia Elia Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
(art. 99, comma 11, R.D. n. 267 del 16 marzo 1942) nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 199/2019 vertente tra
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valerio Donato ricorrente
e
Controparte_1
C.F. e P.I.: , in persona dei curatori fallimentari dott.
[...] P.IVA_1
e avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Controparte_2 Controparte_3
Manes resistente
OGGETTO: opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma 2, l. fall.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Con il presente giudizio l'opponente chiede riformarsi il provvedimento con il quale il Giudice Delegato del fallimento rigettava la domanda di Controparte_1
1 ammissione al passivo del proprio credito professionale dell'importo complessivo di €
710.528,00.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduce di aver ritualmente e tempestivamente depositato domanda di ammissione al passivo del proprio credito professionale – privilegiato e prededucibile – derivante dalla prestazione d'opera svolta in favore della società fallita e consistita nella stesura della relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fallimentare;
purtuttavia, nel progetto di stato passivo, i curatori proponevano il rigetto dell'istanza presentata dal professionista “per inadempimento nello svolgimento dell'incarico che avrebbe reso inammissibile la proposta di concordato”; nonostante la genericità dell'eccezione sollevata, il Giudice Delegato validava le conclusioni dei curatori e decretava l'esclusione dell'odierno opponente dal passivo del fallimento senza addurre alcuna specifica Controparte_1 motivazione.
Secondo l'assunto di parte opponente, la dichiarazione di fallimento dell' Controparte_1 sarebbe stata determinata non già da un inadempimento contrattuale
[...] imputabile al professionista incaricato di redigere la relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., bensì dalla mancata approvazione del progetto di stato passivo da parte dei creditori;
peraltro, nel corso del procedimento concordatario non sarebbe emerso alcun elemento comprovante la non fattibilità (giuridica e/o economica) della proposta di concordato e la non veridicità dei dati attestati dallo stesso professionista;
inoltre, il meccanismo delineato dall'art. 96, comma 2, l. fall. precluderebbe di introdurre ex novo un'eccezione di inadempimento nel giudizio di opposizione, dato il carattere impugnatorio del procedimento di opposizione allo stato passivo.
L'opponente, dunque, lamenta una lesione del proprio diritto di difesa da parte della Curatela prima e del Giudice Delegato poi, derivante dalla omessa contestazione di fatti specifici posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento, tanto da risultare incomprensibile e immotivata l'esclusione del proprio credito professionale dal passivo fallimentare.
Deduce la Curatela, per contro, che la sollevata eccezione di inadempimento – pur nella sinteticità della sua motivazione – troverebbe fondamento in ragioni specifiche e determinate in quanto si riferirebbe sia all'inadempimento della prestazione professionale da parte dall'attestatore, sia alle conseguenze derivanti dell'inadempimento e consistenti nella dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato.
Secondo la tesi difensiva della curatela fallimentare, il grave inadempimento del professionista sarebbe consistito nel non aver operato – come avrebbe dovuto – una ricostruzione ex ante di tutti i possibili scenari idonei a impedire l'attuazione del programma di concordato e nel non aver approfondito con vaglio critico le risultanze delle perizie redatte dal terzo stimatore.
In particolate, le conclusioni rassegnate dal ricorrente nella relazione ex art. 161, comma
3, l. fall., sarebbero smentite dalle ulteriori risultanze peritali versate in atti e, specificamente, dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 173 della l. fall. dai Commissari Giudiziari e dalla CTU a firma del dott. nominato in sede prefallimentare. Per_1
2 Invero, con la relazione redatta ai sensi dell'art. 173 della l. fall., i Commissari Giudiziari rilevavano l'assenza di libri sociali e di documenti contabili antecedenti al 2014 poiché smarriti nel corso dell'esercizio del 2010, sicché, a loro giudizio, il bilancio d'esercizio avrebbe fornito una rappresentazione solo parzialmente veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017; precisavano che la inattendibilità della documentazione contabile societaria sarebbe stata rilevata anche dal CTU dott. nominato nell'ambito della procedura Persona_2 prefallimentare, il quale concludeva attestando la irregolare tenuta della contabilità da parte della società fallita per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed esprimeva riserve sulla attendibilità di molti dei saldi confluiti nei bilanci degli esercizi per gli anni 2013 e
2014. Secondo i Commissari giudiziari, pertanto, alla luce delle risultanze peritali emerse, non ricorrerebbero i presupposti per la ammissibilità del concordato poiché l'attestazione del professionista non risulterebbe veritiera.
Invece, secondo quanto attestato dal ricorrente, alla p. 45 della relazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., lo stato patrimoniale indicato nel piano di concordato preventivo corrisponderebbe alle scritture contabili regolarmente tenute, offrirebbe una ragionevole rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e sarebbe coerente con il conto economico, esaminato ma non verificato, e alcuna irregolarità emergerebbe dalle verifiche effettuate;
inoltre, alla p. 94 della relazione, pur richiamando espressamente il contenuto della CTU a firma del dott. Per_1 nominato in sede prefallimentare e le riserve da questi formulate, il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla data del 16.11.2016, per come rappresentati nella relazione ex art. 161, comma 2, lett. a), l. fall.
La tesi difensiva articolata dalla curatela fallimentare non si ritiene condivisibile.
Anzitutto, in merito alla questione relativa alla proponibilità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte resistente nel presente giudizio di opposizione allo stato passivo, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 99, comma 7, R.D. n.
267/1942 (c.d. legge fallimentare), la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che nel giudizio di opposizione allo stato passivo – avente inequivoca natura impugnatoria ancorché non qualificabile come appello – la disciplina relativa alle eccezioni proponibili è da ricercarsi esclusivamente nell'art. 99 della l. fall., il quale, al comma 7, onera il resistente, a pena di decadenza, di indicare nella memoria difensiva le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, senza porre alcuna limitazione (così Cass. civ. n. 22765 del 12.12.2012: “Il procedimento di verifica dello stato passivo, sebbene tenda ad assicurare il contraddittorio sostanziale innanzi ad un giudice terzo, non prevede la necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico, mentre nel successivo giudizio di opposizione - come regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - inequivocabilmente di natura impugnatoria ed ancorché non qualificabile come
3 appello, la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni. Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica”).
Parimenti pacifico nella giurisprudenza di legittimità è il principio secondo il quale l'omessa contestazione da parte del curatore non determina l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, poiché compete al giudice procedente verificare ex officio i fatti e le prove che giustificano l'ammissione del credito al passivo (v. Cass. civ., n. 16554/2015, secondo cui: “In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove”).
Ciò appurato in via preliminare, occorre evidenziare che, nel merito, l'indagine del presente giudizio verte sull'adempimento della prestazione d'opera commissionata al ricorrente dalla società fallita e consistente nella stesura della Relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall.; in particolare occorre valutare se, ai fini del giudizio di adempimento – e, dunque, ai fini dell'accertamento del diritto dell'attestatore a ricevere il credito professionale maturato – debba aversi riguardo al risultato raggiunto dall'attestatore (nella specie, l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo) o se, invece, debba considerarsi la diligenza prestata dal professionista nella stesura della relazione, ai sensi dell'art. 1176 c.c., indipendentemente dall'esito della procedura di ammissione.
Secondo Cass. n. 22785/2018, “Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., non può invocare, a fondamento del proprio credito,
l'ammissione del debitore che lo ha designato (successivamente dichiarato fallito) alla procedura concordataria. Infatti, il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1,
l. fall. non costituisce approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale”.
Da tale pronuncia si desume il principio secondo cui l'ammissione (o la non ammissione) del debitore alla procedura di concordato non può assurgere ad elemento di valutazione della prestazione del professionista che abbia redatto la relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall.; in caso contrario, la prestazione dell'attestatore incaricato di redigere la relazione da allegarsi al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo sarebbe qualificata alla stregua di un'obbligazione di risultato, con la 4 conseguenza che il diritto di credito professionale troverebbe soddisfazione nel solo caso di esito positivo della procedura di ammissione.
Deve ritenersi, dunque, che il giudizio sull'adempimento del professionista attestatore debba vertere sulla diligenza – ex art. 1176, comma 2, c.c. – da costui profusa nel redigere la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall. e, in particolare, nell'attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato secondo un giudizio di funzionalità “ex ante” svincolato dal successivo esito della procedura di ammissione.
In questo senso milita Cass. n. 13596/2020 secondo cui “In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti
“in funzione” della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione
“ex post”, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti;
la funzionalità “ex ante” delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista”.
Ciò posto, com'è noto, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., la relazione del professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
In tema di diligenza nell'adempimento, l'art. 1176, comma 2, c.c. stabilisce che per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza dev'essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La citata disposizione codicistica, in particolare, prevede una summa divisio tra il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia (di cui al comma 1) e quello della diligenza professionale;
in quest'ultimo caso, viene stabilito un canone differente commisurato al carattere professionale dell'attività svolta e dal possesso di specifiche competenze tecniche.
In quest'ottica, nel caso di specie, la prestazione d'opera eseguita dall'attestatore odierno ricorrente può dirsi diligentemente eseguita.
Invero, dalla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. (allegato al fascicolo di parte ricorrente) risulta che il professionista – odierno ricorrente – ai fini della stesura dell'attestazione ha esaminato i bilanci relati agli ultimi tre periodi di imposta, i dati della contabilità aziendale alla data del 16.11.2016 e dei due precedenti periodi di imposta, nonché quelli della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2016 (v. p.
15).
Si legge nella relazione che l'attestatore ha condotto verifiche sulla veridicità dei dati aziendali risultanti in accordo “ai Principi di Attestazione dei piani di risanamento”,
5 nella versione del 6.5.2014, “elaborati dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) e di altri organismi di rappresentanza del mondo professionale”; sono stati presi in considerazione, altresì, “gli International Standards on Assurance Engagements emanati dall'IFAC, i documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi dell'impresa” e le
“Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, redatte in collaborazione con l'Università di Firenze ed Assonime”; in particolare, “secondo i Principi di Attestazione, che hanno condotto gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali prevalenti e le migliori pratiche professionali, l'espressione “veridicità” utilizzata nella Legge Fallimentare non può essere intesa nel senso di “verità oggettiva”, che è
“irraggiungibile con riguardo ai valori stimati” (in tal senso, la Relazione al D.lgs.
127/91). Essa, piuttosto, deve essere intesa in senso equivalente a quello di
“rappresentazione veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, come prevista dal Codice Civile in materia di bilancio” (v. p. 40 della relazione ex art. 161, comma 3, l. fall.).
Ciò posto, con riferimento ai documenti contabili smarriti, l'attestatore, alla p. 48 della relazione, cita la perizia di stima del dott. in cui si fa riferimento allo Per_1 smarrimento del libro cespiti integrale, del libro degli inventari per le annualità precedenti al 2014 e di altri libri contabili e societari;
tuttavia, evidenzia che “a seguito della redazione di perizia di stima giurata in data 21/02/2017 da parte dell'arch.
, sul valore degli impianti attrezzature ed altri beni, la società ha Persona_3 provveduto a compilare il registro cespiti ammortizzabili” (p. 48 della relazione).
Le risultanze della CTU redatta nel presente giudizio dal dr. Persona_4 confermano il giudizio appena espresso.
In particolare, in punto di diligenza profusa dall'attestatore nel verificare la veridicità dei dati aziendali, il CTU ha concluso che “Terminata la prima parte di accertamento peritale sulle modalità operative di analisi, di ricerca, di studio, di ricostruzione e rettifica dei dati contabili, finanziari economici e fiscali della società da parte Parte_2 del professionista attestatore ai fini della attestazione di veridicità formulata a pag. 94 della relazione, si osserva come il professionista incaricato abbia operato con diligenza, ragionevolmente argomentando ogni soluzione adottata, con indicazione dei criteri valutativi impiegati e con spiegazione esauriente delle varie rettifiche operate.
Ad avviso dello scrivente consulente, l'attestatore ha accertato e raccolto i dati inerenti le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie rappresentate nel piano proposto dal debitore, nonché ha fornito un quadro piuttosto fedele della situazione della società attraverso l'esecuzione di verifiche effettive, anche attraverso il ricorso a perizie redatte da CTU nominati nel procedimento prefallimentare che ha interessato la società ed i cui dati sono stati ulteriormente riesaminati alla luce ed in raffronto di CP_4 diversi documenti contabili e di cui lo stesso attestatore dà atto nella relazione” (v. conclusioni, cap. 5 della CTU).
Quanto alla verifica sulla regolare tenuta dei libri sociali obbligatori e della contabilità, il CTU fa presente che l'attestatore nella propria relazione ha richiamato e condiviso 6 quanto già denunciato dalla società e accertato dal CTU dott. in ordine allo Per_1 smarrimento di taluni libri contabili;
rileva, tuttavia, che, in merito al valore di impianti e attrezzature, il professionista attestatore si è avvalso anche di una ulteriore perizia giurata redatta dall'arch. del 21.02.2017 che ha consentito alla Persona_3 società mandante di procedere alla ricostruzione del libro cespiti di cui la medesima società ha denunziato lo smarrimento in più sedi (p. 25 della CTU); “sicché è stata operata una ricostruzione del libro cespiti sulla base di una perizia giurata il cui valore è stato rettificato a zero in termini di realizzo per il piano concordatario” (p. 26 della
CTU).
“L'attestatore” – si legge ancora nella CTU – “ha valutato e verificato la corrispondenza della situazione patrimoniale ed economica allegata al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con le risultanze delle scritture contabili della società. In tale contesto emerge dalla relazione che il medesimo professionista ha acquisito una approfondita conoscenza delle caratteristiche della società, della sua struttura organizzativa e del suo core business anche mediante un confronto con il management, con i componenti degli organi di controllo interno, con i professionisti che l'assistono e mediante l'analisi dei verbali dell'organo di controllo e degli altri organi sociali. Risulta in ultimo, ad avviso del sottoscritto, che il professionista attestatore abbia fornito un quadro completo e realistico della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore non limitandosi ad una mera dichiarazione di conformità del piano ai dati contabili, intervenendo peraltro con ragionevole ed esaustiva spiegazione attraverso operazioni di rettifiche di valori non sulla base di giudizi discrezionali ma in base all'applicazione di criteri di revisione oggettivi basati sulla best practice professionale e su tecniche di revisione adeguate alla complessità dell'azienda e del suo sistema contabile e amministrativo” (v. conclusioni, cap. 5 della CTU).
In risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta al CTU con ordinanza del 27.9.2024
(depositata il 2.10.2024) – con la quale il Collegio gli chiedeva di superare l'apparente contraddittorietà della propria affermazione in ordine alla veridicità delle scritture Part contabili della esposte nella relazione di attestazione rispetto alle risultanze cui era pervenuto il dott. nella procedura prefallimentare n. 21/2013, e Persona_2 condivise dallo stesso attestatore, secondo il quale, invece, i gravi vuoti contabili e documentali della società conducevano ad un giudizio di irregolare tenuta della Part contabilità da parte di per gli anni 2010, 2011 e 2012 e portavano a esprimere una riserva sull'attendibilità di molti dei saldi confluiti nei bilanci degli esercizi 2013 e 2014
– il CTU ha evidenziato che le risultanze contabili a cui è pervenuto il dott. Pt_1 rispecchiano la realtà concreta della società oggetto di verifica poiché, “anche in assenza di collegamenti con situazioni contabili pregresse è possibile formulare un giudizio di veridicità dei dati di bilancio in quanto è possibile pervenire a determinare una realtà contabile costruita in base a verifiche materiali effettuate, a lettere di circolarizzazione per quanto riguarda i debiti e i crediti, in base alle indagini su cassetto fiscale e alle attestazioni rilasciate dall' per quanto Controparte_5 riguarda i debiti tributari, accomunati ai debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali presso l' e per i debiti previdenziali tramite Controparte_6
7 verifiche presso gli istituti previdenziali e presso ”, mentre “il Controparte_6 patrimonio immobiliare può essere determinato in base alla consistenza catastale degli immobili applicando la valorizzazione scaturente dall'osservazione dei valori dell'osservatorio immobiliare della ” e “i debiti bancari possono Controparte_5 essere ricostruiti in base ai riscontri alla centrale dei rischi Banca d'Italia”. Secondo il CTU, “attraverso queste operazioni e verifiche è possibile rappresentare una situazione veritiera della realtà patrimoniale della società oggetto di indagine” (v. chiarimenti resi all'udienza del 19.11.2024, come da verbale in atti).
Più in particolare, il CTU ha evidenziato come la lamentata irregolarità delle scritture contabili sarebbe ampiamente superata dalla circostanza per la quale l'attestatore, con riguardo all'analisi della situazione contabile al 16.11.2016, avrebbe “sottoposto ad attento esame e revisione ogni singola posta contabile apportando adeguate rettifiche”, specificando che:
- quanto ai cespiti immobiliari, l'attestatore ha effettuato un'analitica descrizione e individuazione dei cespiti di proprietà della società, suffragata anche dalla relazione del
CTU ing. nell'ambito della procedura prefallimentare R.G. n. 21/2013, Persona_5 il quale era pervenuto ad un valore complessivo del compendio immobiliare pari ad € 33.346.735,00, in linea con le quotazioni rilevabili dalle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e ha operato la valorizzazione della posta mediante decurtazione del valore rilevato dall'ing. apportando Persona_5 una svalutazione cautelativa del 25% e pervenendo così ad un valore di piano complessivo pari ad € 25.718.440,70, tenendo conto della manifestazione di interesse Part all'acquisto, pervenuta alla , da parte della società Avar Consulting Ltd per un prezzo pari ad € 24.000.000,00 del solo complesso ospedaliero;
quanto ai cespiti mobiliari, l'attestatore ha operato un azzeramento del valore pur in presenza di valutazione del CTU arch. pari ad € 230.235,00; quanto ai crediti, l'attestatore Per_3 ha decurtato il loro valore da € 14.459.524,73 ad € 10.300.000,00, valutandoli (anch'essi) sulla scorta di precedenti CTU e delle intraprese azioni legali di recupero;
- quanto ai debiti nei confronti delle banche, l'attestatore ha adeguato la posta contabile da € 12.186.776,70 ad € 13.129.764,10 utilizzando precedenti CTU, la Centrale dei rischi di Banca d'Italia del 30.1.2017, nonché i contratti di mutuo e i contenziosi in essere;
in ordine ai debiti nei confronti dei fornitori, l'attestatore li ha valutati in base alle richieste di conferma scritta (circolarizzazione);
- quanto ai debiti tributari, l'attestatore ha determinato la congruità in base alla consultazione del cassetto fiscale, alla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall' il 7.11.2016 e agli estratti di ruolo;
quanto ai debiti nei Controparte_5 confronti degli enti previdenziali, l'attendibilità di tale posta passiva trova riscontro dalla consultazione di estratti di ruolo esattoriali, dalla perizia del CTU dott. nonché dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1625/2015; Per_1
- infine, in ordine agli altri debiti, essi sono stati valutati dall'attestatore sulla scorta di richieste di conferma scritte (circolarizzazione), del contratto di fitto d'azienda e dal prospetto dei debiti nei confronti del personale dipendente per retribuzione e per TFR
8 accollati dall'affittuaria CTR (v. chiarimenti per l'udienza del 19.11.2024, depositati il
21.11.2024).
In punto di diligenza mostrata dall'attestatore con riguardo al giudizio di fattibilità, il CTU ha concluso asserendo che “In merito alle conclusioni cui giunge il professionista attestatore, alla luce del compendio di dati economici, finanziari, contabili e fiscali, deve osservarsi che la relazione si caratterizza come adeguatamente motivata né emergono valutazioni apodittiche ovvero sfornite di adeguata e ragionevole giustificazione. Il professionista esprime chiaramente un giudizio di fattibilità del piano concordatario, assumendosi la responsabilità delle conclusioni raggiunte. Non risultano formulati giudizi ambigui, né attestazioni contraddistinte da indicazioni cautelative, riserve e condizioni che ne limitino la portata. Gli stessi warnings, tra i quali si rammentano la possibile conclusione della procedura concorsuale al 2023 (v. pag. 130 primo capoverso), le rettifiche dei valori di realizzo del patrimonio immobiliare, le rettifiche dei valori dei crediti oggetto di possibile incasso durante l'iter della procedura concorsuale, sono da ritenersi certamente ammissibili alla luce del fatto che l'attestatore abbia esplicitato i motivi sia di evidenza delle criticità sia i motivi delle conseguenti rettifiche specie riguardo i valori di realizzo nel concordato. Pertanto per concludere, il contenuto e le conclusioni della relazione si ritengono completi e chiari e difficilmente si prestano ad interpretazioni non univoche. Ne segue che anche sotto il profilo del giudizio di fattibilità, il professionista ha operato con la dovuta diligenza in ordine al mandato conferitogli” (v. conclusioni, cap. 5 della CTU).
Le conclusioni cui giunge il CTU nell'analizzare l'operato del professionista attestatore, in assenza di risultanze di segno contrario, devono ritenersi senz'altro condivisibili in quanto suffragate dalla documentazione in atti e adeguatamente motivate. Esse costituiscono utile apporto tecnico che consente al Collegio di affermare che il dr.
ha svolto il proprio incarico diligentemente. Pt_1
Appurato – per tutti i motivi esposti – il diligente adempimento di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., da parte dell'attestatore, nell'eseguire la prestazione d'opera commissionatagli dalla società fallita consistente nella stesura della Relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., da cui origina il diritto alla corresponsione del credito professionale maturato, occorre ora evidenziare che con la missiva di conferimento dell'incarico del 28.9.2016 (v. allegato n. 4 al fascicolo di parte ricorrente) le parti convenivano di remunerare l'attività di attestazione in base all'art. 27, D.M. del 20 luglio 2012, n. 140, calcolata sull'ammontare complessivo delle passività risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata indicate dal ricorrente in € 95.000.000,00; pertanto,
l' proponeva quale compenso spettante al professionista Controparte_1
l'importo di € 700.000,00, oltre spese necessarie all'espletamento dell'incarico e documentate, contributo previdenziale del 4%, IVA al 22% a loro della ritenuta d'acconto del 20%.
Ciò posto, in materia di liquidazione del compenso spettante al professionista che, nell'ambito del concordato preventivo, abbia redatto la relazione di asseverazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che essa “non deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 27 d. m. n. 140 del 2012, che riguarda le attività di complessiva assistenza al debitore nel periodo
9 preconcorsuale, trovando invece applicazione i parametri fissati dall'art. 21 dello stesso decreto per le attività di “valutazioni, perizie e pareri”, essendo l'incarico funzionale alla redazione di un "parere motivato", ovvero a "relazioni di stima richiesta da disposizioni di legge o di regolamenti”” (Cass n. 16934 del 27/06/2018).
Purtuttavia, è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 2233 c.c., il compenso al professionista, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 6732/2000 e Cass. n.
29837/2011), la citata norma prevede una gerarchia a carattere preferenziale dei criteri di liquidazione, con la conseguenza che il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione;
sicché, nel caso di specie, sussistendo una specifica pattuizione tra l' e il dott. in ordine al compenso a Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo spettante per l'espletamento dell'incarico di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F., alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, deve darsi prevalenza all'accordo raggiunto tra le parti rispetto ai parametri di cui all'art. 21, D.M. n. 140/2012.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 14050/2021, peraltro, ha avuto modo di rammentare che il diritto al compenso risultante dall'accordo delle parti presuppone che il professionista abbia esattamente eseguito la propria prestazione e che l'art. 1362 c.c.,
“laddove richiama al primo comma la lettera della pattuizione, è senz'altro da intendere nel senso che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è mai, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti”.
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettera di conferimento dell'incarico del 28.9.2016 (allegato n. 4 al fascicolo di parte attrice) risulta che le parti (l' Controparte_1
e il dott. ) convenivano di remunerare la prestazione eseguita
[...] Parte_1 dal professionista applicando i criteri di cui all'art. 27 del D.M. n. 140/2012, sicché, sulla base delle passività indicate dall'attestatore in € 95.000.000,00, l' Controparte_1 calcolava il compenso spettante al professionista in € 700.000,00, oltre
[...] spese strettamente necessarie al conferimento dell'incarico e debitamente documentate, al contributo previdenziale del 4% e all'IVA al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto al
20%. Si legge altresì nella missiva che l'onorario si sarebbe ridotto in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, con un minimo di 1/5 dell'onorario pattuito, in caso di impossibilità del rilascio dell'attestazione per cause non imputabili al professionista.
Dall'analisi dell'attestazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F. dall'odierno ricorrente, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che si condividono, è
10 emerso che il professionista attestatore ha eseguito esattamente e diligentemente l'incarico affidato dall' sicché a costui spetta l'importo di € Controparte_1
700.000,00 a titolo di onorario per la prestazione eseguita, credito che gode della prededuzione c.d. funzionale ai sensi dell'art. 111, comma 2, L.F. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di fallimento, il credito del professionista, che abbia assistito in sede stragiudiziale il debitore poi fallito, gode della prededuzione cd. funzionale ex art. 111, comma 2, l.fall., purché le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e, quindi, siano valutabili, secondo un giudizio ex ante che prescinda dal risultato effettivamente conseguito, come funzionali o alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa” (v, da ultimo, Cass. n. 17248/2024).
La scrittura che prevede l'accordo è anteriore al fallimento e, dunque, è opponibile alla procedura.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, il decreto impugnato deve essere riformato con ammissione del credito del ricorrente, come sopra determinato, al passivo del fallimento per un totale di € 710.528,00 (settecentodiecimila Controparte_1 cinquecentoventotto/00) al lordo delle ritenute di legge, il tutto in prededuzione, ex art. 111 L.F., con rango privilegiato, come da domanda di ammissione del 23.10.2018
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte resistente alla loro rifusione in favore della parte ricorrente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale n. 55/2014, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto
2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della Curatela fallimentare dell' Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- in riforma del decreto impugnato, ammette al passivo il credito del ricorrente per un totale di € 710.528,00 (settecentodiecimila cinquecentoventotto/00) al lordo delle ritenute di legge, il tutto in prededuzione, ex art. 111 L.F., con rango privilegiato,
- condanna la Curatela in persona dei Parte_3 curatori fallimentari, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €
14.598,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovute, come per legge, in favore del ricorrente;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della Curatela del
[...]
Parte_3
11 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la variazione dello stato passivo.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente
Antonio Scortecci
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Antonio Scortecci Presidente dott. Luigi Varrecchione Giudice dott.ssa Maria Grazia Elia Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
(art. 99, comma 11, R.D. n. 267 del 16 marzo 1942) nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 199/2019 vertente tra
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valerio Donato ricorrente
e
Controparte_1
C.F. e P.I.: , in persona dei curatori fallimentari dott.
[...] P.IVA_1
e avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Santo Controparte_2 Controparte_3
Manes resistente
OGGETTO: opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma 2, l. fall.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Con il presente giudizio l'opponente chiede riformarsi il provvedimento con il quale il Giudice Delegato del fallimento rigettava la domanda di Controparte_1
1 ammissione al passivo del proprio credito professionale dell'importo complessivo di €
710.528,00.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduce di aver ritualmente e tempestivamente depositato domanda di ammissione al passivo del proprio credito professionale – privilegiato e prededucibile – derivante dalla prestazione d'opera svolta in favore della società fallita e consistita nella stesura della relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fallimentare;
purtuttavia, nel progetto di stato passivo, i curatori proponevano il rigetto dell'istanza presentata dal professionista “per inadempimento nello svolgimento dell'incarico che avrebbe reso inammissibile la proposta di concordato”; nonostante la genericità dell'eccezione sollevata, il Giudice Delegato validava le conclusioni dei curatori e decretava l'esclusione dell'odierno opponente dal passivo del fallimento senza addurre alcuna specifica Controparte_1 motivazione.
Secondo l'assunto di parte opponente, la dichiarazione di fallimento dell' Controparte_1 sarebbe stata determinata non già da un inadempimento contrattuale
[...] imputabile al professionista incaricato di redigere la relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., bensì dalla mancata approvazione del progetto di stato passivo da parte dei creditori;
peraltro, nel corso del procedimento concordatario non sarebbe emerso alcun elemento comprovante la non fattibilità (giuridica e/o economica) della proposta di concordato e la non veridicità dei dati attestati dallo stesso professionista;
inoltre, il meccanismo delineato dall'art. 96, comma 2, l. fall. precluderebbe di introdurre ex novo un'eccezione di inadempimento nel giudizio di opposizione, dato il carattere impugnatorio del procedimento di opposizione allo stato passivo.
L'opponente, dunque, lamenta una lesione del proprio diritto di difesa da parte della Curatela prima e del Giudice Delegato poi, derivante dalla omessa contestazione di fatti specifici posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento, tanto da risultare incomprensibile e immotivata l'esclusione del proprio credito professionale dal passivo fallimentare.
Deduce la Curatela, per contro, che la sollevata eccezione di inadempimento – pur nella sinteticità della sua motivazione – troverebbe fondamento in ragioni specifiche e determinate in quanto si riferirebbe sia all'inadempimento della prestazione professionale da parte dall'attestatore, sia alle conseguenze derivanti dell'inadempimento e consistenti nella dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato.
Secondo la tesi difensiva della curatela fallimentare, il grave inadempimento del professionista sarebbe consistito nel non aver operato – come avrebbe dovuto – una ricostruzione ex ante di tutti i possibili scenari idonei a impedire l'attuazione del programma di concordato e nel non aver approfondito con vaglio critico le risultanze delle perizie redatte dal terzo stimatore.
In particolate, le conclusioni rassegnate dal ricorrente nella relazione ex art. 161, comma
3, l. fall., sarebbero smentite dalle ulteriori risultanze peritali versate in atti e, specificamente, dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 173 della l. fall. dai Commissari Giudiziari e dalla CTU a firma del dott. nominato in sede prefallimentare. Per_1
2 Invero, con la relazione redatta ai sensi dell'art. 173 della l. fall., i Commissari Giudiziari rilevavano l'assenza di libri sociali e di documenti contabili antecedenti al 2014 poiché smarriti nel corso dell'esercizio del 2010, sicché, a loro giudizio, il bilancio d'esercizio avrebbe fornito una rappresentazione solo parzialmente veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017; precisavano che la inattendibilità della documentazione contabile societaria sarebbe stata rilevata anche dal CTU dott. nominato nell'ambito della procedura Persona_2 prefallimentare, il quale concludeva attestando la irregolare tenuta della contabilità da parte della società fallita per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed esprimeva riserve sulla attendibilità di molti dei saldi confluiti nei bilanci degli esercizi per gli anni 2013 e
2014. Secondo i Commissari giudiziari, pertanto, alla luce delle risultanze peritali emerse, non ricorrerebbero i presupposti per la ammissibilità del concordato poiché l'attestazione del professionista non risulterebbe veritiera.
Invece, secondo quanto attestato dal ricorrente, alla p. 45 della relazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., lo stato patrimoniale indicato nel piano di concordato preventivo corrisponderebbe alle scritture contabili regolarmente tenute, offrirebbe una ragionevole rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e sarebbe coerente con il conto economico, esaminato ma non verificato, e alcuna irregolarità emergerebbe dalle verifiche effettuate;
inoltre, alla p. 94 della relazione, pur richiamando espressamente il contenuto della CTU a firma del dott. Per_1 nominato in sede prefallimentare e le riserve da questi formulate, il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società alla data del 16.11.2016, per come rappresentati nella relazione ex art. 161, comma 2, lett. a), l. fall.
La tesi difensiva articolata dalla curatela fallimentare non si ritiene condivisibile.
Anzitutto, in merito alla questione relativa alla proponibilità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte resistente nel presente giudizio di opposizione allo stato passivo, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 99, comma 7, R.D. n.
267/1942 (c.d. legge fallimentare), la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che nel giudizio di opposizione allo stato passivo – avente inequivoca natura impugnatoria ancorché non qualificabile come appello – la disciplina relativa alle eccezioni proponibili è da ricercarsi esclusivamente nell'art. 99 della l. fall., il quale, al comma 7, onera il resistente, a pena di decadenza, di indicare nella memoria difensiva le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, senza porre alcuna limitazione (così Cass. civ. n. 22765 del 12.12.2012: “Il procedimento di verifica dello stato passivo, sebbene tenda ad assicurare il contraddittorio sostanziale innanzi ad un giudice terzo, non prevede la necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico, mentre nel successivo giudizio di opposizione - come regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - inequivocabilmente di natura impugnatoria ed ancorché non qualificabile come
3 appello, la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni. Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica”).
Parimenti pacifico nella giurisprudenza di legittimità è il principio secondo il quale l'omessa contestazione da parte del curatore non determina l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, poiché compete al giudice procedente verificare ex officio i fatti e le prove che giustificano l'ammissione del credito al passivo (v. Cass. civ., n. 16554/2015, secondo cui: “In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove”).
Ciò appurato in via preliminare, occorre evidenziare che, nel merito, l'indagine del presente giudizio verte sull'adempimento della prestazione d'opera commissionata al ricorrente dalla società fallita e consistente nella stesura della Relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall.; in particolare occorre valutare se, ai fini del giudizio di adempimento – e, dunque, ai fini dell'accertamento del diritto dell'attestatore a ricevere il credito professionale maturato – debba aversi riguardo al risultato raggiunto dall'attestatore (nella specie, l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo) o se, invece, debba considerarsi la diligenza prestata dal professionista nella stesura della relazione, ai sensi dell'art. 1176 c.c., indipendentemente dall'esito della procedura di ammissione.
Secondo Cass. n. 22785/2018, “Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., non può invocare, a fondamento del proprio credito,
l'ammissione del debitore che lo ha designato (successivamente dichiarato fallito) alla procedura concordataria. Infatti, il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1,
l. fall. non costituisce approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale”.
Da tale pronuncia si desume il principio secondo cui l'ammissione (o la non ammissione) del debitore alla procedura di concordato non può assurgere ad elemento di valutazione della prestazione del professionista che abbia redatto la relazione ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall.; in caso contrario, la prestazione dell'attestatore incaricato di redigere la relazione da allegarsi al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo sarebbe qualificata alla stregua di un'obbligazione di risultato, con la 4 conseguenza che il diritto di credito professionale troverebbe soddisfazione nel solo caso di esito positivo della procedura di ammissione.
Deve ritenersi, dunque, che il giudizio sull'adempimento del professionista attestatore debba vertere sulla diligenza – ex art. 1176, comma 2, c.c. – da costui profusa nel redigere la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall. e, in particolare, nell'attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato secondo un giudizio di funzionalità “ex ante” svincolato dal successivo esito della procedura di ammissione.
In questo senso milita Cass. n. 13596/2020 secondo cui “In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti
“in funzione” della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione
“ex post”, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti;
la funzionalità “ex ante” delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista”.
Ciò posto, com'è noto, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., la relazione del professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
In tema di diligenza nell'adempimento, l'art. 1176, comma 2, c.c. stabilisce che per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza dev'essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La citata disposizione codicistica, in particolare, prevede una summa divisio tra il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia (di cui al comma 1) e quello della diligenza professionale;
in quest'ultimo caso, viene stabilito un canone differente commisurato al carattere professionale dell'attività svolta e dal possesso di specifiche competenze tecniche.
In quest'ottica, nel caso di specie, la prestazione d'opera eseguita dall'attestatore odierno ricorrente può dirsi diligentemente eseguita.
Invero, dalla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. (allegato al fascicolo di parte ricorrente) risulta che il professionista – odierno ricorrente – ai fini della stesura dell'attestazione ha esaminato i bilanci relati agli ultimi tre periodi di imposta, i dati della contabilità aziendale alla data del 16.11.2016 e dei due precedenti periodi di imposta, nonché quelli della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2016 (v. p.
15).
Si legge nella relazione che l'attestatore ha condotto verifiche sulla veridicità dei dati aziendali risultanti in accordo “ai Principi di Attestazione dei piani di risanamento”,
5 nella versione del 6.5.2014, “elaborati dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) e di altri organismi di rappresentanza del mondo professionale”; sono stati presi in considerazione, altresì, “gli International Standards on Assurance Engagements emanati dall'IFAC, i documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi dell'impresa” e le
“Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, redatte in collaborazione con l'Università di Firenze ed Assonime”; in particolare, “secondo i Principi di Attestazione, che hanno condotto gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali prevalenti e le migliori pratiche professionali, l'espressione “veridicità” utilizzata nella Legge Fallimentare non può essere intesa nel senso di “verità oggettiva”, che è
“irraggiungibile con riguardo ai valori stimati” (in tal senso, la Relazione al D.lgs.
127/91). Essa, piuttosto, deve essere intesa in senso equivalente a quello di
“rappresentazione veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, come prevista dal Codice Civile in materia di bilancio” (v. p. 40 della relazione ex art. 161, comma 3, l. fall.).
Ciò posto, con riferimento ai documenti contabili smarriti, l'attestatore, alla p. 48 della relazione, cita la perizia di stima del dott. in cui si fa riferimento allo Per_1 smarrimento del libro cespiti integrale, del libro degli inventari per le annualità precedenti al 2014 e di altri libri contabili e societari;
tuttavia, evidenzia che “a seguito della redazione di perizia di stima giurata in data 21/02/2017 da parte dell'arch.
, sul valore degli impianti attrezzature ed altri beni, la società ha Persona_3 provveduto a compilare il registro cespiti ammortizzabili” (p. 48 della relazione).
Le risultanze della CTU redatta nel presente giudizio dal dr. Persona_4 confermano il giudizio appena espresso.
In particolare, in punto di diligenza profusa dall'attestatore nel verificare la veridicità dei dati aziendali, il CTU ha concluso che “Terminata la prima parte di accertamento peritale sulle modalità operative di analisi, di ricerca, di studio, di ricostruzione e rettifica dei dati contabili, finanziari economici e fiscali della società da parte Parte_2 del professionista attestatore ai fini della attestazione di veridicità formulata a pag. 94 della relazione, si osserva come il professionista incaricato abbia operato con diligenza, ragionevolmente argomentando ogni soluzione adottata, con indicazione dei criteri valutativi impiegati e con spiegazione esauriente delle varie rettifiche operate.
Ad avviso dello scrivente consulente, l'attestatore ha accertato e raccolto i dati inerenti le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie rappresentate nel piano proposto dal debitore, nonché ha fornito un quadro piuttosto fedele della situazione della società attraverso l'esecuzione di verifiche effettive, anche attraverso il ricorso a perizie redatte da CTU nominati nel procedimento prefallimentare che ha interessato la società ed i cui dati sono stati ulteriormente riesaminati alla luce ed in raffronto di CP_4 diversi documenti contabili e di cui lo stesso attestatore dà atto nella relazione” (v. conclusioni, cap. 5 della CTU).
Quanto alla verifica sulla regolare tenuta dei libri sociali obbligatori e della contabilità, il CTU fa presente che l'attestatore nella propria relazione ha richiamato e condiviso 6 quanto già denunciato dalla società e accertato dal CTU dott. in ordine allo Per_1 smarrimento di taluni libri contabili;
rileva, tuttavia, che, in merito al valore di impianti e attrezzature, il professionista attestatore si è avvalso anche di una ulteriore perizia giurata redatta dall'arch. del 21.02.2017 che ha consentito alla Persona_3 società mandante di procedere alla ricostruzione del libro cespiti di cui la medesima società ha denunziato lo smarrimento in più sedi (p. 25 della CTU); “sicché è stata operata una ricostruzione del libro cespiti sulla base di una perizia giurata il cui valore è stato rettificato a zero in termini di realizzo per il piano concordatario” (p. 26 della
CTU).
“L'attestatore” – si legge ancora nella CTU – “ha valutato e verificato la corrispondenza della situazione patrimoniale ed economica allegata al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con le risultanze delle scritture contabili della società. In tale contesto emerge dalla relazione che il medesimo professionista ha acquisito una approfondita conoscenza delle caratteristiche della società, della sua struttura organizzativa e del suo core business anche mediante un confronto con il management, con i componenti degli organi di controllo interno, con i professionisti che l'assistono e mediante l'analisi dei verbali dell'organo di controllo e degli altri organi sociali. Risulta in ultimo, ad avviso del sottoscritto, che il professionista attestatore abbia fornito un quadro completo e realistico della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del debitore non limitandosi ad una mera dichiarazione di conformità del piano ai dati contabili, intervenendo peraltro con ragionevole ed esaustiva spiegazione attraverso operazioni di rettifiche di valori non sulla base di giudizi discrezionali ma in base all'applicazione di criteri di revisione oggettivi basati sulla best practice professionale e su tecniche di revisione adeguate alla complessità dell'azienda e del suo sistema contabile e amministrativo” (v. conclusioni, cap. 5 della CTU).
In risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta al CTU con ordinanza del 27.9.2024
(depositata il 2.10.2024) – con la quale il Collegio gli chiedeva di superare l'apparente contraddittorietà della propria affermazione in ordine alla veridicità delle scritture Part contabili della esposte nella relazione di attestazione rispetto alle risultanze cui era pervenuto il dott. nella procedura prefallimentare n. 21/2013, e Persona_2 condivise dallo stesso attestatore, secondo il quale, invece, i gravi vuoti contabili e documentali della società conducevano ad un giudizio di irregolare tenuta della Part contabilità da parte di per gli anni 2010, 2011 e 2012 e portavano a esprimere una riserva sull'attendibilità di molti dei saldi confluiti nei bilanci degli esercizi 2013 e 2014
– il CTU ha evidenziato che le risultanze contabili a cui è pervenuto il dott. Pt_1 rispecchiano la realtà concreta della società oggetto di verifica poiché, “anche in assenza di collegamenti con situazioni contabili pregresse è possibile formulare un giudizio di veridicità dei dati di bilancio in quanto è possibile pervenire a determinare una realtà contabile costruita in base a verifiche materiali effettuate, a lettere di circolarizzazione per quanto riguarda i debiti e i crediti, in base alle indagini su cassetto fiscale e alle attestazioni rilasciate dall' per quanto Controparte_5 riguarda i debiti tributari, accomunati ai debiti tributari scaturenti da cartelle esattoriali presso l' e per i debiti previdenziali tramite Controparte_6
7 verifiche presso gli istituti previdenziali e presso ”, mentre “il Controparte_6 patrimonio immobiliare può essere determinato in base alla consistenza catastale degli immobili applicando la valorizzazione scaturente dall'osservazione dei valori dell'osservatorio immobiliare della ” e “i debiti bancari possono Controparte_5 essere ricostruiti in base ai riscontri alla centrale dei rischi Banca d'Italia”. Secondo il CTU, “attraverso queste operazioni e verifiche è possibile rappresentare una situazione veritiera della realtà patrimoniale della società oggetto di indagine” (v. chiarimenti resi all'udienza del 19.11.2024, come da verbale in atti).
Più in particolare, il CTU ha evidenziato come la lamentata irregolarità delle scritture contabili sarebbe ampiamente superata dalla circostanza per la quale l'attestatore, con riguardo all'analisi della situazione contabile al 16.11.2016, avrebbe “sottoposto ad attento esame e revisione ogni singola posta contabile apportando adeguate rettifiche”, specificando che:
- quanto ai cespiti immobiliari, l'attestatore ha effettuato un'analitica descrizione e individuazione dei cespiti di proprietà della società, suffragata anche dalla relazione del
CTU ing. nell'ambito della procedura prefallimentare R.G. n. 21/2013, Persona_5 il quale era pervenuto ad un valore complessivo del compendio immobiliare pari ad € 33.346.735,00, in linea con le quotazioni rilevabili dalle banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e ha operato la valorizzazione della posta mediante decurtazione del valore rilevato dall'ing. apportando Persona_5 una svalutazione cautelativa del 25% e pervenendo così ad un valore di piano complessivo pari ad € 25.718.440,70, tenendo conto della manifestazione di interesse Part all'acquisto, pervenuta alla , da parte della società Avar Consulting Ltd per un prezzo pari ad € 24.000.000,00 del solo complesso ospedaliero;
quanto ai cespiti mobiliari, l'attestatore ha operato un azzeramento del valore pur in presenza di valutazione del CTU arch. pari ad € 230.235,00; quanto ai crediti, l'attestatore Per_3 ha decurtato il loro valore da € 14.459.524,73 ad € 10.300.000,00, valutandoli (anch'essi) sulla scorta di precedenti CTU e delle intraprese azioni legali di recupero;
- quanto ai debiti nei confronti delle banche, l'attestatore ha adeguato la posta contabile da € 12.186.776,70 ad € 13.129.764,10 utilizzando precedenti CTU, la Centrale dei rischi di Banca d'Italia del 30.1.2017, nonché i contratti di mutuo e i contenziosi in essere;
in ordine ai debiti nei confronti dei fornitori, l'attestatore li ha valutati in base alle richieste di conferma scritta (circolarizzazione);
- quanto ai debiti tributari, l'attestatore ha determinato la congruità in base alla consultazione del cassetto fiscale, alla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall' il 7.11.2016 e agli estratti di ruolo;
quanto ai debiti nei Controparte_5 confronti degli enti previdenziali, l'attendibilità di tale posta passiva trova riscontro dalla consultazione di estratti di ruolo esattoriali, dalla perizia del CTU dott. nonché dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1625/2015; Per_1
- infine, in ordine agli altri debiti, essi sono stati valutati dall'attestatore sulla scorta di richieste di conferma scritte (circolarizzazione), del contratto di fitto d'azienda e dal prospetto dei debiti nei confronti del personale dipendente per retribuzione e per TFR
8 accollati dall'affittuaria CTR (v. chiarimenti per l'udienza del 19.11.2024, depositati il
21.11.2024).
In punto di diligenza mostrata dall'attestatore con riguardo al giudizio di fattibilità, il CTU ha concluso asserendo che “In merito alle conclusioni cui giunge il professionista attestatore, alla luce del compendio di dati economici, finanziari, contabili e fiscali, deve osservarsi che la relazione si caratterizza come adeguatamente motivata né emergono valutazioni apodittiche ovvero sfornite di adeguata e ragionevole giustificazione. Il professionista esprime chiaramente un giudizio di fattibilità del piano concordatario, assumendosi la responsabilità delle conclusioni raggiunte. Non risultano formulati giudizi ambigui, né attestazioni contraddistinte da indicazioni cautelative, riserve e condizioni che ne limitino la portata. Gli stessi warnings, tra i quali si rammentano la possibile conclusione della procedura concorsuale al 2023 (v. pag. 130 primo capoverso), le rettifiche dei valori di realizzo del patrimonio immobiliare, le rettifiche dei valori dei crediti oggetto di possibile incasso durante l'iter della procedura concorsuale, sono da ritenersi certamente ammissibili alla luce del fatto che l'attestatore abbia esplicitato i motivi sia di evidenza delle criticità sia i motivi delle conseguenti rettifiche specie riguardo i valori di realizzo nel concordato. Pertanto per concludere, il contenuto e le conclusioni della relazione si ritengono completi e chiari e difficilmente si prestano ad interpretazioni non univoche. Ne segue che anche sotto il profilo del giudizio di fattibilità, il professionista ha operato con la dovuta diligenza in ordine al mandato conferitogli” (v. conclusioni, cap. 5 della CTU).
Le conclusioni cui giunge il CTU nell'analizzare l'operato del professionista attestatore, in assenza di risultanze di segno contrario, devono ritenersi senz'altro condivisibili in quanto suffragate dalla documentazione in atti e adeguatamente motivate. Esse costituiscono utile apporto tecnico che consente al Collegio di affermare che il dr.
ha svolto il proprio incarico diligentemente. Pt_1
Appurato – per tutti i motivi esposti – il diligente adempimento di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., da parte dell'attestatore, nell'eseguire la prestazione d'opera commissionatagli dalla società fallita consistente nella stesura della Relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., da cui origina il diritto alla corresponsione del credito professionale maturato, occorre ora evidenziare che con la missiva di conferimento dell'incarico del 28.9.2016 (v. allegato n. 4 al fascicolo di parte ricorrente) le parti convenivano di remunerare l'attività di attestazione in base all'art. 27, D.M. del 20 luglio 2012, n. 140, calcolata sull'ammontare complessivo delle passività risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata indicate dal ricorrente in € 95.000.000,00; pertanto,
l' proponeva quale compenso spettante al professionista Controparte_1
l'importo di € 700.000,00, oltre spese necessarie all'espletamento dell'incarico e documentate, contributo previdenziale del 4%, IVA al 22% a loro della ritenuta d'acconto del 20%.
Ciò posto, in materia di liquidazione del compenso spettante al professionista che, nell'ambito del concordato preventivo, abbia redatto la relazione di asseverazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che essa “non deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 27 d. m. n. 140 del 2012, che riguarda le attività di complessiva assistenza al debitore nel periodo
9 preconcorsuale, trovando invece applicazione i parametri fissati dall'art. 21 dello stesso decreto per le attività di “valutazioni, perizie e pareri”, essendo l'incarico funzionale alla redazione di un "parere motivato", ovvero a "relazioni di stima richiesta da disposizioni di legge o di regolamenti”” (Cass n. 16934 del 27/06/2018).
Purtuttavia, è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 2233 c.c., il compenso al professionista, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 6732/2000 e Cass. n.
29837/2011), la citata norma prevede una gerarchia a carattere preferenziale dei criteri di liquidazione, con la conseguenza che il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione;
sicché, nel caso di specie, sussistendo una specifica pattuizione tra l' e il dott. in ordine al compenso a Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo spettante per l'espletamento dell'incarico di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F., alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, deve darsi prevalenza all'accordo raggiunto tra le parti rispetto ai parametri di cui all'art. 21, D.M. n. 140/2012.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 14050/2021, peraltro, ha avuto modo di rammentare che il diritto al compenso risultante dall'accordo delle parti presuppone che il professionista abbia esattamente eseguito la propria prestazione e che l'art. 1362 c.c.,
“laddove richiama al primo comma la lettera della pattuizione, è senz'altro da intendere nel senso che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è mai, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti”.
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettera di conferimento dell'incarico del 28.9.2016 (allegato n. 4 al fascicolo di parte attrice) risulta che le parti (l' Controparte_1
e il dott. ) convenivano di remunerare la prestazione eseguita
[...] Parte_1 dal professionista applicando i criteri di cui all'art. 27 del D.M. n. 140/2012, sicché, sulla base delle passività indicate dall'attestatore in € 95.000.000,00, l' Controparte_1 calcolava il compenso spettante al professionista in € 700.000,00, oltre
[...] spese strettamente necessarie al conferimento dell'incarico e debitamente documentate, al contributo previdenziale del 4% e all'IVA al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto al
20%. Si legge altresì nella missiva che l'onorario si sarebbe ridotto in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, con un minimo di 1/5 dell'onorario pattuito, in caso di impossibilità del rilascio dell'attestazione per cause non imputabili al professionista.
Dall'analisi dell'attestazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F. dall'odierno ricorrente, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che si condividono, è
10 emerso che il professionista attestatore ha eseguito esattamente e diligentemente l'incarico affidato dall' sicché a costui spetta l'importo di € Controparte_1
700.000,00 a titolo di onorario per la prestazione eseguita, credito che gode della prededuzione c.d. funzionale ai sensi dell'art. 111, comma 2, L.F. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di fallimento, il credito del professionista, che abbia assistito in sede stragiudiziale il debitore poi fallito, gode della prededuzione cd. funzionale ex art. 111, comma 2, l.fall., purché le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e, quindi, siano valutabili, secondo un giudizio ex ante che prescinda dal risultato effettivamente conseguito, come funzionali o alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa” (v, da ultimo, Cass. n. 17248/2024).
La scrittura che prevede l'accordo è anteriore al fallimento e, dunque, è opponibile alla procedura.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, il decreto impugnato deve essere riformato con ammissione del credito del ricorrente, come sopra determinato, al passivo del fallimento per un totale di € 710.528,00 (settecentodiecimila Controparte_1 cinquecentoventotto/00) al lordo delle ritenute di legge, il tutto in prededuzione, ex art. 111 L.F., con rango privilegiato, come da domanda di ammissione del 23.10.2018
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte resistente alla loro rifusione in favore della parte ricorrente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale n. 55/2014, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto
2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della Curatela fallimentare dell' Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- in riforma del decreto impugnato, ammette al passivo il credito del ricorrente per un totale di € 710.528,00 (settecentodiecimila cinquecentoventotto/00) al lordo delle ritenute di legge, il tutto in prededuzione, ex art. 111 L.F., con rango privilegiato,
- condanna la Curatela in persona dei Parte_3 curatori fallimentari, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in €
14.598,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfettario, IVA e CPA, se dovute, come per legge, in favore del ricorrente;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della Curatela del
[...]
Parte_3
11 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la variazione dello stato passivo.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente
Antonio Scortecci
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