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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/02/2025, assunto in decisione in data 09/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato BONGO TIZIANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_2 Parte_1
1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Agnadello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
pagina 1 di 10 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Cologno Monzese (MI), in via Per Monza n. 8/A e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli. Per
3) I figli minori e vengono affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e residenza anagrafica nella casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena dei minori, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra i figli e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio dei minori;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita dei minori (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc);
f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli;
g) a non usare i minori come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli, quando i figli si spostano da una casa all'altra.
4) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli nei giorni infrasettimanali, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni dei minori;
inoltre, potrà trascorrere con loro i fine settimana a settimane alterne, in giorni e orari da concordarsi in funzione dei propri turni di lavoro.
pagina 2 di 10 In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà con sé i minori nei seguenti periodi:
a) un giorno a settimana, coincidente con il proprio giorno di riposo, con possibilità di pernottamento presso di lui qualora il giorno successivo non sia previsto un turno di lavoro mattutino;
b) a weekend alternati, secondo le modalità già sopra indicate.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, considerato che il padre presta attività lavorativa anche nei giorni festivi in qualità di operaio presso ATM, i minori trascorreranno del tempo con il padre anche nei giorni festivi, compatibilmente con i turni di lavoro paterni, privilegiando comunque soluzioni che consentano loro di vivere pienamente il clima particolare delle festività con entrambi i genitori.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvo diverso accordo tra le parti, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo conto del periodo di ferie del padre;
in caso di disaccordo, negli anni pari la scelta prevarrà in favore della madre, mentre negli anni dispari sarà il padre ad avere priorità nella determinazione del periodo di permanenza.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
4.3) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono i figli in qualche modo protagonisti, i minori staranno con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno dei figli, che saranno organizzate secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.4) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.5) Il padre, ove possibile, sostituirà la madre nella cura dei figli in caso di sopravvenute esigenze lavorative o altri imprevisti personali di quest'ultima, in alternativa all'intervento di parenti o babysitter;
qualora, tuttavia, il padre non sia in grado di provvedere, le spese per un'eventuale babysitter necessaria a coprire l'imprevisto della madre resteranno integralmente a carico di quest'ultima.
Resta altresì inteso che, in caso di malattia severa della madre, quale genitore prevalentemente collocatario,
o dei minori, ovvero in presenza di eventi straordinari (quali, a titolo esemplificativo, lockdown o scioperi pagina 3 di 10 generali), qualora il padre non possa avvicendarsi nella cura dei figli e non vi siano alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in misura paritaria, ciascuno per il 50%.
Resta bene inteso e concordato che l'alternativa gratuita non potrà essere rappresentata dalla compagna del GN , fino a quando la GNa non riterrà sussistenti i presupposti affinché la stessa Pt_1 Pt_2 possa sostituirsi al genitore, ma in tale ipotesi, i costi della babysitter resteranno integralmente a carico della GNa . Pt_2
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con i figli nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere i figli per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.7) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avranno eventualmente portato con sé.
4.8) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con i figli, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge
-anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute dei minori- nonché sarà consentito ai bambini e di telefonare all'altro genitore quando lo desiderano.
7) I genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della loro identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per loro per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, pagina 4 di 10 con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
10) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (in particolare del fatto che la madre percepirà integralmente l'assegno unico per i figli -pari a euro 458,60 alla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione- nonché dell'onere a carico del padre di sostenere il 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale e dei prestiti contratti in costanza di matrimonio, oltre alla necessità di locare un'abitazione per sé)il GN corrisponderà alla GNa , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 300,00 (trecento/00), a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e il versamento avverrà sul conto cointestato su cui
è domiciliato il mutuo gravante sulla casa coniugale.
10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10.2) I coniugi concordano che l'importo dell'assegno di mantenimento sopra indicato comprende le spese di natura prevedibile e con frequenza significativa, quali: vitto, tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato all'inizio dell'anno scolastico, medicinali da banco, inclusi antibiotici, antipiretici e farmaci necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) e trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); resta espressamente esclusa la mensa scolastica, il cui costo sarà sostenuto da entrambi i genitori in misura paritaria, nella misura del 50% ciascuno 11) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
pagina 5 di 10 a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
11.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 6 di 10 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
11.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
11.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
13) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà interamente alla madre nella misura del 100%, la quale lo percepirà sul conto cointestato, restando comunque l'importo di sua esclusiva spettanza.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Con riguardo all'automobile, i coniugi convengono che il GN cederà alla GNa Parte_1
il veicolo Toyota Auris, targato FH694SW, nelle forme di legge e con ogni conseguente Parte_2 effetto, anche di natura assicurativa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione,
a fronte del pagamento, da parte della GNa , di un corrispettivo pari a euro 3.000, da versarsi al Pt_2 momento del trasferimento.
B) Le rate del mutuo gravante sull'ex casa coniugale, ciascuna dell'importo di circa € 264,30, saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota, pari al 50% dell'importo della rata, entro la relativa scadenza sul conto corrente su cui il mutuo è domiciliato, con l'intesa che la GNa Pt_2
rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del marito, a condizione che quest'ultimo le abbia
[...] previamente ceduto il 50% del diritto di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale. pagina 7 di 10 C) Le rate dei prestiti stipulati in costanza di matrimonio, indipendentemente dall'intestatario, saranno corrisposte da entrambi i coniugi in misura paritaria del 50%, con versamento della propria quota entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliati i pagamenti, con l'intesa che ciascun coniuge rinuncia reciprocamente ad esercitare qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'altro per il pagamento delle suddette rate.
D) Con riferimento alla casa coniugale, di proprietà del GN , costituita da appartamento Parte_1 cantina e posto auto, rappresentati al NCEU del comune di Cologno Monzese rispettivamente al Foglio 8, particella 197, sub 11, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 3,5, indirizzo:, piano T1, superficie catastale tot. m2 61, rendita catastale € 307,29 (appartamento), al Foglio 8, particella 197, sub 6, categoria C6, classe
3, consistenza m2 16, indirizzo via Per Imbersago n. 51, piano S1, superficie catastale tot. m2 16 rendita catastale € 28,10 (posto auto) e al Foglio 8, particella 197, sub 23, categoria C2, classe 4, consistenza m2 3, indirizzo via Per Imbersago n. 51, piano S1, superficie catastale tot. m2 5, rendita catastale 5,42 (cantina), i coniugi, quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno ritenuto indispensabile e funzionale che il GN si impegni a cedere senza corrispettivo, ad eccezione Parte_1 dell'accollo del residuo mutuo in essere, alla GNa , che accetta, la di lui quota di proprietà Parte_2
-pari al 50%- dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c.
A fronte della suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, la GNa
si accollerà il 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale senza effetto liberatorio per il Parte_2 GN . Parte_1
Tale predetto trasferimento da parte del GN del 50% della propria quota del diritto di Parte_1 proprietà dei suddetti immobili a favore della GNa avrà luogo entro tre mesi dalla data Parte_2 di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000
e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale o del presente accordo di separazione, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della GNa . Parte_2
pagina 8 di 10 E) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate del mutuo stipulato e dei prestiti stipulati in costanza di matrimonio.
F) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
G) Le parti danno atto di aver concordato che la casa mobile -custodita presso il campeggio sito in Gornate
Olona (VA), via Montello n. 17- è stata posta in vendita e che il ricavato sarà destinato all'estinzione integrale del prestito di importo inferiore contratto in costanza di matrimonio, nonché, laddove possibile, all'estinzione del prestito di importo maggiore, o, in alternativa, alla riduzione del relativo debito.
È altresì convenuto che, qualora la GNa intenda acquistare la suddetta casa mobile, il GN Pt_2
si impegna a cederle il bene al prezzo corrispondente al 50% del suo valore di mercato, in tale Pt_1 ipotesi, il GN tratterrà l'intero corrispettivo senza destinarlo all'abbattimento dei suddetti Pt_1 prestiti.
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto -iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Agnadello al n. 29, Serie C, P II, anno 2018-, alle stesse condizioni di cui alla domanda di separazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
ordinare al Comune di Agnadello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
pagina 9 di 10 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 16.09.2018 a Parte_1 Parte_2
Agnadello (CR); Per
- Dall'unione sono nati i figli (03.05.2019) e (28.02.2021) Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 09.04.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Pt_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agnadello (CR), per le annotazioni di legge
(atto n. 29, parte II, serie C, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/02/2025, assunto in decisione in data 09/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato BONGO TIZIANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_2 Parte_1
1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Agnadello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
pagina 1 di 10 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Cologno Monzese (MI), in via Per Monza n. 8/A e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli. Per
3) I figli minori e vengono affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e residenza anagrafica nella casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena dei minori, si impegnano reciprocamente:
a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra i figli e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio dei minori;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita dei minori (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc);
f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli;
g) a non usare i minori come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli, quando i figli si spostano da una casa all'altra.
4) A garanzia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli nei giorni infrasettimanali, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni dei minori;
inoltre, potrà trascorrere con loro i fine settimana a settimane alterne, in giorni e orari da concordarsi in funzione dei propri turni di lavoro.
pagina 2 di 10 In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà con sé i minori nei seguenti periodi:
a) un giorno a settimana, coincidente con il proprio giorno di riposo, con possibilità di pernottamento presso di lui qualora il giorno successivo non sia previsto un turno di lavoro mattutino;
b) a weekend alternati, secondo le modalità già sopra indicate.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, considerato che il padre presta attività lavorativa anche nei giorni festivi in qualità di operaio presso ATM, i minori trascorreranno del tempo con il padre anche nei giorni festivi, compatibilmente con i turni di lavoro paterni, privilegiando comunque soluzioni che consentano loro di vivere pienamente il clima particolare delle festività con entrambi i genitori.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvo diverso accordo tra le parti, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo conto del periodo di ferie del padre;
in caso di disaccordo, negli anni pari la scelta prevarrà in favore della madre, mentre negli anni dispari sarà il padre ad avere priorità nella determinazione del periodo di permanenza.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé.
4.3) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono i figli in qualche modo protagonisti, i minori staranno con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno dei figli, che saranno organizzate secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.4) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.5) Il padre, ove possibile, sostituirà la madre nella cura dei figli in caso di sopravvenute esigenze lavorative o altri imprevisti personali di quest'ultima, in alternativa all'intervento di parenti o babysitter;
qualora, tuttavia, il padre non sia in grado di provvedere, le spese per un'eventuale babysitter necessaria a coprire l'imprevisto della madre resteranno integralmente a carico di quest'ultima.
Resta altresì inteso che, in caso di malattia severa della madre, quale genitore prevalentemente collocatario,
o dei minori, ovvero in presenza di eventi straordinari (quali, a titolo esemplificativo, lockdown o scioperi pagina 3 di 10 generali), qualora il padre non possa avvicendarsi nella cura dei figli e non vi siano alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in misura paritaria, ciascuno per il 50%.
Resta bene inteso e concordato che l'alternativa gratuita non potrà essere rappresentata dalla compagna del GN , fino a quando la GNa non riterrà sussistenti i presupposti affinché la stessa Pt_1 Pt_2 possa sostituirsi al genitore, ma in tale ipotesi, i costi della babysitter resteranno integralmente a carico della GNa . Pt_2
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con i figli nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere i figli per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.7) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avranno eventualmente portato con sé.
4.8) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che i figli svolgano i compiti scolastici e avrà cura di accompagnarli ove abbiano necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia dei minori, il genitore che li ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con i figli, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge
-anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute dei minori- nonché sarà consentito ai bambini e di telefonare all'altro genitore quando lo desiderano.
7) I genitori si impegnano a far conservare ai figli rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della loro identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare i minori ai quali va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della loro età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita dei minori, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per loro per nessuna ragione.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, pagina 4 di 10 con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
10) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (in particolare del fatto che la madre percepirà integralmente l'assegno unico per i figli -pari a euro 458,60 alla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione- nonché dell'onere a carico del padre di sostenere il 50% delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale e dei prestiti contratti in costanza di matrimonio, oltre alla necessità di locare un'abitazione per sé)il GN corrisponderà alla GNa , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 300,00 (trecento/00), a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e il versamento avverrà sul conto cointestato su cui
è domiciliato il mutuo gravante sulla casa coniugale.
10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
10.2) I coniugi concordano che l'importo dell'assegno di mantenimento sopra indicato comprende le spese di natura prevedibile e con frequenza significativa, quali: vitto, tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato all'inizio dell'anno scolastico, medicinali da banco, inclusi antibiotici, antipiretici e farmaci necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) e trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); resta espressamente esclusa la mensa scolastica, il cui costo sarà sostenuto da entrambi i genitori in misura paritaria, nella misura del 50% ciascuno 11) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
pagina 5 di 10 a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
11.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 6 di 10 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
11.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
11.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
13) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà interamente alla madre nella misura del 100%, la quale lo percepirà sul conto cointestato, restando comunque l'importo di sua esclusiva spettanza.
14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
15) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Con riguardo all'automobile, i coniugi convengono che il GN cederà alla GNa Parte_1
il veicolo Toyota Auris, targato FH694SW, nelle forme di legge e con ogni conseguente Parte_2 effetto, anche di natura assicurativa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione,
a fronte del pagamento, da parte della GNa , di un corrispettivo pari a euro 3.000, da versarsi al Pt_2 momento del trasferimento.
B) Le rate del mutuo gravante sull'ex casa coniugale, ciascuna dell'importo di circa € 264,30, saranno corrisposte da entrambi i coniugi, i quali verseranno la propria quota, pari al 50% dell'importo della rata, entro la relativa scadenza sul conto corrente su cui il mutuo è domiciliato, con l'intesa che la GNa Pt_2
rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del marito, a condizione che quest'ultimo le abbia
[...] previamente ceduto il 50% del diritto di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale. pagina 7 di 10 C) Le rate dei prestiti stipulati in costanza di matrimonio, indipendentemente dall'intestatario, saranno corrisposte da entrambi i coniugi in misura paritaria del 50%, con versamento della propria quota entro la scadenza della rata sul conto corrente su cui sono domiciliati i pagamenti, con l'intesa che ciascun coniuge rinuncia reciprocamente ad esercitare qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'altro per il pagamento delle suddette rate.
D) Con riferimento alla casa coniugale, di proprietà del GN , costituita da appartamento Parte_1 cantina e posto auto, rappresentati al NCEU del comune di Cologno Monzese rispettivamente al Foglio 8, particella 197, sub 11, categoria A/3, classe 4, consistenza vani 3,5, indirizzo:, piano T1, superficie catastale tot. m2 61, rendita catastale € 307,29 (appartamento), al Foglio 8, particella 197, sub 6, categoria C6, classe
3, consistenza m2 16, indirizzo via Per Imbersago n. 51, piano S1, superficie catastale tot. m2 16 rendita catastale € 28,10 (posto auto) e al Foglio 8, particella 197, sub 23, categoria C2, classe 4, consistenza m2 3, indirizzo via Per Imbersago n. 51, piano S1, superficie catastale tot. m2 5, rendita catastale 5,42 (cantina), i coniugi, quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno ritenuto indispensabile e funzionale che il GN si impegni a cedere senza corrispettivo, ad eccezione Parte_1 dell'accollo del residuo mutuo in essere, alla GNa , che accetta, la di lui quota di proprietà Parte_2
-pari al 50%- dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c.
A fronte della suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, la GNa
si accollerà il 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale senza effetto liberatorio per il Parte_2 GN . Parte_1
Tale predetto trasferimento da parte del GN del 50% della propria quota del diritto di Parte_1 proprietà dei suddetti immobili a favore della GNa avrà luogo entro tre mesi dalla data Parte_2 di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000
e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale o del presente accordo di separazione, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della GNa . Parte_2
pagina 8 di 10 E) Il conto corrente acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate del mutuo stipulato e dei prestiti stipulati in costanza di matrimonio.
F) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
G) Le parti danno atto di aver concordato che la casa mobile -custodita presso il campeggio sito in Gornate
Olona (VA), via Montello n. 17- è stata posta in vendita e che il ricavato sarà destinato all'estinzione integrale del prestito di importo inferiore contratto in costanza di matrimonio, nonché, laddove possibile, all'estinzione del prestito di importo maggiore, o, in alternativa, alla riduzione del relativo debito.
È altresì convenuto che, qualora la GNa intenda acquistare la suddetta casa mobile, il GN Pt_2
si impegna a cederle il bene al prezzo corrispondente al 50% del suo valore di mercato, in tale Pt_1 ipotesi, il GN tratterrà l'intero corrispettivo senza destinarlo all'abbattimento dei suddetti Pt_1 prestiti.
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto -iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Agnadello al n. 29, Serie C, P II, anno 2018-, alle stesse condizioni di cui alla domanda di separazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
ordinare al Comune di Agnadello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali.
pagina 9 di 10 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 16.09.2018 a Parte_1 Parte_2
Agnadello (CR); Per
- Dall'unione sono nati i figli (03.05.2019) e (28.02.2021) Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 09.04.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Pt_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agnadello (CR), per le annotazioni di legge
(atto n. 29, parte II, serie C, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 10 di 10