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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 415/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'Avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv. Benucci Daniela
I quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella percentuale non inferiore al 4% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia calcifica cuffia dei rotatori della spalla sx) denunciata in data 8.3.2019, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 9% per altre malattie professionali (lesione meniscale 4% e spondilodiscopatia lombare L5-S1 6%) e dunque per la percentuale complessiva del 12%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che dal 1.1.1982 lavora quale operaio polivalente alle dipendenze della
Compagnia Portuale di Livorno con orari di lavoro di circa sei ore e mezzo giornaliere per sei giorni settimanali;
in particolare dal 1.1.1982 al 30.9.1997, dal 1.4.2001 al 31.12.2003 e dal 1.8.2005 a maggio 2018 ha svolto la mansione di addetto alle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci (rizzaggio/derizzaggio auto e mezzi pesanti a bordo dei traghetti, guida mezzi meccanici di vario tipo, trasferimento auto da bordo a piazzale di stoccaggio e viceversa, sbarco, imbarco e movimentazione merce); dal 01/10/1997 al 31/03/2001 e dal
01/01/2004 al 31/07/2005 ha invece operato come conduttore e manovratore di gru;
dal maggio 2018 ad oggi svolge mansioni di guardianaggio, di carrellista e piazzalista;
con riferimento alle operazioni di imbarco e sbarco e movimentazione merci in ambito portuale, nonché di rizzaggio/derizzaggio, utilizza in modo prolungato e ripetitivo,
1 aste molto lunghe e pesanti, anche di kg.15; all'uopo, che richiedono inevitabilmente di operare con le braccia al di sopra del piano delle spalle, con assunzione di posture incongrue e notevole impiego di forza.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti e per prove testimoniali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso relativamente alle mansioni svolte, previo espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha argomentato che <La tendinopatia della cuffia dei rotatori rientra fra le patologie degli arti superiori dovuta al sovraccarico biomeccanico, è patologia ad eziologia multifattoriale.
I lavori maggiormente a rischio sono quelli che comportano impiego di forza degli AASS con trazione, spinta e movimenti eseguiti al di sopra delle spalle. Il rischio di sovraccarico biomeccanico in ambito lavorativo si determina nella combinazione di quattro fattori principali di rischio: la ripetitività, l'impiego di forza, posture e gesti lavorativi incongrui e inadeguati periodi di recupero.
La nota Circolare n.81/2000, l così definisce le malattie da sovraccarico biomeccanico: “patologie a carico CP_1 delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse, che sempre con maggiore frequenza vengono correlate ad attività lavorative che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, mano, polso) e di altri distretti corporei quali il rachide e le ginocchia”.
Il medesimo atto di indirizzo elenca le patologie correlabili al sovraccarico biomeccanico e tra queste è significativamente segnalata quella che affligge il ricorrente, ovvero le “tendinopatie (impingement, conflitto) della cuffia dei rotatori (usualmente del sovraspinoso), oltre alle borsiti.”.
Detto questo si evidenzia come i fattori di rischio lavorativi di tali patologie sono stati elencati nella circolare sopra citata in tali termini: “il rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati tra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura/gesti lavorativi incongrui inadeguati periodi di riposo (pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piani di lavoro, ecc…”. Ove, appunto, in generale i fattori di rischio lavorativi per le patologie da sovraccarico biomeccanico sono rappresentati da movimentazione manuale di carichi, posture incongrue (fisse o protratte), movimenti e torsioni del tronco ripetute.
Dunque, nel caso in questione, all'anamnesi lavorativa sono emersi tutti i fattori di rischio sopra riportati. il rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati tra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche
2 all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura/gesti lavorativi incongrui inadeguati periodi di riposo (pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piani di lavoro, ecc…”. Ove, appunto, in generale i fattori di rischio lavorativi per le patologie da sovraccarico biomeccanico sono rappresentati da movimentazione manuale di carichi, posture incongrue (fisse
o protratte), movimenti e torsioni del tronco ripetute. Dunque, nel caso in questione, all'anamnesi lavorativa sono emersi tutti i fattori di rischio sopra riportati.
Il rischio di tendinopatia della cuffia dei rotatori è aumentato dall'effettuazione di movimenti di spalla con gli arti superiori flessi ad una angolazione di almeno 45° per un periodo di tempo di almeno il 15% del turno lavorativo, in caso di applicazione di forza per almeno il 9 % del turno lavorativo o qualora vengano effettuati movimenti che richiedono l'utilizzo di forza nella presa delle mani, con un rischio ulteriormente aumentato se si realizza la combinazione di due o più di questi.
Anche per quanto riguarda il conflitto subacromiale (o impingement), rappresentato dalla compressione dei tendini della cuffia dei rotatori – in particolare del tendine del muscolo sovraspinato – tra la testa omerale e l'acromion nei movimenti di elevazione dell'arto superiore, statistiche condotte su più studi hanno evidenziato che il rischio risulta aumentato dai movimenti di sollevamento di pesi e con ripetitività superiore alle 10 volte al giorno, nonché dalla presa delle mani per almeno un'ora al giorno e dall'esposizione a vibrazioni.
Tenuto presente che lo stesso parere del medico del lavoro valuta possibile il nesso causale visto il CP_1 lavoro svolto negli anni con conseguente esposizione a rischio di sovraccarico agli arti superiori valuto il nesso plausibile e lo quantifico nel 2% in considerazione della ND secondo le direttive contenute nella
Tabella delle Menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000 voce n° 227. Unifico i postumi già riconosciuti nella percentuale del 11 %”.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 11% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 8.3.2019
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 1100,00 ed € 5200,00 , ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
3 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia calcifica cuffia dei rotatori della spalla sx) denunciata da in data 8.3.2019 con danno biologico pari al 2% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 11% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 8.3.2019;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 1310,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 415/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'Avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv. Benucci Daniela
I quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella percentuale non inferiore al 4% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia calcifica cuffia dei rotatori della spalla sx) denunciata in data 8.3.2019, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 9% per altre malattie professionali (lesione meniscale 4% e spondilodiscopatia lombare L5-S1 6%) e dunque per la percentuale complessiva del 12%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che dal 1.1.1982 lavora quale operaio polivalente alle dipendenze della
Compagnia Portuale di Livorno con orari di lavoro di circa sei ore e mezzo giornaliere per sei giorni settimanali;
in particolare dal 1.1.1982 al 30.9.1997, dal 1.4.2001 al 31.12.2003 e dal 1.8.2005 a maggio 2018 ha svolto la mansione di addetto alle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci (rizzaggio/derizzaggio auto e mezzi pesanti a bordo dei traghetti, guida mezzi meccanici di vario tipo, trasferimento auto da bordo a piazzale di stoccaggio e viceversa, sbarco, imbarco e movimentazione merce); dal 01/10/1997 al 31/03/2001 e dal
01/01/2004 al 31/07/2005 ha invece operato come conduttore e manovratore di gru;
dal maggio 2018 ad oggi svolge mansioni di guardianaggio, di carrellista e piazzalista;
con riferimento alle operazioni di imbarco e sbarco e movimentazione merci in ambito portuale, nonché di rizzaggio/derizzaggio, utilizza in modo prolungato e ripetitivo,
1 aste molto lunghe e pesanti, anche di kg.15; all'uopo, che richiedono inevitabilmente di operare con le braccia al di sopra del piano delle spalle, con assunzione di posture incongrue e notevole impiego di forza.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti e per prove testimoniali che hanno confermato le allegazioni di cui al ricorso relativamente alle mansioni svolte, previo espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha argomentato che <La tendinopatia della cuffia dei rotatori rientra fra le patologie degli arti superiori dovuta al sovraccarico biomeccanico, è patologia ad eziologia multifattoriale.
I lavori maggiormente a rischio sono quelli che comportano impiego di forza degli AASS con trazione, spinta e movimenti eseguiti al di sopra delle spalle. Il rischio di sovraccarico biomeccanico in ambito lavorativo si determina nella combinazione di quattro fattori principali di rischio: la ripetitività, l'impiego di forza, posture e gesti lavorativi incongrui e inadeguati periodi di recupero.
La nota Circolare n.81/2000, l così definisce le malattie da sovraccarico biomeccanico: “patologie a carico CP_1 delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse, che sempre con maggiore frequenza vengono correlate ad attività lavorative che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, mano, polso) e di altri distretti corporei quali il rachide e le ginocchia”.
Il medesimo atto di indirizzo elenca le patologie correlabili al sovraccarico biomeccanico e tra queste è significativamente segnalata quella che affligge il ricorrente, ovvero le “tendinopatie (impingement, conflitto) della cuffia dei rotatori (usualmente del sovraspinoso), oltre alle borsiti.”.
Detto questo si evidenzia come i fattori di rischio lavorativi di tali patologie sono stati elencati nella circolare sopra citata in tali termini: “il rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati tra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura/gesti lavorativi incongrui inadeguati periodi di riposo (pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piani di lavoro, ecc…”. Ove, appunto, in generale i fattori di rischio lavorativi per le patologie da sovraccarico biomeccanico sono rappresentati da movimentazione manuale di carichi, posture incongrue (fisse o protratte), movimenti e torsioni del tronco ripetute.
Dunque, nel caso in questione, all'anamnesi lavorativa sono emersi tutti i fattori di rischio sopra riportati. il rischio di sovraccarico biomeccanico nell'ambito di una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati tra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche
2 all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura/gesti lavorativi incongrui inadeguati periodi di riposo (pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piani di lavoro, ecc…”. Ove, appunto, in generale i fattori di rischio lavorativi per le patologie da sovraccarico biomeccanico sono rappresentati da movimentazione manuale di carichi, posture incongrue (fisse
o protratte), movimenti e torsioni del tronco ripetute. Dunque, nel caso in questione, all'anamnesi lavorativa sono emersi tutti i fattori di rischio sopra riportati.
Il rischio di tendinopatia della cuffia dei rotatori è aumentato dall'effettuazione di movimenti di spalla con gli arti superiori flessi ad una angolazione di almeno 45° per un periodo di tempo di almeno il 15% del turno lavorativo, in caso di applicazione di forza per almeno il 9 % del turno lavorativo o qualora vengano effettuati movimenti che richiedono l'utilizzo di forza nella presa delle mani, con un rischio ulteriormente aumentato se si realizza la combinazione di due o più di questi.
Anche per quanto riguarda il conflitto subacromiale (o impingement), rappresentato dalla compressione dei tendini della cuffia dei rotatori – in particolare del tendine del muscolo sovraspinato – tra la testa omerale e l'acromion nei movimenti di elevazione dell'arto superiore, statistiche condotte su più studi hanno evidenziato che il rischio risulta aumentato dai movimenti di sollevamento di pesi e con ripetitività superiore alle 10 volte al giorno, nonché dalla presa delle mani per almeno un'ora al giorno e dall'esposizione a vibrazioni.
Tenuto presente che lo stesso parere del medico del lavoro valuta possibile il nesso causale visto il CP_1 lavoro svolto negli anni con conseguente esposizione a rischio di sovraccarico agli arti superiori valuto il nesso plausibile e lo quantifico nel 2% in considerazione della ND secondo le direttive contenute nella
Tabella delle Menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000 voce n° 227. Unifico i postumi già riconosciuti nella percentuale del 11 %”.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 11% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 8.3.2019
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 1100,00 ed € 5200,00 , ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
3 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia calcifica cuffia dei rotatori della spalla sx) denunciata da in data 8.3.2019 con danno biologico pari al 2% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 11% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 8.3.2019;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 1310,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 20 marzo 2025
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