Sentenza 8 maggio 2009
Ordinanza collegiale 7 novembre 2011
Ordinanza collegiale 16 marzo 2012
Sentenza 20 novembre 2014
Sentenza 23 ottobre 2015
Parere definitivo 30 ottobre 2015
Accoglimento
Sentenza 3 novembre 2015
Sentenza 29 luglio 2016
Accoglimento
Sentenza 27 luglio 2017
Improcedibile
Sentenza 5 aprile 2018
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- 1. Il giudizio sul silenzio: gli effetti della nomina del commissario ad acta sugli atti tardiviVittoria Padovani · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Silenzio della PA e regime giuridico del provvedimento sopravvenuto alla nomina del commissario ad acta.Andreina Scognamiglio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Andreina Scognamiglio Sommario: 1. Il caso di specie e i quesiti sollevati dalla ordinanza di rimessione. – 2. Il metodo seguito e le conclusioni raggiunte dalla IV Sezione. -3. Esame critico della tesi favorevole a rinvenire nelle disposizioni del codice la soluzione del problema del rapporto tra commissario ad acta ed amministrazione commissariata. – 4. La soluzione accolta dalla giurisprudenza con riferimento al caso del commissario ad acta nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza ed applicabilità di questa giurisprudenza al caso del commissario nominato ex art. 117 c.p.a.. -5. Accordo sul metodo seguito dalla IV Sezione e perplessità sulle conclusioni raggiunte. – 6. …
Leggi di più… - 3. Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 10 novembre 2020, n. 6925 - Deferimento all’Adunanza Plenariahttps://www.iusinitinere.it/
Silenzio della p.a. – Nomina commissario ad acta da parte del giudice amministrativo – Possibilità o meno per la p.a. di provvedere tardivamente sull'istanza – Deferimento all' Adunanza Plenaria. Vanno deferite all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni: a) se la nomina del commissario ad acta (disposta ai sensi dell'art. 117, comma 3, cod. proc. amm.) oppure il suo insediamento comportino – per l'amministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio – la perdita del potere di provvedere sull'originaria istanza, e dunque se l'amministrazione possa provvedere ‘tardivamente' rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il …
Leggi di più… - 4. Silenzio della PA e regime giuridico del provvedimento sopravvenuto alla nomina del commissario ad acta.Andreina Scognamiglio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/11/2015, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05014/2015REG.PROV.COLL.
N. 01520/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2015, proposto da:
CE TO, rappresentato e difeso dall'avv. CE Duello, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Casoria non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
Dirigente P.T.Area Assetto del Territorio Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA –Sede di NAPOLI- SEZIONE II n. 06023/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.232/2008 Sezione II del Tar Campania -Napoli - rideterminazione della disciplina urbanistica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l’Avvocato Duello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il TAR della Campania, con la sentenza n. 6023/2014 appellata ha respinto il mezzo proposto dall’odierno appellante Sig. TO CE, volto ad ottenere l’annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n.63 del 2/8/2010 di assegnazione all’area sita in Casoria alla Contrada Stella fl.2 p.lle 598/599 della destinazione urbanistica Zona E3 – “verde di rispetto autostradale”, nonché della Deliberazione del Commissario ad acta n.2 del 16/4/2012 di inserimento dell’area di proprietà nella Z.T.O. E3 del PRG del Comune di Casoria con conseguente adozione della variante specifica allo strumento urbanistico generale.
Il Tar ha in via preliminare richiamato i propri precedenti provvedimenti sulla risalente controversia (sentenza n.232/2008, sentenza n.2470/2009 di nomina del Commissario ad acta per l’esecuzione della citata sentenza n.232/2008, ordinanza collegiale n.5171/2011, ordinanza n.1308/2012) ed ha riepilogato quali fossero i termini del protratto contenzioso.
In particolare, il primo giudice ha rammentato che con la sentenza n.232/2008 in accoglimento del mezzo proposto dall’odierno appellante Sig. TO CE, era stata resa declaratoria dell’obbligo del Comune di Casoria di provvedere sulla diffida per la rideterminazione della disciplina urbanistica della zona in cui ricadeva un fondo di proprietà del medesimo.
Questi, infatti, aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Casoria sull’istanza e contestuale diffida del 24.11.2006, volta ad ottenere la rideterminazione della disciplina urbanistica della zona in cui ricadeva il proprio fondo per decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.p.r. 380/2001.
Detto fondo sito in Casoria e distinto in catasto al fol. 2 p.lle 598 e 599, aveva destinazione E3 “verde di rispetto autostradale”.
Con atto stragiudiziale del 24.11.2006, aveva fatto presente la zona de qua - per l’inutile decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.p.r. 380/2001 - doveva considerarsi oramai zona bianca e, pertanto, sulla scorta di tale premessa, aveva sollecitato l’assegnazione di una nuova ed appropriata disciplina urbanistica all’area.
Il Comune era rimasto inerte, ed il Tar - dato atto che la stessa Amministrazione aveva riconosciuto che il regime urbanistico del fondo di proprietà attorea era quello tipico delle “cd. zone bianche” (in ragione dell’intervenuta decadenza dei vincoli di “verde di rispetto autostradale” - zona E3-, già imposti con il P.R.G. del 1980, ed evidentemente qualificati di natura espropriativa una volta che, per effetto della successiva variante approvata nel 1987, l’area in questione non risultava più collocata in prossimità di tracciati viari)- aveva imposto all’Amministrazione di provvedere assegnando il termine massimo di ulteriori giorni 90 decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della sentenza.
Senonchè, la inerzia era proseguita, e si era resa necessaria la nomina del Commissario ad acta(sentenza n.2470/2009) ed ulteriori “solleciti”.
Avvero la determinazione commissariale infine resa, l’odierno appellante era quindi insorto innanzi al Tar, lamentando che i provvedimenti impugnati avevano assegnato all’area in questione una disciplina urbanistica non coerente con le indicazioni fornite dal Tar e con lo stato dei luoghi: in sostanza lamentava una esecuzione elusiva del giudicato ed il difetto di istruttoria.
Il Tar, nella gravata decisione n. 6023/2014, dopo avere richiamato i principi in punto di assetto dei rapporti tra giudicato e riedizione del potere amministrativo, ha rilevato che, a suo avviso, nessuna censura poteva essere mossa a quanto disposto dal Commissario ad acta.
L’Amministrazione in sede di pianificazione generale poteva legittimamente perseguire obiettivi di miglioramento della vivibilità del territorio comunale e di salvaguardia di valori paesaggistici ed ambientali attraverso scelte limitative dell’edificabilità di determinate aree, previa attribuzione di destinazioni limitative o preclusive dell’edificazione.
Nel caso di specie, ad avviso del primo giudice, non era dato rinvenire nel caso in esame profili di illogicità e di difetto di istruttoria.
Ivi infatti si era preso atto della circostanza che il suolo interessato dal procedimento di riclassificazione urbanistica era assoggettato dal vigente PRG alla prescrizione “Zona E3 – Verde di rispetto autostradale”( dal momento che nello strumento urbanistico era previsto un raccordo di tipo autostradale mai realizzato e non più previsto nella proposta di PUC) ma che comunque le prescrizioni urbanistiche della proposta di PUC classificavano il suolo come “Zona B – Zone sature e di completamento” e nello specifico come “Zona B2 – Soggetta a Piano di recupero ai sensi della Legge n.47/1985”.
Considerato però che non permaneva il bisogno di aree per attrezzature industriali/commerciali/artigianali (che avrebbero aggravato le condizioni di carico industriale già presenti nell’area) non si era ritenuto di procedere al cambiamento della destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente di “Zona E3 – verde di rispetto autostradale” .
Il mezzo è stato pertanto disatteso.
Avverso la detta decisione l’originario ricorrente ha proposto un articolato appello, chiedendone la riforma.
Ripercorso anche cronologicamente il risalente contenzioso, ha fatto presente che a seguito della sentenza di ottemperanza n. 2470/2009 (sul ricorso 250/2009 volto alla esecuzione della precedente sentenza n. 232/2008) erano trascorsi anni prima che venisse adottata la delibera impugnata, gravata con incidente di esecuzione.
Ha in proposito rilevato che egli aveva a più riprese fatto riferimento che il “reinserimento” della propria area in zona E3 era del tutto illogico, posto che con variante era stato espunto il tracciato viario in precedenza previsto, e che quindi:
a)la destinazione era illogica;
b)violava il giudicato di cui alla sentenza n. 232/2008;
c)reiterava un vincolo espropriativo, senza indicare le ragioni di interesse pubblico prevalente;
Muovendo da tali premesse, era evidente che la sentenza era del tutto errata.
Il Tar stesso aveva in passato affermato, in altro procedimento (sent. 1316/2012) che - venuto meno il vincolo principale di destinazione a strada pubblica - doveva ritenersi caducato l’accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale.
Tutte le argomentazioni del Tar (“non permane il bisogno di aree per attrezzature industriali/commerciali/artigianali che aggraverebbero le condizioni di carico industriale già presenti nell’area, non si è ritenuto di procedere al cambiamento della destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente di “Zona E3 – verde di rispetto autostradale”) tratte dalle affermazioni commissariali avevano un solo effetto: eludevano le affermazioni di cui alla sentenza n. 232/2008 circa la “inattualità” della destinazione E3 e riportavano indietro la causa allo status quo ante che, appunto, la sentenza n. 232/2008 aveva ritenuto doveroso rimuovere.
La sentenza, poi, (secondo motivo) era anche indecifrabile e contraddittoria: si rendeva conto della “inattualità” della destinazione E3 a cagione della inesistenza di tracciati viarii; poi dava rilevanza alla proposta di PUC (zona B2); ed infine “tornava” alla destinazione E3 ritenendola legittima.
Di fatto, la sentenza aveva respinto anche il gravame avverso la delibera n. 16/2012 di adozione del PUC che classificava l’area B2: ciò senza avere convertito il rito in ordinario.
Peraltro:
a)la delibera n. 16/2012 di adozione del PUC che classificava l’area B2 era stata dall’odierno appellante gravata innanzi al Tar (ric. 4764/2012);
b) detta delibera era stata sostituita dal Comune con la delibera n.111/ del 31.5.2013 e, quindi, era stato adottato un nuovo PUC;
c)quest’ultimo non era stato approvato dal Comune (a seguito dei rilievi negativi svolti dalla Provincia di Napoli) per cui erano decadute le misure di salvaguardia ivi contenute, ex art. 10 della legge regionale n. 16/2014.
Inoltre (terzo motivo) la variante puntuale deliberata dal commissario ad acta era stata soltanto adottata (delibera n. 2/2012) ma non approvata: il Tar non aveva dato conto, nella sentenza gravata, dell’abnorme durata della procedura e della sostanziale elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 232/2008.
Insomma nè la “variante puntuale” commissariale, né la variante generale oggetto della delibera n. 16/2012, allo stato, avevano impresso una destinazione all’area.
Alle pagg. 20 e segg. dell’appello ha fatto presente che il Tar non aveva esaminato i motivi n.2 e 3 del reclamo per motivi aggiunti, e li ha quindi riproposti.
Il primo di essi faceva presente che la reiterazione della destinazione (sostanzialmente vincolistica di tipo espropriativo) E3 era priva di motivazione, in spregio al consolidato orientamento in punto di reiterazione di vincoli scaduti.
Inoltre, ex art. 11 del TU n. 327/2001 e 7 della legge n. 241/1990, il commissario ad acta avrebbe dovuto inviare l’avviso di avvio del procedimento.
A distanza di sette anni dalla sentenza n. 232/2008 l’area era ancora “zona bianca”, in spregio alla predetta sentenza.
Con memoria depositata il 7 settembre 2015 ha ribadito e puntualizzato le proprie tesi.
Le parti intimate non hanno controdedotto nell’odierno grado di giudizio.
Alla odierna adunanza camerale dell’8 ottobre 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio
DIRITTO
1.L’appello è fondato e deve essere accolto.
2. Le problematiche poste dall’articolato appello che viene in decisione, soltanto in parte sono limitate alla statuizione resa dalla gravata decisione.
2.1. Il thema decidendi, infatti, riguarda in realtà non soltanto il dispositivo dell’avversato provvedimento commissariale ma –anche- la interferenza sulla causa pendente della regolamentazione urbanistica impressa all’area dal Comune, mercè la delibera n. 16/2012 (gravata in primo grado dalla parte odierna appellante nell’ambito del ricorso tuttora pendente innanzi al Tar, e iscritto al n. 4764/2012 RG),
2.2. La contemporanea iniziativa comunale, volta alla pianificazione (anche) dell’area di pertinenza della odierna parte appellante, implica la necessità di interrogarsi su due distinti aspetti, che possono essere sintetizzati nei seguenti quesiti:
a)poteva l’ amministrazione comunale intervenire e disporre motu proprio la regolamentazione urbanistica dell’area, pur a fronte della avvenuta emissione da parte del Tar della sentenza regiudicata n.232/2008, della successiva sentenza n.2470/2009 di nomina del Commissario ad acta e dell’effettivo insediamento di quest’ultimo?
b) e nell’ipotesi di positiva risposta al primo quesito, dovrebbe, ancora, verificarsi l’incidenza della detta regolamentazione sul permanere dell’interesse a gravare la deliberazione commissariale.
2.3. Quanto alla prima problematica, ad avviso del Collegio, dubbio non può esservi: l’appellante auspicava proprio un intervento del comune che “normasse” la propria area;
il Tar ciò ha affermato; non può essere preclusa al comune la regolamentazione (anche) dell’area di parte appellante mediante un atto generale. E ciò, anche a tenere conto del consolidato orientamento secondo il quale la nomina del commissario produce l’effetto di impedire la contemporanea esplicitazione dei poteri amministrativi “ordinarii” in capo all’Amministrazione (T.A.R. Napoli –Campania- sez. VIII 04/03/2015 n.1392 “ una volta scaduto il termine per adempiere e nominato il Commissario ad Acta, l'Amministrazione non consuma il potere di provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché della riserva di amministrazione. Tuttavia, tale potere viene meno dopo l'insediamento del Commissario ad Acta che determina un definitivo trasferimento del munus rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento. Inoltre, se il Commissario ad Acta rimette nuovamente all'Amministrazione il compito di provvedere, quest'ultima assume tutti gli obblighi suoi propri, sicchè il giudice dell'ottemperanza potrà, se necessario ed opportuno in vista del conseguimento del bene della vita assicurato dal giudicato, onerare direttamente l'Amministrazione dei pertinenti adempimenti.”; Consiglio di Stato sez. IV
01/12/2014 n. 5912 :“se è vero che la Pubblica amministrazione rimane titolare del potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice nella sentenza di ottemperanza, tuttavia all'atto dell'insediamento del commissario ad acta si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento, con conseguente nullità degli atti da essa compiuti oltre le suddette date.”;;T.A.R. Lecce (Puglia) sez. I 13 gennaio 2015 n. 149;)
2.4. Quanto alla seconda problematica, essa è disinnescata da una affermazione, contenuta nel ricorso in appello, e rimasta incontestata (pag. 10 dell’appello): il Puc è stato adottato con delibera di CC n. 16/2012, ma l’amministrazione comunale ha abbandonato tale procedimento; la delibera/proposta di PUC era stata già vagliata nella sentenza n. 232/2008 (ivi, così testualmente: “sulla scorta delle suddette premesse il Comune di Casoria non ha contestato l’enucleabilità di un obbligo in tal senso, ma si è limitato ad osservare di aver già dato corso al procedimento di assegnazione di una nuova disciplina al fondo per cui è causa, all’uopo compulsando con nota del 26.1.2007 i progettisti già incaricati di redigere la variante generale.”) e tale iniziativa era stata ritenuta inappagante.
2.4.1. In ogni caso, poi, parte appellante ha ulteriormente segnalato che:
detta delibera CC n. 16/2012 era stata sostituita dal Comune con la delibera n.111/ del 31.5.2013 e, quindi, era stato adottato un nuovo PUC;
c)quest’ultimo non era stato approvato dal Comune (a seguito dei rilievi negativi svolti dalla Provincia di Napoli) per cui erano decadute le misure di salvaguardia ivi contenute, ex art. 10 della legge regionale n. 16/2014.
2.5. Può pertanto concludersi che –allo stato – non vi sono elementi agli atti del fascicolo processuale che possano indurre il Collegio a ritenere sussistente alcuna causa di improcedibilità del presente gravame a cagione di una iniziativa generale intrapresa dal Comune e volta a normare con variante generale un’area comprensiva (anche) del compendio immobiliare di parte odierna appellante .
3. Ciò premesso, i termini della odierna causa, ridotti all’essenziale, sono i seguenti:
a) l’appellante in origine aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Casoria sull’istanza e contestuale diffida del 24.11.2006, volta ad ottenere la rideterminazione della disciplina urbanistica della zona in cui ricadeva il proprio fondo;
b)con la sentenza n.232/2008 in accoglimento del predetto mezzo proposto dall’odierno appellante Sig. TO CE, era stato affermato l’obbligo del Comune di Casoria di provvedere sulla diffida per la rideterminazione della disciplina urbanistica della zona in cui ricadeva un fondo di proprietà del medesimo;
c) il presupposto dell’accoglimento del petitum riposava nel positivo riscontro di una circostanza: il fondo di pertinenza dell’appellante sito in Casoria e distinto in catasto al fol. 2 p.lle 598 e 599, aveva avuto impressa, in passato, destinazione E3 “verde di rispetto autostradale”;a cagione dell’inutile decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.p.r. 380/2001, doveva considerarsi zona bianca e quindi egli aveva il diritto che fosse assegnata una nuova ed appropriata disciplina urbanistica all’area;
d) la determinazione commissariale, all’esito di una defatigante procedura, con numerosi solleciti e diffide si è conclusa “confermando” la destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente di “Zona E3 – verde di rispetto autostradale”;
e)il Tar con la sentenza gravata ha ritenuto corretta e non elusiva la determinazione commissariale.
4. Così sintetizzati i termini della controversia, è evidente la fondatezza dell’appello.
4.1. Il Collegio richiama preliminarmente una propria decisione (la n. 1511/2015, da intendersi integralmente richiamata e trascritta in questa sede con riguardo ai capi da 1.4.3 a 2.) nella quale sono stati esplorati i rapporti tra il rito della ottemperanza rispetto al provvedimento commissariale “ordinario” e quello impingente sull’atto commissariale reso dal commissario nominato a seguito del ricorso ex art. 117 del cpa.
Si è ivi chiarito che, ove ex art. 117 del cpa fosse affermato un generico obbligo di provvedere, discendente da norma di legge, e fosse stato anche nominato un commissario ad acta, né la successiva vicenda processuale poteva essere veicolata mercè l’utilizzo del rito di ottemperanza, al Giudice munito di giurisdizione di merito, né l’atto commissariale poteva essere qualificato elusivo tout court: ciò perché non v’era stato alcun “vero” accertamento sulla fondatezza della pretesa, ma solo l’affermazione di un obbligo di provvedere.
4.2. In via di principio detto orientamento va riconfermato e ribadito.
4.3. Nel caso di specie, tuttavia, ci si trova al cospetto di una vicenda processuale sostanzialmente diversa da quella presa in esame nella richiamata decisione.
4.3.1. Ed invero, nella sentenza “madre” del Tar regiudicata n. 232/08 è stato espressamente affermato che: ”ciò in ragione dell’intervenuta decadenza dei vincoli di “verde di rispetto autostradale” ( zona E3), già imposti con il P.R.G. del 1980, ed evidentemente qualificati di natura espropriativa una volta che, per effetto della successiva variante approvata nel 1987, l’area in questione non risultava più collocata in prossimità di tracciati viari. E’ fin troppo evidente che in siffatta evenienza la p.a. è obbligata, ex art. 2 e 3 l. n. 241 del 1990, a dettare una nuova disciplina urbanistica delle aree di proprietà del ricorrente, atteso che i limiti di edificabilità, riconducibili alle cd. " zone bianche ", hanno carattere provvisorio, essendo preciso obbligo dell'amministrazione di colmare al più presto ogni lacuna verificatasi nell'ambito della pianificazione urbanistica”
4.4. Ivi si è quindi affermato (e riconosciuto) con portata definitiva che:
a)in passato l’area era normata E3,
b)il vincolo era decaduto;
c)la destinazione E3 si giustificava perché nel P.R.G. del 1980, l’area risultava collocata in prossimità di tracciati viari, ma tale vicinanza era già venuta meno nel 1987 per effetto della successiva variante approvata.
Si è quindi preso atto che allo stato la destinazione urbanistica era quella delle c.d. “zone bianche”, e che doveva imprimersi una nuova disciplina urbanistica.
4.5. Pare quindi al Collegio che enucleando le dette affermazioni discenda proprio dalla regiudicata sentenza che:
a)la nuova disciplina urbanistica dovesse essere –in ossequio ai principi di legge, seppur nel rispetto della lata discrezionalità amministrativa del pianificatore- coerente con natura, caratteristiche, ed ubicazione del fondo;
b)che certamente essa non potesse risolversi nella “conferma” della destinazione E3 perché di essa già nel 1987 erano venuti a mancare i presupposti (il tracciato viario non era più previsto);
c) e ciò, sia in considerazione dell’assetto urbanistico che non contemplava (più) il tracciato viario, che per l’effetto conformativo/preclusivo discendente dalla pronuncia sul silenzio prima richiamata.
4.6. Se è corretto quanto sopra, deve affermarsi che:
a)se l’appellante avesse censurato una statuizione del tipo sub a) prima indicato, ci si sarebbe trovati al cospetto di una ordinaria impugnazione di legittimità (il Tar non aveva statuito –né poteva, ove adito ex art. 117 del cpa- in ordine a quale, tra le tante possibili, dovesse essere la destinazione del fondo, ciò rientrando nella discrezionalità amministrativa );
b)se l’appellante avesse censurato una statuizione del tipo sub b) correttamente l’azione doveva essere qualificata quale ottemperanza, e l’eventuale vizio sarebbe riposato nella violazione/elusione del giudicato.
4.7. Nell’odierno processo si è verificata l’eventualità sub b), e la sentenza ha incomprensibilmente avallato detto operato commissariale.
4.7.1. Ciò in quanto, non soltanto la deliberazione commissariale attribuisce (rectius: “conferma”) una destinazione E3 incompatibile con lo stato dei luoghi (il che, di regola integrerebbe “ordinario” vizio di legittimità, ponendosi in conflitto con la regola –logica prima che giuridica- per cui la destinazione impressa ad un fondo deve essere coerente con la natura, le caratteristiche la vocazione e la ubicazione del fondo).
Ma perché viola direttamente e frontalmente il giudicato –seppur minimale- contenuto nella sentenza “madre” del Tar regiudicata n. 232/08 .
4.7.2. La singolarità della situazione, poi, è vieppiù dimostra tata da una circostanza: il Tar Campania aveva già in precedenza colto –seppur in procedimenti tra altre parti – che la destinazione E3 era “inattuale” (si riporta di seguito uno stralcio della motivazione della sentenza n. 01316/2012: “2. Il punto centrale dell’odierna controversia (oggetto della prima censura di gravame) concerne l’individuazione dell’esatto regime giuridico del lotto di terreno interessato dal progettato intervento, atteso che, nel respingere l’istanza edificatoria, l’autorità emanante ha rilevato che <<a seguito di controlli effettuati, il lotto de quo (individuato catastalmente al Fg. 2 particelle 1176, 1178 e 1183) è classificato dal PRG vigente come “E3 - verde di rispetto autostradale” e non “D2 – industriale – ristrutturazione – completamento”>>.
Tale questione ha formato oggetto di verificazione disposta in corso di causa, svolta dall’architetto Morelli (della Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli), che ha concluso nel senso che la particella di proprietà del ricorrente ricade in zona “D2 - ristrutturazione completamento industriale”, disciplinata dall'articolo 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni del verificatore (che non hanno peraltro formato oggetto di alcuna controdeduzione da parte della Comune resistente).
Giova premettere che il Comune di Casoria è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Campania, con prescrizioni e stralci, con decreto del Presidente della Giunta n. 5106 del 24 aprile 1980, dalle cui tavole di zonizzazione si evince che il terreno in questione ricadeva originariamente parte in zona “E3 – fascia di rispetto stradale” e parte sull’area interessata dallo svincolo, previsto dalla viabilità di progetto, per il collegamento tra la Statale Sannita 87 e l’asse di scorrimento che dallo svincolo dell’Euromercato sulla circumvallazione avrebbe dovuto raggiungere i Comuni di Arzano e Frattamaggiore.
La zona E3 risulta disciplinata dall’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione, che così dispone: “Le aree assoggettate alle destinazioni di fasce di rispetto stradale sono destinate alla protezione e all’isolamento dei tracciati viari cui si riferiscono e alle opere di futuro ampliamento delle strade. Per le costruzioni esistenti è consentita la sola conservazione con interventi di manutenzione ordinaria”.
Successivamente il Comune di Casoria si è dotato di una Variante (adottata con delibera consiliare del 10.5.1983, approvata per decorrenza dei termini con decreto sindacale del 16.11.1987 e sottoposta a controllo di conformità regionale favorevole con decreto del 9.6.1988, pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 5.9.1988), finalizzata a modificare le previsioni del Piano Regolatore Generale per alcune zone del territorio comunale (individuate con retino tratteggiato nella planimetria), con modifiche anche per la viabilità di progetto ed in particolare per l’asse viario di collegamento tra lo svincolo Euromercato, la strada statale 87 ed i comuni limitrofi.
Tanto premesso, il verificatore ha in particolare rilevato che: <<La zona in cui ricade l'area di proprietà del ricorrente, seppur non retinata, risulta interessata da un'importante variazione introdotta dalla Variante stessa e cioè la modifica dell'asse di scorrimento, previsto dal PRG, di collegamento tra lo svincolo dell'Euromercato sulla circonvallazione, la strada statale 87 ed i comuni limitrofi. Pertanto, la considerazione che la zona in cui ricade la particella in esame non risulta retinata nell'elaborato grafico e la conseguente deduzione che è zona E3, avendo quale riferimento il solo PRG, non risulta, …, corretta, in quanto la Relazione alla Variante, nella parte in cui descrive le variazioni proposte, esplicitamente indica le modifiche apportate all'asse viario di collegamento tra lo svincolo dell'Euromercato e la statale 87 previsto nella viabilità di progetto del PRG, area in cui ricade il lotto di proprietà del ricorrente. Pertanto, avendo la Variante del 1988 modificato espressamente la previsione del PRG relativa all'asse di scorrimento tra lo svincolo dell'Euromercato, la statale 87 ed i comuni limitrofi, trasformando l'asse di scorrimento in strada comunale e ridisegnandone il tracciato ed il relativo svincolo sulla statale 87, non ha solo eliminato dall'area di proprietà del ricorrente la strada di progetto, ma ha anche determinato la decadenza della relativa fascia di rispetto, identificata nella zona “E3”. Il considerare la zona E3 tuttora vigente, in quanto zona omogenea, confligge altresì con un attento esame della tavola di zonizzazione della variante che, per l'area in cui ricade la proprietà del ricorrente, non solo ridimensiona lo svincolo stradale, ma in conseguenza di questa modifica ridisegna la perimetrazione della zona D2 esistente, riammagliando le “isole D2” che prima si determinavano per la presenza dell'asse di scorrimento, dello svincolo sulla statale 87 e delle fasce di rispetto E3, determinando così un'unica ampia zona D2>>.
In definitiva, alla luce delle condivisibili conclusioni del verificatore, il Collegio ritiene che il venir meno del vincolo principale di destinazione a strada pubblica comporta l’automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale, atteso che il regime di inedificabilità imposto da quest’ultimo, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è funzionalmente servente in rapporto al primo -cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 9 dicembre 1996, n.1486; T.A.R. Campania, Sezione II, 25 settembre 2007 n. 8352-. Ed invero, la tesi sostenuta dal Comune resistente comporterebbe l’illogica conseguenza della permanenza a tempo indeterminato, senza peraltro la previsione di alcun indennizzo, di una fascia di rispetto in relazione ad un’opera la cui realizzazione, secondo l’originario progetto, non è stata più ritenuta conforme al pubblico interesse. ” ).
Ciò dimostra ed avvalora ulteriormente, se ve ne fosse necessità, la fondatezza del mezzo, mentre le considerazioni ulteriori del Tar circa la “non permaneva il bisogno di aree per attrezzature industriali/commerciali/artigianali (che avrebbero aggravato le condizioni di carico industriale già presenti nell’area)” da un canto appaiono distoniche dal thema decidendi e per altro verso confliggono con l’accertamento contenuto nella sentenza regiudicata sul silenzio e con il consolidato principio in materia di pianificazione urbanistica per cui la destinazione da imprimere all’area (ascrivibile alla lata discrezionalità dell’Ente) deve essere coerente con la natura e le caratteristiche intrinseche della medesima.
4.7.3. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.8. La sentenza è quindi errata e va annullata, ed in accoglimento dell’appello l’atto commissariale gravato va dichiarato nullo in quanto collidente con il giudicato, e deve disporsi che il Commissario ad acta nominato rieserciti la potestà pianificatoria, attenendosi al decisum contenuto nella sentenza del Tar regiudicata n. 232/08 ed in quella odierna della Sezione, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione ovvero notificazione, se anteriore, della presente decisione.
5. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, e l’appellato Comune di Casoria deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore di parte appellante, nella misura che appare equo determinare in Euro tremila (€ 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti, mentre vanno compensate nella restante parte .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della gravata decisione,accoglie il ricorso in ottemperanza, dichiara nullo l’atto commissariale gravato e per l’effetto dispone che il Commissario ad acta nominato rieserciti la potestà pianificatoria, attenendosi al decisum contenuto nella sentenza del Tar regiudicata n. 232/08 ed in quella odierna della Sezione, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione ovvero notificazione, se anteriore, della presente decisione.
Condanna l’appellato Comune di Casoria al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante, nella misura di Euro tremila (€ 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti, e compensa le spese processuali nella restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO