Ordinanza presidenziale 23 agosto 2021
Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/06/2022, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 02131/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01394/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Castellana, Tiziana Milana, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e con domicilio fisico presso il loro studio sito in Palermo, via Noto 12;
contro
Comune di Trappeto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- del 22/4/2013 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trappeto ha ordinato la demolizione di opere edilizie abusive consistenti in un fabbricato a due elevazioni fuori terra, con annesso monolocale a quota terrazzo, e in una tettoia realizzata nel terreno di pertinenza, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;
-dell’ordinanza -OMISSIS-del 04/07/2013, impugnata con motivi aggiunti, con la quale il predetto Comune, modificando e integrando la precedente ordinanza -OMISSIS- del 22/04/2013, ha, altresì, ordinato la demolizione della terza elevazione del fabbricato in questione, nonché della tettoia realizzata nel lato ovest dell’area di pertinenza del fabbricato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza -OMISSIS- del 22 aprile 2013, con la quale il Comune di Trappeto ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate sul terreno identificato al fg -OMISSIS-: un fabbricato di due elevazioni fuori terra, un monolocale di mq 75 collocato a quota terrazzo e una tettoia aperta da un lato realizzata sullo scoperto di pertinenza.
La ricorrente, in data 30 aprile 1986 ha presentato istanza di condono del fabbricato principale, che è stata respinta con determina sindacale -OMISSIS- del 22 novembre 1997.
Nel 2013, a seguito di un sopralluogo, il Comune rilevata la perdurante esistenza del fabbricato, adottava l’ordinanza di demolizione impugnata, comprendente anche le ulteriori opere sopra descritte.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 22 aprile 2013 per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 15, primo comma, lett. a) L.R. 78 del 1976 e dell’art. 2, terzo comma, della L.R. 15 del 1991. La demolizione del fabbricato è stata ingiunta in quanto il Comune ha ritenuto che esso ricadesse all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Tale assunto sarebbe smentito dalla perizia eseguita dalla Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali s.r.l.
2. Violazione dell’art. 3 della L.R. 10/1991, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione, nonché per apoditticità ed irragionevolezza della motivazione, nonché per la violazione del legittimo affidamento. L’ordinanza è stata adottata a distanza di moltissimi anni dall’epoca di realizzazione dell’abuso e non risulta motivata in ordine alle esigenze di pubblico interesse sottese alla demolizione del fabbricato.
Successivamente alla notificazione del ricorso, il Comune, prendendo atto della perizia depositata dalla ricorrente, con ordinanza -OMISSIS-del 4 luglio 2013, ha disposto la “modifica del dispositivo” del precedente provvedimento sanzionatorio (ordinanza -OMISSIS- del 2013), limitando l’ingiunzione di demolizione alla sola terza elevazione dell’edificio ed alla tettoia. Inoltre, ha revocato il provvedimento di diniego di condono (determina n. -OMISSIS- del 22 dicembre 1997) e riaperto la relativa istruttoria.
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza -OMISSIS-del 4 luglio 2013 per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto ed erroneità dell’istruttoria, nonché difetto di motivazione e violazione del principio dell’affidamento. Lamenta la ricorrente che l’amministrazione avrebbe irrogato la sanzione demolitoria senza tener conto della pendenza del procedimento di condono, riavviato previa revoca dell’originario diniego, e senza effettuare alcuna valutazione in merito all’eventuale pregiudizio della demolizione del monolocale di 75 mq e della tettoia sulle opere che, in caso di esito favorevole del procedimento di condono sarebbero legittimate. Inoltre il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso avrebbe imposto una motivazione rafforzata sulla rispondenza all’interesse pubblico della sanzione reale e sull’affidamento ingenerato nella ricorrente.
2. Violazione dell’art. 7 L. 241/90. Il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto dai medesimi vizi della revocata ordinanza -OMISSIS- del 2013, oggetto dei motivi del ricorso introduttivo, che vengono riproposti.
Il Comune di Trappeto non si è costituito in giudizio.
In riscontro all’ordinanza presidenziale n. 869 del 23 agosto 2021, la ricorrente, con memoria depositata il 18 ottobre 2021, ha dichiarato il permanere dell’interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 16 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è divenuto in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con ordinanza -OMISSIS-del 4 luglio 2013, il Comune di Trappeto ha modificato il dispositivo dell’ordinanza -OMISSIS- del 22 aprile 2013. In particolare, ha revocato l’ordine di demolizione dei due piani fuori terra del fabbricato principale ed ha reiterato l’ordine di demolizione del terzo livello fuori terra (monolocale di 75 mq) e della tettoia.
L’interesse all’esame delle censure articolate nel ricorso introduttivo – reiterate, comunque, anche nel ricorso per motivi aggiunti - residua soltanto in relazione alle opere per le quali la demolizione è ancora prevista.
2. Per quanto ancora d’interesse, il ricorso introduttivo è infondato.
3. Il primo motivo è infondato. L’ingiunzione di demolizione del monolocale di 75 mq (costituente terza elevazione fuori terra) e della tettoia - per le quali non risulta presentata istanza di condono o di accertamento di conformità – è stata irrogata in quanto la ricorrente le ha realizzate - in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - senza preventivamente richiedere il rilascio dei necessari titoli edilizi e paesaggistici.
La realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dei necessari titoli abilitativi integra i presupposti per l’irrogazione della sanzione ripristinatoria, indipendentemente dal fatto che le opere siano in contrasto con le disposizioni urbanistico-edilizie. Dunque la ragione che ha indotto il Comune a revocare l’ordine demolitorio con riguardo all’edificio principale (la sussistenza di dubbi sul fatto che esso insista nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia) non si estende anche alle opere in questione.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, infatti: “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3” .
4. Non è fondato neppure il secondo motivo del ricorso introduttivo. Per consolidato principio giurisprudenziale, infatti, l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con l’indicazione delle circostanze di fatto e delle ragioni giuridiche che sostengono il provvedimento, non richiedendo l’esercizio del potere sanzionatorio (avente carattere doveroso e vincolato) alcuna valutazione sulla sussistenza di ragioni di pubblico interesse ulteriori al mero ripristino della legalità violata. ( “Il carattere doveroso e vincolato della sanzione edilizia, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, fa sì che l'ordine di demolizione non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, neppure quando la demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. Per le medesime ragioni la giurisprudenza consolidata esclude la necessità che l'ordine di demolizione debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.” Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2022, n. 1953).
Pertanto, neppure il decorso del tempo costituisce circostanza idonea ad imporre una motivazione più estesa dell’ordine di demolizione, non essendo configurabili, a fronte di un’attività edilizia abusiva, alcun affidamento di carattere legittimo (cfr. da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2022, n. 1959 “Sugli interventi abusivi risalenti nel tempo, il mero decorso del tempo e la mancata precedente contestazione non possono da soli radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, non essendo concepibile l'idea di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare il grave fenomeno dell'abusivismo edilizio.” ).
5. Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato. L’art. 38 L. 47/1985, richiamato implicitamente dalla ricorrente, che prevede la sospensione di tutti i procedimenti repressivi nella pendenza dell’istruttoria sull’istanza di condono, riguarda soltanto le opere per le quali il condono è stato richiesto e per le quali pende il relativo procedimento, circostanza che non ricorre per le opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione -OMISSIS-del 4 luglio 2013.
Né può essere invocata la disciplina dell’art. 34 D.P.R. 380/2001 – che consente la c.d. fiscalizzazione delle opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio – poiché tale disposizione riguarda le opere realizzate in parziale difformità da un titolo edilizio rilasciato, mentre nel caso di specie tutte le opere oggetto delle ordinanze impugnate (sia il corpo di fabbrica oggetto dell’istanza di condono, che le successive superfetazioni) sono state realizzate sine titulo .
6. Anche il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, che presenta censure sovrapponibili a quelle articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo, è infondato per le ragioni già esposte al punto 4 della presente pronuncia.
7. Nulla spese, stante la contumacia del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Nulla spese.
Dispone che la segreteria della sezione trasmetta copia della presente sentenza anche al Comune di Trappeto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Nicola Maisano |
IL SEGRETARIO