Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2019, n. 21000
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Sentenza 6 agosto 2019

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In tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti; tale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché, mentre l'eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2019, n. 21000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21000
    Data del deposito : 6 agosto 2019

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