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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 5939 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ER
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11/09/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
13.2.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TREVISANI MARCO presso il cui studio elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti si sono unite in matrimonio in data 07.06.2008 nel Comune di ER (Vr) e in data 14.11.2005 a ER è nato il figlio e in data 5.4.2011, a Trento il figlio Per_1 Per_2
Domanda sullo status
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Affido dei figli minori
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti è già stato previsto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e tale statuizione va Per_2 confermata in quanto conforme all'interesse del minore ad una compartecipazione di entrambe le figure genitoriali, a pieno titolo, nella sua vita.
Assegnazione casa famigliare
In considerazione del collocamento prevalente va disposta l'assegnazione della casa famigliare sita in San Giovanni Lupatoto, Via Lavorenti n. 70 alla ricorrente.
Regolamentazione del diritto dovere di visita del padre
Anche in ordine al diritto di visita del padre, va confermato l'ordinario regime di frequentazione con conseguente previsione di esplicazione dello stesso a fine settimana alternati - con decorrenza del pernotto dal momento in cui il resistente si sarà dotato di idonea sistemazione abitativa – dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
per un giorno infrasettimanale senza pernotto;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno, altre festività alternate.
Contributo al mantenimento a carico del padre
Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli vanno considerate le complessive condizioni economico patrimoniale delle parti quali risultanti dagli atti, ovviamente tenuto conto della contumacia del resistente.
Parte ricorrente, di anni 45, lavora come commessa con contratto part-time a tempo indeterminato, e ha dichiarato nel corso dell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto di euro 11.330,00 pari ad una disponibilità media netta mensile su 12 mensilità di euro
944,00 (cfr. doc. 6 ricorrente).
Inoltre, è titolare di un fondo comune di investimento presso Unicredit banca, dell'importo di € 9.856,18, alla data del 30.6.2023 (cfr. doc. 8 ricorrente).
Vive con i figli nella casa famigliare di esclusiva proprietà per cui non sostiene spese fisse abitative essendo stata acquistata con l'aiuto dei genitori.
Parte resistente, di anni 49, è libero professionista e ha lavorato per anni nel settore della gestione di palestre.
La sua contumacia non ha permesso l'accertamento delle effettive condizioni economico patrimoniali e non risolutive, da tale punto di vista, sono state le indagini ex art. 213 cpc presso l'Agenzia delle Entrate, anche in considerazione del tipo di professione svolta dal resistente (cfr. documentazione 22.1.2024).
Tuttavia, parte ricorrente a verbale dell'udienza del 13.12.2023, ha dichiarato espressamente che il resistente è sommerso dai debiti, per cui deve desumersene una ridotta attuale capacità reddituale.
In ogni caso considerato il numero di figli, la loro età e le loro presumibili esigenze, oltre al dovere per legge di contribuzione al loro mantenimento e valorizzata la capacità professionale del resistente, va confermato a carico del resistente l'importo di euro 400 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre
2023, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di ER.
In considerazione della discontinuità nell'esercizio di visita da parte del padre come allegato dalla ricorrente ancora all'ultimo verbale di udienza e del collocamento prevalente dei figli presso la madre, va previsto il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico per i figli, in considerazione della diversità di apporto dal punto di vista della contribuzione materiale, ciò conformemente a quanto statuito sul punto da ultimo da
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2025) 22/02/2025, n. 4672.
Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del carattere necessario dell'azione, della contumacia e del carattere neutro delle varie condizioni della separazione rispetto alle quali non è individuabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 07.06.2008 nel Comune di
[...]
ER (Vr) iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ER nell'anno
2008, registro Atti di matrimonio, Numero 148, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido condiviso del figlio minore nato a [...] in data [...], Per_2
con collocamento prevalente presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in San Giovanni Lupatoto, Via
Lavorenti n. 70 alla ricorrente.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi a fine settimana alternati
- con decorrenza del pernotto dal momento in cui il resistente si sarà dotato di idonea sistemazione abitativa – dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
per un giorno infrasettimanale senza pernotto;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal
31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno, altre festività alternate.
5. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il pagamento dell'importo mensile di euro 400,00 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di ER. 6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre collocataria.
7. Compensa integralmente le spese di lite.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ER, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Cosi deciso in ER, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ER
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11/09/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
13.2.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TREVISANI MARCO presso il cui studio elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti si sono unite in matrimonio in data 07.06.2008 nel Comune di ER (Vr) e in data 14.11.2005 a ER è nato il figlio e in data 5.4.2011, a Trento il figlio Per_1 Per_2
Domanda sullo status
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Affido dei figli minori
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti è già stato previsto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e tale statuizione va Per_2 confermata in quanto conforme all'interesse del minore ad una compartecipazione di entrambe le figure genitoriali, a pieno titolo, nella sua vita.
Assegnazione casa famigliare
In considerazione del collocamento prevalente va disposta l'assegnazione della casa famigliare sita in San Giovanni Lupatoto, Via Lavorenti n. 70 alla ricorrente.
Regolamentazione del diritto dovere di visita del padre
Anche in ordine al diritto di visita del padre, va confermato l'ordinario regime di frequentazione con conseguente previsione di esplicazione dello stesso a fine settimana alternati - con decorrenza del pernotto dal momento in cui il resistente si sarà dotato di idonea sistemazione abitativa – dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
per un giorno infrasettimanale senza pernotto;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno, altre festività alternate.
Contributo al mantenimento a carico del padre
Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli vanno considerate le complessive condizioni economico patrimoniale delle parti quali risultanti dagli atti, ovviamente tenuto conto della contumacia del resistente.
Parte ricorrente, di anni 45, lavora come commessa con contratto part-time a tempo indeterminato, e ha dichiarato nel corso dell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto di euro 11.330,00 pari ad una disponibilità media netta mensile su 12 mensilità di euro
944,00 (cfr. doc. 6 ricorrente).
Inoltre, è titolare di un fondo comune di investimento presso Unicredit banca, dell'importo di € 9.856,18, alla data del 30.6.2023 (cfr. doc. 8 ricorrente).
Vive con i figli nella casa famigliare di esclusiva proprietà per cui non sostiene spese fisse abitative essendo stata acquistata con l'aiuto dei genitori.
Parte resistente, di anni 49, è libero professionista e ha lavorato per anni nel settore della gestione di palestre.
La sua contumacia non ha permesso l'accertamento delle effettive condizioni economico patrimoniali e non risolutive, da tale punto di vista, sono state le indagini ex art. 213 cpc presso l'Agenzia delle Entrate, anche in considerazione del tipo di professione svolta dal resistente (cfr. documentazione 22.1.2024).
Tuttavia, parte ricorrente a verbale dell'udienza del 13.12.2023, ha dichiarato espressamente che il resistente è sommerso dai debiti, per cui deve desumersene una ridotta attuale capacità reddituale.
In ogni caso considerato il numero di figli, la loro età e le loro presumibili esigenze, oltre al dovere per legge di contribuzione al loro mantenimento e valorizzata la capacità professionale del resistente, va confermato a carico del resistente l'importo di euro 400 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre
2023, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di ER.
In considerazione della discontinuità nell'esercizio di visita da parte del padre come allegato dalla ricorrente ancora all'ultimo verbale di udienza e del collocamento prevalente dei figli presso la madre, va previsto il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico per i figli, in considerazione della diversità di apporto dal punto di vista della contribuzione materiale, ciò conformemente a quanto statuito sul punto da ultimo da
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2025) 22/02/2025, n. 4672.
Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del carattere necessario dell'azione, della contumacia e del carattere neutro delle varie condizioni della separazione rispetto alle quali non è individuabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 07.06.2008 nel Comune di
[...]
ER (Vr) iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ER nell'anno
2008, registro Atti di matrimonio, Numero 148, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido condiviso del figlio minore nato a [...] in data [...], Per_2
con collocamento prevalente presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in San Giovanni Lupatoto, Via
Lavorenti n. 70 alla ricorrente.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi a fine settimana alternati
- con decorrenza del pernotto dal momento in cui il resistente si sarà dotato di idonea sistemazione abitativa – dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
per un giorno infrasettimanale senza pernotto;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal
31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno, altre festività alternate.
5. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il pagamento dell'importo mensile di euro 400,00 mensili (pari a euro 200,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di ER. 6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre collocataria.
7. Compensa integralmente le spese di lite.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ER, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Cosi deciso in ER, nella camera di consiglio del 25.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra