Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1217/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 24.02.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Donzelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
a. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b. Ordinare al Comune di Concorezzo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c. Dichiarare compensate le spese legali.
Nonché di omologare le seguenti
CONDIZIONI
A.La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, è stata messa in vendita e verrà compravenduta entro il 10.04.2025. Ed invero, è stato sottoscritto un preliminare di compravendita della casa coniugale che prevede che l'atto di vendita debba avvenire entro il giorno 10.04.2025 e
Sino alla data dell'effettiva vendita, le spese condominiali, le spese per le utenze e le tasse relative all'immobile che verranno a maturare continueranno ad essere sostenute dai coniugi in ragione del
50% ciascuno, posto che i medesimi continueranno a risiedervi congiuntamente unitamente ai figli.
B.I figli minori ed saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le modalità Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocamento paritetico tra i Signori e Parte_1 Parte_2
dapprima – sino alla vendita della casa familiare – presso l'immobile sito in Concorezzo
[...]
(MB) alla Via Don Minzoni n. 33 ed in seguito presso l'abitazione ove i genitori vorranno stabilire la propria residenza.
C.Il collocamento sarà così organizzato, salvo diverso o miglior accordo tra i genitori, tenuto altresì conto degli interessi e delle esigenze dei figli:
- I minori frequenteranno i genitori a settimane alterne, dalla domenica sera sino alla domenica sera successiva quando verranno accompagnati dall'altro genitore.
Tale modalità sarà applicata in seguito alla vendita della casa familiare e solo dopo un periodo di assestamento, che i genitori concordano sino alla fine dell'anno scolastico in corso, che decorrerà dal momento in cui entrambi i genitori avranno reperito un'abitazione stabile ove ospitare e Per_2
. Per_1
Nelle more, i minori saranno collocati dapprima presso l'abitazione coniugale ed in seguito alla sua vendita presso l'abitazione materna, ad oggi già reperita ed oggetto di compravendita a breve.
Dunque, il padre avrà diritto di visita che si pattuisce sin d'ora nelle seguenti modalità:
- Il padre potrà tenere con se ed a week-end alterni, dall'uscita di scuola il venerdì Per_2 Per_1
pomeriggio e riaccompagnandoli presso la casa materna la domenica sera dopo cena;
il primo fine settimana di competenza del padre sarà quello in cui si uscirà congiuntamente dalla casa familiare, ovvero il 05.04.2025.
- I minori staranno con il padre altresì nel corso di un pomeriggio alla settimana, indicativamente il martedì, dal rientro da scuola degli stessi sino al riaccompagnamento il giorno successivo presso gli istituti frequentati. Ai fini della determinazione del pomeriggio si terranno in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici di ed e gli impegni lavorativi di entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
Inoltre, i genitori concordano, in ordine ai giorni di vacanza quanto segue, salvo diverso e miglior accordo: - Per le vacanze estive, ed trascorreranno due settimane consecutive o non consecutive Per_1 Per_2
con entrambi i genitori. La scelta delle settimane andrà concordata tra i genitori, tenendo altresì in considerazione gli interessi dei minori, entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Quanto alle vacanze natalizie e quelle pasquali, si seguirà il classico criterio dell'alternanza. Ed invero, ed trascorreranno alternativamente di anno in anno il 24 ed il 25 dicembre con Per_1 Per_2
un genitore ed il giorno 26 con l'altro, così come dal 31 dicembre al 01 gennaio ed il 06 gennaio,
- ed , inoltre, trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre i giorni di Per_1 Per_2
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e gli altri periodi festivi.
- Per i cd Ponti, i minori trascorreranno tali giorni con il genitore cui spetta la settimana di sua competenza.
D. Quanto al contributo economico, i genitori concordano che, alla luce del collocamento paritetico dei ragazzi, non sarà versato alcun contributo al mantenimento. Tuttavia, le spese straordinarie verranno sostenute nell'interesse di ed nei termini del 50% tra i genitori. Pertanto, Per_2 Per_1
colui che sostiene un esborso avrà cura di giustificarlo mediante consegna di idonea pezza giustificativa all'altro genitore che dovrà, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna, rifonderne la parte di spettanza. Le parti concordano che, ai fini della determinazione di tali spese, verranno seguite le Linee Guida emesse dal Tribunale di Monza, che qui si intendono integralmente richiamate. In caso di mancato accordo in ordine alle spese che, secondo il c.d. Protocollo Spese
Straordinarie del Tribunale di Monza, necessitano il preventivo accordo tra i genitori le stesse saranno a carico del genitore che le ha anticipate. Tale condizione avrà efficacia a far data dalla vendita dell'immobile e/o dall'uscita dei minori dalla casa coniugale. Sino a tale momento, i due genitori contribuiranno in pari misura in via diretta ai figli.
I genitori, inoltre, concordemente dichiarano di volersi far carico reciprocamente del 50% delle spese di abbigliamento dei figli (vestiario e scarpe) adottando il medesimo criterio di cui sopra.
I genitori inoltre percepiranno al 50% l'assegno unico ed universale.
E. Le detrazioni fiscali nell'interesse di ed saranno al 50% tra i genitori. Per_1 Per_2
F. In ordine alle condizioni economiche dei coniugi, si dà atto che i medesimi sono allo stato economicamente autosufficienti. Ed invero, la RA è impiegata ed insegnante Parte_1
e percepisce uno stipendio mensile pari ad euro 3.324,45 circa. Nel corso dell'anno 2023 ha percepito una retribuzione netta pari ad euro 39.893,42, nel corso dell'anno 2022 pari ad euro
37.558,39 e nel corso dell'anno 2021 pari ad euro 37.733,84. Il Signor Parte_2
riveste la qualifica di impiegato percependo uno stipendio mensile pari ad euro 5.437,42. Nel corso dell'anno 2023 ha percepito una retribuzione netta pari ad euro 65.249,00, nel corso dell'anno 2022 pari ad euro 60.149,00 e nel corso dell'anno 2021 pari ad euro 52.185,00. Di conseguenza, le Parti concordano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente.
G. Le Parti si danno reciproca autorizzazione per il rinnovo e/o per il rilascio del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio per ciascuno di loro;
H. Ad oggi, è in essere un conto corrente cointestato tra i coniugi sul quale sono domiciliate le spese relative all'immobile sito in Concorezzo (MB), alla Via Don Minzoni n. 33 ed ai figli. Le Parti si danno reciprocamente atto che il medesimo dovrà essere estinto entro e non oltre 31.12.2025.
I. Spese di lite compensate
DOMANDA DI DIVORZIO
Le Parti presentano, al contempo, domanda di divorzio ai senti degli artt. 473-bis e 49 c.p.c. La domanda così proposta sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza pronunciante la separazione personale dei coniugi.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vimercate in data 27.09.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Concorezzo per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie C); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti