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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7453/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARBARI LUCA e dell'avv. MALFERRARI PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 11 MODENA presso il difensore avv. BARBARI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARI Parte_2 C.F._1 LUCA e dell'avv. MALFERRARI PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 11 MODENA presso il difensore avv. BARBARI LUCA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBARI Parte_3 C.F._2 LUCA e dell'avv. MALFERRARI PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 11 MODENA presso il difensore avv. BARBARI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEIDENARI GIUSEPPE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FARINI 4 MODENA presso il difensore avv. SEIDENARI
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, mutuo, fideiussione, garanzia Parte_
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data
17.4.2025, come da note depositate in data 2.4.2025 e 15.4.2025 e come di seguito indicato.
pagina 1 di 12 Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa In via preliminare:
- rigettare qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: - per le causali di cui in atti accertare l'infondatezza delle pretese della convenuta opposta e revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto n. 2463/2023 del 6 novembre 2023 (n. 6247/2023 RG) emesso dal Tribunale di Modena nei confronti di , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni azionate da parte di
[...] per tutte le ragioni esposte in narrativa, e/o dichiarare la liberazione dei fideiussori CP_1 dalle obbligazioni tutte e/o la responsabilità di parte convenuta opposta ai sensi degli artt. 1375 c.c., 1956 c.c. 1957 c.c., 2043 c.c.;
In subordine:
- Accertare entità e valore del credito residuo di revocando il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e riducendo, conseguentemente le pretese di parte convenuta opposta, determinando quale o quali siano i soggetti effettivamente obbligati;
In ogni caso:
- Con vittoria di competenze, spese e onorari, comprese spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale ed Iva di legge, eventualmente maggiorate in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in caso di accoglimento delle domande principali e/o in primo subordine.
- Con ogni riserva istruttoria e con riserva di ulteriori domande anche riconvenzionali ed eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto ed eventuale richieste di essere autorizzati a chiamare un terzo se l'esigenza sorgesse dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali”.
Parte convenuta opposta:
“Ogni contraria domanda disattesa. Previa ogni declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare.
Concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito respingere siccome infondata in fatto e dritto l'opposizione e, più in generale tutte le domande, proposte dagli attori opponenti, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
2463/2023 del 6.11.2023 RG 6247/2023 Tribunale di Modena. Nel merito, in via subordinata. per i titoli e le causali di cui al ricorso monitorio condannare a pagare, in favore di
[...] con sede in 41121 Modena, via San Carlo 8/20, c.f. : CP_1 P.IVA_2
i) , C.F. , con sede in Modena, via Corassori n. Parte_1 P.IVA_1 72, in persona del legale rappresentante tempore per l'importo di euro 73.288,23, oltre interessi come da domanda monitoria;
ii) , c.f. , nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_2 C.F._1
Modena, Via Giuseppe Ribera n.111 e , c.f. nata a [...] C.F._2
Formigine (MO) il giorno 24.2.1985, domiciliata in Modena, Strada Formigina n.497/C, per l'importo di euro 43.288,23, oltre interessi indicato nel ricorso monitorio, ovvero la diversa
pagina 2 di 12 somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio o anche in via equitativa oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionale o, in subordine legale, pro tempore applicabile o vigente.
In ogni ipotesi. Con vittoria di spese, anche generali e compensi, CPA e IVA di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 novembre 2023, chiedeva ed otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 2463/2023, con il quale veniva ingiunto:
- a il pagamento della somma di € 73.288,23; Parte_1
- a e il pagamento della somma di € 43.288,23; Parte_2 Parte_3
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il credito azionato derivava da quattro contratti di mutuo chirografario stipulati con Parte_1
e specificamente:
[...]
- mutuo n. 4460967 del 20.3.2019 di € 40.000,00;
- mutuo n. 4049901 del 9.1.2018 di € 25.000,00;
- mutuo n. 4879983 del 27.5.2020 di € 25.000,00;
- mutuo n. 4947407 del 9.10.2020 di € 5.000,00.
Per i primi due mutui erano state rilasciate fideiussioni da parte di e Parte_2 Pt_3
[...]
Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2023, , Parte_1 Pt_2
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, contestando:
[...] Parte_3
1) l'ammontare del credito azionato, deducendo l'omessa considerazione di pagamenti effettuati sia dalla società che dai fideiussori per complessivi € 18.038,80;
2) l'illegittima applicazione degli interessi;
3) la qualifica di consumatore in capo a con conseguente nullità delle clausole Parte_3
della fideiussione ritenute vessatorie;
4) la condotta della banca, ritenuta contraria a buona fede per aver erogato credito a società non meritevole.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 24 maggio 2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava termine per l'avvio della mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 12 In data 2 aprile 2025 gli opponenti depositavano istanza di revoca della provvisoria esecuzione, deducendo l'avvenuto pagamento da parte di in qualità di gestore Parte_5 del Fondo di Garanzia, della somma complessiva di € 30.000,00 in favore di con CP_1
conseguente surroga nei relativi diritti di credito. si opponeva all'istanza, evidenziando come la surroga del Fondo di Garanzia non CP_1
facesse venir meno l'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo, ma comportasse unicamente la successione a titolo particolare nel diritto di credito.
§§§§§§§§§
1. In via preliminare, occorre richiamare i principi consolidati in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come affermato dalla giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In particolare, nella materia contrattuale, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo CP_1
in sede monitoria:
Per_
- l'estratto autentico del libro giornale sezionale crediti in sofferenza a ministero del Notaio del 5.10.2023, attestante l'ammontare complessivo del credito;
- i quattro contratti di mutuo chirografario regolarmente sottoscritti:
• n. 4460967 del 20.3.2019 di iniziali € 40.000,00
• n. 4049901 del 9.1.2018 di iniziali € 25.000,00
• n. 4879983 del 27.5.2020 di iniziali € 25.000,00
• n. 4947407 del 9.10.2020 di iniziali € 5.000,00
pagina 4 di 12 - le fideiussioni specifiche rilasciate da e a garanzia dei primi due Parte_2 Parte_3
mutui, in particolare:
- fideiussione del 20.03.2019 fino all'importo di € 40.000,00 a garanzia del mutuo n. 4460967;
- fideiussione del 9.1.2018 fino all'importo di € 25.000,00 a garanzia del mutuo n. 4049901.
L'importo complessivamente garantito dai fideiussori era quindi di € 43.288,23, corrispondente alla somma dei debiti residui dei due mutui garantiti (€ 29.896,67 + € 13.391,56).
Gli ultimi due mutui (n. 4879983 e n. 4947407) erano invece assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96.
- le comunicazioni di risoluzione dei contratti di mutuo del 29.6.2023 e del 31.8.2023.
La documentazione prodotta dalla banca opposta è idonea a dimostrare sia la fonte negoziale del credito che il suo ammontare, con dettagliata indicazione dei residui debitori per ciascun rapporto alla data di riferimento.
Per contro, gli opponenti non hanno fornito prova idonea dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi da loro allegati.
2. Gli opponenti hanno prodotto documentazione relativa a bonifici effettuati dai fideiussori e e dalla società , sostenendo che tali pagamenti dovrebbero Pt_2 Parte_3 Parte_1
essere imputati ai mutui garantiti da fideiussione. Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
Come emerge dagli estratti conto prodotti da (doc. III), tutti i rapporti e le operazioni di CP_1
erano regolati su un unico conto corrente n. 841, che era assistito da apertura di Parte_1 credito per € 15.000. I versamenti effettuati, sia dalla società che dai fideiussori, sono stati correttamente imputati al rientro dello scoperto di conto corrente, come espressamente indicato nelle causali dei bonifici stessi che riportano "rientro fido" o "rata mensilità per rientro scoperto c/c come da accordo".
Come stabilito da Cass. n. 6532/2024, nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito bancario, il versamento ha efficacia estintiva del debito garantito quando "l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria". Nel caso di specie, le stesse causali dei bonifici dimostrano che i pagamenti erano espressamente destinati al rientro del fido di conto corrente e non ai mutui garantiti.
pagina 5 di 12 Dalla documentazione prodotta da (doc. IV e V) è emerso che i signori e CP_1 Parte_3
avevano prestato specifica fideiussione anche a garanzia dell'apertura di credito di Parte_2
€15.000,00 concessa sul conto corrente n. 2222841 intestato a Parte_1
Tale circostanza conferma la correttezza dell'imputazione dei versamenti effettuati dai fideiussori al rientro dello scoperto di conto corrente, essendo gli stessi specificamente obbligati anche per tale rapporto, come peraltro espressamente indicato nelle causali dei bonifici che riportavano
"rientro fido da garante e . Parte_2 Parte_3
Non può quindi sostenersi che i versamenti dovessero essere imputati esclusivamente ai mutui, essendo i fideiussori garanti anche dell'esposizione debitoria sul conto corrente.
Il debitore che intenda imputare il pagamento ad un determinato credito deve manifestare espressamente tale volontà al momento del pagamento. In mancanza di tale manifestazione,
l'imputazione può essere effettuata dal creditore secondo i criteri legali dell'art. 1193 c.c. Nel caso in esame, non solo manca una manifestazione di volontà di imputare i pagamenti ai mutui, ma vi
è anzi un'espressa indicazione di imputazione al rientro del fido nelle causali dei bonifici.
La banca ha, pertanto, correttamente contabilizzato i versamenti come ripristino della provvista del fido concesso, utilizzando poi tale disponibilità per l'addebito delle rate dei mutui nei limiti della capienza. Questo meccanismo è confermato dagli estratti conto che mostrano l'addebito delle rate solo in presenza di provvista disponibile, con le ultime rate pagate a marzo 2023.
L'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla banca risale all'ottobre 2023 e tiene già conto di tutti i ratei dei mutui che la banca ha potuto addebitare grazie alla provvista presente sul conto fino a marzo 2023. Il riferimento a tale data come "debito residuo" è dovuto al fatto che successivamente non è stato possibile addebitare ulteriori rate per mancanza di provvista.
In definitiva, la contestazione degli opponenti circa l'errata quantificazione del credito per mancata considerazione dei pagamenti effettuati deve essere respinta, essendo stata fornita prova documentale della corretta imputazione dei versamenti al rientro del fido di conto corrente, conformemente alla volontà espressa nelle causali dei bonifici stessi.
3. Va inoltre rilevata l'infondatezza della contestazione circa presunte discrepanze tra le rate indicate nei piani di ammortamento e gli importi effettivamente addebitati. Come emerge dai contratti di mutuo prodotti in atti (docc. 2, 3, 4 e 5 del monitorio), si tratta di finanziamenti a tasso variabile, per i quali è naturale e fisiologico che la quota interessi riportata nel piano di ammortamento, necessariamente simulata alla data di stipula sulla base del tasso vigente a tale pagina 6 di 12 momento, sia diversa da quella effettivamente addebitata al momento del pagamento, essendo quest'ultima calcolata sulla base del tasso vigente a quella data.
A ciò si aggiunge che, per le rate rimaste impagate, ai tassi convenzionali si sono aggiunti gli interessi di mora contrattualmente previsti.
La differenza tra gli importi indicati nei piani di ammortamento e quelli effettivamente addebitati
è quindi conseguenza del normale meccanismo di calcolo matematico del tasso variabile e degli interessi di mora, senza che possa ravvisarsi alcuna anomalia.
4. Quanto alla contestazione degli interessi, la deduzione secondo cui "la quantificazione degli interessi effettuata da parte convenuta opposta non corrisponde a quanto normativamente previsto" non raggiunge il limite minimo di specificità necessario per procedere al suo scrutinio nel merito. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione degli interessi richiesti dalla banca deve essere specifica e circostanziata, dovendo la parte indicare quali siano i profili di illegittimità del calcolo degli interessi e quali siano le norme asseritamente violate. Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a una contestazione generica, senza specificare quali siano le norme che si assumono violate né in che modo la quantificazione degli interessi si discosterebbe da quanto "normativamente previsto". Tale genericità della contestazione, a fronte della produzione da parte della banca dei contratti di mutuo che specificano dettagliatamente i tassi di interesse applicati (docc. 2, 3, 4 e 5 del monitorio), non consente una valutazione nel merito della doglianza, che deve pertanto essere respinta.
5. Deve essere respinta anche l'eccezione con cui gli opponenti deducono l'esistenza di un presunto accordo con la filiale per effettuare pagamenti rateali, che sarebbe stato violato CP_1
dalla banca con la risoluzione dei contratti. Tale deduzione, infatti, risulta del tutto generica, non essendo stati precisati il contenuto, le modalità, i tempi e le condizioni di questo asserito accordo di rateizzazione, né è stata fornita alcuna prova documentale della sua esistenza (non potendo in tal senso supplire le generiche istanze di prova orale in proposito fomrulate).
La prova di accordi modificativi delle condizioni contrattuali originarie deve essere rigorosa e non può basarsi su mere allegazioni.
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati ad affermare genericamente l'esistenza di un'intesa per "pagamenti rateali", senza tuttavia specificarne i termini essenziali né fornire alcun supporto probatorio.
pagina 7 di 12 6. La contestazione relativa alla qualifica di consumatore della fideiussore non Parte_3
può essere accolta.
Anzitutto l'onere della prova della qualifica di consumatore grava su chi la invoca in giudizio, dovendo quantomeno allegare di aver prestato garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità inerenti alla propria attività. Nel caso di specie, la sig.ra si è limitata ad Pt_3
affermare genericamente la propria qualità di consumatore, senza tuttavia allegare alcunché in ordine alle finalità per cui ha prestato la fideiussione e alla estraneità della stessa rispetto alla propria attività professionale.
Nel caso in esame, dunque, non solo manca qualsiasi allegazione e prova sul punto, ma emergono anzi elementi che depongono in senso contrario alla qualifica di consumatore.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, la sig.ra ha effettuato numerosi Pt_3
versamenti qualificandosi espressamente come "garante" nelle causali dei bonifici, dimostrando così di agire consapevolmente in tale veste e di riconoscere la piena validità della fideiussione prestata. Inoltre, la stessa ha prestato garanzia insieme al padre che è anche Parte_2
liquidatore della società garantita, circostanza che evidenzia un collegamento non meramente occasionale con l'attività della debitrice principale.
In ogni caso, e fermo quanto sopra, anche volendo ammettere la qualifica di consumatore in capo a - qualifica che come detto non è stata adeguatamente provata - ciò non Parte_3
inciderebbe sul diritto della banca di escutere la fideiussione nel caso di specie.
Come emerge dalla documentazione in atti, ha risolto i contratti di mutuo con CP_1
comunicazioni del 29.6.2023 e del 31.8.2023 (docc. 8, 9, 10 e 11 del monitorio), determinando così la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esigibilità immediata dell'intero credito. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 2 novembre 2023, quindi ampiamente entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 4232/2023), "nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".
Pertanto, il mancato pagamento di singole rate precedenti non determina la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., dovendo questo computarsi dalla scadenza dell'ultima rata o, come nel caso di specie, dalla data di risoluzione anticipata del contratto (Cass. n. 8995/2022).
pagina 8 di 12 Il diritto della banca di escutere (anche) la fideiussione di deve pertanto ritenersi Parte_3
sussistente, essendo stata l'azione intrapresa tempestivamente rispetto alla risoluzione dei mutui ed essendo irrilevante il pregresso mancato pagamento di singole rate, in conformità ai principi stabiliti dalla Suprema Corte in tema di unitarietà dell'obbligazione nel contratto di mutuo.
7. Deve essere respinta anche la contestazione secondo cui la banca avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, erogando credito senza l'assunzione di alcun rischio e confidando esclusivamente sulle garanzie personali e pubbliche.
La concessione abusiva del credito presuppone la prova rigorosa che il finanziamento sia stato erogato ad un'impresa in situazione di evidente difficoltà economico-finanziaria e che tale circostanza fosse conoscibile dalla banca secondo l'ordinaria diligenza professionale.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova concreta della asserita situazione di difficoltà dell'impresa al momento della concessione dei finanziamenti.
Il mero riferimento alla "contrazione del fatturato" e alla successiva messa in liquidazione della società non è sufficiente, dovendo la valutazione essere effettuata con riferimento al momento della erogazione del credito. Peraltro, come emerge dalla documentazione in atti, i primi due mutui (n. 4460967 e n. 4049901) sono stati erogati rispettivamente nel marzo 2019 e gennaio
2018, quindi in epoca antecedente alla crisi pandemica che gli stessi opponenti indicano come causa delle difficoltà aziendali.
Quanto ai successivi finanziamenti del 2020, la loro concessione con garanzia pubblica rientrava nelle misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale e non può quindi essere considerata sintomatica di una condotta contraria a buona fede, essendo anzi espressione della funzione di sostegno all'economia che il legislatore ha espressamente affidato al sistema bancario in quel periodo.
La richiesta e l'ottenimento di garanzie, siano esse personali o pubbliche, rientra nella normale operatività bancaria e non può di per sé essere considerata indice di una condotta abusiva, dovendo invece essere provato che la banca abbia concesso il credito nella consapevolezza dell'incapacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni.
Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, risultando anzi che la società ha regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni fino al 2023, quando è intervenuta la risoluzione dei contratti.
pagina 9 di 12 8. Deve invece essere accolta la richiesta degli opponenti di riduzione del credito azionato per effetto del pagamento effettuato da in qualità di gestore del Fondo Parte_5
di Garanzia.
Parte_ Come documentato in atti, ha effettuato due pagamenti in favore di : CP_1
- € 25.000,00 in data 22.10.2024 (comunicazione del 27.11.2024)
- € 5.000,00 in data 29.10.2024 (comunicazione del 28.11.2024) per un totale di € 30.000,00. Parte_ Nel caso di specie, il pagamento di € 30.000,00 effettuato da ha determinato l'estinzione parziale del credito di per pari importo, con conseguente riduzione del credito azionabile CP_1
dalla banca in questa sede. Come affermato da preferibile giurisprudenza (Trib. Brescia sent. n.
1546/2022 del 9.6.2022), l'intervenuto pagamento parziale comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo e condannare il debitore al pagamento del residuo credito.
Al riguardo non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui l'evento rileverebbe soltanto in fase esecutiva, se solo si considera come la mancata revoca esporrebbe il fideiussore a una duplice azione esecutiva per un importo superiore al massimale garantito.
Del resto, è consolidato il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in
"toto" il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (Cass. Civ. sez. III, 21/12/1995, n.13027; nello stesso senso v. Cass. Civ. sez. I, 21/02/2007, n. 4103).
Parte_ Va peraltro rilevato che nessun pregiudizio alla surrogazione di può derivare dalla revoca del decreto ingiuntivo e dalla conseguente riduzione del credito azionabile da . CP_1
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito dell'escussione
Parte_ della garanzia pubblica, si determina non solo la surrogazione di nella posizione dell'ente finanziatore, ma anche la nascita di un autonomo diritto di credito di natura privilegiata.
Come affermato dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9657/2024:
«Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di interventi di sostegno pubblico
pagina 10 di 12 erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Parte_5
del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più̀ volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità̀ del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità̀ della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999». Tale orientamento,
Parte_ ribadito anche nelle pronunce n. 1005/2023 e n. 15485/2024, conferma che il diritto di di recuperare le somme versate non è legato alla persistenza del titolo esecutivo in capo alla banca, configurandosi come un autonomo diritto di natura pubblicistica volto alla riacquisizione di risorse statali. Ne consegue che la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del credito
Parte_ azionabile da non pregiudicano la posizione di che potrà agire autonomamente per CP_1
il recupero delle somme versate, anche attraverso lo strumento della riscossione esattoriale.
Deve essere accolta, pertanto, la richiesta di parte opponente di riduzione del credito azionato per effetto del pagamento effettuato da in qualità di gestore del Fondo Parte_5
di Garanzia. Parte_ Come documentato in atti, ha effettuato due pagamenti in favore di : CP_1
- € 25.000,00 in data 22.10.2024 (comunicazione del 27.11.2024)
- € 5.000,00 in data 29.10.2024 (comunicazione del 28.11.2024) per un totale di € 30.000,00. Parte_ I pagamenti effettuati da si riferiscono ai mutui n. 4879983 del 27.5.2020 (€ 25.000,00) e n.
4947407 del 9.10.2020 (€ 5.000,00), che erano assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.
662/96, come espressamente indicato nel ricorso monitorio.
Le fideiussioni rilasciate da e garantivano invece i diversi mutui n. Parte_2 Parte_3
4460967 del 20.3.2019 (per € 29.896,67) e n. 4049901 del 9.1.2018 (per € 13.391,56), per un
Parte_ totale garantito di € 43.288,23. Su tali mutui non ha inciso il pagamento effettuato da che riguardava esclusivamente i due mutui successivi assistiti dalla garanzia pubblica.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, gli opponenti devono essere tutti condannati, in solido, al pagamento in favore di della minor somma di € CP_1
43.288,23 (pari all'originario credito di € 73.288,23 dedotto l'importo di € 30.000,00 pagato da Parte_ sui mutui garantiti dal Fondo), oltre interessi come da domanda monitoria.
pagina 11 di 12 9. Considerato che la revoca del decreto ingiuntivo consegue a un pagamento verificatosi in corso di causa, parte opponente, sostanzialmente soccombente in giudizio, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla banca nelle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria del giudizio, nella misura media prevista dal d.m. 55/2014 e ss modd. in relazione al valore del procedimento, mentre le spese della fase decisionale vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
7453/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2463/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data
6.11.2023, dandosi atto dell'intervenuto pagamento da parte di Parte_5
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, della somma di € 30.000,00 in favore
[...] di di cui € 25.000,00 in data 22.10.2024 ed € 5.000,00 in data Controparte_1
29.10.2024;
2) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 43.288,23, oltre interessi come da domanda monitoria;
[...]
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.711,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc.
Modena, 29 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7453/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARBARI LUCA e dell'avv. MALFERRARI PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 11 MODENA presso il difensore avv. BARBARI LUCA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARI Parte_2 C.F._1 LUCA e dell'avv. MALFERRARI PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 11 MODENA presso il difensore avv. BARBARI LUCA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBARI Parte_3 C.F._2 LUCA e dell'avv. MALFERRARI PIETRO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 11 MODENA presso il difensore avv. BARBARI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEIDENARI GIUSEPPE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FARINI 4 MODENA presso il difensore avv. SEIDENARI
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, mutuo, fideiussione, garanzia Parte_
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data
17.4.2025, come da note depositate in data 2.4.2025 e 15.4.2025 e come di seguito indicato.
pagina 1 di 12 Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa In via preliminare:
- rigettare qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: - per le causali di cui in atti accertare l'infondatezza delle pretese della convenuta opposta e revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto n. 2463/2023 del 6 novembre 2023 (n. 6247/2023 RG) emesso dal Tribunale di Modena nei confronti di , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni azionate da parte di
[...] per tutte le ragioni esposte in narrativa, e/o dichiarare la liberazione dei fideiussori CP_1 dalle obbligazioni tutte e/o la responsabilità di parte convenuta opposta ai sensi degli artt. 1375 c.c., 1956 c.c. 1957 c.c., 2043 c.c.;
In subordine:
- Accertare entità e valore del credito residuo di revocando il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e riducendo, conseguentemente le pretese di parte convenuta opposta, determinando quale o quali siano i soggetti effettivamente obbligati;
In ogni caso:
- Con vittoria di competenze, spese e onorari, comprese spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale ed Iva di legge, eventualmente maggiorate in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in caso di accoglimento delle domande principali e/o in primo subordine.
- Con ogni riserva istruttoria e con riserva di ulteriori domande anche riconvenzionali ed eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto ed eventuale richieste di essere autorizzati a chiamare un terzo se l'esigenza sorgesse dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali”.
Parte convenuta opposta:
“Ogni contraria domanda disattesa. Previa ogni declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare.
Concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito respingere siccome infondata in fatto e dritto l'opposizione e, più in generale tutte le domande, proposte dagli attori opponenti, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
2463/2023 del 6.11.2023 RG 6247/2023 Tribunale di Modena. Nel merito, in via subordinata. per i titoli e le causali di cui al ricorso monitorio condannare a pagare, in favore di
[...] con sede in 41121 Modena, via San Carlo 8/20, c.f. : CP_1 P.IVA_2
i) , C.F. , con sede in Modena, via Corassori n. Parte_1 P.IVA_1 72, in persona del legale rappresentante tempore per l'importo di euro 73.288,23, oltre interessi come da domanda monitoria;
ii) , c.f. , nato a [...] il [...], domiciliato in Parte_2 C.F._1
Modena, Via Giuseppe Ribera n.111 e , c.f. nata a [...] C.F._2
Formigine (MO) il giorno 24.2.1985, domiciliata in Modena, Strada Formigina n.497/C, per l'importo di euro 43.288,23, oltre interessi indicato nel ricorso monitorio, ovvero la diversa
pagina 2 di 12 somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio o anche in via equitativa oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionale o, in subordine legale, pro tempore applicabile o vigente.
In ogni ipotesi. Con vittoria di spese, anche generali e compensi, CPA e IVA di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 novembre 2023, chiedeva ed otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 2463/2023, con il quale veniva ingiunto:
- a il pagamento della somma di € 73.288,23; Parte_1
- a e il pagamento della somma di € 43.288,23; Parte_2 Parte_3
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il credito azionato derivava da quattro contratti di mutuo chirografario stipulati con Parte_1
e specificamente:
[...]
- mutuo n. 4460967 del 20.3.2019 di € 40.000,00;
- mutuo n. 4049901 del 9.1.2018 di € 25.000,00;
- mutuo n. 4879983 del 27.5.2020 di € 25.000,00;
- mutuo n. 4947407 del 9.10.2020 di € 5.000,00.
Per i primi due mutui erano state rilasciate fideiussioni da parte di e Parte_2 Pt_3
[...]
Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2023, , Parte_1 Pt_2
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, contestando:
[...] Parte_3
1) l'ammontare del credito azionato, deducendo l'omessa considerazione di pagamenti effettuati sia dalla società che dai fideiussori per complessivi € 18.038,80;
2) l'illegittima applicazione degli interessi;
3) la qualifica di consumatore in capo a con conseguente nullità delle clausole Parte_3
della fideiussione ritenute vessatorie;
4) la condotta della banca, ritenuta contraria a buona fede per aver erogato credito a società non meritevole.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 24 maggio 2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava termine per l'avvio della mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 12 In data 2 aprile 2025 gli opponenti depositavano istanza di revoca della provvisoria esecuzione, deducendo l'avvenuto pagamento da parte di in qualità di gestore Parte_5 del Fondo di Garanzia, della somma complessiva di € 30.000,00 in favore di con CP_1
conseguente surroga nei relativi diritti di credito. si opponeva all'istanza, evidenziando come la surroga del Fondo di Garanzia non CP_1
facesse venir meno l'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo, ma comportasse unicamente la successione a titolo particolare nel diritto di credito.
§§§§§§§§§
1. In via preliminare, occorre richiamare i principi consolidati in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come affermato dalla giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
In particolare, nella materia contrattuale, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, producendo CP_1
in sede monitoria:
Per_
- l'estratto autentico del libro giornale sezionale crediti in sofferenza a ministero del Notaio del 5.10.2023, attestante l'ammontare complessivo del credito;
- i quattro contratti di mutuo chirografario regolarmente sottoscritti:
• n. 4460967 del 20.3.2019 di iniziali € 40.000,00
• n. 4049901 del 9.1.2018 di iniziali € 25.000,00
• n. 4879983 del 27.5.2020 di iniziali € 25.000,00
• n. 4947407 del 9.10.2020 di iniziali € 5.000,00
pagina 4 di 12 - le fideiussioni specifiche rilasciate da e a garanzia dei primi due Parte_2 Parte_3
mutui, in particolare:
- fideiussione del 20.03.2019 fino all'importo di € 40.000,00 a garanzia del mutuo n. 4460967;
- fideiussione del 9.1.2018 fino all'importo di € 25.000,00 a garanzia del mutuo n. 4049901.
L'importo complessivamente garantito dai fideiussori era quindi di € 43.288,23, corrispondente alla somma dei debiti residui dei due mutui garantiti (€ 29.896,67 + € 13.391,56).
Gli ultimi due mutui (n. 4879983 e n. 4947407) erano invece assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96.
- le comunicazioni di risoluzione dei contratti di mutuo del 29.6.2023 e del 31.8.2023.
La documentazione prodotta dalla banca opposta è idonea a dimostrare sia la fonte negoziale del credito che il suo ammontare, con dettagliata indicazione dei residui debitori per ciascun rapporto alla data di riferimento.
Per contro, gli opponenti non hanno fornito prova idonea dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi da loro allegati.
2. Gli opponenti hanno prodotto documentazione relativa a bonifici effettuati dai fideiussori e e dalla società , sostenendo che tali pagamenti dovrebbero Pt_2 Parte_3 Parte_1
essere imputati ai mutui garantiti da fideiussione. Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa per le seguenti ragioni.
Come emerge dagli estratti conto prodotti da (doc. III), tutti i rapporti e le operazioni di CP_1
erano regolati su un unico conto corrente n. 841, che era assistito da apertura di Parte_1 credito per € 15.000. I versamenti effettuati, sia dalla società che dai fideiussori, sono stati correttamente imputati al rientro dello scoperto di conto corrente, come espressamente indicato nelle causali dei bonifici stessi che riportano "rientro fido" o "rata mensilità per rientro scoperto c/c come da accordo".
Come stabilito da Cass. n. 6532/2024, nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito bancario, il versamento ha efficacia estintiva del debito garantito quando "l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria". Nel caso di specie, le stesse causali dei bonifici dimostrano che i pagamenti erano espressamente destinati al rientro del fido di conto corrente e non ai mutui garantiti.
pagina 5 di 12 Dalla documentazione prodotta da (doc. IV e V) è emerso che i signori e CP_1 Parte_3
avevano prestato specifica fideiussione anche a garanzia dell'apertura di credito di Parte_2
€15.000,00 concessa sul conto corrente n. 2222841 intestato a Parte_1
Tale circostanza conferma la correttezza dell'imputazione dei versamenti effettuati dai fideiussori al rientro dello scoperto di conto corrente, essendo gli stessi specificamente obbligati anche per tale rapporto, come peraltro espressamente indicato nelle causali dei bonifici che riportavano
"rientro fido da garante e . Parte_2 Parte_3
Non può quindi sostenersi che i versamenti dovessero essere imputati esclusivamente ai mutui, essendo i fideiussori garanti anche dell'esposizione debitoria sul conto corrente.
Il debitore che intenda imputare il pagamento ad un determinato credito deve manifestare espressamente tale volontà al momento del pagamento. In mancanza di tale manifestazione,
l'imputazione può essere effettuata dal creditore secondo i criteri legali dell'art. 1193 c.c. Nel caso in esame, non solo manca una manifestazione di volontà di imputare i pagamenti ai mutui, ma vi
è anzi un'espressa indicazione di imputazione al rientro del fido nelle causali dei bonifici.
La banca ha, pertanto, correttamente contabilizzato i versamenti come ripristino della provvista del fido concesso, utilizzando poi tale disponibilità per l'addebito delle rate dei mutui nei limiti della capienza. Questo meccanismo è confermato dagli estratti conto che mostrano l'addebito delle rate solo in presenza di provvista disponibile, con le ultime rate pagate a marzo 2023.
L'estratto ex art. 50 TUB prodotto dalla banca risale all'ottobre 2023 e tiene già conto di tutti i ratei dei mutui che la banca ha potuto addebitare grazie alla provvista presente sul conto fino a marzo 2023. Il riferimento a tale data come "debito residuo" è dovuto al fatto che successivamente non è stato possibile addebitare ulteriori rate per mancanza di provvista.
In definitiva, la contestazione degli opponenti circa l'errata quantificazione del credito per mancata considerazione dei pagamenti effettuati deve essere respinta, essendo stata fornita prova documentale della corretta imputazione dei versamenti al rientro del fido di conto corrente, conformemente alla volontà espressa nelle causali dei bonifici stessi.
3. Va inoltre rilevata l'infondatezza della contestazione circa presunte discrepanze tra le rate indicate nei piani di ammortamento e gli importi effettivamente addebitati. Come emerge dai contratti di mutuo prodotti in atti (docc. 2, 3, 4 e 5 del monitorio), si tratta di finanziamenti a tasso variabile, per i quali è naturale e fisiologico che la quota interessi riportata nel piano di ammortamento, necessariamente simulata alla data di stipula sulla base del tasso vigente a tale pagina 6 di 12 momento, sia diversa da quella effettivamente addebitata al momento del pagamento, essendo quest'ultima calcolata sulla base del tasso vigente a quella data.
A ciò si aggiunge che, per le rate rimaste impagate, ai tassi convenzionali si sono aggiunti gli interessi di mora contrattualmente previsti.
La differenza tra gli importi indicati nei piani di ammortamento e quelli effettivamente addebitati
è quindi conseguenza del normale meccanismo di calcolo matematico del tasso variabile e degli interessi di mora, senza che possa ravvisarsi alcuna anomalia.
4. Quanto alla contestazione degli interessi, la deduzione secondo cui "la quantificazione degli interessi effettuata da parte convenuta opposta non corrisponde a quanto normativamente previsto" non raggiunge il limite minimo di specificità necessario per procedere al suo scrutinio nel merito. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione degli interessi richiesti dalla banca deve essere specifica e circostanziata, dovendo la parte indicare quali siano i profili di illegittimità del calcolo degli interessi e quali siano le norme asseritamente violate. Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a una contestazione generica, senza specificare quali siano le norme che si assumono violate né in che modo la quantificazione degli interessi si discosterebbe da quanto "normativamente previsto". Tale genericità della contestazione, a fronte della produzione da parte della banca dei contratti di mutuo che specificano dettagliatamente i tassi di interesse applicati (docc. 2, 3, 4 e 5 del monitorio), non consente una valutazione nel merito della doglianza, che deve pertanto essere respinta.
5. Deve essere respinta anche l'eccezione con cui gli opponenti deducono l'esistenza di un presunto accordo con la filiale per effettuare pagamenti rateali, che sarebbe stato violato CP_1
dalla banca con la risoluzione dei contratti. Tale deduzione, infatti, risulta del tutto generica, non essendo stati precisati il contenuto, le modalità, i tempi e le condizioni di questo asserito accordo di rateizzazione, né è stata fornita alcuna prova documentale della sua esistenza (non potendo in tal senso supplire le generiche istanze di prova orale in proposito fomrulate).
La prova di accordi modificativi delle condizioni contrattuali originarie deve essere rigorosa e non può basarsi su mere allegazioni.
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati ad affermare genericamente l'esistenza di un'intesa per "pagamenti rateali", senza tuttavia specificarne i termini essenziali né fornire alcun supporto probatorio.
pagina 7 di 12 6. La contestazione relativa alla qualifica di consumatore della fideiussore non Parte_3
può essere accolta.
Anzitutto l'onere della prova della qualifica di consumatore grava su chi la invoca in giudizio, dovendo quantomeno allegare di aver prestato garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità inerenti alla propria attività. Nel caso di specie, la sig.ra si è limitata ad Pt_3
affermare genericamente la propria qualità di consumatore, senza tuttavia allegare alcunché in ordine alle finalità per cui ha prestato la fideiussione e alla estraneità della stessa rispetto alla propria attività professionale.
Nel caso in esame, dunque, non solo manca qualsiasi allegazione e prova sul punto, ma emergono anzi elementi che depongono in senso contrario alla qualifica di consumatore.
Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, la sig.ra ha effettuato numerosi Pt_3
versamenti qualificandosi espressamente come "garante" nelle causali dei bonifici, dimostrando così di agire consapevolmente in tale veste e di riconoscere la piena validità della fideiussione prestata. Inoltre, la stessa ha prestato garanzia insieme al padre che è anche Parte_2
liquidatore della società garantita, circostanza che evidenzia un collegamento non meramente occasionale con l'attività della debitrice principale.
In ogni caso, e fermo quanto sopra, anche volendo ammettere la qualifica di consumatore in capo a - qualifica che come detto non è stata adeguatamente provata - ciò non Parte_3
inciderebbe sul diritto della banca di escutere la fideiussione nel caso di specie.
Come emerge dalla documentazione in atti, ha risolto i contratti di mutuo con CP_1
comunicazioni del 29.6.2023 e del 31.8.2023 (docc. 8, 9, 10 e 11 del monitorio), determinando così la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esigibilità immediata dell'intero credito. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 2 novembre 2023, quindi ampiamente entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 4232/2023), "nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".
Pertanto, il mancato pagamento di singole rate precedenti non determina la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., dovendo questo computarsi dalla scadenza dell'ultima rata o, come nel caso di specie, dalla data di risoluzione anticipata del contratto (Cass. n. 8995/2022).
pagina 8 di 12 Il diritto della banca di escutere (anche) la fideiussione di deve pertanto ritenersi Parte_3
sussistente, essendo stata l'azione intrapresa tempestivamente rispetto alla risoluzione dei mutui ed essendo irrilevante il pregresso mancato pagamento di singole rate, in conformità ai principi stabiliti dalla Suprema Corte in tema di unitarietà dell'obbligazione nel contratto di mutuo.
7. Deve essere respinta anche la contestazione secondo cui la banca avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, erogando credito senza l'assunzione di alcun rischio e confidando esclusivamente sulle garanzie personali e pubbliche.
La concessione abusiva del credito presuppone la prova rigorosa che il finanziamento sia stato erogato ad un'impresa in situazione di evidente difficoltà economico-finanziaria e che tale circostanza fosse conoscibile dalla banca secondo l'ordinaria diligenza professionale.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova concreta della asserita situazione di difficoltà dell'impresa al momento della concessione dei finanziamenti.
Il mero riferimento alla "contrazione del fatturato" e alla successiva messa in liquidazione della società non è sufficiente, dovendo la valutazione essere effettuata con riferimento al momento della erogazione del credito. Peraltro, come emerge dalla documentazione in atti, i primi due mutui (n. 4460967 e n. 4049901) sono stati erogati rispettivamente nel marzo 2019 e gennaio
2018, quindi in epoca antecedente alla crisi pandemica che gli stessi opponenti indicano come causa delle difficoltà aziendali.
Quanto ai successivi finanziamenti del 2020, la loro concessione con garanzia pubblica rientrava nelle misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale e non può quindi essere considerata sintomatica di una condotta contraria a buona fede, essendo anzi espressione della funzione di sostegno all'economia che il legislatore ha espressamente affidato al sistema bancario in quel periodo.
La richiesta e l'ottenimento di garanzie, siano esse personali o pubbliche, rientra nella normale operatività bancaria e non può di per sé essere considerata indice di una condotta abusiva, dovendo invece essere provato che la banca abbia concesso il credito nella consapevolezza dell'incapacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni.
Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, risultando anzi che la società ha regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni fino al 2023, quando è intervenuta la risoluzione dei contratti.
pagina 9 di 12 8. Deve invece essere accolta la richiesta degli opponenti di riduzione del credito azionato per effetto del pagamento effettuato da in qualità di gestore del Fondo Parte_5
di Garanzia.
Parte_ Come documentato in atti, ha effettuato due pagamenti in favore di : CP_1
- € 25.000,00 in data 22.10.2024 (comunicazione del 27.11.2024)
- € 5.000,00 in data 29.10.2024 (comunicazione del 28.11.2024) per un totale di € 30.000,00. Parte_ Nel caso di specie, il pagamento di € 30.000,00 effettuato da ha determinato l'estinzione parziale del credito di per pari importo, con conseguente riduzione del credito azionabile CP_1
dalla banca in questa sede. Come affermato da preferibile giurisprudenza (Trib. Brescia sent. n.
1546/2022 del 9.6.2022), l'intervenuto pagamento parziale comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo e condannare il debitore al pagamento del residuo credito.
Al riguardo non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui l'evento rileverebbe soltanto in fase esecutiva, se solo si considera come la mancata revoca esporrebbe il fideiussore a una duplice azione esecutiva per un importo superiore al massimale garantito.
Del resto, è consolidato il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in
"toto" il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (Cass. Civ. sez. III, 21/12/1995, n.13027; nello stesso senso v. Cass. Civ. sez. I, 21/02/2007, n. 4103).
Parte_ Va peraltro rilevato che nessun pregiudizio alla surrogazione di può derivare dalla revoca del decreto ingiuntivo e dalla conseguente riduzione del credito azionabile da . CP_1
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a seguito dell'escussione
Parte_ della garanzia pubblica, si determina non solo la surrogazione di nella posizione dell'ente finanziatore, ma anche la nascita di un autonomo diritto di credito di natura privilegiata.
Come affermato dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9657/2024:
«Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di interventi di sostegno pubblico
pagina 10 di 12 erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione Parte_5
del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più̀ volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità̀ del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità̀ della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999». Tale orientamento,
Parte_ ribadito anche nelle pronunce n. 1005/2023 e n. 15485/2024, conferma che il diritto di di recuperare le somme versate non è legato alla persistenza del titolo esecutivo in capo alla banca, configurandosi come un autonomo diritto di natura pubblicistica volto alla riacquisizione di risorse statali. Ne consegue che la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione del credito
Parte_ azionabile da non pregiudicano la posizione di che potrà agire autonomamente per CP_1
il recupero delle somme versate, anche attraverso lo strumento della riscossione esattoriale.
Deve essere accolta, pertanto, la richiesta di parte opponente di riduzione del credito azionato per effetto del pagamento effettuato da in qualità di gestore del Fondo Parte_5
di Garanzia. Parte_ Come documentato in atti, ha effettuato due pagamenti in favore di : CP_1
- € 25.000,00 in data 22.10.2024 (comunicazione del 27.11.2024)
- € 5.000,00 in data 29.10.2024 (comunicazione del 28.11.2024) per un totale di € 30.000,00. Parte_ I pagamenti effettuati da si riferiscono ai mutui n. 4879983 del 27.5.2020 (€ 25.000,00) e n.
4947407 del 9.10.2020 (€ 5.000,00), che erano assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.
662/96, come espressamente indicato nel ricorso monitorio.
Le fideiussioni rilasciate da e garantivano invece i diversi mutui n. Parte_2 Parte_3
4460967 del 20.3.2019 (per € 29.896,67) e n. 4049901 del 9.1.2018 (per € 13.391,56), per un
Parte_ totale garantito di € 43.288,23. Su tali mutui non ha inciso il pagamento effettuato da che riguardava esclusivamente i due mutui successivi assistiti dalla garanzia pubblica.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per l'effetto, gli opponenti devono essere tutti condannati, in solido, al pagamento in favore di della minor somma di € CP_1
43.288,23 (pari all'originario credito di € 73.288,23 dedotto l'importo di € 30.000,00 pagato da Parte_ sui mutui garantiti dal Fondo), oltre interessi come da domanda monitoria.
pagina 11 di 12 9. Considerato che la revoca del decreto ingiuntivo consegue a un pagamento verificatosi in corso di causa, parte opponente, sostanzialmente soccombente in giudizio, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla banca nelle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria del giudizio, nella misura media prevista dal d.m. 55/2014 e ss modd. in relazione al valore del procedimento, mentre le spese della fase decisionale vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
7453/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2463/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data
6.11.2023, dandosi atto dell'intervenuto pagamento da parte di Parte_5
in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, della somma di € 30.000,00 in favore
[...] di di cui € 25.000,00 in data 22.10.2024 ed € 5.000,00 in data Controparte_1
29.10.2024;
2) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 43.288,23, oltre interessi come da domanda monitoria;
[...]
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 4.711,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc.
Modena, 29 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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