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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
R.g. 3273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3273/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto
"separazione a domanda congunta” vertente
TRA
(C.F.: ), rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Mainolfi, Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.to come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Mainolfi, dom.ta Controparte_1 C.F._2
come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 02.02.2024; in data 08.11.2023 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cervinara in data 06.09.2008, e che dalla predetta unione nasceva , nato il [...] Persona_1
a Benevento e nata il [...] a [...], attualmente minorenni, deducevano Persona_2
che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge e all'interesse dei minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 19.10.2023, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 5.2.2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3273/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto
"separazione a domanda congunta” vertente
TRA
(C.F.: ), rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Mainolfi, Parte_1 CodiceFiscale_1 dom.to come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Mainolfi, dom.ta Controparte_1 C.F._2
come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 02.02.2024; in data 08.11.2023 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2023 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cervinara in data 06.09.2008, e che dalla predetta unione nasceva , nato il [...] Persona_1
a Benevento e nata il [...] a [...], attualmente minorenni, deducevano Persona_2
che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi ed integralmente riportato nel ricorso va ritenuto conforme alla legge e all'interesse dei minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 19.10.2023, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 5.2.2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano