Articolo 91 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 90Articolo 92
Versione
15 gennaio 1970
Art. 91.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 25 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 55
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970