Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01803/2025REG.PROV.COLL.
N. 09578/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2023, proposto da AG Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AD-Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società LA AN e NI soc. sempl., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione terza) n. 745/2023, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società LA AN e NI soc. sempl.;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze nn. 5142/2023 e 3789/2024 e 8445/2024;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udita nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 l’avv. E. Vergine, in sostituzione dell’avv. C. Tapparo, per la parte appellata; nessuno presente per le parti appellanti;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado dalla società agricola LA AN e NI soc. sempl. erano le intimazioni di pagamento nn. 12220219000989615000,12220219000983850000,12220219000991938000, 2220219000992645000, notificate il 14 ottobre 2021, a titolo di « recupero crediti-interessi » e « prelievo latte sulle consegne », in esecuzione di precedenti cartelle di pagamento ivi espressamente indicate.
2.1.- A sostegno della domanda caducatoria la ricorrente in prime cure deduceva vizi così compendiabili:
- difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento in mancanza di allegazione delle cartelle (primo motivo);
- illegittima richiesta di interessi, calcolati senza indicazione delle modalità di conteggio, sotto il duplice profilo del dies a quo della decorrenza e dei tassi applicati;
- prescrizione del credito per maturazione del termine quadriennale e quinquennale;
- violazione delle statuizioni delle sentenze della Corte di giustizia UE del 27 giugno 2019 e del Consiglio di Stato nn. 7726/2019 e 7734/2019, nonché di tutti gli ulteriori successivi arresti del Consiglio di Stato;
- impossibilità di conoscere se gli importi posti in riscossione fossero comprensivi dei pagamenti già effettuati, anche in relazione alle (asserite, già intervenute) compensazioni.
2.2.- AG e AD- Agenzia delle entrate riscossione, costituitesi in giudizio, depositavano documenti.
3.1.- Con sentenza n. 745 del 2023, il T.a.r. per il Veneto, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impugnati sulla base del seguente iter argomentativo:
« È dirimente, ai fini della decisione , […] sottolineare come fosse onere dell’Amministrazione resistente dare adeguata prova della avvenuta notifica delle cartelle, delle quali le intimazioni impugnate costituiscono “riattivazione”.
A tal proposito, nonostante quanto richiesto anche dall’intestato TAR con l’ordinanza n. 161 del 2022, AD non ha fornito adeguata prova in ordine all’avvenuta notifica della cartella.
Parimenti, a fronte di cartelle asseritamente notificate nel 2008, 2011 e nel 2015, risulta che le relative intimazioni contestate siano state notificate nel 2021, quindi, oltre i cinque anni di efficacia delle predette cartelle, sì che AD non avrebbe potuto limitarsi alla riattivazione delle pregresse cartelle, ma avrebbe dovuto procedere alla notifica di “nuove cartelle”».
3.2.- Il T.a.r. assorbiva le ulteriori doglianze.
4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello AG ed AD le quali ne hanno chiesto la riforma sulla base delle istanze e censure di seguito esposte:
1) Istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a.; erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per avere il T.a.r. ritenuto mancante la notifica degli atti presupposti rispetto a quelli oggetto del presente giudizio. Hanno evidenziato le appellanti che:
a) quanto all’ intimazione di pagamento n. 12220219000989615000 per l’importo di euro 644.677,92: a1) essa sarebbe derivata dal mancato pagamento della cartella n. 12220110018962255000 (rinumerata da ADER con il n. 12220207280249347000), relativa alle campagne lattiere 2004/05, 2006/07 e 2007/08;
a2) avverso la predetta cartella il produttore avrebbe promosso impugnazione dinanzi al T.a.r. per il Lazio, ricorso che poi sarebbe stato dichiarato estinto con decreto n. 2245/18;
a3) con riferimento anche alle suddette campagne lattiere, prima dell’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, sarebbe stata ritualmente notificata al produttore l’intimazione ex L. 33/09 n. AG.AGA.2009.33034 in data 20 luglio 2009, cui non sarebbe seguita istanza di rateizzazione;
a4) con riferimento alle medesime campagne lattiere ed alla cartella di pagamento del 2011, sarebbe stata inviata da AG l’intimazione di pagamento n. 54702201900000287000, notificata in data 29 gennaio 2019;
a5) le prodromiche comunicazioni di prelievo supplementare per le annualità 2004/05 e 2006/07 non sarebbero state impugnate;
a6) il ricorso avverso l’intimazione di pagamento del 13 giugno 2008 sarebbe stato dichiarato inammissibile con sentenza T.a.r. per il Veneto n. 502 del 2011;
b) quanto all’intimazione di pagamento n. 12220219000983850000 per l’importo di Euro 1.162.895,94:
b1) essa muoverebbe dal mancato pagamento della cartella di pagamento n. 30020150000008571000 (rinumerata da ADER con il n. 12220207150127181000) riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte campagne 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2005/06 e 2008/09;
b2) anteriormente all’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, sarebbe stata notificata al produttore l’intimazione ex l. 33/09 n. AG.dirgen.2013.1480 del 11.06.2018, in data 28 giugno 2013, cui non avrebbe fatto seguito la presentazione da parte del produttore dell’istanza di rateizzazione;
b3) sarebbe stata ritualmente notificata al produttore l’intimazione ex L. 33/09 n. AG.AGA.2010.33010 datata 8 luglio 2010, cui non avrebbe fatto seguito la presentazione da parte del produttore dell’istanza di rateizzazione;
b4) con riferimento alle medesime campagne lattiere ed alla cartella di pagamento del 2015, sarebbero state inviate da AG: l’intimazione di pagamento n. 54702201700000262000, notificata in data 19 ottobre 2017; l’intimazione di pagamento n. 54702201900000946000, notificata in data 26 febbraio 2019;
b5) per le campagne lattiere 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio e il giudizio sarebbe stato dichiarato perento con decreto n. 10087/2011;
b6) per la campagna lattiera 2001/02, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio e il giudizio sarebbe stato dichiarato perento con decreto n. 9027/2011;
b7) per le campagne lattiere 1997/98 e 1998/99, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato, altresì, innanzi al T.a.r. per il Lazio e il giudizio sarebbe stato dichiarato perento con decreto n. 9066 del 2011;
c) quanto all’ intimazione di pagamento n. 12220219000991938000 per l’importo di Euro 259.754,71:
c1) essa sarebbe stata inviata dall’Agenzia delle entrate – riscossione (ADER) per sollecitare al produttore l’adempimento della cartella di pagamento n. 30020180000012565000 (rinumerata da ADER con il n. 12220207180171744000), notificata in data 11 dicembre 2018;
c2) con riferimento alla campagna lattiera 2002/03, prima dell’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, sarebbe stata notificata al produttore l’intimazione ex l. 33 del 2009 n. AG.AGA.2014.0039105 del 4 luglio 2014, cui non avrebbe fatto seguito la presentazione da parte del produttore dell’istanza di rateizzazione;
c3) per la medesima campagna lattiera, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Veneto ed il giudizio sarebbe stato dichiarato perento con decreto n. 3031 del 2009;
d) quanto all’intimazione di pagamento n. 12220219000992645000 per l’importo di Euro 260.582,65:
d1) essa discenderebbe dal mancato adempimento della cartella n. 12220080040355849000 (rinumerata da ADER con il n. 12220207280246317000), notificata dalla Regione Veneto per il tramite di Equitalia in data 30 ottobre 2008, riguardante il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2003/04;
d2) avverso la cartella di pagamento sopra citata, il produttore appellato avrebbe promosso impugnazione innanzi al T.a.r. per il Lazio, il quale, con sentenza n. 5673 del 2017 l’avrebbe dichiarata inammissibile (e la pronuncia sarebbe passata in giudicato in quanto non impugnata dall’azienda ricorrente);
d3) con riferimento alla campagna lattiera 2003/04, prima dell’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, sarebbe stata notificata al produttore l’intimazione ex l. 33 del 2009 n. AG.AGA.2009.33034 in data 20 luglio 2009, cui non avrebbe fatto seguito la presentazione da parte del produttore dell’istanza di rateizzazione;
d4) con riferimento alla medesima campagna lattiera ed alla cartella di pagamento del 2008, sarebbe stata inviata da AG l’intimazione di pagamento n. 54702201900000275000, notificata in data 29 gennaio 2019;
d5) per la campagna lattiera 2003/04, il provvedimento impositivo sarebbe stato impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio che avrebbe rigettato il ricorso con sentenza n. 32128 del 2010, non impugnata.
5.- Si è costituita in giudizio l’appellata azienda agricola la quale ha eccepito la tardività della produzione documentale di parte appellante (produzione che avrebbe, secondo la tesi esposta, pure compromesso il diritto di difesa), dovendosi, in tesi, ritenere il giudicato quale ‘recessivo’ rispetto alle sopravvenienze normative unionali. Ha, prioritariamente, insistito per la declaratoria di prescrizione del credito azionato dalle parti pubbliche.
6.- Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, AG e AD hanno insistito per l’ammissibilità dei nuovi documenti ed hanno concluso per l’accoglimento dell’appello.
7.- All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, presente la sola procuratrice della parte privata la quale si è riportata alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
8.1.- In via preliminare deve rilevarsi che la questione circa l’ammissibilità o meno dei nuovi documenti depositati dalle appellanti Amministrazioni in grado di appello si mostra priva di consistenza pratica, al netto dei provvedimenti giurisdizionali interruttivi della prescrizione qui ritenuti indispensabili ex art. 104 c.p.a. (Cons. Stato, sez. VI, n. 5752 del 2024).
Va premesso che la pretesa azionata dal concessionario della riscossione è quella perimetrata dalle corrispondenti cartelle di pagamento, in ciascuna intimazione richiamate (congiuntamente alla data di relativa notifica), e dal cui mancato adempimento scaturiscono le intimazioni impugnate in prime cure. I documenti oggetto della misura istruttoria del T.a.r. e ora depositati dalle parti appellanti erano strumentali alla prova della notifica delle cartelle medesime, notifica il cui perfezionamento, per il vero, nel ricorso introduttivo non era stata revocata in dubbio dalla parte privata.
Ora., nel ricorso di primo grado, la originaria ricorrente odierna appellata, pur facendo valere la prescrizione in via di azione, non aveva censurato in modo specifico l’omessa notifica di siffatte cartelle (notifica che invece era data espressamente per avvenuta nel corpo delle intimazioni), ma, diversamente, aveva fatto valere profili di (il)legittimità discendenti dall’asserita omessa allegazione delle cartelle medesime, prestando così, di fatto, acquiescenza all’attestazione di avvenuta notifica di cui si è detto (testualmente, il ricorso di primo grado: « l’intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità »).
Né l’onere di censurare in modo specifico l’omessa notifica delle cartelle (notifica di cui, invece, come si è detto, danno conto espressamente le intimazioni di pagamento impugnate) può dirsi assolto dal generico richiamo di parte privata all’« asserita notifica », non foss’altro che in presenza di apposita attestazione contenuta nelle intimazioni, la parte privata avrebbe dovuto svolgere censure adeguate volte a criticare l’erroneità di siffatta attestazione.
8.2.- Tale quadro esonera pure dall’indugiare sui documentati chiarimenti acquisiti in via istruttoria nel presente grado di giudizio.
9.- Ciò precisato, l’appello, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
10.1.- Va, in primo luogo, rilevato che l’impugnazione dell’intimazione di pagamento (così come di una o più cartelle) si configura quale « sostanziale opposizione all’esecuzione, contestazione del quantum debeatur accertato dalla Autorità amministrativa nell’esercizio del suo pubblico potere » (Cass. civ., sez. un., n. 33850 del 2021), sicché « deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell’intimazione (ovvero, anche, del ruolo, ove esistente), azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (quanto alla prescrizione asseritamente maturata prima della notifica della cartella essa avrebbe potuto esser fatta valere, nel caso di specie, con l’opposizione alla medesima: in tal senso, ex aliis, Cass. civ., sez. lav., n. 7156 del 2023) » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024).
10.2.- Sempre in tema di maturazione del termine prescrizione del credito, « il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). […] In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 11050 del 2023). […] Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II, n. 8659 del 2021), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
[…] E’ stato, peraltro, di recente affermato che “Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario – sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni –, consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (Cass. civ., sez. I, n. 34701 del 2023) » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024).
10.3.- Ancora, va ribadito sempre in punto di prescrizione, il principio, già affermato da questa Sezione (sentenza n. 3790 del 2024 e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui « Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere.
A conforto di quanto appena affermato si possono citare alcuni principi sanciti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza della Cassazione civile:
- non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609);
- la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una domanda, la abbandoni, così impedendo che sulla stessa intervenga la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata (Cass. civile, sez. I, 23 novembre 2015, n. 23867) ».
11.- Va dunque, preliminarmente, accertata la maturazione o meno, nel caso di specie, del termine decennale di prescrizione, considerato che, parte appellata, con memoria, ha insistito per la declaratoria di estinzione del credito.
12.- Con riferimento all’intimazione di pagamento n. 12220219000989615000, relativa alle campagne lattiere 2004, 2006 e 2007, parte appellante ha evidenziato che il produttore aveva promosso impugnazione innanzi al T.a.r. per il Lazio, il quale, con decreto n. 2245 del 2018, ne ha dichiarato l’estinzione. Ciò è sufficiente per affermare, con una ragione in più rispetto alle risultanze dell’intimazione (considerato che l’avvenuta notificazione della prodromica cartella, come si è detto, non è, in fatto, contestata), che la cartella risultava notificata (e la impugnata intimazione di pagamento reca la data di notifica del 6 ottobre 2021) e che nessuna prescrizione è, dunque, maturata. In tal senso la domanda di annullamento non poteva, in parte qua , essere accolta.
13.- Con riferimento all’intimazione di pagamento n. 12220219000983850000 (campagne lattiere 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2005/06 e 2008/09) va osservato che:
- l’impugnazione del provvedimento impositivo inerente alle campagne lattiere « dal 1995/96 al 2000/01 » è stata dichiarata perenta decreto decisorio T.a.r. per il Lazio n. 10087 del 2011, pubblicato in data 9 novembre 2011 (giudizio in cui AG era costituita);
- l’impugnazione del provvedimento impositivo inerente alla campagna lattiera 2001/02 è stata dichiarata perenta con decreto decisorio T.a.r. per il Lazio n. 9027 del 2011, pubblicato in data 3 novembre 2011 (giudizio in cui AG era costituita);
- l’impugnazione del provvedimento impositivo inerente alle campagne lattiere 1997/98 e 1998/99 è stata dichiarata perenta con decreto decisorio T.a.r. per il Lazio n. 9066 del 2011, pubblicato in data 3 novembre 2011 (giudizio in cui la Regione Veneto era costituita).
E’ pacifica l’intervenuta interruzione della prescrizione per effetto dei predetti giudizi.
Ciò precisato, anche in questo caso, l’indicata (mediante espresso richiamo nell’intimazione di pagamento) avvenuta notificazione della sottesa cartella in data 16 marzo 2015 (non smentita in punto di fatto dalla parte privata), ha spiegato effetti interruttivi del termine decennale di prescrizione.
Anche per questa parte, dunque, il ricorso di primo grado andava – quantomeno – rigettato.
14.- Con riferimento all’ intimazione di pagamento n. 12220219000991938000, essa dà conto dell’avvenuta notificazione della prodromica cartella di pagamento in data 11 dicembre 2018, circostanza in fatto non contestata in prime cure da parte appellata e che ha dato luogo all’interruzione del termine di prescrizione.
15.- Con riferimento all’intimazione n. 12220219000992645000, la prodromica cartella risulta notificata il 30 ottobre 2008 (cfr. pag. 1 dell’intimazione) e la relativa impugnazione risulta essere stata dichiarata perenta con decreto T.a.r. per il Lazio n. 5673 del 2017: in tal senso, poiché controparte – il Ministero dell’agricoltura – era lì costituito in giudizio, l’effetto interruttivo discendente dall’impugnazione è pacifico.
16.- Ciò detto, a diverse conclusioni non può neppure condurre la tesi di parte appellata secondo cui avrebbe dovuto ritenersi il giudicato – laddove rilevante – recessivo rispetto alle sopravvenienze normative unionali.
La tesi non può essere suscettibile di positivo apprezzamento stante – alla luce della giurisprudenza della Sezione cui si intende qui dar continuità – la non disapplicabilità dei provvedimenti e del giudicato medesimo (peraltro più volte affermata dalla Sezione: ex aliis , tra le più recenti, n. 6127 del 2024 e n. 7505 del 2024, qui richiamate ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d c.p.a. secondo cui « La sentenza deve contenere: […] la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi »).
17.- Conclusivamente, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va integralmente rigettato.
18.- Gli specifici profili della vicenda consentono la compensazione, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO