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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 7509/2020 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Casalino Gilberto Parte_1
appellante
contro
in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Nicola Pappalepore;
, contumace Controparte_2
appellati
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 21.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 189/2020 resa dal Giudice di Pace di Bari il 22.01.2020 a conclusione del giudizio rubricato al n. R.G. 6109/2019, di rigetto della domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3 A sostegno dell'iniziativa processuale ha allegato che: in data 07.03.2017, alle Parte_1
ore 17:35 circa, in agro di Binetto (BA), il veicolo Lancia Y tg. CV395LB, di proprietà di CP_2
condotto nell'occasione da , con a bordo ,
[...] Persona_1 Parte_1
e , percorreva la via Favaro con direzione di marcia verso il centro Parte_2 Persona_2
abitato di Binetto, allorquando veniva tamponato da tergo dalla Toyota Procace tg. FA494HA, di proprietà della e condotto, nell'occasione, da Controparte_4 Persona_3
; sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Sannicandro di Bari che
[...]
effettuavano gli accertamenti di rito;
in conseguenza dell'evento subiva lesioni Parte_1 per la cura delle quali si recava presso il P.S. dell'Ospedale San Paolo di Bari ove gli veniva diagnosticato: “contrattura del trapezio a sx, dolore alla digitopressione del rachide cervicale e ginocchio sx, cervicali traumatica, contusione ginocchio sx”, con prognosi di 3 gg (cfr. relazione medico-legale a firma del dott. ), danno biologico permanente del 3%; con Persona_4 raccomandata A/R del 15.03.2017, l'avv. nell'interesse di , Controparte_5 Parte_1
provvedeva ad inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 148 cod. ass., nei confronti dell' compagnia assicurativa che, al momento Controparte_3
del sinistro de quo, manlevava per la r.c.a. l'autoveicolo Lancia Y tg. CV395LB, di proprietà di
; l' provvedeva a liquidare interamente i danni materiali;
Controparte_2 Controparte_3
il 29.01.2018 il veniva sottoposto a visita dal medico fiduciario incaricato dalla Pt_1 [...]
con missiva del 15.03.2018, la compagnia assicurativa comunicava il diniego del CP_3
risarcimento per mancanza di prova in ordine alla qualità di terzo trasportato del con atto Pt_1
di citazione del 09.05.2019, il onveniva innanzi al Giudice di Pace di Bari, la Pt_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “A) dichiarare tenuta e condannare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del codice delle assicurazioni – la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore del Sig. della somma di € 5.000,00= a titolo di Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da quest'ultima patiti di qualsiasi natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute e di quelle future, danno patrimoniale da inabilità temporanea totale, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo della domanda;
o di quell'altra somma minore a determinarsi a seguito di C.T.U. medico legale per la cui ammissione s'insiste sin d'ora, il tutto comunque sempre nei limiti della competenza di € 5.200,00; B) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”; il procedimento veniva rubricato al n. R.G. 6109/2019; con ordinanza ex art. 320 c.p.c. del 12.09.2019, il Giudice di Pace di Bari, nella persona della dott.ssa Martino Maria
Teresa, ordinava, ex art. 107 c.p.c., la chiamata in causa di in qualità di Controparte_2 proprietaria dell'autoveicolo Lancia Y targato CV 395LB, ponendo, tale onere, a carico dell'attore; con ordinanza del 05.12.2019, veniva rigettata la richiesta di C.T.U. medico-legale formulata da parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;
con la sentenza n. 189/2020 pubblicata in data 22.01.2020, il Giudice di pace di Bari rigettava la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla carenza di legittimazione passiva per inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, con condanna alle spese di lite.
In questa sede il il quale ha chiesto, preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la Pt_1
sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'impugnata sentenza e la riforma della stessa con condanna della ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., al risarcimento di tutti i danni Controparte_3
patiti di importo pari ad € 5.000,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 11.02.2021, si è costituita in giudizio l insistendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio è stato disposto l'espletamento di CTU medico legale (ordinanza del 13.03.2024); non esperite le operazioni peritali per non essersi l'appellante sottoposto alla visita medico legale programmata dall'ausiliario la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 21.5.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, alla rinuncia al mandato non consegue, ex art. 85 c.p.c., il difetto dello ius postulandi.
Il gravame, non meritevole di accoglimento, si fonda su tre doglianze:
- violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c.;
- violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005;
- violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c.
In relazione al primo degli indicati motivi, l'appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società , proprietaria del veicolo Toyota Procace Controparte_4
tg. FA494HA (condotto nell'occasione da ); ne conseguirebbe la nullità della Persona_3
sentenza gravata. Orbene, litisconsorti nel giudizio promosso ai sensi del disposto di cui all'art. 141 c.p.c. sono il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, e l'assicuratore (cfr: C. 17963/2021;
C. sent. n. 7755/2020; Cass. sent. n. 23706/2016).
Il contraddittorio è, pertanto, integro.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 per aver, il Giudice di prime cure, dichiarato la carenza dei presupposti di cui al richiamato disposto normativo. Deve aderirsi, sul punto, alla prospettazione dell'appellante ["la nozione di " caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro" (C. SSUU n. 35318/2022)] ma, altresì, rilevarsi che la condotta processuale assunta dal non ha consentito l'accertamento della ricorrenza dei postumi asseritamente conseguiti Pt_1
all'evento e la quantificazione degli stessi.
Sul punto: con ordinanza resa il 13.4.2024 è stato disposto l'espletamento di CTU medico legale ed ausiliario è stato nominato il dott. l'udienza di comparizione del CTU è stata fissata Persona_5
al 25.9.2024; nel corso di detta udienza il difensore di parte appellante ha dedotto quanto di seguito pedissequamente riportato “(…) ci si oppone fermamente a chè le operazioni peritali vengano affidate al dott. in quanto ci sono evidenti motivi di incompatibilità con lo studio a Persona_5 CP_5
causa di perizie ed elaborati per i quali ragioni di opportunità fanno propendere per la nomina di altro consulente e la revoca di nomina del predetto”.
L'appellante non ha allegato ragioni a sostegno della richiesta sostituzione.
In pari data il CTU ha, dunque, accettato l'incarico e prestato rituale formula di impegno.
A seguito dell'accettazione dell'incarico peritale, il suddetto CTU, dott. ha convocato il Per_5
periziando; ha, dunque, fissato la propedeutica visita medico legale al 29.10.2024. Con comunicazione del 25.10.2024, il difensore di parte appellante ha chiesto al C.T.U. il differimento ad altra data adducendo a sostegno di non sapere se l'assistito - nelle more del giudizio trasferitosi presso altro Comune - avesse avuto conoscenza della raccomandata inoltrata il 15.10.2024 con cui questi lo notiziava dell'inizio delle operazioni peritali.
Il CTU ha, dunque, fissato una nuova convocazione al 19.11.2024, ma il ha nuovamente Pt_1
omesso di presenziare alle operazioni peritali, in assenza di giustificazione. Con nota depositata in atti 21.01.2025 l'ausiliario ha rappresentato di non esser stato posto nella condizione di espletare l'incarico, stante la condotta assunta dall'appellante; si è rimesso, dunque, alla scrivente per ogni determinazione.
Con provvedimento del 19.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata al
21.5.2025 l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive.
Il 25.02.2025, la difesa dell'appellante ha prodotto in giudizio un certificato, recante pari data, di residenza del nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV). Pt_1
In via preliminare, il certificato prodotto in atti è successivo alle operazioni di consulenza;
giova aggiungere che il trasferimento presso altro Comune non è, di per sé – ed in assenza di ulteriori elementi, invero neanche rappresentati - idoneo a giustificare la condotta del il quale si è Pt_1
determinato a non presenziare in assenza di motivi.
Sul punto, è indimostrato che il difensore non sia riuscito a contattare l'assistito per aggiornarlo sulla prosecuzione del giudizio e comunicargli la necessità di prender parte alla visita medico legale programmata dall'ausiliario.
I quesiti rivolti al C.T.U. erano, peraltro, finalizzati anche a verificare la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dall'appellante e tanto sulla scorta delle contestazioni avanzate dalla
Compagnia convenuta, sin dalla costituzione innanzi al Giudice di pace.
E' opportuno precisare che, ai sensi del richiamato disposto di cui all'art. 141 Cod. Ass., l'attore che intenda ottenere il risarcimento è gravato dell'onere di fornire prova: del verificarsi dell'evento; della propria presenza, in qualità di trasportato, sul mezzo;
della riconducibilità causale delle lesioni all'occorso.
Nel caso in esame – e pur volendo superare la motivazione adottata dal Giudice di pace - l'onere probatorio è rimasto inadempiuto, come dedotto dalla Compagnia convenuta nel corso del primo grado di giudizio e ribadito in sede di gravame.
Il nnanzi al Giudice di pace non ha articolato richieste istruttorie, ma ha fondato la pretesa Pt_1
sul modello di contestazione amichevole redatto dal conducente non proprietario del mezzo, che lo annoverava tra i trasportati sul “veicolo B”, e sulle risultanze del rapporto di intervento redatto dai
Carabinieri della Stazione di Sannicandro di Bari, i quali si sono recati sui luoghi di causa solo a seguito dell'evento.
Ne consegue che quest'ultimo documento, in atti, non sia idoneo a dimostrare la presenza del a bordo del mezzo e la riconducibilità delle lesioni all'evento, circostanze espressamente Pt_1
contestate dall' CP_3
Invero, l'appellante ha formulato il terzo motivo di gravame [“violazione e falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c. in ordine all'an ed al quantum debeatur”] dolendosi del mancato espletamento della C.T.U. medica richiesta sin dalla instaurazione del primo grado di giudizio [“ (…) nel caso di specie questa difesa non può fare a meno di osservare che una C.T.U. medico legale avrebbe senz'altro provato
l'esistenza del nesso di causalità delle lesioni subite dall'odierno appellante a seguito del sinistro stradale verificatosi il pomeriggio del 07.03.2017 (…)” cfr. pag. 48 dell'atto di appello] salvo determinarsi a disertare le operazioni di consulenza disposte nel corso del presente grado di giudizio.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza sulla scorta dei parametri di riferimento di cui al
D.M. 5572014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 2 - disputatum).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater, DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_3
liquida in € 2.552,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%,
CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002 per il versamento da parte di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco