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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13780/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EN HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13780/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BONALUME PAOLO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VIOLA GIANLUCA P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio (di seguito o Parte_1 Controparte_2 CP_1
) chiedendone la condanna al pagamento di crediti dei quali l'attrice deduceva di essere CP_2 venuta titolare in virtù di atti di cessione pro soluto, stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente.
In sede conclusionale l'attrice, alla luce dei pagamenti effettuati da in relazione alla sorte CP_2 capitale, rispetto a quelli azionati con la citazione, precisava di proseguire il giudizio per i seguenti crediti: • € 9.513,15 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nel prospetto sub
1 ALL. A;
• gli interessi di mora maturati e maturandi sia sulla sorte capitale insoluta che su quella azionata con la citazione e pagata dall' (di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto CP_1 sub doc. 2), “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (docc. 3A e 3B citazione e ALL. A e B) (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sia sulla sorte capitale insoluta che su quella azionata con la citazione e pagata dall'Ente, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (docc. 03A e 03B citazione e ALL. A e B) (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 2.400,00 ai sensi dell'art.6, 2 comma, del D.LGS n. 231/02 come novellato dal D.LGS. n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata;
• € 96.789,93 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti con la citazione sub docc. 4A e 4B: − € Cont 68.976,58 di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A (ALL. B) e Cont prodotte sub doc. 4A dell'atto di citazione. − € 7.943,73 di cui alle Note Debito emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalle società Pfizer S.r.l. e TA
S.p.A. (le Note Debito sono, infatti, precedute dalla sigla “PF” e “TK”). Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B (ora ALL. C) e prodotte sub doc. 4B dell'atto di citazione. − € 13.729,52 sono portati dalle Note Debito emesse dalle cedenti Parte_1 Cont e Glaxosmithkline S.r.l. che hanno ceduto le predette Note Debito a Tali Note Debito
[...] sono riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 5C (ora ALL. D) e prodotte sub doc. 4C dell'atto di citazione. • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• €
2 64.520,00 ai sensi dell'art.6, 2 comma, del D.LGS n. 231/02 come novellato dal D.LGS. n.
192/12 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A dell'atto di citazione;
• € 1.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture: - PF900021474 del 30.12.2019 dell'importo di € 1.120; - PF900021475 del 30-12-2019 dell'importo di € 600,00: tutte riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 dell'atto di citazione (ALL. E) e prodotte sub doc. 12 Cont dell'atto di citazione, emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di , del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle CP_2 costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nella predetta fattura), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
In subordine, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta;
in ulteriore subordine, la condanna al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con il favore delle spese di lite.
L , ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice, la nullità e/o inammissibilità della modalità di produzione documentale per genericità, indeterminatezza e assenza di prova di specifica elencazione di ogni singolo documento anche nell'ambito della narrativa dell'atto di citazione, in violazione del diritto di difesa, che veniva comunque contestata non avendo rilevanza giuridica e /o probatoria, respingeva la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata dall'attrice in quanto infondata e priva dei presupposti giuridici.
Chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e nel merito chiedeva accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della convenuta, con il rigetto di tute le domande svolte dall'attrice ed il favore delle spese di lite.
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con CTU contabile con il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e documenti già acquisiti ritualmente in giudizio, indichi al giudice (anche mediante uso di tabelle sinottiche e comparative) con riferimento: a. ai crediti azionati in conto capitale quelli per i quali siano prodotti:
1. i contratti sottoscritti (in contratti unici o in proposte e accettazioni) dalla convenuta;
2. le fatture emesse dai fornitori cedenti e loro invio con accettazione dal portale SDI nei termini e con le modalità stabilite ex art. 2 del DM 55/2013 con riferimento a quanto previsto dall'art. commi da 209 a 213 della L. 244/2017; 3. gli atti di cessione relativi agli uni o alle altre
3 in favore della 4. i documenti o quietanze comprovanti i pagamenti effettuati dalla CP_4 convenuta;
b. ai crediti azionatati per interessi dall'attrice, quelli per i quali siano presenti:
1. i contratti originari e relative fatture dei fornitori con documentazione comprovante la data di emissione e di ricezione da parte della convenuta attraverso il portale SDI nei termini e con le modalità stabilite dall' art. 2 del DM 55/2013 in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 1 commi da 209 a 213 della L. 244/2007; 2. gli atti di cessione dei crediti regolarmente notificati alla convenuta ed oggetto di richiesta di interessi;
3. gli atti dai quali si evinca l'annualità del credito principale con l'annessa decorrenza degli interessi moratori come previsto e stabilito dall' art. 4 d. Lgs 231/2002 4. gli atti e documenti comprovanti la ricezione delle fatture oggetto di interessi moratori e/o anatocistici da parte della sul relativo portale SDI Controparte_2 nei termini e nelle modalità indicate al punto n. 1, tenendo conto dei documenti depositati dalla convenuta con la memoria n. 3 ex art. 183, VI comma, cpc, e così determinando l'eventuale importo dovuto per dette voci;
segnali ogni circostanza e fornisca ogni notizia utile ai fini del decidere”. All'esito della ctu la causa veniva fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dal convenuto posto che all'esito della ctu espletata è stata verificata la produzione documentale del contratto di cessione attinente alla pretesa con la conseguenza che è risultata provata l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa.
Nel merito la domanda proposta in via principale va respinta in quanto basata su contratti oggetto di cessione dei crediti che non risultano prodotti in giudizio dall'attrice che ne aveva onere.
Infatti, come emerge dall'esame della ctu, i documenti indicati quali allegato 5) dell'elaborato peritale non sono dei contratti ma solamente dei meri ordini e/o documenti di trasporto e/o elenchi. In particolare, il CTU ha esposto che: “per quanto attiene i contratti relativi alle singole forniture si precisa che il sottoscritto CTU non è stato in grado di riconciliare i documenti in atti con le singole fatture”.
Sul punto si rileva che, in base al D.lgs. 163/2006, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa (Cass. Civ. Sez. III, 02 dicembre 2016 n. 24640). Si tratta di una disposizione di legge specificativa di quella di cui all'art. 1350 c.c. come tale implicante la necessità di dover dimostrare l'esistenza dei suddetti contratti unicamente con la loro produzione in giudizio con quel che ne segue in ordine al difetto di titolo in caso di loro assenza, non trovando applicazione il principio di non contestazione né le altre forme di prova quali quella testimoniale o le
4 presunzioni. Si precisa che trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass. Civ. n.
27972/2022). Invero anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendosi l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass. 2091/2022).
Quindi la necessità della forma scritta per i contratti pubblici è un requisito di validità del contratto la cui assenza determina la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
“In definitiva, chi agisce per il pagamento di un credito di fonte contrattuale nei confronti della
P.A. deve fornire la prova scritta del titolo fondante il preteso credito, che, come ovvio, non può sostanziarsi nella mera prova dell'intervenuta cessione del credito stesso: a tale onere è assoggettato anche colui il quale è subentrato nella titolarità del credito in forza di cessione ed al quale, peraltro, si presume siano stati consegnati i documenti probatori del credito, stante
l'espresso obbligo in tal senso del cedente ex art. 1262 comma 1° c.c.” (sentenza n. 616/2022
Tribunale di Pavia). Quindi l'onere della prova scritta del contratto originario di fornitura non può essere superato con la produzione dell'eventuale atto di cessione del credito dato che anche al cessionario, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Pavia, compete l'obbligo giuridico di produzione del documento originario comprovante il credito a norma dell'art. 1262, comma 1, c.c. Pertanto, si ribadisce, non può essere riconosciuto alcun giuridico valore ad ogni altra diversa documentazione, diversa dal contratto originario da prodursi in causa a pena di nullità, quali le fatture della o le note di debito o gli elenchi predisposti dalla CP_5 medesima, nonché la sussistenza degli atti di cessione a favore della e la loro CP_5 notifica alla convenuta e/o ipotetiche presunzioni e/o presunte mancate contestazioni e/o accettazioni1.
Quindi stante la mancata produzione in causa dei contratti originari che sarebbero intervenuti con i fornitori e successivamente ceduti la domanda di condanna contrattuale attinente ai crediti in conto capitale ed interessi di mora per ritardato pagamento non è fondata. Nemmeno per le posizioni Zimmer ET Italia srl, , Controparte_6 CP_7 [...]
e sono stati prodotti i relativi contratti originari intervenuti con i CP_8 Controparte_9
5 fornitori. Concludendo deve affermarsi che parte attrice non ha provveduto all'onere di provare in causa con idonea documentazione, ovvero specifici contratti, i crediti per sorte capitale azionati in causa ed i relativi interessi richiesti sulla sorte capitale di mora maturati e maturandi, anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dal pagamento del dovuto. Parimenti la domanda relativa alla condanna di pagamento dell'importo ex 6 D. Lgs.
231/2002 derivante dal ritardato pagamento delle fatture non può trovare accoglimento tenuto conto del difetto di prova del fatto generatore del credito principale, così come di quello accessorio richiesto. Invero non vi è prova del fatto genetico dell'obbligazione sorta del pagamento di interessi, ovvero l'indicazione del credito principale, che estinto o meno, avrebbe generato la decorrenza. In particolare, per quanto riguarda i crediti azionati per interessi dall'attrice, il c.t.u. ha segnalato che “l'importo degli interessi di mora addebitati da parte attrice non è verificabile, atteso il fatto che i dati non risultano prodotte le riversa di pagamento per le fatture azionate”. Non possono quindi essere conosciuti in favore dell'attrice e le distinte voci di interesse richieste, né ulteriori somme derivanti dal pagamento in ritardo di fatture in quanto la domanda contrattuale è stata respinta.
Con riferimento, invece, alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all' articolo 2042 del cc , la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Non è ammessa, pertanto, l'azione ex articolo 2041 cc nei casi di arricchimento indiretto, se non nei casi in cui l'arricchimento si sia verificato in favore della Pubblica Amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico”. Posto che la mancanza di forma scritta prescritta dalla legge (forma ad substantiam) non causa l'illiceità ma la nullità del contratto, cioè la sua invalidità totale ed insanabile ex art. 1418 c.c. La mancanza della forma scritta è una violazione di un requisito essenziale del contratto (previsto dall'art. 1325 c.c.) e rende il contratto nullo per mancanza di un elemento strutturale richiesto da una norma imperativa, e non per illiceità, ne consegue che il contratto nullo è come se non fosse mai esistito.
Per cui la carenza ab origine del titolo rende ammissibile l'esperibilità dell'azione ex art. 2041
c.c. della quale sussistono in concreto gli elementi. Infatti, il depauperamento dell'attrice è stato accertato e la convenuta ha ottenuto un vantaggio concretizzatosi nell'aver ricevuto svariate prestazioni di fornitura ad opera di soggetti terzi (cedenti dei crediti in favore dell'attrice) nei
6 limiti individuati dal ctu. Peraltro, non vi è contestazione circa la fornitura dei beni di cui alle fatture risultate non pagate in assenza di un titolo giuridico valido. Sussiste altresì nesso causale tra l'indebito arricchimento della convenuta e la corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta dai terzi fornitori (per essi dall'attrice cessionaria dei relativi crediti), consistente nella richiesta dell'indennizzo riparatore della perdita subito in funzione equilibratrice fra i patrimoni delle parti. Sussiste infine la residualità atteso che la domanda contrattuale è stata respinta ab origine per accertamento della carenza del titolo contrattuale posto a suo fondamento per cui la domanda svolta in via subordinata va accolta limitatamente al quantum accertato dal ctu di
9513,15 € oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sul decisum con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, e minimi per istruttoria e decisionale in ragione del valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa.
Data la soccombenza di parte attrice in merito alla domanda principale in relazione alla quale è scaturito il copioso accertamento del ctu, le spese del ctu rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice l'importo di euro 9513,15 € oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone definitivamente carico di parte attrice le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Brescia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
EN HI
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. n. 26826/2006, Cass. Civ. n. 22537/2007, Cass. Civ. n. 12880/2010, Cass. Civ. n. 8539/2011, Cass. Civ. n. 21477/2013, Cass. Civ. 26242/2014, Cass. Civ. 26243/2014, Cass. Civ. n. 12392/2014, Cass. Civ. n. 3721/2015, Cass. Civ. n. 25798/2015, Cass. Civ. n. 12316/2015, Cass. Civ. n. 12540/2016, Cass. Civ. 24640/2016, Cass. Civ. 25435/2017, Cass. Civ. 25631/2017, Cass. Civ. n. 1549/2018, Cass. Civ. sez. III n. 17588/2018, Cass. Civ. Sez. Unite n. 20684/2018, Cass. Civ. n. 15497/2019, Cass. Civ. sez. III n. 7019/2020, Cass. Civ. n. 7478/2020, Cass. Civ. 9491/2021, Cass. Civ. 2091/2022, Cass. Civ. n. 27972/2022, Cass. Civ. sez. III n. 25849 in data 05.09.2023, Cass. Civ. 23460/2024, Cass. Civ. n. 25256/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EN HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13780/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BONALUME PAOLO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. VIOLA GIANLUCA P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio (di seguito o Parte_1 Controparte_2 CP_1
) chiedendone la condanna al pagamento di crediti dei quali l'attrice deduceva di essere CP_2 venuta titolare in virtù di atti di cessione pro soluto, stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente.
In sede conclusionale l'attrice, alla luce dei pagamenti effettuati da in relazione alla sorte CP_2 capitale, rispetto a quelli azionati con la citazione, precisava di proseguire il giudizio per i seguenti crediti: • € 9.513,15 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nel prospetto sub
1 ALL. A;
• gli interessi di mora maturati e maturandi sia sulla sorte capitale insoluta che su quella azionata con la citazione e pagata dall' (di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto CP_1 sub doc. 2), “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (docc. 3A e 3B citazione e ALL. A e B) (colonna “Data Scadenza”)
– sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sia sulla sorte capitale insoluta che su quella azionata con la citazione e pagata dall'Ente, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (docc. 03A e 03B citazione e ALL. A e B) (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 2.400,00 ai sensi dell'art.6, 2 comma, del D.LGS n. 231/02 come novellato dal D.LGS. n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata;
• € 96.789,93 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti con la citazione sub docc. 4A e 4B: − € Cont 68.976,58 di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A (ALL. B) e Cont prodotte sub doc. 4A dell'atto di citazione. − € 7.943,73 di cui alle Note Debito emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalle società Pfizer S.r.l. e TA
S.p.A. (le Note Debito sono, infatti, precedute dalla sigla “PF” e “TK”). Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5B (ora ALL. C) e prodotte sub doc. 4B dell'atto di citazione. − € 13.729,52 sono portati dalle Note Debito emesse dalle cedenti Parte_1 Cont e Glaxosmithkline S.r.l. che hanno ceduto le predette Note Debito a Tali Note Debito
[...] sono riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 5C (ora ALL. D) e prodotte sub doc. 4C dell'atto di citazione. • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• €
2 64.520,00 ai sensi dell'art.6, 2 comma, del D.LGS n. 231/02 come novellato dal D.LGS. n.
192/12 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A dell'atto di citazione;
• € 1.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture: - PF900021474 del 30.12.2019 dell'importo di € 1.120; - PF900021475 del 30-12-2019 dell'importo di € 600,00: tutte riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 dell'atto di citazione (ALL. E) e prodotte sub doc. 12 Cont dell'atto di citazione, emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di , del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle CP_2 costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nella predetta fattura), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
In subordine, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta;
in ulteriore subordine, la condanna al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con il favore delle spese di lite.
L , ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice, la nullità e/o inammissibilità della modalità di produzione documentale per genericità, indeterminatezza e assenza di prova di specifica elencazione di ogni singolo documento anche nell'ambito della narrativa dell'atto di citazione, in violazione del diritto di difesa, che veniva comunque contestata non avendo rilevanza giuridica e /o probatoria, respingeva la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata dall'attrice in quanto infondata e priva dei presupposti giuridici.
Chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e nel merito chiedeva accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della convenuta, con il rigetto di tute le domande svolte dall'attrice ed il favore delle spese di lite.
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con CTU contabile con il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e documenti già acquisiti ritualmente in giudizio, indichi al giudice (anche mediante uso di tabelle sinottiche e comparative) con riferimento: a. ai crediti azionati in conto capitale quelli per i quali siano prodotti:
1. i contratti sottoscritti (in contratti unici o in proposte e accettazioni) dalla convenuta;
2. le fatture emesse dai fornitori cedenti e loro invio con accettazione dal portale SDI nei termini e con le modalità stabilite ex art. 2 del DM 55/2013 con riferimento a quanto previsto dall'art. commi da 209 a 213 della L. 244/2017; 3. gli atti di cessione relativi agli uni o alle altre
3 in favore della 4. i documenti o quietanze comprovanti i pagamenti effettuati dalla CP_4 convenuta;
b. ai crediti azionatati per interessi dall'attrice, quelli per i quali siano presenti:
1. i contratti originari e relative fatture dei fornitori con documentazione comprovante la data di emissione e di ricezione da parte della convenuta attraverso il portale SDI nei termini e con le modalità stabilite dall' art. 2 del DM 55/2013 in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 1 commi da 209 a 213 della L. 244/2007; 2. gli atti di cessione dei crediti regolarmente notificati alla convenuta ed oggetto di richiesta di interessi;
3. gli atti dai quali si evinca l'annualità del credito principale con l'annessa decorrenza degli interessi moratori come previsto e stabilito dall' art. 4 d. Lgs 231/2002 4. gli atti e documenti comprovanti la ricezione delle fatture oggetto di interessi moratori e/o anatocistici da parte della sul relativo portale SDI Controparte_2 nei termini e nelle modalità indicate al punto n. 1, tenendo conto dei documenti depositati dalla convenuta con la memoria n. 3 ex art. 183, VI comma, cpc, e così determinando l'eventuale importo dovuto per dette voci;
segnali ogni circostanza e fornisca ogni notizia utile ai fini del decidere”. All'esito della ctu la causa veniva fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dal convenuto posto che all'esito della ctu espletata è stata verificata la produzione documentale del contratto di cessione attinente alla pretesa con la conseguenza che è risultata provata l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa.
Nel merito la domanda proposta in via principale va respinta in quanto basata su contratti oggetto di cessione dei crediti che non risultano prodotti in giudizio dall'attrice che ne aveva onere.
Infatti, come emerge dall'esame della ctu, i documenti indicati quali allegato 5) dell'elaborato peritale non sono dei contratti ma solamente dei meri ordini e/o documenti di trasporto e/o elenchi. In particolare, il CTU ha esposto che: “per quanto attiene i contratti relativi alle singole forniture si precisa che il sottoscritto CTU non è stato in grado di riconciliare i documenti in atti con le singole fatture”.
Sul punto si rileva che, in base al D.lgs. 163/2006, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa (Cass. Civ. Sez. III, 02 dicembre 2016 n. 24640). Si tratta di una disposizione di legge specificativa di quella di cui all'art. 1350 c.c. come tale implicante la necessità di dover dimostrare l'esistenza dei suddetti contratti unicamente con la loro produzione in giudizio con quel che ne segue in ordine al difetto di titolo in caso di loro assenza, non trovando applicazione il principio di non contestazione né le altre forme di prova quali quella testimoniale o le
4 presunzioni. Si precisa che trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass. Civ. n.
27972/2022). Invero anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendosi l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass. 2091/2022).
Quindi la necessità della forma scritta per i contratti pubblici è un requisito di validità del contratto la cui assenza determina la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
“In definitiva, chi agisce per il pagamento di un credito di fonte contrattuale nei confronti della
P.A. deve fornire la prova scritta del titolo fondante il preteso credito, che, come ovvio, non può sostanziarsi nella mera prova dell'intervenuta cessione del credito stesso: a tale onere è assoggettato anche colui il quale è subentrato nella titolarità del credito in forza di cessione ed al quale, peraltro, si presume siano stati consegnati i documenti probatori del credito, stante
l'espresso obbligo in tal senso del cedente ex art. 1262 comma 1° c.c.” (sentenza n. 616/2022
Tribunale di Pavia). Quindi l'onere della prova scritta del contratto originario di fornitura non può essere superato con la produzione dell'eventuale atto di cessione del credito dato che anche al cessionario, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Pavia, compete l'obbligo giuridico di produzione del documento originario comprovante il credito a norma dell'art. 1262, comma 1, c.c. Pertanto, si ribadisce, non può essere riconosciuto alcun giuridico valore ad ogni altra diversa documentazione, diversa dal contratto originario da prodursi in causa a pena di nullità, quali le fatture della o le note di debito o gli elenchi predisposti dalla CP_5 medesima, nonché la sussistenza degli atti di cessione a favore della e la loro CP_5 notifica alla convenuta e/o ipotetiche presunzioni e/o presunte mancate contestazioni e/o accettazioni1.
Quindi stante la mancata produzione in causa dei contratti originari che sarebbero intervenuti con i fornitori e successivamente ceduti la domanda di condanna contrattuale attinente ai crediti in conto capitale ed interessi di mora per ritardato pagamento non è fondata. Nemmeno per le posizioni Zimmer ET Italia srl, , Controparte_6 CP_7 [...]
e sono stati prodotti i relativi contratti originari intervenuti con i CP_8 Controparte_9
5 fornitori. Concludendo deve affermarsi che parte attrice non ha provveduto all'onere di provare in causa con idonea documentazione, ovvero specifici contratti, i crediti per sorte capitale azionati in causa ed i relativi interessi richiesti sulla sorte capitale di mora maturati e maturandi, anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dal pagamento del dovuto. Parimenti la domanda relativa alla condanna di pagamento dell'importo ex 6 D. Lgs.
231/2002 derivante dal ritardato pagamento delle fatture non può trovare accoglimento tenuto conto del difetto di prova del fatto generatore del credito principale, così come di quello accessorio richiesto. Invero non vi è prova del fatto genetico dell'obbligazione sorta del pagamento di interessi, ovvero l'indicazione del credito principale, che estinto o meno, avrebbe generato la decorrenza. In particolare, per quanto riguarda i crediti azionati per interessi dall'attrice, il c.t.u. ha segnalato che “l'importo degli interessi di mora addebitati da parte attrice non è verificabile, atteso il fatto che i dati non risultano prodotte le riversa di pagamento per le fatture azionate”. Non possono quindi essere conosciuti in favore dell'attrice e le distinte voci di interesse richieste, né ulteriori somme derivanti dal pagamento in ritardo di fatture in quanto la domanda contrattuale è stata respinta.
Con riferimento, invece, alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all' articolo 2042 del cc , la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Non è ammessa, pertanto, l'azione ex articolo 2041 cc nei casi di arricchimento indiretto, se non nei casi in cui l'arricchimento si sia verificato in favore della Pubblica Amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico”. Posto che la mancanza di forma scritta prescritta dalla legge (forma ad substantiam) non causa l'illiceità ma la nullità del contratto, cioè la sua invalidità totale ed insanabile ex art. 1418 c.c. La mancanza della forma scritta è una violazione di un requisito essenziale del contratto (previsto dall'art. 1325 c.c.) e rende il contratto nullo per mancanza di un elemento strutturale richiesto da una norma imperativa, e non per illiceità, ne consegue che il contratto nullo è come se non fosse mai esistito.
Per cui la carenza ab origine del titolo rende ammissibile l'esperibilità dell'azione ex art. 2041
c.c. della quale sussistono in concreto gli elementi. Infatti, il depauperamento dell'attrice è stato accertato e la convenuta ha ottenuto un vantaggio concretizzatosi nell'aver ricevuto svariate prestazioni di fornitura ad opera di soggetti terzi (cedenti dei crediti in favore dell'attrice) nei
6 limiti individuati dal ctu. Peraltro, non vi è contestazione circa la fornitura dei beni di cui alle fatture risultate non pagate in assenza di un titolo giuridico valido. Sussiste altresì nesso causale tra l'indebito arricchimento della convenuta e la corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta dai terzi fornitori (per essi dall'attrice cessionaria dei relativi crediti), consistente nella richiesta dell'indennizzo riparatore della perdita subito in funzione equilibratrice fra i patrimoni delle parti. Sussiste infine la residualità atteso che la domanda contrattuale è stata respinta ab origine per accertamento della carenza del titolo contrattuale posto a suo fondamento per cui la domanda svolta in via subordinata va accolta limitatamente al quantum accertato dal ctu di
9513,15 € oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sul decisum con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, e minimi per istruttoria e decisionale in ragione del valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa.
Data la soccombenza di parte attrice in merito alla domanda principale in relazione alla quale è scaturito il copioso accertamento del ctu, le spese del ctu rimangono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice l'importo di euro 9513,15 € oltre interessi dalla domanda al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone definitivamente carico di parte attrice le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Brescia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
EN HI
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. n. 26826/2006, Cass. Civ. n. 22537/2007, Cass. Civ. n. 12880/2010, Cass. Civ. n. 8539/2011, Cass. Civ. n. 21477/2013, Cass. Civ. 26242/2014, Cass. Civ. 26243/2014, Cass. Civ. n. 12392/2014, Cass. Civ. n. 3721/2015, Cass. Civ. n. 25798/2015, Cass. Civ. n. 12316/2015, Cass. Civ. n. 12540/2016, Cass. Civ. 24640/2016, Cass. Civ. 25435/2017, Cass. Civ. 25631/2017, Cass. Civ. n. 1549/2018, Cass. Civ. sez. III n. 17588/2018, Cass. Civ. Sez. Unite n. 20684/2018, Cass. Civ. n. 15497/2019, Cass. Civ. sez. III n. 7019/2020, Cass. Civ. n. 7478/2020, Cass. Civ. 9491/2021, Cass. Civ. 2091/2022, Cass. Civ. n. 27972/2022, Cass. Civ. sez. III n. 25849 in data 05.09.2023, Cass. Civ. 23460/2024, Cass. Civ. n. 25256/2024.