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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ad ore 17.50, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sulla seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 12132/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CHIESA Parte_1 P.IVA_1
156 44124 FERRARA presso lo studio dell'Avv. MONTANARI ALESSANDRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata C.F._1
all'atto di appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO
CONCLUSIONI:
parte appellante, come da atto di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1
2. , vittoriosa in primo grado, ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n. 919/2024 (R.G. n. 7146/2023), emessa il 04.04.2024 dal Giudice di Pace di Bologna, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.
2.1. Specificatamente la parte appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata ˗ la condanna del ricorrente (odierno appel- Controparte_1
lato) alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata non si è costituita.
4. L'appello è fondato e va accolto.
4.1. Difatti la regolamentazione codicistica delle spese processuali risponde alla regola generale di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. che vede nella soccombenza il principio che governa la condanna al pagamento delle spese di lite. E' pacifico che l'alea del proces- so deve essere sopportata dalla parte soccombente che ha dato causa alla lite, secondo il principio di responsabilità, non potendo gravarne la parte vittoriosa.
A tale principio il giudice può derogare, nei casi di cui all'art. 92 (rubricato “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese”) che in particolare al comma 2
c.p.c. prevede “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” (testo novella- to dall'art. 13 comma 1 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014). Come è noto la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva la Corte spiega che l'esclusione di “analoghe ipotesi di sopravve- nienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata “ contrasta con i principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) nonché con il canone del giusto processo
(art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), dovendo quindi evitare che tale rigidità della norma - anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile - costituisca per le parti una remora in- giustificata a far valere i propri diritti. Secondo la Corte “le ipotesi illegittimamente non
2
considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano ri- conducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominati- vamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed ecce- zionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mu- tamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere para- digmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola genera- le.”
4.2. Alla luce di tali principi elaborati dalla giurisprudenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, non si ravvisano ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese a fronte del rigetto dell'opposizione, non ricorrendo né assoluta novità della que- stione trattata o mutamento della giurisprudenza, né altre gravi ed eccezionali ragioni che la giurisprudenza ha ravvisato (così Cassazione civile sez. III, 08/03/2024, n. 6424 per una ipotesi di compensazione per una pronuncia in rito) "nelle ipotesi di sopravve- nienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio) "di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord.
18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01)”.
4.3
In definitiva, la decisione del Giudice di Pace di compensare integralmente le spese non è conforme a legge, perché non aderente al processo ed ai suoi esiti, dovendo quin- di essere riformata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in fa- vore dell'opposta . Parte_1
5. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di ri- ferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per le fasi di studio ed introdutti- va. Si reputa, invece, congruo applicare le tariffe minime previste per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività difensiva svolta.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo se- condo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase di trattazione/ istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla cen-
3
sura sulla spese di lite, non è stata svolta attività istruttoria ed alla prima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna a ri- Controparte_1
fondere a le spese del giudizio di primo grado, che liqui- Parte_1 da in € 241,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compenso, oltre
[...]
C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 65,50 per anti- cipazioni.
Bologna, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ad ore 17.50, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sulla seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 12132/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CHIESA Parte_1 P.IVA_1
156 44124 FERRARA presso lo studio dell'Avv. MONTANARI ALESSANDRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata C.F._1
all'atto di appello
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO
CONCLUSIONI:
parte appellante, come da atto di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo di primo e secondo grado e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1
2. , vittoriosa in primo grado, ha proposto appello contro Parte_1
la sentenza n. 919/2024 (R.G. n. 7146/2023), emessa il 04.04.2024 dal Giudice di Pace di Bologna, contestando la statuizione relativa alle spese di lite - ritenendola scorretta per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese.
2.1. Specificatamente la parte appellante ha chiesto ˗ in parziale riforma della sentenza impugnata ˗ la condanna del ricorrente (odierno appel- Controparte_1
lato) alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
3. La parte appellata non si è costituita.
4. L'appello è fondato e va accolto.
4.1. Difatti la regolamentazione codicistica delle spese processuali risponde alla regola generale di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. che vede nella soccombenza il principio che governa la condanna al pagamento delle spese di lite. E' pacifico che l'alea del proces- so deve essere sopportata dalla parte soccombente che ha dato causa alla lite, secondo il principio di responsabilità, non potendo gravarne la parte vittoriosa.
A tale principio il giudice può derogare, nei casi di cui all'art. 92 (rubricato “Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese”) che in particolare al comma 2
c.p.c. prevede “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” (testo novella- to dall'art. 13 comma 1 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014). Come è noto la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva la Corte spiega che l'esclusione di “analoghe ipotesi di sopravve- nienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata “ contrasta con i principi costituzionali di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) nonché con il canone del giusto processo
(art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), dovendo quindi evitare che tale rigidità della norma - anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile - costituisca per le parti una remora in- giustificata a far valere i propri diritti. Secondo la Corte “le ipotesi illegittimamente non
2
considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano ri- conducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominati- vamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed ecce- zionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mu- tamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere para- digmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola genera- le.”
4.2. Alla luce di tali principi elaborati dalla giurisprudenza, da cui non vi è ragione di discostarsi, non si ravvisano ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese a fronte del rigetto dell'opposizione, non ricorrendo né assoluta novità della que- stione trattata o mutamento della giurisprudenza, né altre gravi ed eccezionali ragioni che la giurisprudenza ha ravvisato (così Cassazione civile sez. III, 08/03/2024, n. 6424 per una ipotesi di compensazione per una pronuncia in rito) "nelle ipotesi di sopravve- nienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio) "di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord.
18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01)”.
4.3
In definitiva, la decisione del Giudice di Pace di compensare integralmente le spese non è conforme a legge, perché non aderente al processo ed ai suoi esiti, dovendo quin- di essere riformata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in fa- vore dell'opposta . Parte_1
5. Orbene, nel caso concreto, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi dello scaglione di ri- ferimento (valore della causa tra € 0,01 ed € 1.100,00) per le fasi di studio ed introdutti- va. Si reputa, invece, congruo applicare le tariffe minime previste per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività difensiva svolta.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo se- condo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del processo, con la sola esclusione della fase di trattazione/ istruttoria, in ragione del fatto che il thema decidendum è limitato alla cen-
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sura sulla spese di lite, non è stata svolta attività istruttoria ed alla prima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna a ri- Controparte_1
fondere a le spese del giudizio di primo grado, che liqui- Parte_1 da in € 241,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di appello, che liquida in € 232,00 per compenso, oltre
[...]
C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 65,50 per anti- cipazioni.
Bologna, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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