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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 31/07/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
142/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato l'8/7/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 142/2024 r.g.; promossa da:
, (c.f. ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Loretta Deluca (c.f. ) per delega in atti;
C.F._2
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. CP_1 C.F._3
Mario Casari (c.f. ) per delega in atti;
, C.F._4
appellato
OGGETTO: diritti reali – possesso - trascrizioni
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 295/2024 emessa dal Tribunale di
Trento, Giudice Stefano Vendramini Balsamo, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 2579/2020, pubblicata in data 08.03.2024 e notificata in data
10.06.2024, unitamente al provvedimento di correzione materiale di data
28.05.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e per l'effetto rigettarla.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. 147/22 oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria omissis
APPELLATO respingersi l'appello proposto confermandosi la sentenza n. 295/2024 del
Tribunale di Trento unitamente al provvedimento di correzione materiale di data 28/5/2024.
In via istruttoria: omissis
Spese ed onorari anche di questo grado di giudizio rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Trento CP_1
esponendo di essere coltivatore diretto ed imprenditore Parte_1
agricolo, di condurre in affittanza da oltre due anni i terreni prativi costituenti le pp.ff. 1284/1 e 1284/2 C.C. Ziano di Fiemme e che con contratto del
19/5/2020 i fondi erano stati venduti dai proprietari e CP_2 Controparte_3
al predetto al prezzo di € 4.500,00 pretermettendolo nell'esercizio Parte_1
della di prelazione ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965, di cui assumeva di possedere tutti i requisiti. Agì quindi per il riscatto agrario chiedendo di essere riconosciuto proprietario in sostituzione di delle Parte_1 pp.ff. 1284/1 e 1284/2 C.C. Ziano di Fiemme previo pagamento e rimborso del prezzo di vendita.
si costituì in giudizio e resistette alla domanda, Parte_1
chiedendone il rigetto;
premesso di essere proprietario da novembre 2016 della particella confinante p.f. 1285/1 in P.T. 1840 II – C.C. Ziano, e che le pp.ff. 1284/1 e 1284/2, quando era ancora in vita padre di Persona_1
e , venivano sfalciate da in accordo dapprima CP_2 CP_3 CP_4
con e poi anche con il figlio espose che, divenuto tale Persona_1 CP_2
anziano, aveva iniziato a coadiuvarlo nello sfalcio CP_4 CP_1
dell'erba senza stipulare alcun contratto di affitto con i i quali gli Per_1
avevano anzi fatto presente la loro intenzione di vendere i fondi al vicino;
soggiunse che , senza il consenso dei proprietari, aveva inserito le CP_1
predette pp.ff. nel suo fascicolo aziendale. Il convenuto contestò quindi che possedesse i requisiti per l'esercizio della prelazione agraria, non CP_1
essendo mai stato concluso contratto di affitto dei fondi e non avendo lo stesso dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di cui all'art. CP_1
8 della l. 590/1965 per la prelazione agraria, mentre invece tali requisiti erano in suo possesso.
Istruita la causa, il tribunale accolse la domanda di riscatto agrario di e con sentenza n. 295/2024 del 26/2/2024 dispose il CP_1
trasferimento a suo nome della proprietà dei fondi pp.ff. 1284/1 e 1284/2 dietro il pagamento del prezzo di € 4.500,00 entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso la sentenza, notificata il 10/6/2024, ha interposto tempestivamente appello . Parte_1
Come primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e comunque insufficiente, per error in iudicando, erronea valutazione delle prove e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del contratto di affitto sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47
D.P.R. 445/2000, atteso che la valenza probatoria di siffatta dichiarazione riguarda solo il rapporto con la P.A. nei procedimenti amministrativi, non possedendo invece alcun valore di prova nel giudizio civile.
Ha inoltre sostenuto l'irrilevanza delle testimonianze di e di ST
, e la necessità di valutare con prudente apprezzamento quella Testimone_2
del padre di , evidenziando che i testi nulla avevano potuto riferire CP_1
in merito ai tempi e alle modalità di conclusione dell'asserito contratto di affitto. Ha inoltre censurato la sentenza laddove era stato ritenuto provato il contratto di affitto per il solo fatto del godimento e dell'occupazione dei fondi p.f. 1282/1 e p.f. 1282/2 da parte di , valorizzando il CP_1
pagamento dell'affittanza, che però non era stato fatto ai legittimi proprietari venditori, bensì ad una terza persona.
Come secondo motivo di appello l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza per erronea valutazione delle prove in ordine ai requisiti in tema di prelazione agraria violazione, falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e violazione dell'art. 8 l. 590/1965, travisamento dei fatti. Ciò in quanto il primo giudice non aveva considerato il documento prodotto da cui risultava che , dal 6/5/2020, gli aveva concesso in affitto le pp.ff. in Controparte_3
oggetto, e non aveva tenuto in considerazione la sua dichiarazione di essere in titolare di impresa agricola, per cui non sussisteva per il requisito CP_1
della coltivazione del fondo per cui intendeva esercitare la prelazione da almeno 2 anni;
aveva inoltre errato il tribunale a tacciare di mala fede i venditori laddove avevano dichiarato nell'atto di vendita che il bene era privo di gravami, perché invece effettivamente non sussisteva alcun contratto di affitto dei fondi. Inoltre hanno eccepito che le testimonianze raccolte erano state generiche e nulla era stato provato sul requisito che il fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia.
Ha chiesto quindi la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di riscatto agrario proposta da . CP_1
si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, CP_1
contestandone i motivi e chiedendone il rigetto. Ha dedotto che il rapporto di affittanza traeva origine dagli accordi verbali del 2016 con Persona_1
ed era proseguito dopo la morte di costui, tanto che nel 2018 e nel 2019 lui aveva pagato alla vedova l'importo di € 5,00 quale canone Controparte_5
con bonifico e gli importi erano stati accettati senza riserve, mentre solo dopo l'inizio della causa il denaro era stato restituito. Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa non si riferiva al contratto di affitto bensì alla circostanza di non aver venduto fondi rustici nel biennio antecedente il
19/5/2020; dimostrati erano poi gli altri requisiti previsti per la prelazione agraria, data la sua qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo, come da fascicolo aziendale e certificazione INPS di iscrizione all'albo a fini previdenziali, oltre alla coltivazione per almeno due anni del terreno, a nulla valendo la dichiarazione sottoscritta di citata dall'appellante, Controparte_3
incapace a deporre perché titolare di interesse ad intervenire, avendo venduto il fondo insieme al fratello con dichiarazione di assenza di diritti reali e personali non apparenti. Inoltre i testi offerti avevano confermato che non aveva venduto fondi nei due anni precedenti e confermato della CP_1
capacità coltivatrice di , che non necessitava di avvalersi di CP_1
personale estraneo all'ambito familiare. L'appellato ha poi concluso osservando che la vantata prelazione dell'appellante restava comunque superata da quella dell'affittuario.
Rassegnate le conclusioni come riportate in epigrafe, l'appello perviene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come da narrativa che precede, la vicenda oggetto della sentenza gravata riguarda la prelazione agraria nella vendita dei fondi p.f. 1282/1 e p.f. 1282/2 CC Ziano di Fiemme, acquistati da con atto del Parte_1
19/5/2020; sosteneva di essere affittuario dei fondi da oltre un CP_1
biennio e di possedere tutti i requisiti per esercitare il riscatto agrario.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_1
laddove, il tribunale, dopo aver affermato la libertà delle forme per i contratti di affitto di fondo rustico, ha sostenuto che la dimostrazione della conduzione del fondo a titolo di affitto quando non risulta da contratto scritto può avvenire con la produzione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, attestante l'esistenza del rapporto;
l'appellante inoltre contesta la rilevanza, conferita in prime cure, ai pagamenti eseguiti negli anni 2018 e
2019 in favore di e critica la sentenza per aver ritenuto Controparte_5
provato il contratto di affitto per il solo fatto del godimento dei fondi.
Il primo motivo si sostanzia quindi in una critica di malgoverno delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza di un rapporto di affitto agrario tra e ed quale presupposto CP_1 CP_3 CP_6
dell'esercizio del riscatto agrario da parte del primo.
Tale motivo di appello è fondato.
Pacifica l'insussistenza di un contratto scritto, erroneamente il primo giudice ha argomentato in ordine alla valenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000: in disparte che non si dispone, in atti, di una dichiarazione siffatta avente ad oggetto l'attestazione dell'esistenza del rapporto, atteso che la dichiarazione prodotta da
[...]
, datata 29/7/2020, sub 3), non ha ad oggetto il contratto ma CP_1
l'iscrizione dell'interessato all'Archivio provinciale delle imprese agricole, la valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è limitata all'ambito dei rapporti del privato con la P.A. ed è priva di efficacia in sede giurisdizionale;
l'argomentazione del primo giudice, incentrata sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, risulta quindi inconferente ed erronea.
A sostegno dell'affermazione della sussistenza dell'affitto il primo giudice ha richiamato le testimonianze di , ed Testimone_3 Testimone_4
, che hanno risposto affermativamente ai capitoli di prova come Tes_5
ammessi, ovvero (all'esito delle eliminazioni contenute nell'ordinanza istruttoria del 14/2/2022):
“1) Vero che esercita abitualmente attività agricola di CP_1
coltivatore diretto di terreni ed alleva bestiame;
2) Vero che da oltre 2 anni gode dei terreni prativi p.f.1284/1 CP_1
di mq 336 e 1284/2 di mq 456 C.C. Ziano Loc. Piavata provvedendo alla loro concimazione, alla pulizia e al taglio periodico del prodotto (erba);
3) Vero che detto godimento risale all'aprile 2016;
5) Vero che in effetti pagò la somma di Euro 5 quale canone CP_1
annuo per l'annata 2018 a mezzo bonifico bancario a Controparte_5
vedova di e ciò con rimessa di data 20.11.2018; Persona_1
6) Vero che lo stesso pagò alla stessa la somma di Euro 5 sempre a titolo di canone annuo per l'annata 2019 con rimessa bancaria dd.14/11/2019;
7) Vero che dette somme e cioè per l'importo complessivo di euro 10,00 furono dalla restituite al con bonifico in data 2.07.2020; CP_5 CP_1
8) Vero che ha conservato in questi ultimi 2 anni antecedenti CP_1
il 19.05.2020 la proprietà dei suoi fondi rustici non avendo fatto alcuna vendita;
9) Vero che provvede col suo personale lavoro alla CP_1
coltivazione dei terreni di sua proprietà e godimento senza avvalersi di manodopera estranea;
A) Vero che sfalciò i fondi p.f.1284/1 e 1284/2 C.C. Ziano di CP_4
Fiemme fino all'anno 2013 e poi lo sfalciò suo nipote in collaborazione con altro contadino poi dall'anno 2016 li sfalciò il ; CP_1
Osserva la Corte che dalla conferma di tale capitolato non emerge la prova che avesse concluso un contratto di affitto avente ad CP_1
oggetto i fondi pp.ff. 1282/1 e 1282/2; l'appellato ha insistito per l'ammissione del capitolo di prova sub 3), ammesso solo in parte in tribunale, con l'inclusione delle parole “a seguito degli accordi verbali conclusi con
l'allora proprietario in forza dei quali veniva concesso in Persona_1
affittanza al quei terreni al canone di Euro 5 annuali”. CP_1
Come già rilevato dal primo giudice, tale parte del capitolo è volta a far esprimere al teste un giudizio e non a fargli riferire un fatto storico, caduto sotto la sua percezione sensoriale;
in particolare, il teste sarebbe chiamato a valutare se la condotta di godimento dei fondi da parte di fosse CP_1
da porre in nesso di causalità con un accordo tra lo stesso e CP_1 [...]
di per sé non provato;
da alcuno dei capitoli di prova articolati è dato Per_1
inferire che tra i due fosse intercorso un accordo verbale in presenza di terzi o della cui esistenza avesse loro riferito. Per_1
L'avvenuta conclusione di un contratto di affitto sarebbe stata allora desunta dal fatto che si dedicava, dal 2016, alla cura dei campi, e dai CP_1
pagamenti di € 5,00 per gli anni 2018 e 2019, risultanti documentalmente
(docc. 13 e 14 ). CP_1
Si tratta però di elementi insufficienti: il godimento dei fondi da parte di poteva essere ricondotto ad una ragione diversa dall'affitto CP_1
agrario, come il mero incarico di tenere i campi puliti;
il che si accorda con il dato che negli anni precedenti al 2016, per deduzioni dello stesso , CP_1
altri ( si occupavano dello sfalcio dell'erba spontanea;
la S.C. ha CP_4
insegnato che ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque,
l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale (cfr. CASS. 9725/2024); sarebbe stato quindi necessario disporre della prova inequivoca in merito al contenuto degli asseriti accordi intervenuti tra e , ai fini della Persona_1 CP_1
qualificazione del rapporto come affitto agrario, rilevante ai fini della prelazione agraria, di cui denunciava la lesione. CP_1
Quanto ai pagamenti, a sminuirne la valenza indiziante si osserva non solo che l'indicazione della causale “affitto” proviene dalla stessa persona diretta interessata a comprovare il rapporto, ma anche che nulla ha CP_1
prodotto, quanto al pagamento dell'asserito corrispettivo, per gli anni precedenti il 2018, pur sostenendo di aver concluso il contratto nel 2016; inoltre era venuto a mancare nel dicembre 2017, e Persona_1 CP_5
non ne era erede, avendo rinunciato all'eredità (cfr. certificato di
[...]
eredità e relativo ricorso sub doc. 11), e non era quindi subentrata nella proprietà dei fondi e nel preteso rapporto contrattuale;
mette conto rilevare che il pagamento dell'annata 2019 era intervenuto molti mesi dopo la rinunzia all'eredità, allorquando i fondi erano in titolarità di e CP_2
Controparte_3
Tanto considerato, non assume alcuna rilevanza probatoria la circostanza dell'avvenuta restituzione dell'importo complessivo di € 10,00, non potendosi attribuire da tale iniziativa un significato diverso da quello della restituzione di una percezione indebita, e in particolare alcuna implicita ammissione (così come si legge in sentenza), da parte dei di essersi Per_1
deliberatamente sottratti all'obbligo di comunicazione della proposta di vendita a , qualificatosi come prelazionario. CP_1 La mancata dimostrazione dell'esistenza di un contratto di affitto agrario avente ad oggetto i fondi acquistati da è di per sé Parte_1
sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda di riscatto agrario proposta da ed accolta in primo grado, restando così assorbito CP_1
il secondo motivo di appello, incentrato sul malgoverno delle prove riguardanti gli altri requisiti del riscatto agrario (la coltivazione del fondo da almeno due anni, la mancata vendita di fondi nel biennio antecedente, e che il fondo oggetto della prelazione, unito agli altri già eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del coltivatore).
Esaminato per completezza della decisione, anche il secondo motivo di appello risulta infondato.
Difetta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, anche la dimostrazione della necessaria capacità lavorativa, cioè la dimostrazione del possesso della forza lavorativa adeguata. Il fondo oggetto di prelazione (e di riscatto) in aggiunta a quello posseduto in proprietà del confinante, non deve, infatti, superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del retraente.
Il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di tale requisito in base a quanto riferito dai testi, che hanno confermato il cap. 9), come sopra trascritto, desumendo che abbia capacità coltivatrice adeguata CP_1
ad assolvere il terzo del fabbisogno del fondo, svolgendo ivi personalmente l'attività agricola senza avvalersi di personale terzo.
Tale conclusione non è condivisibile.
Nella fattispecie non risulta in alcun modo provata tale condizione positiva, ovvero che il predio per il quale viene esercitata la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del retraente. Si rammenta in proposito l'insegnamento della S.C., secondo cui, stante la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del diritto di riscatto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto.
Grava quindi su colui il quale intende esercitare il diritto allegare e dimostrare quanti siano i componenti della famiglia coltivatrice, la concreta possibilità di impiego di ognuno di essi nel lavoro dei campi, dell'estensione e dell'ubicazione degli altri predi da essa gestiti, occorrendo conoscere, per accertare la ricorrenza della proporzione voluta dalla legge tra i terreni gestiti
е gestendi dalla famiglia (ivi compresi quelli oggetto del riscatto) quanto meno la composizione del nucleo, le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili dai singoli componenti, tenuto conto della loro età e della loro abituale occupazione, l'estensione di eventuali altri fondi da essi coltivati
(cfr. CASS. 15899/2011).
Nella fattispecie si è limitato a produrre il fascicolo aziendale CP_1
(con l'elenco dei fondi tenuti, della consistenza dell'allevamento e delle macchine in dotazione all'azienda agricola) e ad allegare di coltivare direttamente i fondi oggetto di retratto senza ricorrere a personale, fatto non coincidente con il requisito previsto dalla norma. S'imponeva, viceversa, un accertamento di fatto dell'entità della forza di lavoro, evidenziando quante e quali persone lavorassero sui fondi, del che non ha fornito alcun CP_1
elemento, mancando qualsiasi allegazione sulla stessa composizione del nucleo familiare, tanto più necessaria laddove dalla documentazione in atti
(fascicolo aziendale, scheda di validazione) si evince che lo stesso è titolare di una "ditta individuale".
Il deficit probatorio così evidenziato osta al riconoscimento del diritto di prelazione agraria in capo a , restando quindi irrilevanti, CP_1
siccome non sufficienti, gli altri elementi costituitivi del diritto di prelazione, ovvero l'esercizio dell'attività di coltivazione per almeno due anni e la mancata vendita di fondi nel biennio precedente.
L'appello va pertanto accolto, e per l'effetto respinta la domanda di
, accolta invece in primo grado. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di secondo i parametri del d.m. 147/2022. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 295/2024 dell'8/3/2024
[...]
In accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza gravata, come corretta con decreto del 28/5/2024
Respinge la domanda di CP_1
Condanna a rifondere a le spese del giudizio, CP_1 Parte_1
liquidate, quanto al primo grado, in € 2.552,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 2.420,00 quale compenso per la difesa ed € 147,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 10/7/2025
Il cons. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato l'8/7/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 142/2024 r.g.; promossa da:
, (c.f. ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Loretta Deluca (c.f. ) per delega in atti;
C.F._2
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. CP_1 C.F._3
Mario Casari (c.f. ) per delega in atti;
, C.F._4
appellato
OGGETTO: diritti reali – possesso - trascrizioni
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 295/2024 emessa dal Tribunale di
Trento, Giudice Stefano Vendramini Balsamo, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 2579/2020, pubblicata in data 08.03.2024 e notificata in data
10.06.2024, unitamente al provvedimento di correzione materiale di data
28.05.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e per l'effetto rigettarla.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. 147/22 oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria omissis
APPELLATO respingersi l'appello proposto confermandosi la sentenza n. 295/2024 del
Tribunale di Trento unitamente al provvedimento di correzione materiale di data 28/5/2024.
In via istruttoria: omissis
Spese ed onorari anche di questo grado di giudizio rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Trento CP_1
esponendo di essere coltivatore diretto ed imprenditore Parte_1
agricolo, di condurre in affittanza da oltre due anni i terreni prativi costituenti le pp.ff. 1284/1 e 1284/2 C.C. Ziano di Fiemme e che con contratto del
19/5/2020 i fondi erano stati venduti dai proprietari e CP_2 Controparte_3
al predetto al prezzo di € 4.500,00 pretermettendolo nell'esercizio Parte_1
della di prelazione ai sensi dell'art. 8 L. 590/1965, di cui assumeva di possedere tutti i requisiti. Agì quindi per il riscatto agrario chiedendo di essere riconosciuto proprietario in sostituzione di delle Parte_1 pp.ff. 1284/1 e 1284/2 C.C. Ziano di Fiemme previo pagamento e rimborso del prezzo di vendita.
si costituì in giudizio e resistette alla domanda, Parte_1
chiedendone il rigetto;
premesso di essere proprietario da novembre 2016 della particella confinante p.f. 1285/1 in P.T. 1840 II – C.C. Ziano, e che le pp.ff. 1284/1 e 1284/2, quando era ancora in vita padre di Persona_1
e , venivano sfalciate da in accordo dapprima CP_2 CP_3 CP_4
con e poi anche con il figlio espose che, divenuto tale Persona_1 CP_2
anziano, aveva iniziato a coadiuvarlo nello sfalcio CP_4 CP_1
dell'erba senza stipulare alcun contratto di affitto con i i quali gli Per_1
avevano anzi fatto presente la loro intenzione di vendere i fondi al vicino;
soggiunse che , senza il consenso dei proprietari, aveva inserito le CP_1
predette pp.ff. nel suo fascicolo aziendale. Il convenuto contestò quindi che possedesse i requisiti per l'esercizio della prelazione agraria, non CP_1
essendo mai stato concluso contratto di affitto dei fondi e non avendo lo stesso dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di cui all'art. CP_1
8 della l. 590/1965 per la prelazione agraria, mentre invece tali requisiti erano in suo possesso.
Istruita la causa, il tribunale accolse la domanda di riscatto agrario di e con sentenza n. 295/2024 del 26/2/2024 dispose il CP_1
trasferimento a suo nome della proprietà dei fondi pp.ff. 1284/1 e 1284/2 dietro il pagamento del prezzo di € 4.500,00 entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso la sentenza, notificata il 10/6/2024, ha interposto tempestivamente appello . Parte_1
Come primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e comunque insufficiente, per error in iudicando, erronea valutazione delle prove e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del contratto di affitto sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47
D.P.R. 445/2000, atteso che la valenza probatoria di siffatta dichiarazione riguarda solo il rapporto con la P.A. nei procedimenti amministrativi, non possedendo invece alcun valore di prova nel giudizio civile.
Ha inoltre sostenuto l'irrilevanza delle testimonianze di e di ST
, e la necessità di valutare con prudente apprezzamento quella Testimone_2
del padre di , evidenziando che i testi nulla avevano potuto riferire CP_1
in merito ai tempi e alle modalità di conclusione dell'asserito contratto di affitto. Ha inoltre censurato la sentenza laddove era stato ritenuto provato il contratto di affitto per il solo fatto del godimento e dell'occupazione dei fondi p.f. 1282/1 e p.f. 1282/2 da parte di , valorizzando il CP_1
pagamento dell'affittanza, che però non era stato fatto ai legittimi proprietari venditori, bensì ad una terza persona.
Come secondo motivo di appello l'appellante ha denunciato la nullità della sentenza per erronea valutazione delle prove in ordine ai requisiti in tema di prelazione agraria violazione, falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e violazione dell'art. 8 l. 590/1965, travisamento dei fatti. Ciò in quanto il primo giudice non aveva considerato il documento prodotto da cui risultava che , dal 6/5/2020, gli aveva concesso in affitto le pp.ff. in Controparte_3
oggetto, e non aveva tenuto in considerazione la sua dichiarazione di essere in titolare di impresa agricola, per cui non sussisteva per il requisito CP_1
della coltivazione del fondo per cui intendeva esercitare la prelazione da almeno 2 anni;
aveva inoltre errato il tribunale a tacciare di mala fede i venditori laddove avevano dichiarato nell'atto di vendita che il bene era privo di gravami, perché invece effettivamente non sussisteva alcun contratto di affitto dei fondi. Inoltre hanno eccepito che le testimonianze raccolte erano state generiche e nulla era stato provato sul requisito che il fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia.
Ha chiesto quindi la riforma della sentenza con il rigetto della domanda di riscatto agrario proposta da . CP_1
si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, CP_1
contestandone i motivi e chiedendone il rigetto. Ha dedotto che il rapporto di affittanza traeva origine dagli accordi verbali del 2016 con Persona_1
ed era proseguito dopo la morte di costui, tanto che nel 2018 e nel 2019 lui aveva pagato alla vedova l'importo di € 5,00 quale canone Controparte_5
con bonifico e gli importi erano stati accettati senza riserve, mentre solo dopo l'inizio della causa il denaro era stato restituito. Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la stessa non si riferiva al contratto di affitto bensì alla circostanza di non aver venduto fondi rustici nel biennio antecedente il
19/5/2020; dimostrati erano poi gli altri requisiti previsti per la prelazione agraria, data la sua qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo, come da fascicolo aziendale e certificazione INPS di iscrizione all'albo a fini previdenziali, oltre alla coltivazione per almeno due anni del terreno, a nulla valendo la dichiarazione sottoscritta di citata dall'appellante, Controparte_3
incapace a deporre perché titolare di interesse ad intervenire, avendo venduto il fondo insieme al fratello con dichiarazione di assenza di diritti reali e personali non apparenti. Inoltre i testi offerti avevano confermato che non aveva venduto fondi nei due anni precedenti e confermato della CP_1
capacità coltivatrice di , che non necessitava di avvalersi di CP_1
personale estraneo all'ambito familiare. L'appellato ha poi concluso osservando che la vantata prelazione dell'appellante restava comunque superata da quella dell'affittuario.
Rassegnate le conclusioni come riportate in epigrafe, l'appello perviene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come da narrativa che precede, la vicenda oggetto della sentenza gravata riguarda la prelazione agraria nella vendita dei fondi p.f. 1282/1 e p.f. 1282/2 CC Ziano di Fiemme, acquistati da con atto del Parte_1
19/5/2020; sosteneva di essere affittuario dei fondi da oltre un CP_1
biennio e di possedere tutti i requisiti per esercitare il riscatto agrario.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_1
laddove, il tribunale, dopo aver affermato la libertà delle forme per i contratti di affitto di fondo rustico, ha sostenuto che la dimostrazione della conduzione del fondo a titolo di affitto quando non risulta da contratto scritto può avvenire con la produzione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, attestante l'esistenza del rapporto;
l'appellante inoltre contesta la rilevanza, conferita in prime cure, ai pagamenti eseguiti negli anni 2018 e
2019 in favore di e critica la sentenza per aver ritenuto Controparte_5
provato il contratto di affitto per il solo fatto del godimento dei fondi.
Il primo motivo si sostanzia quindi in una critica di malgoverno delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza di un rapporto di affitto agrario tra e ed quale presupposto CP_1 CP_3 CP_6
dell'esercizio del riscatto agrario da parte del primo.
Tale motivo di appello è fondato.
Pacifica l'insussistenza di un contratto scritto, erroneamente il primo giudice ha argomentato in ordine alla valenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000: in disparte che non si dispone, in atti, di una dichiarazione siffatta avente ad oggetto l'attestazione dell'esistenza del rapporto, atteso che la dichiarazione prodotta da
[...]
, datata 29/7/2020, sub 3), non ha ad oggetto il contratto ma CP_1
l'iscrizione dell'interessato all'Archivio provinciale delle imprese agricole, la valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è limitata all'ambito dei rapporti del privato con la P.A. ed è priva di efficacia in sede giurisdizionale;
l'argomentazione del primo giudice, incentrata sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, risulta quindi inconferente ed erronea.
A sostegno dell'affermazione della sussistenza dell'affitto il primo giudice ha richiamato le testimonianze di , ed Testimone_3 Testimone_4
, che hanno risposto affermativamente ai capitoli di prova come Tes_5
ammessi, ovvero (all'esito delle eliminazioni contenute nell'ordinanza istruttoria del 14/2/2022):
“1) Vero che esercita abitualmente attività agricola di CP_1
coltivatore diretto di terreni ed alleva bestiame;
2) Vero che da oltre 2 anni gode dei terreni prativi p.f.1284/1 CP_1
di mq 336 e 1284/2 di mq 456 C.C. Ziano Loc. Piavata provvedendo alla loro concimazione, alla pulizia e al taglio periodico del prodotto (erba);
3) Vero che detto godimento risale all'aprile 2016;
5) Vero che in effetti pagò la somma di Euro 5 quale canone CP_1
annuo per l'annata 2018 a mezzo bonifico bancario a Controparte_5
vedova di e ciò con rimessa di data 20.11.2018; Persona_1
6) Vero che lo stesso pagò alla stessa la somma di Euro 5 sempre a titolo di canone annuo per l'annata 2019 con rimessa bancaria dd.14/11/2019;
7) Vero che dette somme e cioè per l'importo complessivo di euro 10,00 furono dalla restituite al con bonifico in data 2.07.2020; CP_5 CP_1
8) Vero che ha conservato in questi ultimi 2 anni antecedenti CP_1
il 19.05.2020 la proprietà dei suoi fondi rustici non avendo fatto alcuna vendita;
9) Vero che provvede col suo personale lavoro alla CP_1
coltivazione dei terreni di sua proprietà e godimento senza avvalersi di manodopera estranea;
A) Vero che sfalciò i fondi p.f.1284/1 e 1284/2 C.C. Ziano di CP_4
Fiemme fino all'anno 2013 e poi lo sfalciò suo nipote in collaborazione con altro contadino poi dall'anno 2016 li sfalciò il ; CP_1
Osserva la Corte che dalla conferma di tale capitolato non emerge la prova che avesse concluso un contratto di affitto avente ad CP_1
oggetto i fondi pp.ff. 1282/1 e 1282/2; l'appellato ha insistito per l'ammissione del capitolo di prova sub 3), ammesso solo in parte in tribunale, con l'inclusione delle parole “a seguito degli accordi verbali conclusi con
l'allora proprietario in forza dei quali veniva concesso in Persona_1
affittanza al quei terreni al canone di Euro 5 annuali”. CP_1
Come già rilevato dal primo giudice, tale parte del capitolo è volta a far esprimere al teste un giudizio e non a fargli riferire un fatto storico, caduto sotto la sua percezione sensoriale;
in particolare, il teste sarebbe chiamato a valutare se la condotta di godimento dei fondi da parte di fosse CP_1
da porre in nesso di causalità con un accordo tra lo stesso e CP_1 [...]
di per sé non provato;
da alcuno dei capitoli di prova articolati è dato Per_1
inferire che tra i due fosse intercorso un accordo verbale in presenza di terzi o della cui esistenza avesse loro riferito. Per_1
L'avvenuta conclusione di un contratto di affitto sarebbe stata allora desunta dal fatto che si dedicava, dal 2016, alla cura dei campi, e dai CP_1
pagamenti di € 5,00 per gli anni 2018 e 2019, risultanti documentalmente
(docc. 13 e 14 ). CP_1
Si tratta però di elementi insufficienti: il godimento dei fondi da parte di poteva essere ricondotto ad una ragione diversa dall'affitto CP_1
agrario, come il mero incarico di tenere i campi puliti;
il che si accorda con il dato che negli anni precedenti al 2016, per deduzioni dello stesso , CP_1
altri ( si occupavano dello sfalcio dell'erba spontanea;
la S.C. ha CP_4
insegnato che ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque,
l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale (cfr. CASS. 9725/2024); sarebbe stato quindi necessario disporre della prova inequivoca in merito al contenuto degli asseriti accordi intervenuti tra e , ai fini della Persona_1 CP_1
qualificazione del rapporto come affitto agrario, rilevante ai fini della prelazione agraria, di cui denunciava la lesione. CP_1
Quanto ai pagamenti, a sminuirne la valenza indiziante si osserva non solo che l'indicazione della causale “affitto” proviene dalla stessa persona diretta interessata a comprovare il rapporto, ma anche che nulla ha CP_1
prodotto, quanto al pagamento dell'asserito corrispettivo, per gli anni precedenti il 2018, pur sostenendo di aver concluso il contratto nel 2016; inoltre era venuto a mancare nel dicembre 2017, e Persona_1 CP_5
non ne era erede, avendo rinunciato all'eredità (cfr. certificato di
[...]
eredità e relativo ricorso sub doc. 11), e non era quindi subentrata nella proprietà dei fondi e nel preteso rapporto contrattuale;
mette conto rilevare che il pagamento dell'annata 2019 era intervenuto molti mesi dopo la rinunzia all'eredità, allorquando i fondi erano in titolarità di e CP_2
Controparte_3
Tanto considerato, non assume alcuna rilevanza probatoria la circostanza dell'avvenuta restituzione dell'importo complessivo di € 10,00, non potendosi attribuire da tale iniziativa un significato diverso da quello della restituzione di una percezione indebita, e in particolare alcuna implicita ammissione (così come si legge in sentenza), da parte dei di essersi Per_1
deliberatamente sottratti all'obbligo di comunicazione della proposta di vendita a , qualificatosi come prelazionario. CP_1 La mancata dimostrazione dell'esistenza di un contratto di affitto agrario avente ad oggetto i fondi acquistati da è di per sé Parte_1
sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda di riscatto agrario proposta da ed accolta in primo grado, restando così assorbito CP_1
il secondo motivo di appello, incentrato sul malgoverno delle prove riguardanti gli altri requisiti del riscatto agrario (la coltivazione del fondo da almeno due anni, la mancata vendita di fondi nel biennio antecedente, e che il fondo oggetto della prelazione, unito agli altri già eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del coltivatore).
Esaminato per completezza della decisione, anche il secondo motivo di appello risulta infondato.
Difetta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, anche la dimostrazione della necessaria capacità lavorativa, cioè la dimostrazione del possesso della forza lavorativa adeguata. Il fondo oggetto di prelazione (e di riscatto) in aggiunta a quello posseduto in proprietà del confinante, non deve, infatti, superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del retraente.
Il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di tale requisito in base a quanto riferito dai testi, che hanno confermato il cap. 9), come sopra trascritto, desumendo che abbia capacità coltivatrice adeguata CP_1
ad assolvere il terzo del fabbisogno del fondo, svolgendo ivi personalmente l'attività agricola senza avvalersi di personale terzo.
Tale conclusione non è condivisibile.
Nella fattispecie non risulta in alcun modo provata tale condizione positiva, ovvero che il predio per il quale viene esercitata la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del retraente. Si rammenta in proposito l'insegnamento della S.C., secondo cui, stante la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del diritto di riscatto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto.
Grava quindi su colui il quale intende esercitare il diritto allegare e dimostrare quanti siano i componenti della famiglia coltivatrice, la concreta possibilità di impiego di ognuno di essi nel lavoro dei campi, dell'estensione e dell'ubicazione degli altri predi da essa gestiti, occorrendo conoscere, per accertare la ricorrenza della proporzione voluta dalla legge tra i terreni gestiti
е gestendi dalla famiglia (ivi compresi quelli oggetto del riscatto) quanto meno la composizione del nucleo, le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili dai singoli componenti, tenuto conto della loro età e della loro abituale occupazione, l'estensione di eventuali altri fondi da essi coltivati
(cfr. CASS. 15899/2011).
Nella fattispecie si è limitato a produrre il fascicolo aziendale CP_1
(con l'elenco dei fondi tenuti, della consistenza dell'allevamento e delle macchine in dotazione all'azienda agricola) e ad allegare di coltivare direttamente i fondi oggetto di retratto senza ricorrere a personale, fatto non coincidente con il requisito previsto dalla norma. S'imponeva, viceversa, un accertamento di fatto dell'entità della forza di lavoro, evidenziando quante e quali persone lavorassero sui fondi, del che non ha fornito alcun CP_1
elemento, mancando qualsiasi allegazione sulla stessa composizione del nucleo familiare, tanto più necessaria laddove dalla documentazione in atti
(fascicolo aziendale, scheda di validazione) si evince che lo stesso è titolare di una "ditta individuale".
Il deficit probatorio così evidenziato osta al riconoscimento del diritto di prelazione agraria in capo a , restando quindi irrilevanti, CP_1
siccome non sufficienti, gli altri elementi costituitivi del diritto di prelazione, ovvero l'esercizio dell'attività di coltivazione per almeno due anni e la mancata vendita di fondi nel biennio precedente.
L'appello va pertanto accolto, e per l'effetto respinta la domanda di
, accolta invece in primo grado. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di secondo i parametri del d.m. 147/2022. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 295/2024 dell'8/3/2024
[...]
In accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza gravata, come corretta con decreto del 28/5/2024
Respinge la domanda di CP_1
Condanna a rifondere a le spese del giudizio, CP_1 Parte_1
liquidate, quanto al primo grado, in € 2.552,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 2.420,00 quale compenso per la difesa ed € 147,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trento, 10/7/2025
Il cons. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo