Art. 2.
Il contributo di cui all'articolo 1 sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni Di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il contributo di cui all'articolo 1 sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni Di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.