Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1971, n. 1107
Articolo 1
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8 gennaio 1972
Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni Di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1972