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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. 4268/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4268/2021 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Antonia
Romano (C.F.: ) presso il cui studio, in Portici (NA) al Corso Garibaldi nr. C.F._1
254, è elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (CF: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
9.3.1970 e residente in [...]; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Goffredo Iaquinandi (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Pagani (SA) alla C.F._3
Via A. De Rosa nr. 55, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
Nonché contro
, CF: , con sede legale in al Corso Garibaldi nr. Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
56, pec: Email_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 560/2021, depositata in data 30/11/2020. CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“affinchè in pieno accoglimento del presente gravame, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 560/2021, l'adito Giudice di Appello voglia così provvedere:
• preliminarmente dichiarare la inammissibilità della domanda attorea proposta dal sig. CP_1
nel giudizio di primo grado;
[...]
• in ogni caso e nel merito rigettare l'opposizione così come proposta dal sig. in CP_1 primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• per l'effetto, dichiarare pienamente valida ed efficace la cartella di pagamento n.
07120120112790627000;
• riformare la statuizione relativa alla condanna alle spese e competenze del giudizio di primo grado poste a carico della sola , nella misura complessiva di €. Parte_1
400,00, di cui €. 70,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., liquidate con attribuzione in favore dell'Avv.
Goffredo Iaquinandi;
• condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento delle spese e competenze del CP_1 doppio grado di giudizio;
• in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi da 1) a 4) del presente gravame, si chiede in ogni caso, riformare la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna alle spese di lite, disponendo la compensazione di esse per il
Concessionario, sia con riguardo al primo grado che con riferimento al presente grado di giudizio
e ponendole a carico esclusivo dell'Ente Impositore, non costituito in giudizio;
• in via di ulteriore subordine, si chiede riformare la statuizione relativa alle spese di lite del giudizio di primo grado nei limiti del giusto, in considerazione dell'effettiva attività processuale in esso espletata dalle parti.
PER NO EUGENIO:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del gravame, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
1. Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza distinta dal n.
560/2021, resa in data 11/11/2020 e depositata in cancelleria il 14/04/2021, dal Giudice di Pace di
Gragnano (NA), avv. Cira DI SOMMA, in seno al procedimento n. 1332/2019 r.g;
2. Condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 1/2/2019, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Gragnano, l' e la , impugnando Parte_1 Controparte_2
l'estratto di ruolo n. 8724/2012 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071
2012 0112790627 000, dell'importo complessivo di € 137,47, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla per infrazioni al codice della strada Controparte_2 risalenti all'anno 2010. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Eccepiva, altresì, l'illegittimità della maggiorazione per le cartelle esattoriali emesse per violazioni al Cds nonché la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito oggetto del ruolo n. 3768/2014 sotteso alla cartella esattoriale n. 071 2012 0112790627 000, con vittoria di spese competenze del giudizio da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione stante la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo nonché per carenza di interesse ad agire;
la tardività dell'opposizione poiché proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni ex art. 7 dl 150/2011, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
il pieno valore probatorio della documentazione prodotta dall' in primo grado;
il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa l'applicazione, al caso in esame, del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cc nonché della notifica non solo della cartella di pagamento (avvenuta in data 13.03.2013) ma anche, e soprattutto, dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione di pagamento nr. 071 2017
9037299802 000 (avvenuta in data 05.04.2018).
Chiedeva quindi in via preliminare dichiararsi: l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
carenza di legittimazione passiva dell' e, nel merito, il rigetto della domanda in CP_3 quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite. Chiedeva, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite.
1.2 Con sentenza n. 560/2021 del 11.11.2020, depositata in data 30.11.2020, il Giudice di Pace di
Gragnano, ritenuta l'opposizione ammissibile e maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato, dichiarava la nullità della cartella esattoriale n. 071 2012 0112790627 000, condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente. CP_3
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 28.7.2021, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo, e sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; (ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
(iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc, atteso l'omesso esame della documentazione depositata dal Concessionario. (iv) l'inesistenza della prescrizione del credito azionato, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento nonché della successiva intimazione di pagamento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, in rito, dichiararsi inammissibile e improcedibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito, dichiararsi non prescritto il credito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
3. Con comparsa depositata in data 26.11.2021, si costituiva in giudizio il quale, CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo. Eccepiva, altresì, infondatezza dell'eccezione sul mancato decorso del termine prescrizionale, considerata la mancata prova della notifica della cartella di pagamento, avvenuta tramite copia fotostatica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese del giudizio.
4. In data 25/01/2023, il processo veniva assegnato al giudice scrivente che, all'udienza del
14/09/2023, tenutasi a trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ⁎⁎⁎⁎⁎ 5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 560/2021 del Giudice di Pace di Gragnano è CP_3 fondato per le ragioni che seguono.
6. Quanto all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2019, ovvero a distanza di molto tempo sia dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (che, stando agli atti prodotti dall'appellante, sarebbe avvenuta in data 13/03/2013), L'opposizione (promossa con atto di citazione notificato in data 08/02/2019) è stata quindi avanzata a distanza di più di un anno dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre- esecutiva ovvero esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_3
6.1 Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dall' va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive od esecutive da parte dell' – non può che concludersi per l'inammissibilità CP_3 della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame nonché inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di validità ed efficacia della cartella di pagamento n. 07120120112790627000, in quanto avanzata per la prima volta in sede di appello.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano
n. 560/2021 depositata 30/11/2020, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 11/06/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 4268/2021 promossa da
, C.F. e P.Iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore;
Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Antonia
Romano (C.F.: ) presso il cui studio, in Portici (NA) al Corso Garibaldi nr. C.F._1
254, è elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, (CF: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
9.3.1970 e residente in [...]; rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Goffredo Iaquinandi (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Pagani (SA) alla C.F._3
Via A. De Rosa nr. 55, è elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
APPELLATO
Nonché contro
, CF: , con sede legale in al Corso Garibaldi nr. Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
56, pec: Email_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 560/2021, depositata in data 30/11/2020. CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“affinchè in pieno accoglimento del presente gravame, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 560/2021, l'adito Giudice di Appello voglia così provvedere:
• preliminarmente dichiarare la inammissibilità della domanda attorea proposta dal sig. CP_1
nel giudizio di primo grado;
[...]
• in ogni caso e nel merito rigettare l'opposizione così come proposta dal sig. in CP_1 primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• per l'effetto, dichiarare pienamente valida ed efficace la cartella di pagamento n.
07120120112790627000;
• riformare la statuizione relativa alla condanna alle spese e competenze del giudizio di primo grado poste a carico della sola , nella misura complessiva di €. Parte_1
400,00, di cui €. 70,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., liquidate con attribuzione in favore dell'Avv.
Goffredo Iaquinandi;
• condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento delle spese e competenze del CP_1 doppio grado di giudizio;
• in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi da 1) a 4) del presente gravame, si chiede in ogni caso, riformare la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna alle spese di lite, disponendo la compensazione di esse per il
Concessionario, sia con riguardo al primo grado che con riferimento al presente grado di giudizio
e ponendole a carico esclusivo dell'Ente Impositore, non costituito in giudizio;
• in via di ulteriore subordine, si chiede riformare la statuizione relativa alle spese di lite del giudizio di primo grado nei limiti del giusto, in considerazione dell'effettiva attività processuale in esso espletata dalle parti.
PER NO EUGENIO:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del gravame, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
1. Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza distinta dal n.
560/2021, resa in data 11/11/2020 e depositata in cancelleria il 14/04/2021, dal Giudice di Pace di
Gragnano (NA), avv. Cira DI SOMMA, in seno al procedimento n. 1332/2019 r.g;
2. Condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 1/2/2019, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Gragnano, l' e la , impugnando Parte_1 Controparte_2
l'estratto di ruolo n. 8724/2012 dal quale aveva appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 071
2012 0112790627 000, dell'importo complessivo di € 137,47, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla per infrazioni al codice della strada Controparte_2 risalenti all'anno 2010. A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine quinquennale di cui all'art. 28 Legge n. 689/1981. Eccepiva, altresì, l'illegittimità della maggiorazione per le cartelle esattoriali emesse per violazioni al Cds nonché la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito oggetto del ruolo n. 3768/2014 sotteso alla cartella esattoriale n. 071 2012 0112790627 000, con vittoria di spese competenze del giudizio da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1 opposizione stante la non autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo nonché per carenza di interesse ad agire;
la tardività dell'opposizione poiché proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni ex art. 7 dl 150/2011, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
il pieno valore probatorio della documentazione prodotta dall' in primo grado;
il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa l'applicazione, al caso in esame, del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cc nonché della notifica non solo della cartella di pagamento (avvenuta in data 13.03.2013) ma anche, e soprattutto, dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione di pagamento nr. 071 2017
9037299802 000 (avvenuta in data 05.04.2018).
Chiedeva quindi in via preliminare dichiararsi: l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
carenza di legittimazione passiva dell' e, nel merito, il rigetto della domanda in CP_3 quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite. Chiedeva, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite.
1.2 Con sentenza n. 560/2021 del 11.11.2020, depositata in data 30.11.2020, il Giudice di Pace di
Gragnano, ritenuta l'opposizione ammissibile e maturato il termine di prescrizione quinquennale del credito azionato, dichiarava la nullità della cartella esattoriale n. 071 2012 0112790627 000, condannando l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente. CP_3
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 28.7.2021, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo, e sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; (ii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
(iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc, atteso l'omesso esame della documentazione depositata dal Concessionario. (iv) l'inesistenza della prescrizione del credito azionato, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento nonché della successiva intimazione di pagamento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, in rito, dichiararsi inammissibile e improcedibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito, dichiararsi non prescritto il credito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
3. Con comparsa depositata in data 26.11.2021, si costituiva in giudizio il quale, CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo. Eccepiva, altresì, infondatezza dell'eccezione sul mancato decorso del termine prescrizionale, considerata la mancata prova della notifica della cartella di pagamento, avvenuta tramite copia fotostatica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese del giudizio.
4. In data 25/01/2023, il processo veniva assegnato al giudice scrivente che, all'udienza del
14/09/2023, tenutasi a trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ⁎⁎⁎⁎⁎ 5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 560/2021 del Giudice di Pace di Gragnano è CP_3 fondato per le ragioni che seguono.
6. Quanto all'esame del motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, si rileva che l'azione esperita dall'odierno appellato in primo grado va qualificata in termini di autonomo accertamento negativo del credito: ciò in considerazione della circostanza che l'opposizione è stata avanzata nell'anno 2019, ovvero a distanza di molto tempo sia dalla notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo opposto (che, stando agli atti prodotti dall'appellante, sarebbe avvenuta in data 13/03/2013), L'opposizione (promossa con atto di citazione notificato in data 08/02/2019) è stata quindi avanzata a distanza di più di un anno dall'ultimo atto pre-esecutivo del concessionario della riscossione, ovvero in assenza di qualsivoglia imminente iniziativa pre- esecutiva ovvero esecutiva tale da giustificare un'opposizione del contribuente. Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame che l' ha sollevato sul punto. CP_3
6.1 Il tema, come noto, è stato di recente trattato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui
a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto, l'azione promossa in primo grado dall' va qualificata quale CP_1 accertamento negativo del credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo in assenza di iniziative pre-esecutive od esecutive da parte dell' – non può che concludersi per l'inammissibilità CP_3 della domanda spiegata in primo grado in quanto non supportata dal necessario interesse ad agire.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame nonché inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di validità ed efficacia della cartella di pagamento n. 07120120112790627000, in quanto avanzata per la prima volta in sede di appello.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano
n. 560/2021 depositata 30/11/2020, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
CP_1
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 11/06/2024.
Il Giudice
Anita Carughi