Decreto decisorio 3 giugno 2011
Decreto decisorio 30 dicembre 2011
Ordinanza collegiale 8 novembre 2012
Sentenza 22 maggio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03994/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3994 del 2000, proposto da:
RE CC, IE CC, in qualità di eredi di UC CC, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo CC e Danilo Lorenzo e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, via Cesare Battisti 40;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale di Roma - I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Mercanti, Aldo Noschese, Mario Nestola, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale Distrettuale dell’INPS in Lecce, viale Marche, N. 14;
per l'accertamento
del diritto del sig. UC CC alla corresponsione delle differenze retributive maturate per straordinario dal 1 novembre 1992 al 31.12.1996 e per i mesi da gennaio a luglio 1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale di Roma - I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. G. Margiotta in sostituzione dell’avv. CC Aldo, l’avv. A. Delli Noci in sostituzione degli avv.ti V. Mercanti, M. Nestola e A. Noschese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. CC chiede il riconoscimento del suo diritto al compenso per il lavoro straordinario che afferma di aver prestato nel periodo 1.11.1992 - 31.5.1999 come legale dell’INPS.
Afferma in particolare di essere stato nel periodo in questione unico responsabile del settore penale, trovandosi spesso a dover trattare processi che si protraevano sino a tarda ora, e che gli è stata attribuita, a partire dal 1° luglio 1995, la trattazione di tutte le questioni in materia di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, in materia di opposizione a decreti ingiuntivi e di cartelle esattoriali per il recupero dei contributi ex C.A.U., in materia di procedure esecutive.
Secondo la prospettazione ricorrente, inoltre, l’avv. CC dall’inizio e sino al luglio 1997 è stato l’unico addetto alla trattazione, sia in fase pretorile che in appello, di tutto il contenzioso in materia contributiva trovandosi a prestare attività lavorativa anche presso la sua abitazione.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione di legge, in particolare dell’art. 2108 primo comma c.c. in combinato disposto con l’art.9 D.P.R. 8.5.1987 n.267 e con l’art. 9 del D.P.R. 1.2.1988 n.13 – violazione della contrattazione collettiva vigente in materia.
L’INPS, costituendosi in giudizio in data 12 dicembre 2000, ha eccepito la inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
E’ pacifico che il lavoro straordinario debba essere autorizzato dal datore di lavoro.
Nella specie, i ricorrenti affermano che l’avv. CC sarebbe stato autorizzato per la prestazione del lavoro straordinario di cui si richiede il compenso, senza tuttavia quantificare in concreto le ore di lavoro straordinario prestate e produrre i relativi atti autorizzativi.
Secondo orientamento giurisprudenziale pacificamente seguito(C. di S. IV, 31 marzo 2005, n. 1445) "se è vero che nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni, tuttavia, detta autorizzazione può intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio e l' autorizzazione stessa è implicita nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio".
Il lavoro straordinario, infatti, può essere svolto, e deve essere pagato, sul presupposto che i competenti organi dell'Amministrazione ne abbiano riconosciuto l’ utilità, e abbiano accertato la necessità e sostenibilità della relativa spesa.
Laddove manchi l'autorizzazione preventiva espressa, spetta a chi pretende il relativo pagamento dimostrare l'esistenza dei presupposti per il pagamento, consistenti nell'autorizzazione a sanatoria o nella dimostrazione del verificarsi di una situazione di fatto che ha reso imprescindibile lo svolgimento delle prestazioni straordinarie, in applicazione del principio di cui all'art. 2967 c.c..
E’ vero che nel giudizio amministrativo tale onere è attenuato, in quanto la documentazione necessaria è normalmente nella disponibilità dell'Amministrazione, ma solo nei limiti della necessaria introduzione, nel processo, di un principio di prova, che legittimi l'esperimento di incombenti istruttori.
Nella specie manca alcun principio di prova, così come manca la determinatezza della domanda (non esplicitandosi il monte ore effettuato e i giorni interessati in concreto) tanto più che l’Amministrazione previdenziale, a seguito di ordinanza istruttoria adottata dalla sezione, ha prodotto i cedolini relativi alla retribuzione percepita mensilmente dall’avv. CC nel periodo compreso tra novembre 1992 e luglio 1997 dai quali risultano le ore di straordinario effettuate e i relativi emolumenti corrisposti.
Appare quindi evidente come la pretesa si evidenzi del tutto infondata e priva di qualsivoglia supporto fattuale.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO