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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Risarcimento danni lesioni da trasporto”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1569 dell'anno
2022
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Garrisi, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
(Vico F.A Piccinni n. 6), con il seguente domicilio telematico: Emai_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. Pietro Boccardi, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Bovio n. 28), con il seguente domicilio telematico:
Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 21.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.11.2019 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia le al fine di sentirne dichiararne la responsabilità ex artt. Controparte_2
1681, 1228, 2043 e 2049 c.c. nella causazione del sinistro a lui occorso il giorno 19.02.2017 presso la stazione di IS, con condanna al pagamento della somma di € 3.000.000,00 comprensiva di provvisionale (di cui € 1.500.000,00 per invalidità permanente e inabilità assoluta;
€ 500.000,00 per danno morale soggettivo;
€ 600.000,00 per perdita della capacità lavorativa;
€ 400.000,00 per danno esistenziale ed alla vita di relazione), oltre interessi e svalutazione monetaria, quale risarcimento del danno conseguente alle gravissime lesioni riportate in conseguenza del sinistro.
A fondamento della domanda l'attore allegava: che il sinistro si era verificato alle ore 23.25, allorché esso - nell'intento di montare, insieme ad sul treno regionale n. 12585 proveniente da CP_3
Bari e diretto a Lecce – era caduto da bordo del convoglio sui binari, in seguito al mal funzionamento delle porte automatiche che, anziché riaprirsi di scatto, erano rimaste chiuse, tenendo incastrate le sue gambe;
che in conseguenza di tale infausto accadimento, esso attore aveva subito l'amputazione della gamba destra e di parte della mano destra, la mutilazione della natica sinistra, nonché la bruciatura della gamba sinistra.
La società convenuta non si costituiva in giudizio, mentre con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.02.2020, spiegava intervento volontario la quale - dedotta la carenza Controparte_1
di legittimazione passiva della - chiedeva accogliersi le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale civile di Roma, IS o Lecce;
nel merito, rigettare l'istanza di provvisionale e la domanda in quanto prescritta;
in ogni modo rigettare la domanda in quanto infondata sia in relazione all'an che al quantum debeatur;
in subordine, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità maggioritaria dell'attore con consequenziale pronuncia in ordine alle richieste risarcitorie;
in estremo subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda detrarre quanto percepito dall'attore dall' e/o dall'Inps in relazione al sinistro in questione;
CP_4
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Rigettata l'istanza di provvisionale per carenza dei presupposti di legge, all'esito dell'istruzione (con l'escussione di testimoni) l'adito Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica con sentenza n. 1103/2022 pubblicata il 21.04.2022 così decideva:
pagina 2 di 12 “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, dichiara la sua estromissione dal presente giudizio;
2) rigetta la domanda proposta da Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio”.
Rigettate le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate da CP_1
il Giudice di primo grado - richiamato un consolidato principio giurisprudenziale1 - ha ritenuto:
[...]
- che il caso di specie non può essere inquadrato nella fattispecie dell'art. 1681 c.c. non essendo provato il possesso del titolo di viaggio, in quanto l'attore era sprovvisto di biglietto (non posseduto o smarrito); in ogni caso, la condotta colposa del danneggiato consente di escludere sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale del vettore;
- che, anche in esito all'istruttoria espletata, alcuna prova è stata fornita da sotto il Parte_1
profilo della responsabilità aquiliana e, pertanto, la domanda va rigettata anche sotto questo profilo, anche in ragione della circostanza che il comportamento posto in essere dall'attore è stato incauto ed imprevedibile;
- che inconferente si appalesa anche il richiamo alla responsabilità extracontrattuale dell'art. 2049 c.c., essendo pacifica l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai dipendenti di
, al cospetto della istruttoria documentale ed orale espletata in giudizio. CP_1
- che inappropriato, alla luce di quanto emerso, è anche il richiamo operato all'art. 2050 c.c., essendo stato comunque reciso qualunque nesso causale dal comportamento del danneggiato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impu- Parte_1
gnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. In via preliminare, accogliere l'istanza di provvisionale formulata dall'attore in primo grado, onde consentirgli di poter affrontare i costi della riabilitazione completa e dei mezzi di sintesi previsti per consentirgli di poter deambulare in modo autonomo e, per l'effetto, condannare , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. la somma Parte_1 di €300.000,00=, a titolo di provvisionale;
pagina 3 di 12
2. In via principale, nel merito, accogliere la domanda attrice e condannare , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.000.000,00
(tremilioni/00) ovvero a quella maggiore o minore somma emersa in corso di causa oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, sottratto l'importo eventualmente già liquidato a titolo di provvisionale con condanna della appellata al pagamento delle spese e onorari di causa, oltre 15% forf e accessori come per legge
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ctu medico legale sulla persona del sig. al fine di verificare le lesioni personali dallo stesso Parte_1 riportate a seguito dell'evento”.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto dell'appello, siccome infondato, Controparte_1
con vittoria di spese processuali.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la illogicità dell'impugnata sentenza per errata valutazione delle prove orali nonché per la contraddittorietà e inattendibilità dei testimoni escussi.
Invero, l'istruttoria espletata non avrebbe, a suo avviso, dissipato i dubbi circa la corretta procedura di chiusura delle porte del treno e la presenza di passeggeri in prossimità di queste alla ripartenza del convoglio.
La deposizione del capotreno ), confermativa della circostanza secondo cui “Vero Testimone_1 che, chiuse le porte, nessun passeggero era presente in prossimità delle porte”, sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni del testimone , passeggero del treno regionale 12585, che in sede Testimone_2 di sommarie informazioni, avrebbe affermato al contrario: “… notavo il capotreno che scendeva sul piazzale e accortosi che la piazzola fosse libera, dopo aver fischiato con il suo fischietto l'OK per la ripartenza, risaliva sul treno. A questo punto, essendo io pendolare da diverso tempo, avvisavo l'extra comunitario, che stava continuando a fumare tranquillamente, di risalire sul treno, in quanto da lì a poco si sarebbero chiuse le porte. … “, nonché da quella, sempre del teste , secondo cui: “Vero Tes_2
che notava il capotreno che scendeva sul piazzale e accertatosi che la piazzola era libera, dopo aver fischiato con il suo fischietto l'OK per la ripartenza, risaliva sul treno”; “Vero che, a questo punto,
Lei avvisava il sig. che stava continuando a fumare, di risalire sul treno, in quanto da lì a Parte_1 poco si sarebbero richiuse le porte”».
pagina 4 di 12 In ragione di quanto innanzi può, dunque, ritenersi - secondo l'appellante - che il capotreno non abbia atteso la chiusura delle porte, risalendo sul convoglio prima della loro effettiva chiusura ed immediatamente dopo aver fischiato, e senza controllare se, al momento della chiusura delle porte, vi fossero o meno passeggeri in prossimità delle stesse.
Anche le deposizioni degli altri due testi dipendenti di , ( “…Vero che, CP_1 Testimone_3 chiuse le porte, nessun passeggero era presente in prossimità delle porte”; “…Io ero in prima carrozza o, meglio, in cabina di guida e il capotreno nella prima carrozza, ricevuto da lui il” pronti”, sono partito. A me interessava guardare solo il capotreno dall'esterno”), e Persona_1
(“Preciso che io ero alla guida e non mi sono affacciato al finestrino, cosa che ha fatto il che Tes_3 era dal lato del marciapiede”) non sembrerebbero confermare che il controllo sulla chiusura delle porte e sulla presenza di passeggeri in prossimità delle stesse sia stato opportunamente eseguito prima della partenza.
L'appellante ha pure adombrato la non terzietà di detti testi, in quanto componenti del personale
, e quindi potenzialmente portatori di interesse a che la Società non sia dichiarata CP_1 responsabile, ed ha rimarcato come le risultanze dell'indagine interna condotta da non siano CP_1
attendibili, in quanto riconducibili alla controparte, e come altrettanto valga per quelle della scatola nera, in quanto provenienti da un apparecchio non debitamente testato e certificato.
L'appellante, ancora, ha sminuito l'attendibilità della deposizione del , in quanto incerta e Tes_2
contraddittoria, riferendo di contrastanti reazioni del cittadino extra comunitario il quale se, dapprima, rimaneva “...confuso, non accennando alcuna reazione…barcollava” successivamente, invece, inse- guiva un treno in marcia, correva, cercava di aggrapparsi alla portiera, addirittura rincorrendo il treno per 50 metri.
Ha, inoltre, richiamato - come unica deposizione attendibile - quella resa da suo CP_3
compagno di viaggio (non rintracciato dagli agenti intervenuti alla Stazione di IS, come avvenuto anche per gli altri passeggeri a bordo del treno, in quanto rimasto sul convoglio che ha poi proseguito la marcia sino a Lecce), il quale ha confermato i fatti accaduti in assoluta coerenza con la dinamica indicata in citazione
Il motivo è destituito di fondamento.
La ricostruzione degli eventi operata da parte appellante si pone in aperto contrasto con la docu- mentazione versata in atti da e con gli esiti della istruttoria orale espletata, oltreché con il CP_1
contenuto di taluni articoli di testate giornalistiche.
Dagli accertamenti svolti dalla Questura di IS in occasione del sinistro, rimasti privi di specifica contestazione da parte attrice (v. doc. da 6a a 6e del fascicolo di primo grado di ), è emerso CP_1
pagina 5 di 12 che il personale di Polizia si portava, in conseguenza dell'accaduto, presso la stazione ferroviaria di
IS in quanto una persona aveva segnalato che un cittadino extracomunitario era stato travolto da un treno;
nell'occasione gli agenti constatavano la presenza, sul binario due, di par- Parte_1
zialmente riverso tra i binari e la banchina.
Come risulta dalla comunicazione prot. n. 000274/U.P. G.S.P/cat. PD. allegata al fasci- CP_5 colo del primo grado di , “Nella circostanza, veniva identificato il richiedente Sig. CP_1 Tes_2
nato a [...] …. il quale escusso a sommarie informazioni faceva presente che si era
[...]
trattato di un incidente involontario, in quanto il soggetto dopo la fermata del treno, era sceso per fumare una sigaretta ed in seguito al segnale dato dal capotreno per la regolare ripartenza era rimasto all'esterno del treno. Il , riferiva che il soggetto sembrava potesse essere in stato di Tes_2 ebbrezza, considerata l'andatura e, dapprima cercava di aggrapparsi al treno in movimento ma non riuscendovi lo inseguiva per alcuni metri al fine di afferrarsi ad una portiera, quando all'improvviso perdeva l'equilibrio e cadeva tra il marciapiede ed il treno … Alle ore 04.30, veniva ritirata copia del referto medico rilasciato dall'O.C. di IS dal quale emergeva che il soggetto era stato ricoverato in prognosi riservata ed inoltre si appurava che il tasso alcolemico era pari a 2.11 G/L”2.
Peraltro nella dichiarazione resa a sommarie informazioni dal teste oculare (all.
6.c Testimone_2 alla comparsa di primo grado) si legge, tra l'altro: “… mi guardava in maniera confusa non accen- nando alcuna reazione, di fatto di lì a poco si sono chiuse le porte. A questo punto, mentre il convoglio aveva già ripreso la marcia, vedevo questo ragazzo correre e cercare di aggrapparsi alla portiera”.
Appare, dunque, evidente come la puntuale ricostruzione operata dagli organi di Polizia e la dichia- razione rilasciata dal testimone oculare stridano con la prospettazione offerta da parte attrice ove si consideri che, in difformità da quanto sostenuto, allorché tentò di salire sul convoglio, Parte_1
il treno in questione aveva già ripreso la marcia con le porte chiuse;
trova, dunque, inequivoca smentita la dichiarazione rilasciata (due anni e mezzo dopo l'accaduto) da e posta a corredo CP_3
della ricostruzione contenuta in atto di citazione. Peraltro, privo di riscontro (nel corso dell'intero giudizio di primo grado) è rimasto l'assunto attoreo volto ad asserire che il telefono cellulare (dell'o- dierno attore) fosse andato perso a seguito dell'impatto; tanto ove solo si abbia riguardo alla “comuni- cazione”, alla “annotazione” ed al verbale di acquisizione (All. 6d del fascicolo di primo grado di Pt_2
pagina 6 di 12 nitalia) in uno al verbale di repertazione ed al Mod. A. Pos Sop 074/17, redatto dagli organi di polizia, dai quali emerge il ritrovamento (nelle tasche dei pantaloni) di un telefonino di marca Huawei.
L'incidente, quindi, sulla scorta di quanto emerge dagli accertamenti effettuati dagli organi di polizia, fu causato dall'imprudente, abnorme, volontario gesto dell'attore che tentò di salire sul treno in corsa allorché le porte erano ormai chiuse;
tale ricostruzione dei fatti è stata anche riportata, nella imme- diatezza dell'accaduto, sui quotidiani locali3.
Nè sussistono - ad avviso della Corte - le presunte incertezze ed incongruenze fra le deposizioni rese dai testi, in particolare tra quanto dichiarato dal capotreno ( ), dal macchinista ( Testimone_1 [...]
) e dal primo agente di scorta ( )4 rispetto a quanto riferito da Persona_1 Testimone_3 Tes_2
[...]
In particolare il teste ha confermato integralmente le circostanze articolate in atti (nn. Testimone_1
da 12 a 21 delle memorie istruttorie ex art. 183, VI c., n. 2 di ), riferendo che il treno in CP_1
questione arrivava a IS (con otto minuti di ritardo) e che ivi giunto, esso capotreno scendeva dalla vettura pilota situata in testa al treno verificando che “erano scese circa 15 persone e salite circa 10 persone”; il ha poi aggiunto che “dopo aver ricevuto la richiesta del pronti dal macchinista sig. Tes_1
(che si era affacciato dal finestrino) e dopo aver verificato che in prossimità delle Testimone_3 porte non c'era più nessuno che doveva salire, fischiava e successivamente comandava la chiusura delle porte lontane”, smentendo in radice l'allegazione dell'attore in ordine ad una presunta negligenza ed omessa vigilanza al momento della partenza del convoglio, che - a suo dire - si sarebbe avviato nonostante egli fosse rimasto bloccato all'esterno del vagone.
Le dichiarazioni rese dal , caratterizzate da specificità e precisione, hanno trovato sostanziale Tes_1
avallo nella deposizione, altrettanto chiara e priva di contraddizioni, resa dal teste Testimone_3
(agente di scorta), il quale - diversamente da quanto dedotto dall'appellante - ha confermato che “nel tempo in cui è stato affacciato al finestrino per richiedere e ricevere il pronti non ha notato nessuna
pagina 7 di 12 persona in prossimità delle porte”, aggiungendo che “chiuse le porte, nessun passeggero era presente in prossimità delle porte”, ed ancora che “dopo aver ricevuto il blocco porte il treno si avviava”.
In ordine a tale deposizione, l'appellante ha posto suggestivamente l'attenzione sulla asserzione “a me interessava guardare solo il capotreno dall'esterno”, tralasciando di considerare che il compito primario del macchinista è quello di ricevere il “pronti” dal capotreno e che tanto non induce a ritenere, come sostenuto da controparte, che il abbia disatteso di controllare se vi fossero passeggeri Tes_3 all'esterno delle macchine, laddove il senso della dichiarazione resa, nel suo complesso, appare chiaramente indirizzato ad esprimere il concetto opposto.
Rilevata, dunque, la assenza di contraddizioni e, anzi, la convergenza tra le dichiarazioni rese dal capotreno e dal macchinista5, altrettanto coerenti risultano le deposizioni rese da questi ultimi ed il teste oculare il quale ha dichiarato, tra l'altro, che il capotreno “accortosi che la piazzola Testimone_2 fosse libera” e “dopo aver fischiato l'OK per la ripartenza”, risaliva sul treno, così smentendo quanto sostenuto dall'appellante in ordine a presunto mancato controllo, da parte dello stesso capotreno, della presenza o meno di passeggeri in prossimità delle porte al momento della loro chiusura.
Anche il teste , inoltre, in coerenza con quanto dichiarato dal e dal ha Tes_2 Tes_1 Tes_3 dichiarato che, chiuse le porte, il treno riprese la marcia ed il sig. che “stava continuando a Parte_1 fumare, barcollava ed era confuso” incominciò a correre e, nel tentativo di aggrapparsi al treno,
“perdeva l'equilibrio e finiva sotto il treno”. Tali dichiarazioni confermano il corretto comportamento dei dipendenti di e la condotta abnorme ed incauta tenuta dall'attore (odierno appellante). CP_1
Aggiungasi che dalla lettura della Zona tachigrafica elettronica del treno in oggetto (all. 9 fascicolo
), compiutamente definita dal teste “una sorta di scatola nera”, è emerso CP_1 Testimone_4
che il mezzo è giunto a IS alle ore 00.04.56, alle ore 00.05.34 si è attivata la segnalazione “porte chiuse” e, alle 00.05.42 (e non già alle 23.35 come riferito nel corso del giudizio di primo grado), ha ripreso la marcia in direzione Lecce. Trova così ulteriore conferma la circostanza che il treno, solo dopo aver attivato la segnalazione “porte chiuse”, ha ripreso la marcia (dopo otto secondi).
Peraltro, ove pure si accedesse in ipotesi alla prospettazione per cui il convoglio è partito mentre era incastrato nella porta della carrozza, il sistema della “Zona Tachigrafica Parte_1 elettronica” avrebbe senza dubbio registrato l'apertura delle porte;
tanto conferma, ancora una volta,
l'inverosimiglianza della ricostruzione dell'appellante.
Per completezza, va osservato che, ove si fosse verificata la prospettata anomalia (con il passeggero impigliato nelle porte), non vi sarebbe stato lo spegnimento della spia IPA (Indicatore Porte Aperte), 5 Il macchinista, sig. in occasione della sua escussione alla udienza del 22.02.2021, ha dichiarato che “avuta Persona_1 conferma della chiusura delle porte dal verificato lo spegnimento della spia IPA e solo dopo la chiusura delle Tes_3 porte con il segnale di partenza a via libera, avviavo il treno”. pagina 8 di 12 all'esito del quale, come confermato dal macchinista in sede di prova testimoniale, il treno Persona_1
ha ripreso la marcia.
Inammissibilmente l'appellante ha eccepito per la prima volta in questo grado del giudizio che “le risultanze degli apparati DIS, cd. Scatola nera, versate in atti, sono sprovviste di attestazione di idoneità all'uso”6.
Appare, piuttosto, incontrovertibile la circostanza per cui l'appellante, in occasione dei fatti de quibus, ha violato la prescrizione normativa di cui all'art. 25, comma 2, D.p.r. 11.07.1980, n. 753
(“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”), secondo cui “E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi”.
Sul punto, parte appellata ha opportunamente richiamato una pronuncia di legittimità (Cass. civ., sez.
III, 27 aprile 2011, n. 9409), nella parte in cui dispone espressamente: “Invero, la disciplina speciale che regola la responsabilità delle ferrovie è applicabile tutte le volte che l'incidente da cui sia derivato il danno sia in relazione con l'esercizio ferroviario. Ed è in relazione tutte le volte che vi sia una permanenza, una salita o una discesa sui o dai veicoli ferroviari, indipendentemente dalle modalità delle stesse. Queste rilevano, invece, ai fini della imputabilità o meno del danno alle ferrovie o all'utente, nel rispetto dell'onere della prova ivi previsto, secondo cui la responsabilità delle ferrovie si presume, a meno che non sia provata la non imputabilità. Nella specie, risulta provato che l'incidente non è imputabile alle ferrovie (…) atteso che il B., scendendo dal treno in movimento, ha violato la norma (D.P.R. n. 753 del 1980, art. 25) che vieta di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi” (sul punto, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2004, n. 10029; in applicazione del ridetto principio di diritto, v. pure Trib. Roma, sez. IX, 11 settembre 2008).
Invero, per giurisprudenza costante la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni del viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
pagina 9 di 12 Inoltre la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) è superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro7 (v. Cass. civ., 30 aprile 2011, n. 9593).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la presunta illogicità dell'impugnata sentenza, con riguardo alla parte di motivazione in cui nega ogni responsabilità di riguardo ai fatti di causa. CP_1
Il Giudice di primo grado avrebbe, a suo dire, errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 1681 c.c, in conseguenza del mancato ritrovamento del titolo di viaggio, e nel negare, in ogni caso, la respon- sabilità contrattuale ed extra contrattuale del vettore, in forza della condotta colposa del danneggiato
“… non essendo emerso, innanzitutto dalla narrativa svolta e poi dagli elementi istruttori offerti, alcun elemento utile in direzione delle modalità accadimento dell'evento rappresentate e del nesso causale tra questo ed i danni subiti”.
In relazione al primo punto, l'appellante ha evidenziato la contraddizione in cui sarebbe incorso il
Tribunale, che, pur avendo riconosciuto la propria competenza in quanto foro del consumatore, ha poi erroneamente ritenuto di negare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1681 c.c. a causa del mancato ritrovamento del titolo di viaggio, la cui esistenza sarebbe stata invece “agevolmente desumibile” dalle risultanze istruttorie (in particolare dalle dichiarazioni dei testi e )8. Tes_2 Tes_1
La contestazione è priva di pregio.
Ad avviso della Corte non sussiste alcuna contraddizione nella decisione del primo giudice, il quale, pur ritenendo la fattispecie astrattamente riferibile al novero dei casi ricompresi nel diritto consumeristico, con conseguente declaratoria di competenza, ha poi, una volta compiutamente esaminato il caso, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione delle tutele poste a favore del viaggiatore ex art. 1681 c.c., doverosamente motivando la propria decisione (in particolare non potendosi ritenere provata la conclusione di un contratto di trasporto).
Le dichiarazioni testimoniali richiamate dall'appellante non appaiono sufficienti allo scopo di dimostrare l'esistenza del titolo di viaggio;
quanto poi al fatto che il biglietto sia “andato perso”, tale circostanza non ha trovato adeguato riscontro nell'istruttoria svolta, posto che nel verbale di repertazione redatto dalla Questura di IS (all. 6d fascicolo di primo grado di ) il titolo di CP_1
viaggio non risulta tra gli oggetti rinvenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza degli eventi.
Aggiungasi che gli assunti dell'appellante si pongono in aperta contraddizione anche con la versione dei fatti descritta dallo stesso in citazione (in primo grado), ove al punto 1) si legge che Parte_1
“l'istante era in procinto di partire da IS” e con l'atto di querela depositato telematicamente in data 5.02.2021, nel quale l'odierno attore-appellante ebbe a dichiarare: “(…) non è vero che io fumavo sul binario, poiché non ero già su quel treno come passeggero, ma io salivo sul treno nella stazione di
IS”.
La circostanza che il comportamento del danneggiato abbia assunto una efficacia causale esclusiva, idonea ad interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso esclude in radice la possibilità di configurare la responsabilità di anche sotto i profili extracontrattuali (artt. 2043, CP_1
2049, 2050 c.c.) dedotti dalla difesa dell'appellante, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in ordine al collegamento causale fra la caduta ed un comportamento attivo e/o omissivo di . CP_1
In relazione a tale aspetto va sottolineato che la qualificazione giuridica della responsabilità è del tutto neutra, considerati gli esiti della istruttoria e la valutazione del comportamento incidente dell'attore; conseguentemente, del tutto infondato è il motivo di appello anche sotto questo profilo.
L'infondatezza dei primi due motivi di gravame, attinenti all'an debeatur, rende superflua ogni ulteriore considerazione circa la prova del danno asseritamente patito ed il quantum debeatur.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'ap- pellante a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio9, liquidate come in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00).
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 2002, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, da avverso la sentenza n. Parte_1
1103/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, il
21.04.2022 tra l'appellante e nonché così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1°) rigetta l'appello; 9 Resta ferma la compensazione delle spese legali del primo grado di giudizio, in carenza di appello incidentale sul punto. pagina 11 di 12 2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 25.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di lite nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in Parte_1 osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in data 16 luglio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo Cass. civ., sez. III, n. 13635 del 2001 “la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c., a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal messo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro” (v. pure Cass. civ., n. 9593/2011). 2 Tali circostanze emergono in modo evidente dalla “Annotazione inerente l'intervento effettuato presso la stazione ferroviaria”, dalla quale si rileva anche che “… alle ore 00.45 del 20.02.2017 veniva informato dell'accaduto il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, presso il Tribunale di IS dott. Milto De Nozza, il quale preso atto della dinamica, disponeva la regolare marcia del treno coinvolto nonché il regolare transito dei treni presso la stazione … “. 3 Invero tanto dall'articolo pubblicato dal giornale Quotidiano di puglia (allegato ex adverso) quanto dallo stralcio della
Gazzetta del Mezzogiorno nonché da Trenews e da Fanpage emerge chiaramente la responsabilità dell'attore (cfr. All. 7 fascicolo ). Nello specifico, per quanto è dato leggere dalla Gazzetta del Mezzogiorno “Alcuni testimoni hanno CP_1 riferito di aver visto un uomo scendere dal treno lungo il binario numero due, fumare una sigaretta e poi tentare di risalire quando le porte ormai erano chiuse e il convoglio stava per ripartire”; da Trenews è dato leggere: “(...) Il convoglio è presto ripartito e lui, quando se n'è accorto, (...) ha tentato di aggrapparsi al volo al treno: purtroppo però è scivolato sui binari”. 4 Non ricorre alcuna incapacità a testimoniare dei dipendenti di , poiché l'interesse ostativo alla deposizione - CP_1 secondo la costante giurisprudenza di legittimità - deve essere un interesse giuridico, nel senso che non può essere testimone chi, per far valere la propria posizione, avrebbe potuto intervenire nella stessa causa (agendo in giudizio o intervenendo successivamente in esso). Quando il soggetto ha, invece, un mero interesse “di fatto” a che la causa si concluda in un modo piuttosto che in un altro, la testimonianza è ammissibile (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2014, n. 11204). Dunque, un soggetto ha la capacità di testimoniare se, nella causa in cui viene chiamato a deporre, non ha interessi giuridici, cioè non ha nessuna pretesa connessa alla specifica controversia, ed è ciò che è avvenuto nella fattispecie. 6 A prescindere da ciò, e dal fatto che le risultanze medesime non siano state precedentemente contestate allorché erano state oggetto di prova orale per il tramite dell'audizione del teste in qualità di tecnico, rimane imprecisato il Tes_4 tenore letterale, e finanche l'esistenza stessa della normativa, in virtù della quale l'assenza di certificazione dell'ap- parecchio renderebbe inutilizzabili le risultanze dallo stesso prodotte. 7 Detto principio è stato enunciato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in fattispecie in cui l'utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus, dunque in occasione di una fattispecie non dissimile da quella odierna. 8 Il teste ha dichiarato che “… alle ore 23,25 circa salivo alla stazione di Fasano, sul treno regionale Bari – Lecce. Tes_2 Giunti alla stazione ferroviaria di IS mi accingevo a scendere dalla carrozza …, nel frangente notavo un altro passeggero, di probabile cittadinanza extra comunitaria, che scendeva anch'esso dal treno” per fumare una sigaretta. Il teste ha affermato di aver visto “che erano scese quindici persone”, tra cui il sig. a cui non veniva contestata Tes_1 Parte_1 la mancanza del titolo di viaggio, e che successivamente era rimasto impossibilitato a produrre il biglietto andato perso nel tragico evento. pagina 10 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere rel.
3) Dott.ssa Maria Angela Marchesiello Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Risarcimento danni lesioni da trasporto”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1569 dell'anno
2022
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Garrisi, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
(Vico F.A Piccinni n. 6), con il seguente domicilio telematico: Emai_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. Pietro Boccardi, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Bovio n. 28), con il seguente domicilio telematico:
Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 21.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.11.2019 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia le al fine di sentirne dichiararne la responsabilità ex artt. Controparte_2
1681, 1228, 2043 e 2049 c.c. nella causazione del sinistro a lui occorso il giorno 19.02.2017 presso la stazione di IS, con condanna al pagamento della somma di € 3.000.000,00 comprensiva di provvisionale (di cui € 1.500.000,00 per invalidità permanente e inabilità assoluta;
€ 500.000,00 per danno morale soggettivo;
€ 600.000,00 per perdita della capacità lavorativa;
€ 400.000,00 per danno esistenziale ed alla vita di relazione), oltre interessi e svalutazione monetaria, quale risarcimento del danno conseguente alle gravissime lesioni riportate in conseguenza del sinistro.
A fondamento della domanda l'attore allegava: che il sinistro si era verificato alle ore 23.25, allorché esso - nell'intento di montare, insieme ad sul treno regionale n. 12585 proveniente da CP_3
Bari e diretto a Lecce – era caduto da bordo del convoglio sui binari, in seguito al mal funzionamento delle porte automatiche che, anziché riaprirsi di scatto, erano rimaste chiuse, tenendo incastrate le sue gambe;
che in conseguenza di tale infausto accadimento, esso attore aveva subito l'amputazione della gamba destra e di parte della mano destra, la mutilazione della natica sinistra, nonché la bruciatura della gamba sinistra.
La società convenuta non si costituiva in giudizio, mentre con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.02.2020, spiegava intervento volontario la quale - dedotta la carenza Controparte_1
di legittimazione passiva della - chiedeva accogliersi le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Foggia in favore del Tribunale civile di Roma, IS o Lecce;
nel merito, rigettare l'istanza di provvisionale e la domanda in quanto prescritta;
in ogni modo rigettare la domanda in quanto infondata sia in relazione all'an che al quantum debeatur;
in subordine, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità maggioritaria dell'attore con consequenziale pronuncia in ordine alle richieste risarcitorie;
in estremo subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda detrarre quanto percepito dall'attore dall' e/o dall'Inps in relazione al sinistro in questione;
CP_4
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Rigettata l'istanza di provvisionale per carenza dei presupposti di legge, all'esito dell'istruzione (con l'escussione di testimoni) l'adito Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica con sentenza n. 1103/2022 pubblicata il 21.04.2022 così decideva:
pagina 2 di 12 “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, dichiara la sua estromissione dal presente giudizio;
2) rigetta la domanda proposta da Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio”.
Rigettate le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate da CP_1
il Giudice di primo grado - richiamato un consolidato principio giurisprudenziale1 - ha ritenuto:
[...]
- che il caso di specie non può essere inquadrato nella fattispecie dell'art. 1681 c.c. non essendo provato il possesso del titolo di viaggio, in quanto l'attore era sprovvisto di biglietto (non posseduto o smarrito); in ogni caso, la condotta colposa del danneggiato consente di escludere sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale del vettore;
- che, anche in esito all'istruttoria espletata, alcuna prova è stata fornita da sotto il Parte_1
profilo della responsabilità aquiliana e, pertanto, la domanda va rigettata anche sotto questo profilo, anche in ragione della circostanza che il comportamento posto in essere dall'attore è stato incauto ed imprevedibile;
- che inconferente si appalesa anche il richiamo alla responsabilità extracontrattuale dell'art. 2049 c.c., essendo pacifica l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai dipendenti di
, al cospetto della istruttoria documentale ed orale espletata in giudizio. CP_1
- che inappropriato, alla luce di quanto emerso, è anche il richiamo operato all'art. 2050 c.c., essendo stato comunque reciso qualunque nesso causale dal comportamento del danneggiato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impu- Parte_1
gnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. In via preliminare, accogliere l'istanza di provvisionale formulata dall'attore in primo grado, onde consentirgli di poter affrontare i costi della riabilitazione completa e dei mezzi di sintesi previsti per consentirgli di poter deambulare in modo autonomo e, per l'effetto, condannare , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. la somma Parte_1 di €300.000,00=, a titolo di provvisionale;
pagina 3 di 12
2. In via principale, nel merito, accogliere la domanda attrice e condannare , in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.000.000,00
(tremilioni/00) ovvero a quella maggiore o minore somma emersa in corso di causa oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge, sottratto l'importo eventualmente già liquidato a titolo di provvisionale con condanna della appellata al pagamento delle spese e onorari di causa, oltre 15% forf e accessori come per legge
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ctu medico legale sulla persona del sig. al fine di verificare le lesioni personali dallo stesso Parte_1 riportate a seguito dell'evento”.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto dell'appello, siccome infondato, Controparte_1
con vittoria di spese processuali.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la illogicità dell'impugnata sentenza per errata valutazione delle prove orali nonché per la contraddittorietà e inattendibilità dei testimoni escussi.
Invero, l'istruttoria espletata non avrebbe, a suo avviso, dissipato i dubbi circa la corretta procedura di chiusura delle porte del treno e la presenza di passeggeri in prossimità di queste alla ripartenza del convoglio.
La deposizione del capotreno ), confermativa della circostanza secondo cui “Vero Testimone_1 che, chiuse le porte, nessun passeggero era presente in prossimità delle porte”, sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni del testimone , passeggero del treno regionale 12585, che in sede Testimone_2 di sommarie informazioni, avrebbe affermato al contrario: “… notavo il capotreno che scendeva sul piazzale e accortosi che la piazzola fosse libera, dopo aver fischiato con il suo fischietto l'OK per la ripartenza, risaliva sul treno. A questo punto, essendo io pendolare da diverso tempo, avvisavo l'extra comunitario, che stava continuando a fumare tranquillamente, di risalire sul treno, in quanto da lì a poco si sarebbero chiuse le porte. … “, nonché da quella, sempre del teste , secondo cui: “Vero Tes_2
che notava il capotreno che scendeva sul piazzale e accertatosi che la piazzola era libera, dopo aver fischiato con il suo fischietto l'OK per la ripartenza, risaliva sul treno”; “Vero che, a questo punto,
Lei avvisava il sig. che stava continuando a fumare, di risalire sul treno, in quanto da lì a Parte_1 poco si sarebbero richiuse le porte”».
pagina 4 di 12 In ragione di quanto innanzi può, dunque, ritenersi - secondo l'appellante - che il capotreno non abbia atteso la chiusura delle porte, risalendo sul convoglio prima della loro effettiva chiusura ed immediatamente dopo aver fischiato, e senza controllare se, al momento della chiusura delle porte, vi fossero o meno passeggeri in prossimità delle stesse.
Anche le deposizioni degli altri due testi dipendenti di , ( “…Vero che, CP_1 Testimone_3 chiuse le porte, nessun passeggero era presente in prossimità delle porte”; “…Io ero in prima carrozza o, meglio, in cabina di guida e il capotreno nella prima carrozza, ricevuto da lui il” pronti”, sono partito. A me interessava guardare solo il capotreno dall'esterno”), e Persona_1
(“Preciso che io ero alla guida e non mi sono affacciato al finestrino, cosa che ha fatto il che Tes_3 era dal lato del marciapiede”) non sembrerebbero confermare che il controllo sulla chiusura delle porte e sulla presenza di passeggeri in prossimità delle stesse sia stato opportunamente eseguito prima della partenza.
L'appellante ha pure adombrato la non terzietà di detti testi, in quanto componenti del personale
, e quindi potenzialmente portatori di interesse a che la Società non sia dichiarata CP_1 responsabile, ed ha rimarcato come le risultanze dell'indagine interna condotta da non siano CP_1
attendibili, in quanto riconducibili alla controparte, e come altrettanto valga per quelle della scatola nera, in quanto provenienti da un apparecchio non debitamente testato e certificato.
L'appellante, ancora, ha sminuito l'attendibilità della deposizione del , in quanto incerta e Tes_2
contraddittoria, riferendo di contrastanti reazioni del cittadino extra comunitario il quale se, dapprima, rimaneva “...confuso, non accennando alcuna reazione…barcollava” successivamente, invece, inse- guiva un treno in marcia, correva, cercava di aggrapparsi alla portiera, addirittura rincorrendo il treno per 50 metri.
Ha, inoltre, richiamato - come unica deposizione attendibile - quella resa da suo CP_3
compagno di viaggio (non rintracciato dagli agenti intervenuti alla Stazione di IS, come avvenuto anche per gli altri passeggeri a bordo del treno, in quanto rimasto sul convoglio che ha poi proseguito la marcia sino a Lecce), il quale ha confermato i fatti accaduti in assoluta coerenza con la dinamica indicata in citazione
Il motivo è destituito di fondamento.
La ricostruzione degli eventi operata da parte appellante si pone in aperto contrasto con la docu- mentazione versata in atti da e con gli esiti della istruttoria orale espletata, oltreché con il CP_1
contenuto di taluni articoli di testate giornalistiche.
Dagli accertamenti svolti dalla Questura di IS in occasione del sinistro, rimasti privi di specifica contestazione da parte attrice (v. doc. da 6a a 6e del fascicolo di primo grado di ), è emerso CP_1
pagina 5 di 12 che il personale di Polizia si portava, in conseguenza dell'accaduto, presso la stazione ferroviaria di
IS in quanto una persona aveva segnalato che un cittadino extracomunitario era stato travolto da un treno;
nell'occasione gli agenti constatavano la presenza, sul binario due, di par- Parte_1
zialmente riverso tra i binari e la banchina.
Come risulta dalla comunicazione prot. n. 000274/U.P. G.S.P/cat. PD. allegata al fasci- CP_5 colo del primo grado di , “Nella circostanza, veniva identificato il richiedente Sig. CP_1 Tes_2
nato a [...] …. il quale escusso a sommarie informazioni faceva presente che si era
[...]
trattato di un incidente involontario, in quanto il soggetto dopo la fermata del treno, era sceso per fumare una sigaretta ed in seguito al segnale dato dal capotreno per la regolare ripartenza era rimasto all'esterno del treno. Il , riferiva che il soggetto sembrava potesse essere in stato di Tes_2 ebbrezza, considerata l'andatura e, dapprima cercava di aggrapparsi al treno in movimento ma non riuscendovi lo inseguiva per alcuni metri al fine di afferrarsi ad una portiera, quando all'improvviso perdeva l'equilibrio e cadeva tra il marciapiede ed il treno … Alle ore 04.30, veniva ritirata copia del referto medico rilasciato dall'O.C. di IS dal quale emergeva che il soggetto era stato ricoverato in prognosi riservata ed inoltre si appurava che il tasso alcolemico era pari a 2.11 G/L”2.
Peraltro nella dichiarazione resa a sommarie informazioni dal teste oculare (all.
6.c Testimone_2 alla comparsa di primo grado) si legge, tra l'altro: “… mi guardava in maniera confusa non accen- nando alcuna reazione, di fatto di lì a poco si sono chiuse le porte. A questo punto, mentre il convoglio aveva già ripreso la marcia, vedevo questo ragazzo correre e cercare di aggrapparsi alla portiera”.
Appare, dunque, evidente come la puntuale ricostruzione operata dagli organi di Polizia e la dichia- razione rilasciata dal testimone oculare stridano con la prospettazione offerta da parte attrice ove si consideri che, in difformità da quanto sostenuto, allorché tentò di salire sul convoglio, Parte_1
il treno in questione aveva già ripreso la marcia con le porte chiuse;
trova, dunque, inequivoca smentita la dichiarazione rilasciata (due anni e mezzo dopo l'accaduto) da e posta a corredo CP_3
della ricostruzione contenuta in atto di citazione. Peraltro, privo di riscontro (nel corso dell'intero giudizio di primo grado) è rimasto l'assunto attoreo volto ad asserire che il telefono cellulare (dell'o- dierno attore) fosse andato perso a seguito dell'impatto; tanto ove solo si abbia riguardo alla “comuni- cazione”, alla “annotazione” ed al verbale di acquisizione (All. 6d del fascicolo di primo grado di Pt_2
pagina 6 di 12 nitalia) in uno al verbale di repertazione ed al Mod. A. Pos Sop 074/17, redatto dagli organi di polizia, dai quali emerge il ritrovamento (nelle tasche dei pantaloni) di un telefonino di marca Huawei.
L'incidente, quindi, sulla scorta di quanto emerge dagli accertamenti effettuati dagli organi di polizia, fu causato dall'imprudente, abnorme, volontario gesto dell'attore che tentò di salire sul treno in corsa allorché le porte erano ormai chiuse;
tale ricostruzione dei fatti è stata anche riportata, nella imme- diatezza dell'accaduto, sui quotidiani locali3.
Nè sussistono - ad avviso della Corte - le presunte incertezze ed incongruenze fra le deposizioni rese dai testi, in particolare tra quanto dichiarato dal capotreno ( ), dal macchinista ( Testimone_1 [...]
) e dal primo agente di scorta ( )4 rispetto a quanto riferito da Persona_1 Testimone_3 Tes_2
[...]
In particolare il teste ha confermato integralmente le circostanze articolate in atti (nn. Testimone_1
da 12 a 21 delle memorie istruttorie ex art. 183, VI c., n. 2 di ), riferendo che il treno in CP_1
questione arrivava a IS (con otto minuti di ritardo) e che ivi giunto, esso capotreno scendeva dalla vettura pilota situata in testa al treno verificando che “erano scese circa 15 persone e salite circa 10 persone”; il ha poi aggiunto che “dopo aver ricevuto la richiesta del pronti dal macchinista sig. Tes_1
(che si era affacciato dal finestrino) e dopo aver verificato che in prossimità delle Testimone_3 porte non c'era più nessuno che doveva salire, fischiava e successivamente comandava la chiusura delle porte lontane”, smentendo in radice l'allegazione dell'attore in ordine ad una presunta negligenza ed omessa vigilanza al momento della partenza del convoglio, che - a suo dire - si sarebbe avviato nonostante egli fosse rimasto bloccato all'esterno del vagone.
Le dichiarazioni rese dal , caratterizzate da specificità e precisione, hanno trovato sostanziale Tes_1
avallo nella deposizione, altrettanto chiara e priva di contraddizioni, resa dal teste Testimone_3
(agente di scorta), il quale - diversamente da quanto dedotto dall'appellante - ha confermato che “nel tempo in cui è stato affacciato al finestrino per richiedere e ricevere il pronti non ha notato nessuna
pagina 7 di 12 persona in prossimità delle porte”, aggiungendo che “chiuse le porte, nessun passeggero era presente in prossimità delle porte”, ed ancora che “dopo aver ricevuto il blocco porte il treno si avviava”.
In ordine a tale deposizione, l'appellante ha posto suggestivamente l'attenzione sulla asserzione “a me interessava guardare solo il capotreno dall'esterno”, tralasciando di considerare che il compito primario del macchinista è quello di ricevere il “pronti” dal capotreno e che tanto non induce a ritenere, come sostenuto da controparte, che il abbia disatteso di controllare se vi fossero passeggeri Tes_3 all'esterno delle macchine, laddove il senso della dichiarazione resa, nel suo complesso, appare chiaramente indirizzato ad esprimere il concetto opposto.
Rilevata, dunque, la assenza di contraddizioni e, anzi, la convergenza tra le dichiarazioni rese dal capotreno e dal macchinista5, altrettanto coerenti risultano le deposizioni rese da questi ultimi ed il teste oculare il quale ha dichiarato, tra l'altro, che il capotreno “accortosi che la piazzola Testimone_2 fosse libera” e “dopo aver fischiato l'OK per la ripartenza”, risaliva sul treno, così smentendo quanto sostenuto dall'appellante in ordine a presunto mancato controllo, da parte dello stesso capotreno, della presenza o meno di passeggeri in prossimità delle porte al momento della loro chiusura.
Anche il teste , inoltre, in coerenza con quanto dichiarato dal e dal ha Tes_2 Tes_1 Tes_3 dichiarato che, chiuse le porte, il treno riprese la marcia ed il sig. che “stava continuando a Parte_1 fumare, barcollava ed era confuso” incominciò a correre e, nel tentativo di aggrapparsi al treno,
“perdeva l'equilibrio e finiva sotto il treno”. Tali dichiarazioni confermano il corretto comportamento dei dipendenti di e la condotta abnorme ed incauta tenuta dall'attore (odierno appellante). CP_1
Aggiungasi che dalla lettura della Zona tachigrafica elettronica del treno in oggetto (all. 9 fascicolo
), compiutamente definita dal teste “una sorta di scatola nera”, è emerso CP_1 Testimone_4
che il mezzo è giunto a IS alle ore 00.04.56, alle ore 00.05.34 si è attivata la segnalazione “porte chiuse” e, alle 00.05.42 (e non già alle 23.35 come riferito nel corso del giudizio di primo grado), ha ripreso la marcia in direzione Lecce. Trova così ulteriore conferma la circostanza che il treno, solo dopo aver attivato la segnalazione “porte chiuse”, ha ripreso la marcia (dopo otto secondi).
Peraltro, ove pure si accedesse in ipotesi alla prospettazione per cui il convoglio è partito mentre era incastrato nella porta della carrozza, il sistema della “Zona Tachigrafica Parte_1 elettronica” avrebbe senza dubbio registrato l'apertura delle porte;
tanto conferma, ancora una volta,
l'inverosimiglianza della ricostruzione dell'appellante.
Per completezza, va osservato che, ove si fosse verificata la prospettata anomalia (con il passeggero impigliato nelle porte), non vi sarebbe stato lo spegnimento della spia IPA (Indicatore Porte Aperte), 5 Il macchinista, sig. in occasione della sua escussione alla udienza del 22.02.2021, ha dichiarato che “avuta Persona_1 conferma della chiusura delle porte dal verificato lo spegnimento della spia IPA e solo dopo la chiusura delle Tes_3 porte con il segnale di partenza a via libera, avviavo il treno”. pagina 8 di 12 all'esito del quale, come confermato dal macchinista in sede di prova testimoniale, il treno Persona_1
ha ripreso la marcia.
Inammissibilmente l'appellante ha eccepito per la prima volta in questo grado del giudizio che “le risultanze degli apparati DIS, cd. Scatola nera, versate in atti, sono sprovviste di attestazione di idoneità all'uso”6.
Appare, piuttosto, incontrovertibile la circostanza per cui l'appellante, in occasione dei fatti de quibus, ha violato la prescrizione normativa di cui all'art. 25, comma 2, D.p.r. 11.07.1980, n. 753
(“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”), secondo cui “E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi”.
Sul punto, parte appellata ha opportunamente richiamato una pronuncia di legittimità (Cass. civ., sez.
III, 27 aprile 2011, n. 9409), nella parte in cui dispone espressamente: “Invero, la disciplina speciale che regola la responsabilità delle ferrovie è applicabile tutte le volte che l'incidente da cui sia derivato il danno sia in relazione con l'esercizio ferroviario. Ed è in relazione tutte le volte che vi sia una permanenza, una salita o una discesa sui o dai veicoli ferroviari, indipendentemente dalle modalità delle stesse. Queste rilevano, invece, ai fini della imputabilità o meno del danno alle ferrovie o all'utente, nel rispetto dell'onere della prova ivi previsto, secondo cui la responsabilità delle ferrovie si presume, a meno che non sia provata la non imputabilità. Nella specie, risulta provato che l'incidente non è imputabile alle ferrovie (…) atteso che il B., scendendo dal treno in movimento, ha violato la norma (D.P.R. n. 753 del 1980, art. 25) che vieta di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi” (sul punto, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2004, n. 10029; in applicazione del ridetto principio di diritto, v. pure Trib. Roma, sez. IX, 11 settembre 2008).
Invero, per giurisprudenza costante la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni del viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
pagina 9 di 12 Inoltre la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) è superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro7 (v. Cass. civ., 30 aprile 2011, n. 9593).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la presunta illogicità dell'impugnata sentenza, con riguardo alla parte di motivazione in cui nega ogni responsabilità di riguardo ai fatti di causa. CP_1
Il Giudice di primo grado avrebbe, a suo dire, errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 1681 c.c, in conseguenza del mancato ritrovamento del titolo di viaggio, e nel negare, in ogni caso, la respon- sabilità contrattuale ed extra contrattuale del vettore, in forza della condotta colposa del danneggiato
“… non essendo emerso, innanzitutto dalla narrativa svolta e poi dagli elementi istruttori offerti, alcun elemento utile in direzione delle modalità accadimento dell'evento rappresentate e del nesso causale tra questo ed i danni subiti”.
In relazione al primo punto, l'appellante ha evidenziato la contraddizione in cui sarebbe incorso il
Tribunale, che, pur avendo riconosciuto la propria competenza in quanto foro del consumatore, ha poi erroneamente ritenuto di negare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1681 c.c. a causa del mancato ritrovamento del titolo di viaggio, la cui esistenza sarebbe stata invece “agevolmente desumibile” dalle risultanze istruttorie (in particolare dalle dichiarazioni dei testi e )8. Tes_2 Tes_1
La contestazione è priva di pregio.
Ad avviso della Corte non sussiste alcuna contraddizione nella decisione del primo giudice, il quale, pur ritenendo la fattispecie astrattamente riferibile al novero dei casi ricompresi nel diritto consumeristico, con conseguente declaratoria di competenza, ha poi, una volta compiutamente esaminato il caso, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione delle tutele poste a favore del viaggiatore ex art. 1681 c.c., doverosamente motivando la propria decisione (in particolare non potendosi ritenere provata la conclusione di un contratto di trasporto).
Le dichiarazioni testimoniali richiamate dall'appellante non appaiono sufficienti allo scopo di dimostrare l'esistenza del titolo di viaggio;
quanto poi al fatto che il biglietto sia “andato perso”, tale circostanza non ha trovato adeguato riscontro nell'istruttoria svolta, posto che nel verbale di repertazione redatto dalla Questura di IS (all. 6d fascicolo di primo grado di ) il titolo di CP_1
viaggio non risulta tra gli oggetti rinvenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza degli eventi.
Aggiungasi che gli assunti dell'appellante si pongono in aperta contraddizione anche con la versione dei fatti descritta dallo stesso in citazione (in primo grado), ove al punto 1) si legge che Parte_1
“l'istante era in procinto di partire da IS” e con l'atto di querela depositato telematicamente in data 5.02.2021, nel quale l'odierno attore-appellante ebbe a dichiarare: “(…) non è vero che io fumavo sul binario, poiché non ero già su quel treno come passeggero, ma io salivo sul treno nella stazione di
IS”.
La circostanza che il comportamento del danneggiato abbia assunto una efficacia causale esclusiva, idonea ad interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso esclude in radice la possibilità di configurare la responsabilità di anche sotto i profili extracontrattuali (artt. 2043, CP_1
2049, 2050 c.c.) dedotti dalla difesa dell'appellante, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in ordine al collegamento causale fra la caduta ed un comportamento attivo e/o omissivo di . CP_1
In relazione a tale aspetto va sottolineato che la qualificazione giuridica della responsabilità è del tutto neutra, considerati gli esiti della istruttoria e la valutazione del comportamento incidente dell'attore; conseguentemente, del tutto infondato è il motivo di appello anche sotto questo profilo.
L'infondatezza dei primi due motivi di gravame, attinenti all'an debeatur, rende superflua ogni ulteriore considerazione circa la prova del danno asseritamente patito ed il quantum debeatur.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'ap- pellante a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio9, liquidate come in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00).
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 2002, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, da avverso la sentenza n. Parte_1
1103/2022 emessa dal Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, il
21.04.2022 tra l'appellante e nonché così provvede: Controparte_2 Controparte_1
1°) rigetta l'appello; 9 Resta ferma la compensazione delle spese legali del primo grado di giudizio, in carenza di appello incidentale sul punto. pagina 11 di 12 2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 25.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di lite nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in Parte_1 osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in data 16 luglio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo Cass. civ., sez. III, n. 13635 del 2001 “la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c., a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal messo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro” (v. pure Cass. civ., n. 9593/2011). 2 Tali circostanze emergono in modo evidente dalla “Annotazione inerente l'intervento effettuato presso la stazione ferroviaria”, dalla quale si rileva anche che “… alle ore 00.45 del 20.02.2017 veniva informato dell'accaduto il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, presso il Tribunale di IS dott. Milto De Nozza, il quale preso atto della dinamica, disponeva la regolare marcia del treno coinvolto nonché il regolare transito dei treni presso la stazione … “. 3 Invero tanto dall'articolo pubblicato dal giornale Quotidiano di puglia (allegato ex adverso) quanto dallo stralcio della
Gazzetta del Mezzogiorno nonché da Trenews e da Fanpage emerge chiaramente la responsabilità dell'attore (cfr. All. 7 fascicolo ). Nello specifico, per quanto è dato leggere dalla Gazzetta del Mezzogiorno “Alcuni testimoni hanno CP_1 riferito di aver visto un uomo scendere dal treno lungo il binario numero due, fumare una sigaretta e poi tentare di risalire quando le porte ormai erano chiuse e il convoglio stava per ripartire”; da Trenews è dato leggere: “(...) Il convoglio è presto ripartito e lui, quando se n'è accorto, (...) ha tentato di aggrapparsi al volo al treno: purtroppo però è scivolato sui binari”. 4 Non ricorre alcuna incapacità a testimoniare dei dipendenti di , poiché l'interesse ostativo alla deposizione - CP_1 secondo la costante giurisprudenza di legittimità - deve essere un interesse giuridico, nel senso che non può essere testimone chi, per far valere la propria posizione, avrebbe potuto intervenire nella stessa causa (agendo in giudizio o intervenendo successivamente in esso). Quando il soggetto ha, invece, un mero interesse “di fatto” a che la causa si concluda in un modo piuttosto che in un altro, la testimonianza è ammissibile (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2014, n. 11204). Dunque, un soggetto ha la capacità di testimoniare se, nella causa in cui viene chiamato a deporre, non ha interessi giuridici, cioè non ha nessuna pretesa connessa alla specifica controversia, ed è ciò che è avvenuto nella fattispecie. 6 A prescindere da ciò, e dal fatto che le risultanze medesime non siano state precedentemente contestate allorché erano state oggetto di prova orale per il tramite dell'audizione del teste in qualità di tecnico, rimane imprecisato il Tes_4 tenore letterale, e finanche l'esistenza stessa della normativa, in virtù della quale l'assenza di certificazione dell'ap- parecchio renderebbe inutilizzabili le risultanze dallo stesso prodotte. 7 Detto principio è stato enunciato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in fattispecie in cui l'utente del servizio pubblico di autotrasporto aveva bussato alle porte del mezzo per farle aprire e sosteneva, quindi, di esser stato urtato dalla fiancata dello stesso autobus, dunque in occasione di una fattispecie non dissimile da quella odierna. 8 Il teste ha dichiarato che “… alle ore 23,25 circa salivo alla stazione di Fasano, sul treno regionale Bari – Lecce. Tes_2 Giunti alla stazione ferroviaria di IS mi accingevo a scendere dalla carrozza …, nel frangente notavo un altro passeggero, di probabile cittadinanza extra comunitaria, che scendeva anch'esso dal treno” per fumare una sigaretta. Il teste ha affermato di aver visto “che erano scese quindici persone”, tra cui il sig. a cui non veniva contestata Tes_1 Parte_1 la mancanza del titolo di viaggio, e che successivamente era rimasto impossibilitato a produrre il biglietto andato perso nel tragico evento. pagina 10 di 12