Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 3657/2021 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] [...] ed ivi res.te alla via Monte Taburno n. 1 Cod. Fisc. Parte_1
elett.te dom.to in Napoli alla via Monte Rosa n. 22 presso lo studio dell' Avv. C.F._1
Angela Giampaolo dalla quale è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- ATTORE -
E in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Municipale a Controparte_1 CP_2
[... mezzo dell'Avv. Gian Piero Allegretti de Lista, giusta procura generale alle liti per atto notaio del 22.05.2020, col medesimo elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Municipio Palazzo San Per_1
Giacomo - CONVENUTO –
Conclusioni: come da verbale del 11.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona subiti, a suo dire, a seguito del sinistro avvenuto il 18.03.2018 alle ore 17:30 circa allorquando, nel percorrere in Napoli a piedi la via Monte Taburno, a causa della disconnessione presente sul marciapiede provocata da una radice di albero fuoriuscita dal manto stradale, inciampava e cadeva a terra battendo con il volto su di una panchina ivi presente. Lamentava di aver riportato lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli ove gli veniva diagnosticato “ferita L.C. regione sopracciliare e guancia dx si medica e si sutura …” e di avere inoltrato al ichiesta risarcitoria e Controparte_1 rivolto invito alla negoziazione assistita, senza esito alcuno.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_1 genericamente la domanda, instando per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rese le quali all'udienza del 11.10.2024, tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 08.11.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
In punto di diritto va rilevato che trattasi, a ben vedere, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2013 o dell'art. 2051 c.c., a seconda che si ritenga o meno sussistere un potere e, conseguentemente, un obbligo di custodia su beni di così ampia estensione e di così generale e continua utilizzazione, come i beni demaniali o patrimoniali.
In sintesi, il più recente indirizzo giurisprudenziale ha abbandonato l'idea che l'eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2043 c.c. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato il quale dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca, avvallamento, ghiaccio, macchia d'olio etc) e la sua verificazione.
In pratica, cioè, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche, avvallamenti, macchie d'olio, ghiaccio e quant'altro, sull'asfalto perda il controllo del proprio mezzo, la responsabilità della P.A. è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dalla imprevedibilità e dall'inevitabilità dell'evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri (Cass. Sez. III, 27 marzo 2007 n.7403).
Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 06/07/06 n.15384).
In particolare, poi, il è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è CP_1 responsabile dei danni cagionati alle persone e cose. Tale obbligo di custodia sussiste se vi è: 1) il potere di controllare la cosa;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualunque terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. 07/7403).
Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche contro una P.A. o contro il gestore in relazione ad un danno originatosi da un bene demaniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente, come di regola per l'invocazione della suddetta norma, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso (Cass. 06/3651). L'art. 2051 c.c., infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisce la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Va ancora aggiunto che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'attore è comunque sufficiente provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza la necessità di dimostrare la condotta commissiva od omissiva del custode, produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (Cass. 12500/95).
Tale presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Il limite della responsabilità, pertanto, a carico del custode, risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito appunto, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di determinazione dei danni.
Detto fattore deve essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico ed intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso causale autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. 12219/03; Cass. 5796/98; Cass. 4196/97).
La colpa del danneggiato, infine, integra gli estremi del caso fortuito soltanto se costituisce la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 11264/95).
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è astrattamente riconducibile ad entrambe le ipotesi di responsabilità non potendosi dire che si sia operato con la domanda introduttiva una precisa scelta in favore dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c. giacchè trattasi di un atto di citazione contenente la descrizione del fatto e la richiesta di accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del convenuto con CP_1 invocazione dei profili di entrambe le norme.
Questo giudice, tuttavia, come già poco sopra chiarito, condivide l'orientamento per l'applicabilità, alla fattispecie come in esame, della seconda delle norme richiamate e, quindi, dell'art. 2051 c.c..
Preliminarmente, va rilevata la proponibilità della domanda essendo stata essa preceduta da regolare messa in mora a mezzo lettera racc.ta a/r, ritualmente prodotta agli atti, oltre che la procedibilità stante l'invito alla convenzione di negoziazione assistita rimasta, tuttavia, inevasa.
Alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa. In ogni caso, tanto la legittimazione attiva quanto quella passiva risultano ampiamente provate dalla documentazione in atti ed a seguito della svolta attività istruttoria. Nel merito, la domanda è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Dall'istruttoria espletata ed, in specie, dalle concordi deposizioni dei testi escussi, Testimone_1
e , rispettivamente figlio e nuora dell'attore, sulla cui attendibilità, tuttavia, non Testimone_2
v'è motivo di dubitare, sia perché presenti ai fatti ma soprattutto non indicati a sospetto, le circostanze così come dedotte dall'attore hanno trovato puntuale conferma, avendo il primo, testualmente riferito: “ Era il giorno 18 del mese di marzo dell'anno 2018, verso le ore 17.30 ed io assieme a mia moglie eravamo affacciati al balcone della nostra abitazione che Parte_2 prospetta sul marciapiede di via Montetaburno n.1 quando, abbiamo visto mio padre, che si accingeva a fare rientro a casa, abitando anch'egli nel medesimo stabile, inciampare in una radice d'albero che sporgeva dal marciapiede, andando ad urtare, nella caduta, una panchina col lato destro del volto, procurandosi ferite all'altezza dell'occhio. Mi sono precipitato a prestargli soccorso immediatamente, provvedendo a trasportarlo presso il PS dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Le radici sporgenti dal marciapiede, per quanto rappresentino un pericolo per chi lo percorre, non risultano segnalate come tali con cartelli o delimitate con nastri, sebbene tutti i residenti abbiano da tempo segnalato la circostanza alla Circoscrizione. Il luogo ove si è verificato l'incidente è molto frequentato in quanto nelle vicinanze vi è anche una scuola. La zona ove si è verificato l'incidente risulta fornita di illuminazione pubblica che, tuttavia, anche per la presenza degli alberi di alto fusto, è assolutamente insufficiente. Proprio per tali circostanze, ovvero per la presenza degli alberi e la scarsa illuminazione, il tratto ove si è verificata la caduta di mio padre, ed in considerazione del periodo e dell'ora, si presentava alquanto buio. Riconosco dalle foto che mi vengono esibite e dalle dalla produzione di parte attrice, il luogo del sinistro e le lesioni riportate da mio padre.”, e la seconda rendendo dichiarazioni non dissimili, riferendo “Era la fine del mese di marzo dell'anno 2018, verso le ore 17.30/18.00 ed io, unitamente a mio marito, mi trovavo sul balcone di casa, che si trova nell'edificio in Napoli alla via Montetaburno n. 1 in attesa che sopraggiungesse mio suocero. Preciso che il balcone affaccia proprio su detta via Montetaburno. Ad un certo punto ho scorto mio suocero che, percorrendo il marciapiede che porta all'ingresso dell'edificio ove abito, inciampava in una radice di albero che sporgeva dal marciapiede, e nel cadere sbatteva la testa contro una panchina.
…. La presenza di radici sul marciapiede non è e non è stata mai segnalata come pericolo, nonostante le numerose segnalazioni rivolte alla Circoscrizione da parte dei residenti. Il marciapiede ove si è verificato l'infortunio a mio suocero è altamente frequentato in quanto nei pressi vi è scuola elementare. Nonostante le ripetute segnalazioni a tutt'oggi il marciapiede presenta sempre le medesime radici che fuoriescono da esso ed è stato scenario, nel passato, anche della caduta di alberi. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate e tratte dalla produzione attorea, lo stato dei luoghi e mio suocero infortunato”.
Di fronte alla prova fornita dall'attore, quindi, ed in proposito esaustiva del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale tra evento e res, alcuna prova, invece, ha fornito il convenuto CP_1 che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre a diverso fattore causale quale la condotta dell'attore medesimo o il caso fortuito.
Infatti, il convenuto non ha fornito prova idonea a dimostrare la riconducibilità dell'evento CP_1
a fattori esterni attinenti al profilo causale dell'evento e dotati dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità come, ad esempio, una recente formazione della anomalia sulla sede stradale, tale da non consentire la prevedibilità ed inevitabilità dell'evento e, quindi, un intervento tempestivo ed idoneo ad eliminare la fonte del pericolo, non potendosi far discendere dalla mera presenza dell'anomalia stessa l'automatica esenzione da responsabilità ex art. 2051 c.c. la quale, invece, richiede la prova a carico del custode medesimo dell'impossibilità dell'intervento (Cass. Civ. 7361/2019). Ritenere, infatti, che la presenza di una anomalia stradale, di per sé, consente di considerare come fortuito il pericolo creato a terzi equivale ad affermare che l'estraneità della medesima alla sfera del custode è in re ipsa, e che dunque ogni anomalia presente sulla sede stradale è riconducibile al caso fortuito e non ha bisogno di dimostrazioni da parte del custode.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova, invece, a mezzo dei testi escussi, che l'anomalia stradale (la radice d'albero sporgente dal marciapiede) per quanto fosse stata, da tempo, rappresentata alla Circoscrizione per la sua pericolosità, tuttavia, non veniva segnalata con cartelli o delimitata con nastri.
Tuttavia, ritiene questo giudice, che proprio dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla descrizione dei luoghi e dalla dinamica del sinistro, non può non riconoscersi a carico dell'infortunato un concorso di colpa nella causazione dell'evento, in applicazione dell'art.1227 c.c..
Infatti, la conoscenza da parte del del luogo ove si verificava l'incidente, per avere esso Pt_1 residenza proprio nell'edificio antistante il marciapiede in questione, e la conoscenza, quindi, della presenza della radice d'albero sporgente dal medesimo e della sua pericolosità per quanto non segnalata, imponevano allo stesso di prestare la massima attenzione nell'incedere proprio nel tratto di marciapiede ove poi si verificava l'evento, laddove non fosse stato possibile percorrere un tratto diverso ed in presenza di una illuminazione pubblica non sufficiente, sicchè in mancanza di ulteriori precisazioni sul punto da parte dei testi ed in assenza assoluta di prova contraria, non può che pervenirsi al riconoscimento di un concorso di colpa a carico di esso che, in considerazione di Pt_1 tutto quanto innanzi, si ritiene equo indicare nella misura percentuale del 50% giacchè, se esso fosse stato meno incauto e distratto, ponendo una più che adeguata attenzione a dove poneva i piedi, se non escludere avrebbe senz'altro potuto attenuare le conseguenze della caduta ove questa fosse stata inevitabile.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta ed il convenuto per l'effetto, va CP_1 condannato al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni subiti in occasione del descritto evento e nell'indicata misura.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da
[...]
, ritiene questo giudice di poter fare proprie e condividere le conclusioni di cui alla Pt_1 consulenza tecnica di parte redatta dal Dott. , già accreditato come consulente d'ufficio Persona_2 presso il Tribunale di Napoli Nord, il quale accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dal e la dinamica dell'incidente come riferitagli e coincidente con quella emersa Pt_1 nel presente giudizio, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “multiple ferite lacero contuse al volto con conseguente danno estetico” ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITT di 5 giorni, un periodo di ITP al 75% di giorni 15 ed un periodo di ITP al 50% di 15 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 6% come danno biologico.
Ha, inoltre, quantificato il CTU, in € 230,66 ritenendole congrue, il danno patrimoniale, le spese mediche e di assistenza documentate o comunque sostenute dall'attore.
Sicchè sulla base di tali dati è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno. Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico, applicabili anche alle c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 10204/2021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di danno: Parte_1
€ 490,00 per 5 giorni di ITT, € 1.102,50 per 15 giorni di ITP al 75% ed € 735,00 per 15 giorni di ITP al
50%.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 6% di invalidità, quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 6.775,00.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentate e presumibili, per fare fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi nella misura quantificata dal ctp in € 230,66.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 18.03.2018, la complessiva somma di € 9.333,16 che, in considerazione del riconosciuto concorso di colpa in ragione del 50%, va determinata in € 4.666,58 ed al cui pagamento va condannato il convenuto Controparte_1
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attore espressa in valori già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base gli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi possono ben essere fissati, quindi, nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tali considerazioni, che il convenuto dovrà corrispondere CP_1 all'attore gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 responsabile dell'evento lesivo per cui è causa e lo condanna al pagamento in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti a seguito del sinistro del 18.03.2018, della Pt_1 somma di € 4.666,58, nella misura già ridotta del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo sulla sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonchè interessi al tasso legale sull'intera somma come sopra determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio che si liquidano, nella misura già ridotta del 50% in considerazione Pt_1 del riconosciuto concorso di colpa in tal misura, in € 125,00 per spese ed € 1.200,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Angela Giampaolo per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Napoli il 31.01.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano