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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/08/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Nr. 2168/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile in persona della giudice, dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f.: ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f: ), con le avv. e Claudia Pugliese;
[...] C.F._5 Parte_5
OPPONENTI E c.f. e p.i.: ), con l'avv. Patrizia Zingone;
Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto – contratti bancari CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 11.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e proponevano, innanzi a questo Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale, opposizione avverso il precetto loro notificato, nelle date 23 e 24.11.2021, da
[...]
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 66.127,10 (oltre CP_1 interessi) in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 08.05.2007, da Parte_1
con (incorporata per fusione in poi incorporata per fusione
[...] Controparte_2 CP_3 in , garantito dall' ipoteca prestata, in pari data, da , Controparte_4 Parte_1
e e dalle fideiussioni prestate, in Parte_2 Parte_3 Parte_5 pari data, da e , nonché della successiva cessione del Parte_3 Parte_4 credito asseritamente intervenuta, in data 20.07.2018, tra (già oggi CP_3 CP_2 [...]
e Controparte_4 Controparte_1
In particolare, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e chiedevano l'annullamento del precetto de quo e, a fondamento delle
[...] Parte_5 loro difese, deducevano:
1
a) che, in data 21.05.2016, gli opponenti avevano concluso un accordo transattivo con
[...]
negoziando un piano di rientro per l'esposizione debitoria di essi opponenti relativa CP_2
a una pluralità di rapporti contrattuali esistenti tra le parti, ivi incluso il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 08.05.2007, e pattuendo un preciso ordine di imputazione dei pagamenti delle nuove rate ai vari rapporti pendenti;
b) che, in forza di detto accordo, gli opponenti avevano proceduto al regolare pagamento delle nuove rate pattuite, procedendo, tra il 2018 ed il 2021, ad estinguere l'esposizione debitoria dei rapporti diversi dal mutuo oggetto di causa (appunto, secondo l'ordine di imputazione dei pagamenti espressamente pattuito tra le parti con il predetto accordo transattivo); c) che, successivamente, con il precetto per cui è causa, in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, aveva richiesto il pagamento dell'intero debito residuo derivante dal predetto contratto di mutuo fondiario del 08.05.2007, senza tenere conto di quanto pattuito nel maggio 2016 con e, comunque, della circostanza del regolare pagamento delle Controparte_2 rate ivi pattuite da parte di essi opponenti;
d) che, dunque, l'originario contratto di mutuo del 2007 non poteva essere azionato in via esecutiva, essendo lo stesso stato sostituito dal citato accordo transattivo concluso nel 2016, avente efficacia novativa;
e) che, comunque, l'originario mutuo del 2007 non possedeva i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. per difetto del requisito della traditio; f) che, inoltre, il precetto era nullo per mancata notifica del titolo esecutivo;
g) che, ancora, il contratto di mutuo del 2007 era comunque nullo per pattuizione di interessi usurari;
h) che, inoltre, gli interessi pattuiti con il predetto contratto di mutuo erano anatocistici per effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese con sistema di capitalizzazione composta;
ciò produceva l'illegittimo anatocismo e, comunque, la nullità della clausola per indeterminatezza, non essendo il sistema di capitalizzazione composta pattuito tra le parti;
inoltre, l'utilizzo di tale sistema di ammortamento aveva determinato l'applicazione, in corso di rapporto, di tassi di interessi superiori (TAN) a quelli pattuiti;
i) che, peraltro, il TAEG indicato nel contratto oggetto di causa era inferiore a quello effettivo;
l) che, quindi, gli interessi del contratto oggetto di causa – anche ove non ritenuti usurari o anatocistici - avrebbero comunque dovuti essere ricalcolati in applicazione dell'art. 117 e 125 bis TUB. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso Controparte_1 proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con la comparsa di costituzione e risposta, la società opposta chiedeva altresì di poter citare in giudizio “a garanzia e Controparte_2 manleva delle obbligazioni in oggetto”. Alla prima udienza, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto formulata dagli opponenti e non accoglieva la domanda di chiamata in causa del terzo, essendo peraltro la stessa stata formulata dalla società opposta come generica domanda di “garanzia
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e manleva” senza sufficiente specificazione in punto di petitum e causa petendi. Venivano, inoltre, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Con la prima memoria istruttoria, gli opponenti eccepivano: a) il difetto di titolarità attiva del rapporto azionato in giudizio da parte di Controparte_1 deducendo l'assenza della prova della intervenuta cessione del credito da parte dell'originario creditore a favore della società odierna opposta, non essendo stato depositato il contratto di cessione;
b) la nullità delle fideiussioni prestate da e per violazione Parte_4 Parte_3 della normativa Antitrust.
con la seconda memoria istruttoria, rilevava la tardività delle predette Controparte_1 eccezioni e, comunque, l'infondatezza delle stesse. La causa veniva istruita mediante CTU contabile. Inoltre, in corso di causa, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e venivano altresì espletati vari tentativi di conciliazione, non andati a buon fine. Infine, all'udienza del giorno 11.04.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e il precetto oggetto di causa deve essere annullato in accoglimento dell'eccezione relativa al difetto di titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
2.1. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione de qua, formalmente sollevata dagli opponenti come difetto di legittimazione ad agire, deve essere riqualificata, appunto, in eccezione di merito relativa, appunto, al difetto di titolarità attiva del rapporto oggetto di causa.
Ed infatti, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione - una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito - la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa - concernendo la fondatezza della pretesa - l'accertamento, in concreto, se l'attore e il convenuto (o, in questo caso, l'opposta e gli opponenti) siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass. civ. nr. 14468/2008; Cass. civ. nr. 11284/2010; Cass. civ. nr.14177/2011; Cass. Civ. SS. UU. nr. 2951/2016; Cass. civ. nr. 11744/2018) 2.2. Ciò chiarito, si rileva che comunque l'eccezione in esame è tempestiva. Ed infatti, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare (ovviamente, detta titolarità può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità). Conseguentemente, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre - ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi) - che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto: essa, pertanto, non essendo soggetta a preclusioni istruttorie, può essere proposta in ogni fase del
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giudizio, salva l'ipotesi in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la (successiva) negazione della sussistenza del fatto costitutivo (v. Cass. Civ. SS. UU. nr. 2951/2016, confermata nella giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione, cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 10188/2023). Nel caso di specie, l'eccezione de qua è stata sollevata con la prima memoria istruttoria senza che gli odierni opponenti avessero, in precedenza, articolato una difesa incompatibile con la (successiva) negazione della sussistenza del fatto costitutivo;
peraltro, l'eccezione formulata con la prima memoria avrebbe comunque consentito alla società opposta l'eventuale prova della titolarità del rapporto giuridico oggetto di causa nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
2.3. Ciò premesso, si rileva che l'eccezione è, appunto, fondata. In particolare, si ricorda che, nel caso di specie, il credito azionato dalla società opposta trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 08.05.2007, da con Parte_1
(incorporata per fusione in poi incorporata per fusione in Controparte_2 CP_3 [...]
, garantito dall' ipoteca prestata, in pari data, da , Controparte_4 Parte_1 Parte_2
e e dalle fideiussioni prestate, in pari data, da
[...] Parte_3 Parte_5
e , nonché dalla successiva cessione del credito Parte_3 Parte_4 asseritamente intervenuta, in data 20.07.2018, tra (già oggi CP_3 CP_2 [...]
e CP_4 Controparte_1
Gli opponenti hanno, tra le altre cose, eccepito il difetto di prova della titolarità del credito da parte di contestando l'esistenza del contratto di cessione, e, dunque, a fronte Controparte_1 di tale contestazione, parte opposta avrebbe dovuto provare la cessione de qua. Tuttavia, il preteso creditore si è limitato a produrre l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza depositare il contratto de quo. Sul punto, si rileva che, in caso di cessione di credito, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 24798/2020). In particolare, secondo giurisprudenza consolidatasi in corso di causa, qualora sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ed infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza del contratto di cessione (v. Cass. Civ. nr. 5478/2024; Cass. Civ. nr. 17944/2023; Cass. Civ. nr. 20495/2020; Cass. Civ. nr. 22151/2019; Cass. civ. nr. 5997/2006).
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Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. Pertanto, quando, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - sotto tale limitato aspetto - possono ritenersi prova sufficiente in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata;
diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto - ovvero dei vari contratti - di cessione, detto contratto deve, invece, essere certamente oggetto di specifica prova (cfr. Cass. Civ. nr. 5478/2024). Orbene, nel caso di specie, non è in contestazione soltanto l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione intervenute nel corso del tempo, ma è stata eccepita, appunto, proprio l'esistenza, in sé, dell'operazione di cessione del credito asseritamente intervenuta tra l'originario creditore e l'odierna società opposta. Pertanto, la mancata produzione del contratto di cessione determina l'accoglimento dell'eccezione in esame per difetto di prova circa la titolarità del credito azionato, come da ormai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte sul punto.
2.4. L'accoglimento di detta eccezione determina l'accoglimento dell'opposizione a precetto, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o eccezione sollevata dalle parti. Pertanto, per le ragioni esposte, deve dichiararsi la nullità del precetto notificato da
[...] nei confronti di , CP_1 Parte_1 Controparte_5
e nelle date del 23 e del 24.11.2021. Parte_4 Parte_5
3. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la causa è stata decisa – unicamente - in applicazione di un orientamento giurisprudenziale (relativo alla necessità di prova della cessione di credito mediante la produzione del relativo contratto) definitivamente consolidatosi soltanto in corso di causa. Le spese di CTU sono poste a carico delle due parti processuali per la metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2 [...]
e nei confronti di e, per Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
l'effetto, annulla il precetto oggetto di causa;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese di CTU di entrambe le parti processuali per la metà ciascuna.
5 Così deciso in Palmi il 26 agosto 2025
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La Giudice
dott.ssa Marta Speciale