Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 21/10/2021, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 00888/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del -OMISSIS-, ricevuto dal difensore con Pec in pari data-OMISSIS-, con cui: ” in riferimento all’istanza di revoca di provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi” riteneva non ve ne fossero i presupposti, di fatto rigettandola;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché successivo e di ogni atto rilevante ai fini del decidere indicato nel presente ricorso, compresa per quanto occorra la relazione istruttoria dei -OMISSIS-ad oggi mai notificata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Considerato
- che il diniego e la revoca dell’autorizzazione alla detenzione delle armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria;
- che il provvedimento impugnato è motivato in particolare in relazione al “ comportamento tenuto anche successivamente all’adozione del divieto in discorso, come risultante dalle vicende di rilievo penale, definite in sede giudiziale ”;
- che il ricorrente risulta essere stato oggetto di tre procedimenti penali di cui due successivi al provvedimento di divieto di detenzione armi;
- che il ricorrente non ha evidenziato alcun danno specifico ulteriore derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che in ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.