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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9023 /2022 RG
Alla udienza del 11.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte, ex art 127
ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 14.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 9023 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 La sig.ra nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, (avv. Giulio Drago) C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
già (con sede legale in Mogliano, Controparte_1 CP_2
partiva iva , avv. Francesco Napolitano P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta fondata in fatto ed in diritto, revoca il decreto ingiunto n. 5711/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo;
Pone a carico della parte opposta soccombente il pagamento le spese legali, in favore della opponente, distratte in favore del procuratore antistatario, che liquida nella complessiva somma pari a 2.500,00 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Necessita premettere che il presente procedimento è stato instaurato dalla al fine di ottenere dalla sig.ra il Controparte_1 Pt_1
2 pagamento di 9.447,30 euro, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza del proprio diritto di surroga, giusta polizza versata in atti. In particolare parte opposta rappresentava che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro della sig.ra , con la Ragioneria Pt_1
Territoriale dello Stato, intervenuta in data 19/02/2020, la CP_3
provvedeva a richiedere a l'indennizzo del sinistro, così Controparte_1
come previsto dalla convenzione stipulata tra e Controparte_1 [...]
La Compagnia, provvedeva, pertanto, al pagamento di Euro CP_3
9.447,30, rimanendo surrogata nei diritti spettanti a nei CP_3
confronti della sig.ra . L'importo di € 9.447,30 veniva Parte_1
liquidato sulla scorta del prospetto di conteggio estintivo del sinistro,
allegato al procedimento monitorio, sulla scorta del quale la CP_3
precisava il debito nominale, pari ad e 19.296,00, il numero di rate, 70,
delle rate scadute n. 41, l'importo di ciascuna rata, € 268,00, il TAN
5.35%. Inoltre, veniva analiticamente determinato l'importo dovuto a saldo. Veniva, altresi, allegato il dettaglio delle rate insolute con il relativo piano di ammortamento.
La sig.ra , spiegando la presente opposizione, avverso il DI Pt_1
notificatole, eccepiva preliminarmente la inefficacia del procedimento monitorio, notificato oltre i 60 gg, e nel merito eccepiva la vessatorietà
della clausola di cui alla polizza di impiego, e la conseguente inefficacia della pretesa creditoria della compagnia assicuratrice. Pertanto, insisteva nella revoca del D.I. opposto.
3 Occorre premettere che il giudice ha il potere e il dovere di rilevare d'ufficio (anche senza richiesta di parte) la vessatorietà delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore, in quanto tutela interessi di ordine pubblico, ed invero necessita soffermarsi sulla interpretazione delineatasi presso diversi Tribunali e Giudici del Gravame (condivise da questo
Decidente) in merito alla clausola contrattuale ( art. 8 e seguenti del contratto di finanziamento) in virtù della quale opererebbe il diritto di regresso (surroga) della Compagnia Assicurativa, e denunciata dalla
, come manifestamente vessatoria. A tal uopo dal tenore del Pt_1
contratto di mutuo e dalla documentazione depositata da parte opposta, è
certo che quest'ultimo contratto è stato stipulato dall' odierna opponente con la , e che detto contratto includeva la previsione di una CP_3
polizza assicurativa contro il rischio vita e rischi diversi tra cui la perdita dell'occupazione.
È certo, quindi, che l'odierno opponente sobbarcandosi tale suddetto premio abbia inteso, pacificamente, assicurarsi in caso di perdita dell'occupazione. È infatti inammissibile considerare che a fronte del pagamento del premio, il contraente (opponente) si vedrebbe privare della garanzia per i rischi che ha voluto assicurare. Né vale indicare, come sostiene parte opposta, che il soggetto assicurato, a favore ed a beneficio del quale risulta attivata la copertura “rischio impiego” è la Finanziaria
mutuante. Ed ancora del tutto infondata si appalesa la argomentazione della opposta inerente la propria estraneità ad un rapporto giuridico stipulato dalla opponente e la banca mutuante.
4 Va osservato, infatti, che sebbene in ultima analisi il beneficiario è
proprio l'istituto, il pagamento del premio e, quindi, l'assolvimento della obbligazione principale è stato effettuato dall' opponente sig.ra , Pt_1
che deve ritenersi il vero titolare del contratto assicurativo. Né, nel caso di specie, appare applicabile la normativa codicistica (art. 1916cc) che prevede la surrogazione solamente nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Ugualmente fondata è l'eccezione relativa alle clausole del contratto che hanno stabilito in tal senso. Preliminarmente deve essere osservato che l'odierno opponente riveste indubbiamente la qualifica di consumatore e, pertanto, deve farsi riferimento alla natura delle clausole vessatorie stabilita dal codice del consumo. Nel caso di specie il contratto è stato prestampato e compilato in ogni sua parte da e le clausole sono poco leggibili per caratteri di stampa e CP_3
contenuto; è assolutamente assente qualunque prova in ordine alla trattativa individuale né è stata specificatamente approvata per iscritto dalla sig.ra , se non per rimando, con modalità altrettanto Pt_1
vessatoria (art. 36 del Codice del Consumo), alla sottoscrizione “in blocco” delle condizioni generali.
Peraltro la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che non risulta rispettata la tutela normata dal Codice del Consumo per la quale il professionista ha l'onere di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34,
comma 5, D.lgs n. 206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 comma 2, c.c.)
5 Ed ancora, è noto che le clausole si intendono vessatorie quando pongono la parte proponente, in posizione di assoluta preminenza economica nei confronti del consumatore che, nonostante la buona fede è
posto in significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Nel caso di specie tale squilibrio è del tutto evidente posto che l'opponente, nonostante il pagamento del premio assicurativo, si verrebbe a trovare, in via di surroga, privo della reale copertura assicurativa e chiamato a corrispondere anche quella parte di mutuo per cui aveva versato il premio assicurativo stesso.
Peraltro, occorre ancora sottolineare che i giudici della della Corte di
Appello di Milano, in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è
causa, hanno correttamente argomentato che: “La clausola del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa è priva di causa poiché fa venir meno al soggetto assicurato la garanzia per i rischi che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, aveva inteso trasferire in capo all'assicuratore attraverso la stipulazione del contratto di assicurazione.
La predetta clausola è nulla in quanto vessatoria ex artt. 33, 1° comma e 36 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) per evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto la clausola del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto
6 di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento o dimissioni volontarie). (Cfr.Appello Milano, 13 Dicembre 2018).
Di Analogo tenore, una recente pronuncia del 27.07.2020 n. 11020,
emessa dal Tribunale di Milano,nella quale in maniera quanto più esaustiva e pertinente al diritto di surroga, ha disposto :Ai fini dell'accertamento del diritto di surroga della Compagnia assicurativa non è sufficiente la prova dell'avvenuto indennizzo del sinistro mediante il pagamento della somma corrispondente al residuo debito del finanziamento concesso al Go. Dalla Banca” e continua il Tribunale
GH : “Orbene, nella fattispecie in esame, alla stregua di quanto innanzi osservato, ritiene il Tribunale che la previsione del diritto di surroga in favore dell'assicuratore, contenuta nell'art. 4 del contratto di finanziamento, abbia l'effetto di alterare radicalmente il sinallagma
Par contrattuale del contratto di assicurazione in danno del Sig. , il quale nel medesimo articolo figura come il soggetto (assicurato) che stipula, con costo a suo carico e a beneficio del cessionario (la Banca) polizze vita e contro i rischi d'impiego. A ciò va aggiunto che il diritto di surroga non ha alcuna giustificazione economica nella logica propria dell'assicurazione,
poiché il corrispettivo della prestazione dell'assicuratore dovrebbe essere costituito unicamente dal pagamento del premio, mentre l'assicurato è del tutto incolpevole rispetto al sinistro (perdita del lavoro). Alla stregua di tali considerazioni e dovendosi valutare “non solo la reale volontà delle parti
7 ma anche la capacità [della clausola] di alterare significativamente il sinallagma contrattuale in favore della parte predisponente” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15408 del 26/07/2016), la clausola che prevede il diritto di surroga dell'assicuratore nei diritti del creditore risulta vessatoria e deve essere considerata nulla ai sensi degli art. 33 e segg del Codice del
Consumatore.
Ciò posto, per tutte le argomentazioni già spiegate la clausola n. 8
riveste i caratteri propri della vessatorietà e va dichiarata nulla, con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese legali del presente procedimento, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta, in favore della opponente e per esse si rimanda al dispositivo. Pt_1
Così deciso, Pa, lì 11.12.2025
Il Giudice Valentina Cimino
8
Alla udienza del 11.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte, ex art 127
ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 14.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 9023 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 La sig.ra nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, (avv. Giulio Drago) C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
già (con sede legale in Mogliano, Controparte_1 CP_2
partiva iva , avv. Francesco Napolitano P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta fondata in fatto ed in diritto, revoca il decreto ingiunto n. 5711/2021, emesso dal Tribunale
Civile di Palermo;
Pone a carico della parte opposta soccombente il pagamento le spese legali, in favore della opponente, distratte in favore del procuratore antistatario, che liquida nella complessiva somma pari a 2.500,00 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Necessita premettere che il presente procedimento è stato instaurato dalla al fine di ottenere dalla sig.ra il Controparte_1 Pt_1
2 pagamento di 9.447,30 euro, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza del proprio diritto di surroga, giusta polizza versata in atti. In particolare parte opposta rappresentava che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro della sig.ra , con la Ragioneria Pt_1
Territoriale dello Stato, intervenuta in data 19/02/2020, la CP_3
provvedeva a richiedere a l'indennizzo del sinistro, così Controparte_1
come previsto dalla convenzione stipulata tra e Controparte_1 [...]
La Compagnia, provvedeva, pertanto, al pagamento di Euro CP_3
9.447,30, rimanendo surrogata nei diritti spettanti a nei CP_3
confronti della sig.ra . L'importo di € 9.447,30 veniva Parte_1
liquidato sulla scorta del prospetto di conteggio estintivo del sinistro,
allegato al procedimento monitorio, sulla scorta del quale la CP_3
precisava il debito nominale, pari ad e 19.296,00, il numero di rate, 70,
delle rate scadute n. 41, l'importo di ciascuna rata, € 268,00, il TAN
5.35%. Inoltre, veniva analiticamente determinato l'importo dovuto a saldo. Veniva, altresi, allegato il dettaglio delle rate insolute con il relativo piano di ammortamento.
La sig.ra , spiegando la presente opposizione, avverso il DI Pt_1
notificatole, eccepiva preliminarmente la inefficacia del procedimento monitorio, notificato oltre i 60 gg, e nel merito eccepiva la vessatorietà
della clausola di cui alla polizza di impiego, e la conseguente inefficacia della pretesa creditoria della compagnia assicuratrice. Pertanto, insisteva nella revoca del D.I. opposto.
3 Occorre premettere che il giudice ha il potere e il dovere di rilevare d'ufficio (anche senza richiesta di parte) la vessatorietà delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore, in quanto tutela interessi di ordine pubblico, ed invero necessita soffermarsi sulla interpretazione delineatasi presso diversi Tribunali e Giudici del Gravame (condivise da questo
Decidente) in merito alla clausola contrattuale ( art. 8 e seguenti del contratto di finanziamento) in virtù della quale opererebbe il diritto di regresso (surroga) della Compagnia Assicurativa, e denunciata dalla
, come manifestamente vessatoria. A tal uopo dal tenore del Pt_1
contratto di mutuo e dalla documentazione depositata da parte opposta, è
certo che quest'ultimo contratto è stato stipulato dall' odierna opponente con la , e che detto contratto includeva la previsione di una CP_3
polizza assicurativa contro il rischio vita e rischi diversi tra cui la perdita dell'occupazione.
È certo, quindi, che l'odierno opponente sobbarcandosi tale suddetto premio abbia inteso, pacificamente, assicurarsi in caso di perdita dell'occupazione. È infatti inammissibile considerare che a fronte del pagamento del premio, il contraente (opponente) si vedrebbe privare della garanzia per i rischi che ha voluto assicurare. Né vale indicare, come sostiene parte opposta, che il soggetto assicurato, a favore ed a beneficio del quale risulta attivata la copertura “rischio impiego” è la Finanziaria
mutuante. Ed ancora del tutto infondata si appalesa la argomentazione della opposta inerente la propria estraneità ad un rapporto giuridico stipulato dalla opponente e la banca mutuante.
4 Va osservato, infatti, che sebbene in ultima analisi il beneficiario è
proprio l'istituto, il pagamento del premio e, quindi, l'assolvimento della obbligazione principale è stato effettuato dall' opponente sig.ra , Pt_1
che deve ritenersi il vero titolare del contratto assicurativo. Né, nel caso di specie, appare applicabile la normativa codicistica (art. 1916cc) che prevede la surrogazione solamente nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Ugualmente fondata è l'eccezione relativa alle clausole del contratto che hanno stabilito in tal senso. Preliminarmente deve essere osservato che l'odierno opponente riveste indubbiamente la qualifica di consumatore e, pertanto, deve farsi riferimento alla natura delle clausole vessatorie stabilita dal codice del consumo. Nel caso di specie il contratto è stato prestampato e compilato in ogni sua parte da e le clausole sono poco leggibili per caratteri di stampa e CP_3
contenuto; è assolutamente assente qualunque prova in ordine alla trattativa individuale né è stata specificatamente approvata per iscritto dalla sig.ra , se non per rimando, con modalità altrettanto Pt_1
vessatoria (art. 36 del Codice del Consumo), alla sottoscrizione “in blocco” delle condizioni generali.
Peraltro la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che non risulta rispettata la tutela normata dal Codice del Consumo per la quale il professionista ha l'onere di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34,
comma 5, D.lgs n. 206/2005, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 comma 2, c.c.)
5 Ed ancora, è noto che le clausole si intendono vessatorie quando pongono la parte proponente, in posizione di assoluta preminenza economica nei confronti del consumatore che, nonostante la buona fede è
posto in significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Nel caso di specie tale squilibrio è del tutto evidente posto che l'opponente, nonostante il pagamento del premio assicurativo, si verrebbe a trovare, in via di surroga, privo della reale copertura assicurativa e chiamato a corrispondere anche quella parte di mutuo per cui aveva versato il premio assicurativo stesso.
Peraltro, occorre ancora sottolineare che i giudici della della Corte di
Appello di Milano, in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è
causa, hanno correttamente argomentato che: “La clausola del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa è priva di causa poiché fa venir meno al soggetto assicurato la garanzia per i rischi che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, aveva inteso trasferire in capo all'assicuratore attraverso la stipulazione del contratto di assicurazione.
La predetta clausola è nulla in quanto vessatoria ex artt. 33, 1° comma e 36 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) per evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto la clausola del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto
6 di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento o dimissioni volontarie). (Cfr.Appello Milano, 13 Dicembre 2018).
Di Analogo tenore, una recente pronuncia del 27.07.2020 n. 11020,
emessa dal Tribunale di Milano,nella quale in maniera quanto più esaustiva e pertinente al diritto di surroga, ha disposto :Ai fini dell'accertamento del diritto di surroga della Compagnia assicurativa non è sufficiente la prova dell'avvenuto indennizzo del sinistro mediante il pagamento della somma corrispondente al residuo debito del finanziamento concesso al Go. Dalla Banca” e continua il Tribunale
GH : “Orbene, nella fattispecie in esame, alla stregua di quanto innanzi osservato, ritiene il Tribunale che la previsione del diritto di surroga in favore dell'assicuratore, contenuta nell'art. 4 del contratto di finanziamento, abbia l'effetto di alterare radicalmente il sinallagma
Par contrattuale del contratto di assicurazione in danno del Sig. , il quale nel medesimo articolo figura come il soggetto (assicurato) che stipula, con costo a suo carico e a beneficio del cessionario (la Banca) polizze vita e contro i rischi d'impiego. A ciò va aggiunto che il diritto di surroga non ha alcuna giustificazione economica nella logica propria dell'assicurazione,
poiché il corrispettivo della prestazione dell'assicuratore dovrebbe essere costituito unicamente dal pagamento del premio, mentre l'assicurato è del tutto incolpevole rispetto al sinistro (perdita del lavoro). Alla stregua di tali considerazioni e dovendosi valutare “non solo la reale volontà delle parti
7 ma anche la capacità [della clausola] di alterare significativamente il sinallagma contrattuale in favore della parte predisponente” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15408 del 26/07/2016), la clausola che prevede il diritto di surroga dell'assicuratore nei diritti del creditore risulta vessatoria e deve essere considerata nulla ai sensi degli art. 33 e segg del Codice del
Consumatore.
Ciò posto, per tutte le argomentazioni già spiegate la clausola n. 8
riveste i caratteri propri della vessatorietà e va dichiarata nulla, con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese legali del presente procedimento, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta, in favore della opponente e per esse si rimanda al dispositivo. Pt_1
Così deciso, Pa, lì 11.12.2025
Il Giudice Valentina Cimino
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