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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3724/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17 ottobre 2024, previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Canonaco, giusta procura in atti, opponente contro
(P.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Mazzeo Rinaldi, opposto e nei confronti di
(già Controparte_2 Controparte_3
( c.f. n.q di mandataria di (C.F. e p. iva P.IVA_2 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Mazzeo Rinaldi, P.IVA_3
( c.f. n.q. di Controparte_5 P.IVA_4 mandataria di ( c.f. rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_5 dall'avv. M. Mazzeo Rinaldi, intervenienti avente ad oggetto: Mutuo. In fatto ed in diritto ha introdotto il presente procedimento che costituisce la Parte_1 fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 150/18 R.G.E., avviata da Controparte_1 in forza di contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 26.03.2010 con atto in Notaio Dott.ssa n. rep. 26756, n. racc. 10585. Persona_1
In particolare, con il presente giudizio ha riproposto alcune delle censure già spiccate in sede di esecuzione lamentando l'assoluta improcedibilità della stessa per inesistente notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, essendo la stessa avvenuta al precedente indirizzo di residenza. Il , CP_1 costituendosi, ha contestato l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto. Con comparsa di costituzione e risposta del 17.09.2019, è intervenuta nel giudizio la (C.F. e p. iva , società Controparte_4 P.IVA_3 cessionaria, giusto contratto di cessione dei crediti del 28/12/2018 di
[...]
, e per essa, quale mandataria, la poi CP_1 Controparte_3 divenuta . Controparte_2
ha richiesto, a questo punto l'estromissione dal giudizio. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., dell'8.05.2023, è intervenuta altresì nel giudizio la CP_6 quale cessionaria di un portafoglio di crediti vantati da
[...] Controparte_4 tra i quali quello oggetto di causa, giusto contratto di cessione dei crediti pecuniari del 04.08.2022, ribadendo e facendo proprie le conclusioni, istanze e richieste avanzate dalla precedente titolare del credito. All'udienza del 17 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione. La domanda è infondata e deve essere rigettata. In ordine all'omessa notifica del titolo esecutivo, la questione è superabile ex art. 41, c. I, TUB, il quale, nei procedimenti di espropriazione per credito fondiario, esclude l'obbligo della notifica del titolo esecutivo. Relativamente poi all'illegittimità della notifica del precetto e al pignoramento, non può configurarsi, nel caso di specie, l'inesistenza della notificazione. Come è noto “l'inesistenza della notificazione (…) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. (Cass.Civ.,Sez. IV, n. 24834 del 2017). Nel caso di specie, la notifica del precetto e del pignoramento, sono state eseguite nei confronti del destinatario a mezzo posta e si sono perfezionate per compiuta giacenza. L'opponente ha dedotto di aver trasferito invero la propria residenza in altro Comune dal 16.03.2018 essendosi trasferito da Venetico, ove è stata eseguita la notifica a . CP_7
Come è noto, “al fine di dimostrare la nullità della notificazione (nella specie: dell'atto di pignoramento) in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di
2 risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme, rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica. Nel caso, in particolare, in cui la notifica venga effettuata nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove contesti ciò al fine di fare dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova” (così Cass. Civ. n° 15200/2005; cr. altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. I, 9 maggio 2014 n° 10107). Le risultanze anagrafiche, pertanto, rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. recentemente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8463 del 24/03/2023 che richiama Cass. n. 19387/2015; Cass. n. 11550/2013); a ciò consegue che onde dimostrare la nullità della notifica, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (cfr. Cass. n. 19132/2004), essendosi anzi affermato che (cfr. Cass. n. 10107/2014) nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (conf. Cass. n. 15200/2005). E' onere, pertanto, di quest'ultimo provare in maniera specifica il contrario al fine di far dichiarare la nullità della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/05/2014, n. 10107; conf. Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7119, per la quale “al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, deve contestare in giudizio tale specifica circostanza (deve negare, cioè, l'essere ivi la sua effettiva dimora, piuttosto che affermare il non essere più ubicata lì la sua semplice, formale residenza) fornendone, ovviamente, la prova”; v. altresì Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n. 22056; Cassazione civile sez. VI, 31/10/2017, n. 26007). Ebbene, nel caso di specie, con riferimento alla notifica dell'atto di precetto basti osservare come la stessa sia stata eseguita prima della data del 16 marzo 2018, data a decorrere dalla quale l'opponente allega essersi trasferito. L'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, infatti, in data 15 marzo 2018. A ciò si aggiunga che, come esposto, la mera circostanza che dal certificato anagrafico prodotto in atti risulti che la sua residenza sia stata fissata in
, non è di per sé prova sufficiente a superare la presunzione che dimori CP_7 nel luogo dell'avvenuta notifica in Venetico, se sol si consideri che a tale indirizzo l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto il suo nominativo alla porta
3 d'ingresso ove ha affisso l'avviso della notifica, nonché nella cassetta postale ove ha immesso l'avviso di spedizione. Quanto alla notifica del pignoramento basti osservare come la costituzione seppur tardiva ha spiegato efficacia sanante. La notifica dell'atto di pignoramento ha la funzione, ex latere debitoris, di rendere edotto l'esecutato dell'avvio della procedura esecutiva, con la conseguenza per cui la mera proposizione dell'opposizione agli atti, dimostrando l'acquisita conoscenza dell'inizio dell'esecuzione, sana i vizi di notificazione di tale atto exart. 156, comma 3, c.p.c. (così, Cass. civ., 23 agosto 2013, n. 19498 e Cass. civ., 2 ottobre 2008, n. 24527). , nonché, più di recente, Cass. civ., n. 33466/2019). Esclusa l'inesistenza della notificazione, pertanto, la questione della sua eventuale nullità risulta priva di valore, poiché, per confermata giurisprudenza, la proposizione dell'opposizione da parte del destinatario ne determina la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Cass. Civ., sez. VI, n. 19105/18; “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” Cass.Civ, Sez. III, n. 11290 del 12-6-2020; Negli stessi termini, Cass., sez. III, 17/12/2019, n. 33466, Cass.Civ., sez III, n. 24527 del 02- 10.2008, secondo la quale “Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”): nel caso di specie il concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima della conoscenza dell'espropriazione forzata è circostanza né allegata né provata. Va solo precisato che alcuna estromissione andava pronunciata non ricorrendo nella specie alcuna ipotesi di legge tassativamente prevista ovvero :art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. perfino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore -cfr. Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236);art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal
4 giudice art. 111 comma 3° c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
nell'art. 1586 comma 2° c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
nell'art. 1777 comma 2°, che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo). L'opposizione va, pertanto, rigettata. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto poste a carico di parte opponente ed in favore del e liquidate, tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia e delle attività difensive svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le spese di lite tra parte opponente e gli intervenienti, che si sono limitati ad aderire alle medesime difese con il medesimo difensore vanno invece interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5370/2016 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2. condanna La al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del liquidate in € 3809,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge,
3. Compensa le spese tra parte opponente e gli intervenienti. Si comunichi. Messina, 7 febbraio 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
(P.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Mazzeo Rinaldi, opposto e nei confronti di
(già Controparte_2 Controparte_3
( c.f. n.q di mandataria di (C.F. e p. iva P.IVA_2 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Mazzeo Rinaldi, P.IVA_3
( c.f. n.q. di Controparte_5 P.IVA_4 mandataria di ( c.f. rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_5 dall'avv. M. Mazzeo Rinaldi, intervenienti avente ad oggetto: Mutuo. In fatto ed in diritto ha introdotto il presente procedimento che costituisce la Parte_1 fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 150/18 R.G.E., avviata da Controparte_1 in forza di contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 26.03.2010 con atto in Notaio Dott.ssa n. rep. 26756, n. racc. 10585. Persona_1
In particolare, con il presente giudizio ha riproposto alcune delle censure già spiccate in sede di esecuzione lamentando l'assoluta improcedibilità della stessa per inesistente notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, essendo la stessa avvenuta al precedente indirizzo di residenza. Il , CP_1 costituendosi, ha contestato l'opposizione avversaria chiedendone il rigetto. Con comparsa di costituzione e risposta del 17.09.2019, è intervenuta nel giudizio la (C.F. e p. iva , società Controparte_4 P.IVA_3 cessionaria, giusto contratto di cessione dei crediti del 28/12/2018 di
[...]
, e per essa, quale mandataria, la poi CP_1 Controparte_3 divenuta . Controparte_2
ha richiesto, a questo punto l'estromissione dal giudizio. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., dell'8.05.2023, è intervenuta altresì nel giudizio la CP_6 quale cessionaria di un portafoglio di crediti vantati da
[...] Controparte_4 tra i quali quello oggetto di causa, giusto contratto di cessione dei crediti pecuniari del 04.08.2022, ribadendo e facendo proprie le conclusioni, istanze e richieste avanzate dalla precedente titolare del credito. All'udienza del 17 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione. La domanda è infondata e deve essere rigettata. In ordine all'omessa notifica del titolo esecutivo, la questione è superabile ex art. 41, c. I, TUB, il quale, nei procedimenti di espropriazione per credito fondiario, esclude l'obbligo della notifica del titolo esecutivo. Relativamente poi all'illegittimità della notifica del precetto e al pignoramento, non può configurarsi, nel caso di specie, l'inesistenza della notificazione. Come è noto “l'inesistenza della notificazione (…) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. (Cass.Civ.,Sez. IV, n. 24834 del 2017). Nel caso di specie, la notifica del precetto e del pignoramento, sono state eseguite nei confronti del destinatario a mezzo posta e si sono perfezionate per compiuta giacenza. L'opponente ha dedotto di aver trasferito invero la propria residenza in altro Comune dal 16.03.2018 essendosi trasferito da Venetico, ove è stata eseguita la notifica a . CP_7
Come è noto, “al fine di dimostrare la nullità della notificazione (nella specie: dell'atto di pignoramento) in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di
2 risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme, rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica. Nel caso, in particolare, in cui la notifica venga effettuata nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove contesti ciò al fine di fare dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova” (così Cass. Civ. n° 15200/2005; cr. altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. I, 9 maggio 2014 n° 10107). Le risultanze anagrafiche, pertanto, rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. recentemente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8463 del 24/03/2023 che richiama Cass. n. 19387/2015; Cass. n. 11550/2013); a ciò consegue che onde dimostrare la nullità della notifica, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (cfr. Cass. n. 19132/2004), essendosi anzi affermato che (cfr. Cass. n. 10107/2014) nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (conf. Cass. n. 15200/2005). E' onere, pertanto, di quest'ultimo provare in maniera specifica il contrario al fine di far dichiarare la nullità della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/05/2014, n. 10107; conf. Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7119, per la quale “al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, deve contestare in giudizio tale specifica circostanza (deve negare, cioè, l'essere ivi la sua effettiva dimora, piuttosto che affermare il non essere più ubicata lì la sua semplice, formale residenza) fornendone, ovviamente, la prova”; v. altresì Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n. 22056; Cassazione civile sez. VI, 31/10/2017, n. 26007). Ebbene, nel caso di specie, con riferimento alla notifica dell'atto di precetto basti osservare come la stessa sia stata eseguita prima della data del 16 marzo 2018, data a decorrere dalla quale l'opponente allega essersi trasferito. L'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, infatti, in data 15 marzo 2018. A ciò si aggiunga che, come esposto, la mera circostanza che dal certificato anagrafico prodotto in atti risulti che la sua residenza sia stata fissata in
, non è di per sé prova sufficiente a superare la presunzione che dimori CP_7 nel luogo dell'avvenuta notifica in Venetico, se sol si consideri che a tale indirizzo l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto il suo nominativo alla porta
3 d'ingresso ove ha affisso l'avviso della notifica, nonché nella cassetta postale ove ha immesso l'avviso di spedizione. Quanto alla notifica del pignoramento basti osservare come la costituzione seppur tardiva ha spiegato efficacia sanante. La notifica dell'atto di pignoramento ha la funzione, ex latere debitoris, di rendere edotto l'esecutato dell'avvio della procedura esecutiva, con la conseguenza per cui la mera proposizione dell'opposizione agli atti, dimostrando l'acquisita conoscenza dell'inizio dell'esecuzione, sana i vizi di notificazione di tale atto exart. 156, comma 3, c.p.c. (così, Cass. civ., 23 agosto 2013, n. 19498 e Cass. civ., 2 ottobre 2008, n. 24527). , nonché, più di recente, Cass. civ., n. 33466/2019). Esclusa l'inesistenza della notificazione, pertanto, la questione della sua eventuale nullità risulta priva di valore, poiché, per confermata giurisprudenza, la proposizione dell'opposizione da parte del destinatario ne determina la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Cass. Civ., sez. VI, n. 19105/18; “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” Cass.Civ, Sez. III, n. 11290 del 12-6-2020; Negli stessi termini, Cass., sez. III, 17/12/2019, n. 33466, Cass.Civ., sez III, n. 24527 del 02- 10.2008, secondo la quale “Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”): nel caso di specie il concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima della conoscenza dell'espropriazione forzata è circostanza né allegata né provata. Va solo precisato che alcuna estromissione andava pronunciata non ricorrendo nella specie alcuna ipotesi di legge tassativamente prevista ovvero :art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. perfino all'ipotesi della garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione dell'attore -cfr. Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236);art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal
4 giudice art. 111 comma 3° c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
nell'art. 1586 comma 2° c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
nell'art. 1777 comma 2°, che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo). L'opposizione va, pertanto, rigettata. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto poste a carico di parte opponente ed in favore del e liquidate, tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia e delle attività difensive svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità. Le spese di lite tra parte opponente e gli intervenienti, che si sono limitati ad aderire alle medesime difese con il medesimo difensore vanno invece interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5370/2016 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2. condanna La al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del liquidate in € 3809,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge,
3. Compensa le spese tra parte opponente e gli intervenienti. Si comunichi. Messina, 7 febbraio 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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