Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
25/02/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10324/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to GUIDOTTO CARMELO giusta procura in Parte_1
atti; ricorrente contro l' (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale P.IVA_2
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con Sede in Controparte_2
Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448/1998, nonché della procura a rogito della dott.ssa
Notaio in Tivoli, n. rep. 37521/racc. 5762 del 3 luglio 2014 rappresentato e Persona_1 difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli
– Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 4 novembre 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320249024616950/000 emessa dall' Controparte_3
, avente quale presupposto gli avvisi di addebito n. 59320180001953967 (contributi IVS
[...]
2017), 59320210000911710 (contributi IVS 2019), 59320220005619109 (contributi IVS 2021). mai notificati, per la somma di euro 11.580,11 a titolo di capitale (e complessivamente per
1
Ha dedotto di avere ricevuto la suddetta intimazione in data 23.11.2024 (rectius, all'evidenza, in ragione della data di proposizione del ricorso il 23.10.2024); che i presupposti avvisi di addebito non le erano mai stati notificati;
che in ogni caso gli avvisi di addebito 59320210000911710 (contributi IVS 2019),
59320220005619109 (contributi IVS 2021) erano illegittimi per insussistenza del presupposto impositivo, considerato che la partita IVA n. a lei riferita risulta cessata a far data dal P.IVA_3
31.12.2018, avendo ella provveduto alla cancellazione e comunque non avendo esercitato l'attività, cessata l'impresa riferibile alla partita IVA.
L'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali “[…] sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi sopra menzionate.
In ogni caso, gravava sull'Ente creditore l'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti necessari per l'imposizione, poiché attore in senso sostanziale del giudizio di opposizione (cfr., ex multis,
Tribunale di Catania, sez. lavoro, n. 4824/2020 e Tribunale di Catania, sez. lavoro, sent.
n.1254/2020).
CP_ Eccepiva quindi, senza recesso da quanto nel merito dedotto, che la pretesa avanzata dall' per il tramite dell'Agente della Riscossione, era prescritta, a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995; prescrizione parzialmente maturata anche se fosse stata provata la regolare notifica degli atti opposti e anche tenuto conto della sospensione COVID.
2 Altresì prescritti erano gli interessi di mora e le sanzioni amministrative richieste con l'intimazione di pagamento impugnata, essendo decorsi i termini di prescrizione quinquennale, rispettivamente previsti dall'art. 2948 C. C. e dall'art. 28 della L. n. 689/81.
Contestava la notifica degli avvisi di addebito impugnati perché mai o non ritualmente notificati al contribuente in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, che dovevano quindi dichiararsi nulli.
Ha concluso pertanto chiedendo:
“1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'atto opposto;
2) nel merito, accogliere il presente ricorso e, quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, annullarla.
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c.”.
Depositato il ricorso notificato ad , la società non si è costituita. CP_4
L' , invece, con memoria del 9 febbraio 2025, ha rilevato che la ricorrente era iscritta alla CP_2
gestione artigiani dal 09/2010 in quanto socia accomandataria della società RICAMIFICIO
MARIELE DI BEVILACQUA ELETTRA S.A.S. a seguito di delibera pervenuta dal Flusso
ComUnica; che la posizione artigiana era ancora aperta;
che la partita iva n. - indicata P.IVA_3
in ricorso come cessata al 31.12.2018, era riferita alla posizione contributiva in Gestione Separata per la società RICAMIFICIO MARIELE DI BEVILACQUA ELETTRA S.A.S. di cui la ricorrente era socia accomandataria. Il provvedimento di iscrizione non era stato notificato perchè il destinatario risultava trasferito. La PEC utilizzata per notifica era quella della società
(RICAMIFICIOMARIELE@GIGAPEC.IT).
Si era quindi provveduto allo sgravio.
Chiedeva quindi:
“dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. In subordine con compensazione parziale delle stesse”.
Sulle precisate conclusioni;
disposta la trattazione della udienza del 25 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei ermini che seguono.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in giudizio e non CP_4
costituitasi.
3. Nel merito deve poi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sì come dedotto dall' . CP_2
3 La soddisfazione della pretesa fatta valere dalla ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento dell'ente resistente che verificata la cessazione della partita IVA e dell'attività correlata alla intimazione e agli avvisi di addebito qui contestati ha provveduto a riconoscere la fondatezza dei rilievi avversari, con conseguente sgravio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia della lite.
Tuttavia, quanto alla domanda dell'Istituto di compensazione delle spese, deve considerarsi, a fronte della richiesta della Bevilacqua che ha insistito ancora in tutte le sue istanze, ivi compresa quella di rifusione delle spese di giudizio, che il riconoscimento delle giuste ragioni della controparte è avvenuto solo in esito alla ricezione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
4 Ritiene pertanto il Tribunale di prendere in considerazione, ai fini della decisione sulle spese di lite,
CP_ il comportamento processuale dell' resistente, con la conseguenza che sussistono i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare metà delle spese di lite.
La restante metà deve invece essere posta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n.
55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022, vista la natura puramente in diritto della presente controversia;
da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' e liquida in euro 850,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA e rimborso C.U. come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Così deciso in Catania il 28/02/2023
Il Giudice
Dott.ssa Laura Renda
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