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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1472/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Dal Bo, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre la disapplicazione del provvedimento di reiezione datato 16.10.2019 e l'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità di maternità ex L. 379/1990, con condanna della resistente alla liquidazione, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2022, la sig.ra , premesso di essere iscritta Parte_1 all' di Avellino al n. 1039 ed alla Organizzazione_1
esponeva che, Parte_2 in data 30.8.2019, aveva presentato domanda di maternità ex art. 15 del Regolamento previdenziale (prot. n. 120590/19) in relazione alla propria gravidanza, la cui data iniziale era il 4.11.2018, con data presunta del parto addì 11.8.2019, mentre il parto era
1 poi effettivamente avvenuto in data 31.7.2019.
Aggiungeva che, in data 9.9.2019, in riscontro all'istanza, la richiedeva CP_1 documentazione ad integrazione, ed in specie attestazione afferente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente part time con con Organizzazione_2 sede legale con AI (NA), rapporto da essa intrattenuto fino al 7.5.2019, ossia prima della maturazione del diritto alla maternità e prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.
Precisava che, rispetto a tale rapporto lavorativo, non era mai stata iscritta alla gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995, non avendone i requisiti contributivi, ed CP_2 anzi mantenendo sempre l'iscrizione alla Controparte_1
Affermava di non aver diritto al pagamento dell'indennità di maternità da parte dell' e di non averlo comunque ricevuto, proprio perché non sussisteva il CP_2 requisito del versamento di almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità nella gestione separata.
Lamentava che, in data 23.10.2019, aveva ricevuto comunicazione del provvedimento del 16.10.2019, con cui il Direttore Generale aveva respinto la domanda per titolarità del diritto ad altra indennità di maternità.
Vano il ricorso amministrativo e la dichiarazione di diniego dell'indennità CP_2
Eccepiva la violazione dell'art. 71 D. Lgs. 151/2001.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del
[...] lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, eccepiva l'insussistenza del preteso diritto giacché la ricorrente aveva intrattenuto il predetto rapporto di lavoro subordinato con la e, Organizzazione_2 quindi, era stata iscritta all' per il periodo dal 28.1.2016 al 7.5.2019 (data delle CP_2 dimissioni volontarie).
Sosteneva che tale copertura previdenziale, esclusa l'esistenza di iscrizione alla gestione separata, determinava il diritto alla percezione dell'indennità di maternità a carico dell' ai sensi dell'art. 24 co. 2 D. Lgs. 151/2004 (“Le lavoratrici gestanti che CP_2 si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”), e ciò in quanto la professionista aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data 7.5.2019, ossia nei 60 giorni anteriori l'inizio del congedo, fissato per l'11.6.2019 (due mesi antecedenti la data presunta del parto - 11.8.2019).
2 Aggiungeva che la ricorrente, evidentemente consapevole di ciò, nel febbraio 2021 aveva presentato domanda di erogazione dell'indennità di maternità all' il CP_2 quale aveva rigettato l'istanza non già per insussistenza del diritto, bensì esclusivamente per tardività della richiesta e conseguente decadenza.
Evidenziava la sussistenza di un divieto di cumulo tra le prestazioni, che escludeva l'obbligo della a fronte dell'esistenza del diritto nei confronti di altro ente CP_1 previdenziale. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa, occorre anzitutto rappresentare, come correttamente evidenziato dalla che nella fattispecie concreta in controversia risulta estraneo CP_1 ed inconferente alla materia del contendere qualunque riferimento alla gestione separata dei liberi professionisti CP_2
Difatti, è finanche noto che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria solo per il libero professionista che, non iscritto alla Cassa previdenziale di settore, versi ad essa il solo contributo integrativo (Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2019, n. 519: “Gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, ma alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo (in ragione CP_ dell'iscrizione all'Albo), hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata poiché il versamento del solo contributo integrativo non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2018, n. 33313: “I liberi professionisti (nella specie, architetto) non iscritti obbligatoriamente alla cassa di previdenza categoriale, alla quale hanno versato esclusivamente un contributo CP_ integrativo in quanto iscritti agli albi, hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' ;
Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n. 30345: “L'architetto libero professionista è tenuto ad CP_ iscriversi alla Gestione separata e a versare alla stessa i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'attività professionale, qualora versi alla propria Cassa previdenziale solo la contribuzione integrativa, in quanto quest'ultima, secondo la ratio dell' art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335 , non è suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”).
Di contro, la dott.ssa non solo era iscritta alla nel 2019, Pt_1 Parte_2 ma, nell'anno stesso, intratteneva un rapporto di lavoro subordinato con il suddetto datore di lavoro privato, nel senso che svolgeva, contemporaneamente all'attività libero-professionale, altresì le mansioni di docente dipendente con orario di lavoro a tempo parziale (il che deve ritenersi ammesso per il commercialista iscritto all'albo, ove sia autorizzato a tal uopo dal datore di lavoro pubblico o privato).
Di conseguenza, nel caso di specie risulta integrata un'ipotesi di doppia iscrizione previdenziale, cioè sia nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia nella Cassa CP_2 dei commercialisti.
3 Ciò chiarito, alla luce delle date sopra riportate, è fondata la tesi della resistente CP_1 nella parte in cui essa ha sostenuto che la dott.ssa aveva diritto alla Pt_1 corresponsione dell'indennità di maternità da parte dell' invero dovendosi CP_2 applicare la disposizione normativa contenuta nell'art. 24 co. 2 D. Lgs. 151/2001.
Parimenti fondata è l'osservazione secondo cui l' come emerge dall'allegato n. CP_2
5 della produzione di parte resistente, ha rigettato la domanda di indennità di maternità ad esso presentata dalla ricorrente non già per infondatezza, bensì per intervenuto decorso della prescrizione annuale (art. 6 L. 138/1943).
A prescindere dalla fondatezza o meno di siffatta eccezione, irrilevante in questa sede, si riscontra che, in effetti, la dott.ssa aveva diritto alla percezione dell'indennità Pt_1 di maternità a carico dell' sicché la ricorrente non ha diritto a percepire a CP_2 medesima indennità a carico di stante Parte_2
l'evidente divieto di cumulo tra identiche prestazioni rese da enti previdenziali diversi ex art. 70 D. Lgs. 151/2001 (in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2023, n.
13846: “In materia di indennità di maternità erogata dalla forense, ai sensi del combinato CP_1 disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 d.lg. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità …”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27224).
2. Sussiste, invece, il diritto della ricorrente a percepire il contributo complementare all'indennità di maternità stabilito ai sensi dell'art. 44 bis del
Regolamento Unitario della Cassa dei commercialisti, adottato con delibera assembleare n. 6/16/AdD del 23.6.2016, approvata con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012247/COM-L-146 del 21.9.2016 (Gazzetta Ufficiale n.
243 del 17.10.2016).
La norma così recita: “La eroga un contributo a coloro ai quali non riconosce CP_1
l'indennità di maternità di cui all'art. 44 per effetto esclusivamente dell'esistenza dello stesso diritto in forza dell'iscrizione presso altro ente di previdenza obbligatorio, ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra: l'importo calcolato ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e la somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla , CP_1 entro due anni dal verificarsi dell'evento, a pena di inammissibilità. Alla domanda è allegata l'attestazione delle somme di cui al comma 2, lett. b), rilasciata dal soggetto che le ha liquidate decorso un anno dall'evento cui si riferiscono”.
Come si vede, la disposizione regolamentare contempla proprio l'ipotesi in cui l'iscritta
4 alla abbia diritto all'indennità di maternità a carico di altro ente, caso in cui CP_1
l'indennità di maternità a carico della stessa viene corrisposta in via CP_1 differenziale, cioè limitatamente alla sola differenza tra la somma a carico dell'altro ente diverso e quella che sarebbe stata erogata dalla CP_1
Reputa il giudicante che non si tratti, dunque, di una prestazione previdenziale diversa dall'indennità di maternità, ma della stessa indennità di maternità di cui al precedente art. 44 del Regolamento, corrisposta in misura inferiore al fine di evitare il cumulo tra le prestazioni e, nel contempo, perequare il trattamento spettante.
Difatti, il contributo complementare risulta essere nient'altro che una integrazione dell'indennità di maternità, riconosciuta allorquando l'indennità a carico dell' CP_2
e spettante alla commercialista lavoratrice subordinata ammonti ad un importo inferiore a quello che la stessa, iscritta alla , avrebbe percepito da quest'ultima. CP_1
Inoltre, la ricorrente ha altresì prodotto la specifica domanda amministrativa di contributo complementare (anch'essa in atti), e ciò in data 18.1.2021, circostanza non contestata dalla resistente e, perciò, da ritenersi provata ex artt. 115 e 416 c.p.c..
A fronte della tempestività di tale istanza, intervenuta entro i due anni dall'evento, ossia dal parto, pacificamente avvenuto in data 31.7.2019, sussiste la condizione di proponibilità della domanda giudiziaria.
Quest'ultima deve ritenersi estesa anche al contributo complementare, e ciò proprio in ragione dell'assenza di sostanziale diversità rispetto all'indennità di maternità, nel senso che, come anticipato, non si tratta di prestazioni diverse poiché la seconda è più ampia e comprende in sé la prima, che se ne diversifica non già per i presupposti, i requisiti e la ratio di tutela, del tutto sovrapponibili, bensì solo per l'importo monetario ridotto e determinato per differenza.
Di conseguenza, rammentato che la qualificazione giuridica della domanda giudiziaria
è operata discrezionalmente dal giudice sulla scorta dei fatti allegati dalle parti, si ritiene che il ricorso contenga una domanda diretta a conseguire l'indennità di maternità anche nella minore misura costituita dal contributo complementare.
Ebbene, siffatta domanda si rivela fondata.
Come anticipato, la norma ex art. 44 bis sopra evocata disciplina proprio la fattispecie in controversia, riconoscendo una parte dell'indennità di maternità a quelle iscritte che abbiano diritto ad ottenere la prestazione a carico di altro ente di previdenza, come appunto riscontrato nel caso di specie, laddove l'indennità è a carico dell' CP_2
Non a caso, nella missiva della n. 7029 del 14.1.2021, l'ente, nel respingere il CP_1 ricorso amministrativo, comunicava alla ricorrente la possibilità di fruire del contributo complementare.
5 Inoltre, non rileva che la prestazione stessa non sia stata erogata dall' giacché, CP_2
a parere dello scrivente, la norma ex art. 44 bis valorizza la sola spettanza del diritto in via astratta, a prescindere dalla concreta corresponsione, tanto che l'importo viene individuato, nella norma stessa, non già in via di differenza rispetto a quanto in effetti corrisposto, bensì in via di differenza rispetto a quanto spettante.
Peraltro, risulta comunicato alla resistente il provvedimento con cui l' ha CP_1 CP_2 eccepito la prescrizione dell'azione (allegato n. 5 sopra citato).
Sussistono, perciò, i presupposti di cui al citato art. 44 bis, senza rischio d'ultrapetizione o d'extrapetizione, trattandosi di domanda da ritenersi inclusa, in termini di quid minoris, nelle conclusioni del ricorso e su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi ex art. 112 c.p.c..
In punto di quantum debeatur, l'importo spettante andrà determinato dalla resistente
, ovviamente attenendosi ai criteri di cui al predetto art. 44 bis. Parte_2
Trattandosi di materia previdenziale, occorre far applicazione del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991, sicché gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla decisione del ricorso amministrativo (14.1.2021) sino al soddisfo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la corretta disciplina giuridica della fattispecie, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire il contributo complementare Parte_1 all'indennità di maternità ex art. 44 bis del Regolamento Unificato;
2) per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del l. r. p. t., al relativo pagamento, oltre la maggior
[...] somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 14.1.2021 e sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 7.5.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1472/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Dal Bo, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre la disapplicazione del provvedimento di reiezione datato 16.10.2019 e l'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità di maternità ex L. 379/1990, con condanna della resistente alla liquidazione, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2022, la sig.ra , premesso di essere iscritta Parte_1 all' di Avellino al n. 1039 ed alla Organizzazione_1
esponeva che, Parte_2 in data 30.8.2019, aveva presentato domanda di maternità ex art. 15 del Regolamento previdenziale (prot. n. 120590/19) in relazione alla propria gravidanza, la cui data iniziale era il 4.11.2018, con data presunta del parto addì 11.8.2019, mentre il parto era
1 poi effettivamente avvenuto in data 31.7.2019.
Aggiungeva che, in data 9.9.2019, in riscontro all'istanza, la richiedeva CP_1 documentazione ad integrazione, ed in specie attestazione afferente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente part time con con Organizzazione_2 sede legale con AI (NA), rapporto da essa intrattenuto fino al 7.5.2019, ossia prima della maturazione del diritto alla maternità e prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.
Precisava che, rispetto a tale rapporto lavorativo, non era mai stata iscritta alla gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995, non avendone i requisiti contributivi, ed CP_2 anzi mantenendo sempre l'iscrizione alla Controparte_1
Affermava di non aver diritto al pagamento dell'indennità di maternità da parte dell' e di non averlo comunque ricevuto, proprio perché non sussisteva il CP_2 requisito del versamento di almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità nella gestione separata.
Lamentava che, in data 23.10.2019, aveva ricevuto comunicazione del provvedimento del 16.10.2019, con cui il Direttore Generale aveva respinto la domanda per titolarità del diritto ad altra indennità di maternità.
Vano il ricorso amministrativo e la dichiarazione di diniego dell'indennità CP_2
Eccepiva la violazione dell'art. 71 D. Lgs. 151/2001.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del
[...] lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, eccepiva l'insussistenza del preteso diritto giacché la ricorrente aveva intrattenuto il predetto rapporto di lavoro subordinato con la e, Organizzazione_2 quindi, era stata iscritta all' per il periodo dal 28.1.2016 al 7.5.2019 (data delle CP_2 dimissioni volontarie).
Sosteneva che tale copertura previdenziale, esclusa l'esistenza di iscrizione alla gestione separata, determinava il diritto alla percezione dell'indennità di maternità a carico dell' ai sensi dell'art. 24 co. 2 D. Lgs. 151/2004 (“Le lavoratrici gestanti che CP_2 si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”), e ciò in quanto la professionista aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data 7.5.2019, ossia nei 60 giorni anteriori l'inizio del congedo, fissato per l'11.6.2019 (due mesi antecedenti la data presunta del parto - 11.8.2019).
2 Aggiungeva che la ricorrente, evidentemente consapevole di ciò, nel febbraio 2021 aveva presentato domanda di erogazione dell'indennità di maternità all' il CP_2 quale aveva rigettato l'istanza non già per insussistenza del diritto, bensì esclusivamente per tardività della richiesta e conseguente decadenza.
Evidenziava la sussistenza di un divieto di cumulo tra le prestazioni, che escludeva l'obbligo della a fronte dell'esistenza del diritto nei confronti di altro ente CP_1 previdenziale. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Pacifici i fatti di causa, occorre anzitutto rappresentare, come correttamente evidenziato dalla che nella fattispecie concreta in controversia risulta estraneo CP_1 ed inconferente alla materia del contendere qualunque riferimento alla gestione separata dei liberi professionisti CP_2
Difatti, è finanche noto che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria solo per il libero professionista che, non iscritto alla Cassa previdenziale di settore, versi ad essa il solo contributo integrativo (Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2019, n. 519: “Gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, ma alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo (in ragione CP_ dell'iscrizione all'Albo), hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata poiché il versamento del solo contributo integrativo non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2018, n. 33313: “I liberi professionisti (nella specie, architetto) non iscritti obbligatoriamente alla cassa di previdenza categoriale, alla quale hanno versato esclusivamente un contributo CP_ integrativo in quanto iscritti agli albi, hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' ;
Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n. 30345: “L'architetto libero professionista è tenuto ad CP_ iscriversi alla Gestione separata e a versare alla stessa i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'attività professionale, qualora versi alla propria Cassa previdenziale solo la contribuzione integrativa, in quanto quest'ultima, secondo la ratio dell' art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335 , non è suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”).
Di contro, la dott.ssa non solo era iscritta alla nel 2019, Pt_1 Parte_2 ma, nell'anno stesso, intratteneva un rapporto di lavoro subordinato con il suddetto datore di lavoro privato, nel senso che svolgeva, contemporaneamente all'attività libero-professionale, altresì le mansioni di docente dipendente con orario di lavoro a tempo parziale (il che deve ritenersi ammesso per il commercialista iscritto all'albo, ove sia autorizzato a tal uopo dal datore di lavoro pubblico o privato).
Di conseguenza, nel caso di specie risulta integrata un'ipotesi di doppia iscrizione previdenziale, cioè sia nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia nella Cassa CP_2 dei commercialisti.
3 Ciò chiarito, alla luce delle date sopra riportate, è fondata la tesi della resistente CP_1 nella parte in cui essa ha sostenuto che la dott.ssa aveva diritto alla Pt_1 corresponsione dell'indennità di maternità da parte dell' invero dovendosi CP_2 applicare la disposizione normativa contenuta nell'art. 24 co. 2 D. Lgs. 151/2001.
Parimenti fondata è l'osservazione secondo cui l' come emerge dall'allegato n. CP_2
5 della produzione di parte resistente, ha rigettato la domanda di indennità di maternità ad esso presentata dalla ricorrente non già per infondatezza, bensì per intervenuto decorso della prescrizione annuale (art. 6 L. 138/1943).
A prescindere dalla fondatezza o meno di siffatta eccezione, irrilevante in questa sede, si riscontra che, in effetti, la dott.ssa aveva diritto alla percezione dell'indennità Pt_1 di maternità a carico dell' sicché la ricorrente non ha diritto a percepire a CP_2 medesima indennità a carico di stante Parte_2
l'evidente divieto di cumulo tra identiche prestazioni rese da enti previdenziali diversi ex art. 70 D. Lgs. 151/2001 (in tal senso, Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2023, n.
13846: “In materia di indennità di maternità erogata dalla forense, ai sensi del combinato CP_1 disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 d.lg. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità …”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27224).
2. Sussiste, invece, il diritto della ricorrente a percepire il contributo complementare all'indennità di maternità stabilito ai sensi dell'art. 44 bis del
Regolamento Unitario della Cassa dei commercialisti, adottato con delibera assembleare n. 6/16/AdD del 23.6.2016, approvata con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012247/COM-L-146 del 21.9.2016 (Gazzetta Ufficiale n.
243 del 17.10.2016).
La norma così recita: “La eroga un contributo a coloro ai quali non riconosce CP_1
l'indennità di maternità di cui all'art. 44 per effetto esclusivamente dell'esistenza dello stesso diritto in forza dell'iscrizione presso altro ente di previdenza obbligatorio, ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra: l'importo calcolato ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e la somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla , CP_1 entro due anni dal verificarsi dell'evento, a pena di inammissibilità. Alla domanda è allegata l'attestazione delle somme di cui al comma 2, lett. b), rilasciata dal soggetto che le ha liquidate decorso un anno dall'evento cui si riferiscono”.
Come si vede, la disposizione regolamentare contempla proprio l'ipotesi in cui l'iscritta
4 alla abbia diritto all'indennità di maternità a carico di altro ente, caso in cui CP_1
l'indennità di maternità a carico della stessa viene corrisposta in via CP_1 differenziale, cioè limitatamente alla sola differenza tra la somma a carico dell'altro ente diverso e quella che sarebbe stata erogata dalla CP_1
Reputa il giudicante che non si tratti, dunque, di una prestazione previdenziale diversa dall'indennità di maternità, ma della stessa indennità di maternità di cui al precedente art. 44 del Regolamento, corrisposta in misura inferiore al fine di evitare il cumulo tra le prestazioni e, nel contempo, perequare il trattamento spettante.
Difatti, il contributo complementare risulta essere nient'altro che una integrazione dell'indennità di maternità, riconosciuta allorquando l'indennità a carico dell' CP_2
e spettante alla commercialista lavoratrice subordinata ammonti ad un importo inferiore a quello che la stessa, iscritta alla , avrebbe percepito da quest'ultima. CP_1
Inoltre, la ricorrente ha altresì prodotto la specifica domanda amministrativa di contributo complementare (anch'essa in atti), e ciò in data 18.1.2021, circostanza non contestata dalla resistente e, perciò, da ritenersi provata ex artt. 115 e 416 c.p.c..
A fronte della tempestività di tale istanza, intervenuta entro i due anni dall'evento, ossia dal parto, pacificamente avvenuto in data 31.7.2019, sussiste la condizione di proponibilità della domanda giudiziaria.
Quest'ultima deve ritenersi estesa anche al contributo complementare, e ciò proprio in ragione dell'assenza di sostanziale diversità rispetto all'indennità di maternità, nel senso che, come anticipato, non si tratta di prestazioni diverse poiché la seconda è più ampia e comprende in sé la prima, che se ne diversifica non già per i presupposti, i requisiti e la ratio di tutela, del tutto sovrapponibili, bensì solo per l'importo monetario ridotto e determinato per differenza.
Di conseguenza, rammentato che la qualificazione giuridica della domanda giudiziaria
è operata discrezionalmente dal giudice sulla scorta dei fatti allegati dalle parti, si ritiene che il ricorso contenga una domanda diretta a conseguire l'indennità di maternità anche nella minore misura costituita dal contributo complementare.
Ebbene, siffatta domanda si rivela fondata.
Come anticipato, la norma ex art. 44 bis sopra evocata disciplina proprio la fattispecie in controversia, riconoscendo una parte dell'indennità di maternità a quelle iscritte che abbiano diritto ad ottenere la prestazione a carico di altro ente di previdenza, come appunto riscontrato nel caso di specie, laddove l'indennità è a carico dell' CP_2
Non a caso, nella missiva della n. 7029 del 14.1.2021, l'ente, nel respingere il CP_1 ricorso amministrativo, comunicava alla ricorrente la possibilità di fruire del contributo complementare.
5 Inoltre, non rileva che la prestazione stessa non sia stata erogata dall' giacché, CP_2
a parere dello scrivente, la norma ex art. 44 bis valorizza la sola spettanza del diritto in via astratta, a prescindere dalla concreta corresponsione, tanto che l'importo viene individuato, nella norma stessa, non già in via di differenza rispetto a quanto in effetti corrisposto, bensì in via di differenza rispetto a quanto spettante.
Peraltro, risulta comunicato alla resistente il provvedimento con cui l' ha CP_1 CP_2 eccepito la prescrizione dell'azione (allegato n. 5 sopra citato).
Sussistono, perciò, i presupposti di cui al citato art. 44 bis, senza rischio d'ultrapetizione o d'extrapetizione, trattandosi di domanda da ritenersi inclusa, in termini di quid minoris, nelle conclusioni del ricorso e su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi ex art. 112 c.p.c..
In punto di quantum debeatur, l'importo spettante andrà determinato dalla resistente
, ovviamente attenendosi ai criteri di cui al predetto art. 44 bis. Parte_2
Trattandosi di materia previdenziale, occorre far applicazione del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991, sicché gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla decisione del ricorso amministrativo (14.1.2021) sino al soddisfo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la corretta disciplina giuridica della fattispecie, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire il contributo complementare Parte_1 all'indennità di maternità ex art. 44 bis del Regolamento Unificato;
2) per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del l. r. p. t., al relativo pagamento, oltre la maggior
[...] somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 14.1.2021 e sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 7.5.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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